Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 27 luglio 2007
Riconoscimento, alla prof.ssa Ulrike Oberkofler, di titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunita' europea dalla prof.ssa Ulrike Oberkofler, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, la conoscenza della lingua italiana, nonche', l'esperienza professionale acquisita;
Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);
Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;
Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;
Accertato che:
sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
Decreta:
1. Il titolo di formazione cosi' composto:
diploma di istruzione superiore: «Magistra der Philosophie» Studienrictung Deutsche Philologie, Studienzweig: Deutsche Philologie (Lehramt an Ho"heren Schulen) Geschichte, Studienzweig: Geschichte und Sozialkunde Ho"heren Schulen (lingua e letteratura tedesca, branca di studio: Lingua e letteratura tedesca, abilitazione all'insegnamento nelle scuole superiori; Storia - branca di studio: Storia e formazione politica (abilitazione all'insegnamento nelle scuole superiori), conferito il 4 marzo 2002 dalla Leopold Franzens Universität di Innsbruck (Austria);
abilitazione all'insegnamento:
a. Abschlussbesta"tigung - Attestato conclusivo, rilasciato dall'Istituto per la formazione degli insegnanti e per la ricerca scolastica della Universität di Innsbruck in data 8 agosto 2001;
b. Zeugnis uber die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums gemaÞ 1/2 24 des Unterrichtspraktikumsgesetzes, BGBI, nr. 145/1988» - tirocinio conclusivo per l'insegnamento rilasciato il 4 luglio 2003 dalla Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Karl Schnherr di Innsbruck, posseduto dalla cittadina italiana Ulrike Oberkofler nata a Bolzano il 29 giugno 1972, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 115/1992, e' titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
93/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle localita' ladine;
96/A - Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano;
97/A - Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano;
98/A - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle localita' ladine.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 27 luglio 2007
Il direttore generale: Dutto
 
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