Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 2 agosto 2007
Diniego dell'abilitazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia: Logoterapia ed analisi esistenziale» del centro didattico UNISAN ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'universita'
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Vista l'istanza con la quale la «Scuola di specializ-zazione in psicoterapia: logoterapia ed analisi esistenziale» del Centro didattico UNISAN ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - Largo Luigi Antonelli, 10 e via Tiberio Imperatore, 79 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;
Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 20 luglio 2007, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che l'indirizzo scientifico e il programma presentato non sono sufficienti a riconoscere alla scuola la denominazione «psicoterapia», in quanto viene sottolineato il solo intervento logoterapico. I programmi scientifici non sono adeguati alla formazione di base di uno psicoterapeuta. Il comitato scientifico non appare adeguato cosi' come il curriculum di molti docenti. Le convenzioni presentate si configurano come «convenzioni di lavoro» e non come convenzioni finalizzate all'attivita' di «tirocinio» in psicoterapia. Inoltre molte strutture non sono adeguate allo svolgimento di un tirocinio formativo in psicoterapia.
Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
Decreta:
Art. 1.
L'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di specializzazione in psicoterapia: Logoterapia ed analisi esistenziale» del centro didattico UNISAN con sede in Roma - Largo Luigi Antonelli, 10 e via Tiberio Imperatore, 79 - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2007
Il direttore generale: Masia
 
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