Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 agosto 2007, n. 129
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, concernente il regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 16, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, concernente il regolamento recante norme per la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b) punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto l'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha previsto l'affidamento in concessione, attraverso una o piu' procedure ad evidenza pubblica, dell'esercizio dei giochi pubblici, tra cui le scommesse a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi;
Ritenuta la necessita', alla luce del nuovo assetto concessorio e distributivo, di apportare alcune modifiche alle modalita' di rendicontazione e di gestione dei flussi finanziari relativi alle scommesse disciplinate dal suddetto decreto del Ministro delle finanze n. 278 del 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-12174 del 18 luglio 2007;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole «D.M. 2 giugno 1998, n. 174 del Ministro delle finanze e, limitatamente alle scommesse a totalizzatore,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, ed»;
b) nell'articolo 12, comma 3, lettera c) le parole «, secondo periodo» sono soppresse;
c) nell'articolo 20, comma 2, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: «h) il compenso riconosciuto al concessionario.»;
d) nell'articolo 26:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di mettere a disposizione quanto dovuto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il concessionario e' tenuto ad effettuare i relativi versamenti secondo modalita' e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole «cadenza bisettimanale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza settimanale».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca:
«Disciplina delle attivita' di giuoco» ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1948, n. 118.
- Il testo dell'art. 16, della legge 13 maggio 1999, n.
133, recante: «Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999, n. 113, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«Art. 16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo'
disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad
eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle
competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in
concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno
1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale
fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia'
utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con
riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro
tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le
modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi,
diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni.
Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi'
stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo
dei predetti oneri, su ciascuna scommessa. Per le medesime
scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze puo'
prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei
concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto,
purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con
sistemi informatici in tempo reale.
2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, destina annualmente i prelievi di cui al
comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:
a) (abrogata);
b) a finalita' sociali o culturali di interesse
generale per tutta o parte della quota residua.
3. Per l'anno 1999 e' attribuito all'UNIRE, per
l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un
contributo di lire 50 miliardi.
4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo
la normativa comunitaria, previste dall'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e
richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio
delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e
a quota fissa, e' autorizzata la spesa di un miliardo di
lire per gli anni 1999 e 2000.
5. Tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, del
decreto 25 novembre 1998, n. 418 del Ministro delle
finanze, sono compresi i ricevitori del lotto come
individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
e successive modificazioni, nonche' dalla circolare del
Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n.
2/204975).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, reca: «Regolamento recante norme per il
riordino della disciplina organizzativa, funzionale e
fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse
dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi
dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
662» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
1° giugno 1998, n. 125.
- Il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999,
n. 278, reca: «Regolamento recante norme concernenti
l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota
fissa, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n.
133» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'11 agosto 1999, n. 187.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
1° marzo 2006, n. 111, reca: «Norme concernenti la
disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi
diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da
adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge
30 dicembre 2004, n. 311» ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 21 marzo 2006, n. 67.
- Il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante: «Riordino
dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge
3 agosto 1998, n. 288», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 3 febbraio 1999, n. 27, e' il seguente:
«Art. 4 (Aliquota). - 1. Le aliquote dell'imposta unica
sono stabilite nelle misure seguenti:
a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della
base imponibile; resta salva la rideterminazione della
predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega
di cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 1 della legge
3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire
l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;
b) per le scommesse:
1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa
assimilabili, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della
quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
2) per ogni tipo di scommessa ippica a
totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto
dall'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n.
311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per
ciascuna scommessa;
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalita' di
interazione diretta tra i singoli giocatori:
3.1) nel caso in cui il movimento netto dei
dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia
superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per
cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.2) nel caso in cui il movimento netto dei
dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia
superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per
cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.3) nel caso in cui il movimento netto dei
dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia
superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per
cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.4) nel caso in cui il movimento netto dei
dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia
superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per
cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.5) nel caso in cui il movimento netto dei
dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia
superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per
cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
per quelle con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi
dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna
scommessa.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, recante: «Disposizioni urgenti per
il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n.
153, e' il seguente:
«Art. 38 (Misure di contrasto del gioco illegale). -
(Omissis).
2. L'art. 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e' sostituito dal seguente: «287. Con provvedimenti
del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
stabilite le nuove modalita' di distribuzione del gioco su
eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei
concorsi pronostici su base sportiva, del concorso
pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
al comma 498, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico,
basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi
diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori
che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri
dell'Associazione europea per il libero scambio e anche
degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di
alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30
per cento aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per comune in proporzione agli abitanti e in
considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000
abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai
punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui
la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con
vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo
non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° marzo 2006, n. 111»;
(omissis).
4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco
irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel
settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del
giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione
del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle
scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei
cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del
concorso pronostici denominato totip, delle scommesse
ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco
pubblico;
b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica
da parte degli operatori che esercitano la raccolta di
gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli
operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il
libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati,
solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di
alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5
per cento aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per provincia aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in
considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di
vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000
abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai
punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti, a
una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a
una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita
gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in
cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle
scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge
30 dicembre 2004, n. 311;
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
euro trentamila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con
vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo
non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse ippiche
disciplinate dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 12, 20 e 26 del
citato decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n.
278, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Concessionari abilitati). - 1. L'accettazione
delle scommesse di cui all'art. 1 e' consentita ai
concessionari per l'accettazione, delle scommesse previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,
n. 169, limitatamente a quelle su eventi non sportivi,
nonche' ai concessionari per l'accettazione delle scommesse
previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 1° marzo 2006, n. 111, ed ai concessionari di cui
al decreto 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato puo' attribuire, nel rispetto della normativa
comunitaria e ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da
quelli menzionati nel periodo precedente, previo avviso
pubblico contenente le modalita' di presentazione delle
domande, da inviarsi anche alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee.
2. L'elenco delle discipline sportive nonche' degli
eventi ovvero delle categorie di eventi non sportivi,
riguardanti le scommesse di cui all'art. 1 e' emanato,
previa, ove occorra, direttiva del Ministro, con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con
riferimento esclusivo ad avvenimenti ovvero a categorie di
avvenimenti di primario rilievo nazionale e
internazionale.».
«Art. 12 (Ripartizione della posta). - 1. La posta
unitaria di gioco delle scommesse e' determinata con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La posta unitaria di gioco e' ripartita nelle
seguenti percentuali, trovando applicazione, per il
residuo, la disposizione di cui all'art. 16, comma 2, della
legge 13 maggio 1999, n. 133:
a) 57 per cento, come disponibile a vincite;
b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita
autorizzato;
c) 20 per cento, come imposta unica;
d) 5,71 per cento, come contributo alle spese
complessive di gestione;
e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva.
3. E' istituito un conto corrente infruttifero presso
la tesoreria centrale intestato all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato denominato «fondo speciale
di riserva», al quale affluiscono:
a) la quota della posta unitaria di cui al comma 2,
lettera e);
b) i valori determinatesi con il troncamento delle
quote;
c) le vincite non riscosse ed i rimborsi non
richiesti di cui all'art. 6, comma 1.
4. Il limite di importo del predetto fondo, nonche' la
destinazione delle somme eccedenti detto limite, e'
determinato con decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di
concerto con il capo del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato.
5. Dal conto corrente di cui al comma 3, sono
prelevate, fino ad esaurimento, le somme concorrenti
all'eventuale integrazione del disponibile a vincite, nel
caso in cui le quote complessive di vincita di una
scommessa siano superiori al disponibile a vincite della
stessa.
6. I prelevamenti dal predetto conto corrente e la loro
iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto
del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.».
«Art. 20 (Rendicontazione di riferimento ai fini delle
movimentazioni finanziarie). - 1. Entro la fine del terzo
giorno successivo alla chiusura della settimana contabile
di riferimento, ovvero del periodo che intercorre tra la
giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni
settimana, a ciascun concessionario e' reso disponibile dal
totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione
finanziaria relativa alla settimana contabile di
riferimento.
2. Il rendiconto contiene:
a) l'importo totale da versare;
b) l'incasso totale lordo delle giocate raccolte, per
tutte le scommesse di cui e' chiusa l'accettazione nella
settimana contabile di riferimento;
c) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei luoghi
di vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui al
punto b);
d) l'importo totale delle vincite pagate nei luoghi
di vendita delle scommesse nella settimana contabile di
riferimento;
e) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella
settimana contabile di riferimento e dei rimborsi
prescritti nella medesima settimana;
f) l'incasso di ciascuna scommessa di cui e' chiusa
l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
l'aggio, trattenuto dai luoghi di vendita delle
scommesse, per l'incasso di ciascuna scommessa;
h) il compenso riconosciuto al concessionario.
3. A ciascun concessionario e' reso disponibile, su
richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi
effettuati nei luoghi di vendita delle scommesse nella
settimana contabile di riferimento.
4. Gli importi dovuti dal concessionario al Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato sono stabiliti sulla base del
rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1,
lettera a).».
«Art. 26 (Rendicontazione contabile). - 1. Al fine di
mettere a disposizione quanto dovuto all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, il concessionario e' tenuto
ad effettuare i relativi versamenti secondo modalita' e
tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.
2. Le modalita' operative di gestione degli importi
dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nonche' le modalita' ed i tempi del versamento di quanto
dovuto agli aventi diritto, sono definiti con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
3. Il concessionario apre un conto corrente bancario
sul quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
con cadenza settimanale, in base alle informazioni ricevute
dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi
corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e
soggette a rimborso verificate dal singolo concessionario,
effettua il versamento dell'importo complessivo delle
vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 24 e 25. Il
concessionario provvede al pagamento delle vincite e dei
rimborsi a ciascun partecipante con le modalita' indicate
dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli
articoli 24 e 25.
4. Gli adempimenti contabili, giudiziali ed
amministrativi del concessionario, compresi i modelli da
utilizzare per il versamento del saldo settimanale e quelli
attestanti il regolare utilizzo dei fondi versati
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul
conto corrente del concessionario per il pagamento delle
vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 24 e 25, sono
definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.».



 
Art. 2.
1. Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, modificate dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 6 agosto 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 392



Nota all'art. 2:
- Per i riferimenti al decreto n. 278 del 1999, si
vedano le note alle premesse.



 
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