Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 agosto 2007
Modalita' di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto nonche' gli adempimenti contabili del concessionario.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, concernente l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2007;
Viste le convenzioni di concessione stipulate a seguito delle procedure di selezione di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 che prevedono, tra i giochi oggetto di concessione, le scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerata l'opportunita' di disciplinare le modalita' di gestione dei conti correnti previsti dall'art. 26, del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, per la gestione delle movimentazioni relative ai premi di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo decreto e dei saldi settimanali;
Considerato che occorre stabilire le modalita' di gestione dei flussi finanziari delle scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 e successive modificazioni ed integrazioni, alla luce del mutato assetto distributivo;
Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni per assicurare correttezza, trasparenza ed efficienza al sistema di tesoreria e di cassa prescelti in relazione anche ai rapporti bancari, ai flussi finanziari e alle modalita' di rendicontazione per la gestione delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1.
Oggetto del decreto e definizioni
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto nonche' gli adempimenti contabili del concessionario derivanti dalla gestione delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) Concessionario, l'operatore di gioco a cui sono affidate le attivita' e le funzioni pubbliche relative alle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
c) Concessione, l'atto di affidamento di attivita' e funzioni pubbliche relative alle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
d) Settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana,
e) Incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte nella settimana contabile di riferimento;
f) Incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
g) Saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a totalizzatore chiuse nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:
I) i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;
II) il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
III) le vincite da essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento;
IV) il compenso spettante al concessionario, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento, nella misura prevista dagli atti di concessione.
 
Art. 2. Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni
finanziarie.
1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, a ciascun concessionario e' reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.
2. Il rendiconto contiene:
a) l'importo totale da versare;
b) l'incasso della raccolta;
c) l'incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutte le scommesse di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
d) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei luoghi di vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui al punto c);
e) l'importo totale delle vincite pagate nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento;
f) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;
g) l'incasso di ciascuna scommessa di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
h) l'aggio, trattenuto dai luoghi di vendita delle scommesse, per l'incasso di ciascuna scommessa;
i) il compenso spettante al concessionario, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento, nella misura prevista dagli atti di concessione.
3. A ciascun concessionario e' reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate nei luoghi di vendita delle scommesse e dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento.
4. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1.
 
Art. 3. Obblighi del concessionario per la gestione degli importi dovuti ad
AAMS
1. Il concessionario versa sul conto corrente n. 20050 intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acceso presso la Banca d'Italia, Tesoreria Centrale dello Stato, per data e per valuta, entro la fine dell'ottavo giorno solare dalla data di disponibilita' delle rendicontazioni della settimana contabile di riferimento, il saldo settimanale sulla base delle comunicazione rese disponibili da AAMS.
2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del versamento del saldo settimanale, e' tenuto all'osservanza dei previsti obblighi fiscali.
 
Art. 4.
Allocazione dei fondi nel bilancio di AAMS
1. I prelevamenti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 12 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati sul conto corrente n. 20050 intestato ad AAMS presso la Tesoreria Centrale dello Stato, con imputazione a specifico capitolo di entrata.
2. A fronte del capitolo di entrata al quale affluiscono gli importi dovuti dai concessionari, la spesa e' cosi' ripartita:
a) disponibile a vincite;
b) imposta unica e residuo di cui al comma 2 dell'art. 12 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) spese di gestione;
d) fondo speciale di riserva.
 
Art. 5.
Altri versamenti
1. L'imposta unica dovuta e' versata sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 6.
Adempimenti contabili del concessionario in materia di vincite
1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria del conto corrente bancario di cui all'art. 26, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo decreto, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue:
a) contabilita' bimestrale (modelli SCO.amm.p. e SCO.p - allegati 1 e 2) attestante il regolare utilizzo dei fondi messi a disposizione da AAMS con cadenza settimanale, sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale. Detti modelli, debitamente completati dal concessionario con l'indicazione dell'effettivo pagamento delle vincite e dei rimborsi, sono trasmessi ad AAMS entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun bimestre;
b) la contabilita' di cui al punto a) e' resa separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.
 
Art. 7. Adempimenti contabili del concessionario in materia di saldo
settimanale.
1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativo al versamento del saldo settimanale, nonche' di ogni altro importo dovuto ad AAMS, in virtu' sia del contratto di concessione, che di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue:
a) contabilita' bimestrale (modello SCO.amm.e., allegato 3) contenete l'analisi della gestione finanziaria dei saldi settimanali e dei relativi versamenti evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito alla fine di ogni bimestre ed avendo cura, ad inizio di ciascun bimestre, di indicare la situazione totale del bimestre precedente. Detto prospetto e' trasmesso ad AAMS entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun bimestre. Le riscossioni relative ai saldi settimanali sono documentate attraverso i modelli SCO.r (allegato 4) afferenti il bimestre e numerati progressivamente, da allegare alla contabilita' bimestrale;
b) la contabilita' di cui al punto a) e' resa separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.
 
Art. 8.
Modalita' di pagamento dei rimborsi e delle vincite
1. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione sia di rimborsi sia di vincite per importi complessivi uguali a quelli previsti agli articoli 24 e 25 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, seguono le modalita' di pagamento previste dai medesimi articoli.
 
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2007
Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 395
 
Allegati

----> vedere allegati da pag. 15 a pag. 19 della G.U. <----
 
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