Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 agosto 2007, n. 128
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme concernenti la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle stesse sono stabilite con decreto direttoriale emanato dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, con quale si riordina l'Istituto per il credito sportivo;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, concernente regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha previsto l'affidamento in concessione, attraverso una o piu' procedure ad evidenza pubblica, dell'esercizio dei giochi pubblici, tra cui i concorsi pronostici su base sportiva;
Ritenuta la necessita', alla luce del nuovo assetto concessorio e distributivo, di apportare alcune modifiche alle modalita' di rendicontazione e di gestione dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici su base sportiva disciplinate dal suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-12174 del 18 luglio 2007;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, comma 2, lettera ll), dopo il punto iii) e' aggiunto il seguente: «iiii) il compenso spettante al concessionario»;
b) nell'articolo 5, comma 1, dopo le parole «con la legge 8 agosto 2002, n. 178» sono aggiunte le parole: «e dall'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
c) nell'articolo 10, comma 1, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: «i) il compenso spettante al concessionario.»;
d) nell'articolo 16, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «2. Le modalita' operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca:
«Disciplina delle attivita' di giuoco» ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1948, n. 118.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1951, n. 581, reca: «Norme regolamentari per l'applicazione
e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, sulla disciplina delle attivita' di gioco» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1951, n.
173.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
Autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- L'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.
133, recante: «Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999, n. 113, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«Art. 16 (Giochi). - Il Ministro delle finanze puo'
disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad
eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle
competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in
concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno
1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale
fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia'
utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con
riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro
tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la
corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a
qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli
organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro
delle finanze e' altresi' stabilito l'ammontare del
prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su
ciascuna scommessa. Per le medesime scommesse a
totalizzatore il Ministro delle finanze puo' prevederne
l'accettazione anche da parte dei gestori e dei
concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto,
purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con
sistemi informatici in tempo reale.».
- Il decreto del Ministro delle finanze del 15 febbraio
2001, n. 156, reca: «Regolamento recante autorizzazione
alla raccolta telefonica o telematica delle giocate
relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2001, n.
100.
- Il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge
18 ottobre 2001, n. 383, recante: «Primi interventi per il
rilancio dell'economia», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 249, e' il seguente:
«Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in
materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle
scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di
competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un
organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui
al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto
dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici
esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo,
terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le modalita' tecniche dei
giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono
comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data
di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del
presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge e regolamentari vigenti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
2002, n. 33, reca: «Regolamento concernente l'affidamento
delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma
dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001», ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2002, n.
63.
- Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante:
«Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'8 luglio 2002, n. 158, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2002, n. 187,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
2000, n. 453, reca: «Regolamento per il riordino
dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'art.
157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2001, n.
85.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
reca: «Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici
e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 288» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1999, n. 27.
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto
1998, n. 288 (Delega al Governo per la revisione della
disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e
l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n.
1379), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1998,
n. 192, e' il seguente:
«2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo provvede altresi' al riordino dell'imposta unica
prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione del sistema di accertamento,
controllo, liquidazione e riscossione dell'imposta unica,
con la semplificazione dei relativi adempimenti;
b) applicazione dell'imposta unica anche alle
scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque
tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto
all'estero;
c) revisione del sistema sanzionatorio secondo i
criteri di cui all'art. 3, comma 133, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e di cui al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472;
d) possibilita' di stabilire un'aliquota percentuale
differenziata, commisurata all'entita' del prelievo
riferito alle scommesse;
e) delegificazione delle disposizioni relative agli
adempimenti dei contribuenti, mediante regolamenti da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1998, n. 400, secondo criteri che comportino
massima semplificazione, eliminazione di obblighi formali
nella massima misura possibile, esecuzione di adempimenti
secondo sistemi informatici e ogni altro sistema
tecnicamente idoneo, unificazione dei sistemi di
dichiarazione con quelli relativi ad altre imposte, ricorso
a mezzi di pagamento di uso comune.».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 19 giugno 2003, n. 179, reca: «Regolamento recante la
disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2003, n.
166.
- Il testo dell'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, recante: «Disposizioni urgenti per
il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n.
153, e' il seguente:
«Art. 38 (Misure di contrasto del gioco illegale). -
(Omissis).
2. L'art. 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e' sostituito dal seguente: "287. Con provvedimenti
del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
stabilite le nuove modalita' di distribuzione del gioco su
eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei
concorsi pronostici su base sportiva, del concorso
pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
al comma 498, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico,
basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi
diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori
che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri
dell'Associazione europea per il libero scambio e anche
degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di
alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30
per cento aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per comune in proporzione agli abitanti e in
considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000
abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai
punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui
la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con
vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo
non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° marzo 2006, n. 111";
(omissis).
4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco
irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel
settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del
giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione
del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle
scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei
cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del
concorso pronostici denominato totip, delle scommesse
ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco
pubblico;
b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica
da parte degli operatori che esercitano la raccolta di
gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli
operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il
libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati,
solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di
alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5
per cento aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per provincia aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in
considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di
vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000
abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai
punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti, a
una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a
una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita
gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in
cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle
scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge
30 dicembre 2004, n. 311;
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
euro trentamila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con
vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo
non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse ippiche
disciplinate dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 5, 10 e 16, del
citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 giugno 2003, n. 179, cosi' come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1 (Oggetto del regolamento e definizioni). - 1.
Il presente regolamento definisce le regole generali
relative ai concorsi pronostici su base sportiva, comprese
quelle riferite alla gestione ed al controllo dei flussi
finanziari relativi all'attivita' di vendita degli stessi,
nonche' le regole di gioco dei concorsi pronostici
Totocalcio, "i19", abbinato al Totocalcio, Totogol e
"+Gol", abbinato al Totogol.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS
dichiara aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale
viene abilitato ad accettare giocate;
d) cedola di caratura, la quota unitaria di
partecipazione ad una giocata a caratura, anche speciale,
che costituisce ricevuta di partecipazione;
e) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS
dichiara chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale
non viene piu' abilitato ad accettare giocate;
f) colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno
per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente
ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol e "+Gol",
abbinato al Totogol; i nove pronostici, uno per ogni
evento, espressi dal partecipante, relativamente al
concorso pronostici "i19", abbinato al Totocalcio;
g) commissione di controllo, l'organo deputato al
controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte
le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione,
alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla
determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie
vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla
comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici
su base sportiva;
h) concessionario, l'operatore di gioco selezionato
da AAMS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, per
l'affidamento di attivita' e funzioni pubbliche relative
all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi
sportivi;
i) concessione, l'atto di affidamento ai
concessionari di attivita' e funzioni pubbliche relative ai
concorsi pronostici;
l) concorso, per tutti i concorsi pronostici su base
sportiva, l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche
in piu' giorni, oggetto del pronostico del partecipante;
m) concorso di chiusura definitiva, per il concorso
pronostici Totocalcio l'ultimo concorso pronostici
Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima
della eventuale abolizione del concorso stesso; per il
concorso pronostici "i19", abbinato al concorso pronostici
Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici "i19" per il quale
vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione
del concorso stesso; per il concorso pronostici Totogol
l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono
accettate giocate, prima della eventuale abolizione del
concorso stesso; per il concorso pronostici "+Gol",
abbinato al concorso pronostici Totogol, l'ultimo concorso
pronostici "+Gol" per il quale vengono accettate giocate,
prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base
sportiva;
o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio e
quello ad esso abbinato "i19", un avvenimento sportivo,
inteso nella sua totalita' od in una sua frazione
temporale, od un'azione dell'avvenimento stesso sul cui
esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici
Totogol e quello ad esso abbinato "+Gol", un avvenimento
sportivo od una frazione di avvenimento sportivo;
p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne
unitarie su un'unica schedina di gioco;
q) giocata accettata, la giocata registrata dal
totalizzatore nazionale;
r) giocata a caratura, la ripartizione, tra piu'
partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
s) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra
piu' partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata
attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o
di una giocata sistemistica;
t) giocata sistemistica o a sistema, per il concorso
pronostici Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici
"i19", la scritturazione abbreviata, su un'unica schedina
di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla
espressione di due o tre pronostici, cioe' varianti doppie
o triple, per uno o piu' degli eventi oggetto del concorso;
per il concorso pronostici Totogol, la scritturazione
abbreviata su un'unica schedina di gioco, di una serie di
colonne unitarie derivanti dalla espressione di due, tre o
quattro pronostici, cioe' varianti doppie, triple o
quadruple, per uno o piu' degli eventi oggetto del
concorso; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al
Totogol, la scritturazione abbreviata di una serie di
colonne unitarie derivanti dall'espressione di due
pronostici, cioe' di una variante doppia, per uno o piu'
degli eventi oggetto del concorso;
u) giocata valida, la giocata accettata e
successivamente non annullata dal partecipante; la giocata
valida determina le colonne unitarie valide da considerare
ai fini della individuazione delle colonne unitarie
vincenti;
v) incasso totale lordo, la differenza tra gli
incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi
pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile
di riferimento;
z) jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio,
l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi
non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di
1ª categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima
categoria del concorso immediatamente successivo; per il
concorso pronostici "i19", abbinato al concorso pronostici
Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in
mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di
premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso
immediatamente successivo; per il concorso pronostici
Totogol, rispettivamente, gli autonomi montepremi non
distribuiti in mancanza di premi non assegnabili ovvero di
vincitori di premi a punteggio di 1ª o di 2ª categoria e
riassegnati entrambi alla la categoria del concorso
immediatamente successivo; per il concorso pronostici
"+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'autonomo
montepremi non distribuito in mancanza di premi non
assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e
riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente
successivo;
aa) operatore di gioco, un soggetto con competenze
specialistiche nella fornitura di servizi di gioco;
bb) partecipante, colui che effettua la giocata
accettata;
cc) posta, l'importo pagato dal partecipante per
ciascuna colonna unitaria giocata;
dd) premio precedente di partecipazione, il premio
assegnato al partecipante, in base alle modalita' definite
per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito
dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima
della chiusura dell'accettazione;
ee) premio a punteggio, il premio assegnato al
partecipante, in base alle modalita' definite per il
singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della
riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione
dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in
ogni colonna unitaria precedentemente giocata;
ff) punti di pagamento dei premi, i punti individuati
dal concessionario nell'ambito della propria
organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e
comunicati ad AAMS prima dell'inizio dell'attivita' di
concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di
partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita
collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei
premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata
soglia;
gg) punto di vendita, un qualsiasi esercizio
commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al
pubblico, ovvero agenzia di scommesse ovvero
totoricevitore, che aderisce ad un singolo concessionario
con il quale e' anche collegato telematicamente e che,
previo nulla osta da parte di AAMS, gestisce il rapporto
con l'utente, effettua le giocate sui terminali di gioco e
paga le vincite di determinata entita';
hh) resto, i decimali di euro risultanti dal
troncamento delle quote unitarie di vincita;
ii) ricevuta di partecipazione, il titolo che
garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel
totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di
vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido
per la riscossione del premio o del rimborso stesso;
ll) saldo settimanale, il valore risultante, per
ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso
colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al
concessionario per i concorsi chiusi nella settimana
contabile di riferimento e le seguenti voci:
i) le vincite pagate dai punti di vendita nell'arco
della settimana contabile di riferimento;
ii) il compenso degli stessi punti di vendita,
relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile
di riferimento;
iii) rimborsi effettuati nell'arco della settimana
contabile di riferimento;
iiii) il compenso spettante al concessionario;
mm) settimana contabile di riferimento, il periodo
che intercorre tra la giornata del lunedi' e la giornata
della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i
concorsi pronostici;
nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed
i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui
funzione e' esclusivamente quella di riportare pronostici
espressi dal partecipante;
oo) terminale di gioco, l'apparecchiatura
elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai
punti di vendita, per la digitazione dei pronostici,
l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle
ricevute da restituire ai partecipanti;
pp) totalizzatore nazionale, il sistema di
elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione
dei concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri,
eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive;
qq) totoricevitore, il titolare di una concessione
rilasciata in precedenza dal CONI per la vendita di
concorsi pronostici su base sportiva, cosi' come previsto
dalla deliberazione della giunta esecutiva CONI n. 486 del
1997, avente durata di quattro anni e prorogata annualmente
per due volte, con scadenza ultima il 30 giugno 2003.».
«Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia'
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n.
1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178 e dall'art. 1, comma 283, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%;
b) montepremi: 50%;
c) imposta unica: 33,84%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo:
2,45%;
e) contributo alle spese di gestione di AAMS:
5,71%.».
«Art. 10 (Rendicontazione di riferimento ai fini delle
movimentazioni finanziarie). - 1. Al singolo concessionario
e' fornita la rendicontazione della gestione finanziaria,
da parte del totalizzatore nazionale, relativamente alla
settimana contabile di riferimento. Il rendiconto della
gestione finanziaria e' messo a disposizione del
concessionario, entro la fine del terzo giorno successivo
alla chiusura della settimana contabile di riferimento. Il
rendiconto contiene le seguenti informazioni:
a) importo totale da versare;
b) incasso totale lordo delle giocate raccolte, per
tutti i concorsi di cui e' chiusa l'accettazione, nella
settimana contabile di riferimento;
c) aggio totale, trattenuto dai punti di vendita,
relativo all'incasso di cui al punto b);
d) importo totale delle vincite pagate dai punti
vendita nella settimana contabile di riferimento;
e) incasso di ciascun concorso di cui e' chiusa
l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
f) aggio, trattenuto dai punti di vendita, per
l'incasso di ciascun concorso;
g) elenco delle vincite pagate dai punti di vendita
nella settimana contabile di riferimento;
h) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella
settimana contabile di riferimento e dei rimborsi
prescritti nella medesima settimana;
i) il compenso spettante al concessionario.
2. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS, in
dipendenza della concessione, sono stabiliti sulla base del
rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1,
lettera a).».
«Art. 16 (Versamenti al concessionario per il pagamento
delle vincite e dei rimborsi). - 1. Sulla base delle
informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale
relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di
partecipazione vincenti e/o rimborsabili verificate dal
singolo concessionario, nonche' dal saldo settimanale, sono
effettuati i versamenti, sui conti correnti comunicati ad
AAMS dallo stesso concessionario all'inizio dell'attivita'
oggetto della concessione ed ad esso intestati,
dell'importo complessivo dei premi e/o dei rimborsi di cui
agli articoli 14 e 15 e del saldo settimanale. Il
concessionario provvede al versamento dei premi e/o dei
rimborsi a ciascun avente diritto con le modalita' indicate
dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli
articoli 14 e 15.
2. Le modalita' operative di gestione degli importi
dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nonche' le modalita' ed i tempi del versamento di quanto
dovuto agli aventi diritto, sono definiti con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.».



 
Art. 2.
1. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, modificate dal presente regolamento, si applicano ai concorsi pronostici indetti successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 6 agosto 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 393



Nota all'art. 2:
- Per i riferimenti al decreto n. 179 del 2003, si
vedano le note alle premesse.



 
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