Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 6 agosto 2007, n. 129 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, concernente il regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'articolo 16, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo; Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, concernente il regolamento recante norme per la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b) punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto l'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha previsto l'affidamento in concessione, attraverso una o piu' procedure ad evidenza pubblica, dell'esercizio dei giochi pubblici, tra cui le scommesse a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi; Ritenuta la necessita', alla luce del nuovo assetto concessorio e distributivo, di apportare alcune modifiche alle modalita' di rendicontazione e di gestione dei flussi finanziari relativi alle scommesse disciplinate dal suddetto decreto del Ministro delle finanze n. 278 del 1999, e successive modificazioni ed integrazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-12174 del 18 luglio 2007;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1. 1. Al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole «D.M. 2 giugno 1998, n. 174 del Ministro delle finanze e, limitatamente alle scommesse a totalizzatore,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, ed»; b) nell'articolo 12, comma 3, lettera c) le parole «, secondo periodo» sono soppresse; c) nell'articolo 20, comma 2, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: «h) il compenso riconosciuto al concessionario.»; d) nell'articolo 26: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di mettere a disposizione quanto dovuto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il concessionario e' tenuto ad effettuare i relativi versamenti secondo modalita' e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.»; 2) al comma 3, primo periodo, le parole «cadenza bisettimanale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza settimanale».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca: «Disciplina delle attivita' di giuoco» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1948, n. 118. - Il testo dell'art. 16, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999, n. 113, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia' utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale. 2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese: a) (abrogata); b) a finalita' sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua. 3. Per l'anno 1999 e' attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi. 4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, e' autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000. 5. Tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, del decreto 25 novembre 1998, n. 418 del Ministro delle finanze, sono compresi i ricevitori del lotto come individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonche' dalla circolare del Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n. 2/204975).». - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, reca: «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 1998, n. 125. - Il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, reca: «Regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1999, n. 187. - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, reca: «Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2006, n. 67. - Il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante: «Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1999, n. 27, e' il seguente: «Art. 4 (Aliquota). - 1. Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle misure seguenti: a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della base imponibile; resta salva la rideterminazione della predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega di cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato; b) per le scommesse: 1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa; 2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa; 3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori: 3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa.». - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il testo dell'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n. 153, e' il seguente: «Art. 38 (Misure di contrasto del gioco illegale). - (Omissis). 2. L'art. 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente: «287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri: a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui al comma 498, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli; b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa; d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita gia' assegnati; f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita gia' assegnati; g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva; h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila; l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111»; (omissis). 4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri: a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico; b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa; d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita gia' assegnati; f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati; g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila; l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 2, 12, 20 e 26 del citato decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Concessionari abilitati). - 1. L'accettazione delle scommesse di cui all'art. 1 e' consentita ai concessionari per l'accettazione, delle scommesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, limitatamente a quelle su eventi non sportivi, nonche' ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, ed ai concessionari di cui al decreto 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente, previo avviso pubblico contenente le modalita' di presentazione delle domande, da inviarsi anche alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. 2. L'elenco delle discipline sportive nonche' degli eventi ovvero delle categorie di eventi non sportivi, riguardanti le scommesse di cui all'art. 1 e' emanato, previa, ove occorra, direttiva del Ministro, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con riferimento esclusivo ad avvenimenti ovvero a categorie di avvenimenti di primario rilievo nazionale e internazionale.». «Art. 12 (Ripartizione della posta). - 1. La posta unitaria di gioco delle scommesse e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. La posta unitaria di gioco e' ripartita nelle seguenti percentuali, trovando applicazione, per il residuo, la disposizione di cui all'art. 16, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133: a) 57 per cento, come disponibile a vincite; b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; c) 20 per cento, come imposta unica; d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione; e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva. 3. E' istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato «fondo speciale di riserva», al quale affluiscono: a) la quota della posta unitaria di cui al comma 2, lettera e); b) i valori determinatesi con il troncamento delle quote; c) le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti di cui all'art. 6, comma 1. 4. Il limite di importo del predetto fondo, nonche' la destinazione delle somme eccedenti detto limite, e' determinato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 5. Dal conto corrente di cui al comma 3, sono prelevate, fino ad esaurimento, le somme concorrenti all'eventuale integrazione del disponibile a vincite, nel caso in cui le quote complessive di vincita di una scommessa siano superiori al disponibile a vincite della stessa. 6. I prelevamenti dal predetto conto corrente e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.». «Art. 20 (Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie). - 1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, ovvero del periodo che intercorre tra la giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana, a ciascun concessionario e' reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento. 2. Il rendiconto contiene: a) l'importo totale da versare; b) l'incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutte le scommesse di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento; c) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei luoghi di vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui al punto b); d) l'importo totale delle vincite pagate nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento; e) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana; f) l'incasso di ciascuna scommessa di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento; l'aggio, trattenuto dai luoghi di vendita delle scommesse, per l'incasso di ciascuna scommessa; h) il compenso riconosciuto al concessionario. 3. A ciascun concessionario e' reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento. 4. Gli importi dovuti dal concessionario al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1, lettera a).». «Art. 26 (Rendicontazione contabile). - 1. Al fine di mettere a disposizione quanto dovuto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il concessionario e' tenuto ad effettuare i relativi versamenti secondo modalita' e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 2. Le modalita' operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 3. Il concessionario apre un conto corrente bancario sul quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con cadenza settimanale, in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e soggette a rimborso verificate dal singolo concessionario, effettua il versamento dell'importo complessivo delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 24 e 25. Il concessionario provvede al pagamento delle vincite e dei rimborsi a ciascun partecipante con le modalita' indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 24 e 25. 4. Gli adempimenti contabili, giudiziali ed amministrativi del concessionario, compresi i modelli da utilizzare per il versamento del saldo settimanale e quelli attestanti il regolare utilizzo dei fondi versati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul conto corrente del concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 24 e 25, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.».
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| Art. 2. 1. Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, modificate dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 6 agosto 2007 Il Ministro: Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 392
Nota all'art. 2: - Per i riferimenti al decreto n. 278 del 1999, si vedano le note alle premesse.
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