Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 6 agosto 2007, n. 128 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme concernenti la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo; Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle stesse sono stabilite con decreto direttoriale emanato dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, con quale si riordina l'Istituto per il credito sportivo; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, concernente regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha previsto l'affidamento in concessione, attraverso una o piu' procedure ad evidenza pubblica, dell'esercizio dei giochi pubblici, tra cui i concorsi pronostici su base sportiva; Ritenuta la necessita', alla luce del nuovo assetto concessorio e distributivo, di apportare alcune modifiche alle modalita' di rendicontazione e di gestione dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici su base sportiva disciplinate dal suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-12174 del 18 luglio 2007;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1. 1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 1, comma 2, lettera ll), dopo il punto iii) e' aggiunto il seguente: «iiii) il compenso spettante al concessionario»; b) nell'articolo 5, comma 1, dopo le parole «con la legge 8 agosto 2002, n. 178» sono aggiunte le parole: «e dall'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»; c) nell'articolo 10, comma 1, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: «i) il compenso spettante al concessionario.»; d) nell'articolo 16, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «2. Le modalita' operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca: «Disciplina delle attivita' di giuoco» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1948, n. 118. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, reca: «Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1951, n. 173. - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - L'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999, n. 113, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 16 (Giochi). - Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia' utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.». - Il decreto del Ministro delle finanze del 15 febbraio 2001, n. 156, reca: «Regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2001, n. 100. - Il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante: «Primi interventi per il rilancio dell'economia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 249, e' il seguente: «Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria; b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalita' tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, reca: «Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001», ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2002, n. 63. - Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante: «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2002, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2002, n. 187, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, reca: «Regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'art. 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2001, n. 85. - Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, reca: «Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1999, n. 27. - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288 (Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1998, n. 192, e' il seguente: «2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede altresi' al riordino dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo, liquidazione e riscossione dell'imposta unica, con la semplificazione dei relativi adempimenti; b) applicazione dell'imposta unica anche alle scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero; c) revisione del sistema sanzionatorio secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; d) possibilita' di stabilire un'aliquota percentuale differenziata, commisurata all'entita' del prelievo riferito alle scommesse; e) delegificazione delle disposizioni relative agli adempimenti dei contribuenti, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, secondo criteri che comportino massima semplificazione, eliminazione di obblighi formali nella massima misura possibile, esecuzione di adempimenti secondo sistemi informatici e ogni altro sistema tecnicamente idoneo, unificazione dei sistemi di dichiarazione con quelli relativi ad altre imposte, ricorso a mezzi di pagamento di uso comune.». - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2003, n. 179, reca: «Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2003, n. 166. - Il testo dell'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n. 153, e' il seguente: «Art. 38 (Misure di contrasto del gioco illegale). - (Omissis). 2. L'art. 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente: "287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri: a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui al comma 498, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli; b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa; d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita gia' assegnati; f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita gia' assegnati; g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva; h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila; l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111"; (omissis). 4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri: a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico; b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa; d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita gia' assegnati; f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati; g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila; l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1, 5, 10 e 16, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Oggetto del regolamento e definizioni). - 1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative ai concorsi pronostici su base sportiva, comprese quelle riferite alla gestione ed al controllo dei flussi finanziari relativi all'attivita' di vendita degli stessi, nonche' le regole di gioco dei concorsi pronostici Totocalcio, "i19", abbinato al Totocalcio, Totogol e "+Gol", abbinato al Totogol. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano; c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate; d) cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a caratura, anche speciale, che costituisce ricevuta di partecipazione; e) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale non viene piu' abilitato ad accettare giocate; f) colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol e "+Gol", abbinato al Totogol; i nove pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici "i19", abbinato al Totocalcio; g) commissione di controllo, l'organo deputato al controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione, alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva; h) concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di attivita' e funzioni pubbliche relative all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi; i) concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici; l) concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche in piu' giorni, oggetto del pronostico del partecipante; m) concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici "i19", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici "i19" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici Totogol l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'ultimo concorso pronostici "+Gol" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva; o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato "i19", un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalita' od in una sua frazione temporale, od un'azione dell'avvenimento stesso sul cui esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato "+Gol", un avvenimento sportivo od una frazione di avvenimento sportivo; p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne unitarie su un'unica schedina di gioco; q) giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale; r) giocata a caratura, la ripartizione, tra piu' partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica; s) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra piu' partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica; t) giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici "i19", la scritturazione abbreviata, su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o tre pronostici, cioe' varianti doppie o triple, per uno o piu' degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici Totogol, la scritturazione abbreviata su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due, tre o quattro pronostici, cioe' varianti doppie, triple o quadruple, per uno o piu' degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al Totogol, la scritturazione abbreviata di una serie di colonne unitarie derivanti dall'espressione di due pronostici, cioe' di una variante doppia, per uno o piu' degli eventi oggetto del concorso; u) giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata dal partecipante; la giocata valida determina le colonne unitarie valide da considerare ai fini della individuazione delle colonne unitarie vincenti; v) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento; z) jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "i19", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici Totogol, rispettivamente, gli autonomi montepremi non distribuiti in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª o di 2ª categoria e riassegnati entrambi alla la categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo; aa) operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella fornitura di servizi di gioco; bb) partecipante, colui che effettua la giocata accettata; cc) posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria giocata; dd) premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalita' definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione; ee) premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalita' definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in ogni colonna unitaria precedentemente giocata; ff) punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario nell'ambito della propria organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e comunicati ad AAMS prima dell'inizio dell'attivita' di concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia; gg) punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse ovvero totoricevitore, che aderisce ad un singolo concessionario con il quale e' anche collegato telematicamente e che, previo nulla osta da parte di AAMS, gestisce il rapporto con l'utente, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite di determinata entita'; hh) resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote unitarie di vincita; ii) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio o del rimborso stesso; ll) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci: i) le vincite pagate dai punti di vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento; ii) il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento; iii) rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento; iiii) il compenso spettante al concessionario; mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici; nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione e' esclusivamente quella di riportare pronostici espressi dal partecipante; oo) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti; pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive; qq) totoricevitore, il titolare di una concessione rilasciata in precedenza dal CONI per la vendita di concorsi pronostici su base sportiva, cosi' come previsto dalla deliberazione della giunta esecutiva CONI n. 486 del 1997, avente durata di quattro anni e prorogata annualmente per due volte, con scadenza ultima il 30 giugno 2003.». «Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia' disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464 e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178 e dall'art. 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle seguenti percentuali: a) aggio al punto di vendita 8%; b) montepremi: 50%; c) imposta unica: 33,84%; d) contributo all'Istituto per il credito sportivo: 2,45%; e) contributo alle spese di gestione di AAMS: 5,71%.». «Art. 10 (Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie). - 1. Al singolo concessionario e' fornita la rendicontazione della gestione finanziaria, da parte del totalizzatore nazionale, relativamente alla settimana contabile di riferimento. Il rendiconto della gestione finanziaria e' messo a disposizione del concessionario, entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento. Il rendiconto contiene le seguenti informazioni: a) importo totale da versare; b) incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutti i concorsi di cui e' chiusa l'accettazione, nella settimana contabile di riferimento; c) aggio totale, trattenuto dai punti di vendita, relativo all'incasso di cui al punto b); d) importo totale delle vincite pagate dai punti vendita nella settimana contabile di riferimento; e) incasso di ciascun concorso di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento; f) aggio, trattenuto dai punti di vendita, per l'incasso di ciascun concorso; g) elenco delle vincite pagate dai punti di vendita nella settimana contabile di riferimento; h) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana; i) il compenso spettante al concessionario. 2. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS, in dipendenza della concessione, sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1, lettera a).». «Art. 16 (Versamenti al concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi). - 1. Sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e/o rimborsabili verificate dal singolo concessionario, nonche' dal saldo settimanale, sono effettuati i versamenti, sui conti correnti comunicati ad AAMS dallo stesso concessionario all'inizio dell'attivita' oggetto della concessione ed ad esso intestati, dell'importo complessivo dei premi e/o dei rimborsi di cui agli articoli 14 e 15 e del saldo settimanale. Il concessionario provvede al versamento dei premi e/o dei rimborsi a ciascun avente diritto con le modalita' indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 14 e 15. 2. Le modalita' operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.».
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| Art. 2. 1. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, modificate dal presente regolamento, si applicano ai concorsi pronostici indetti successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 6 agosto 2007 Il Ministro: Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 393
Nota all'art. 2: - Per i riferimenti al decreto n. 179 del 2003, si vedano le note alle premesse.
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