Nella riunione del 24 luglio 2007
Visti: • la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003; • il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 con il relativo allegato (di seguito: regolamento n. 1228/2003), cosi' come modificato dalla decisione della Commissione Europea 2006/770/CE del 9 novembre 2006, ed in particolare gli articoli 5 e 6; • il regolamento (CE) n. 1223/2004 del Consiglio del 28 giugno 2004 (di seguito: regolamento n. 1223/2004), che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di talune disposizioni alla Slovenia; • la legge 14 novembre 1995 n. 481; • il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79; • la legge 12 dicembre 2002 n. 273; • la legge 27 ottobre 2003 n. 290; • la legge 23 agosto 2004 n. 239; • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2006 (di seguito: decreto 15 dicembre 2006); • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 9 giugno 2006, n. 111/06; • la deliberazione dell'Autorita' 15 dicembre 2006 n. 288/06 (di seguito: deliberazione n. 288/06); • la lettera di Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) - prot. TE/P2007009225 del 19 luglio 2007 avente oggetto "Allocazione congiunta della capacita' tra Italia e Slovenia" e il relativo allegato "Slovenian and Italian interconnection capacity, access rules" (di seguito: lettera 19 luglio 2007) con cui si comunica all'Autorita' la proposta condivisa con il gestore della rete Slovena, Eles d.o.o. (di seguito: Eles) per l'allocazione congiunta della capacita' di interconnessione per il periodo Settembre-Dicembre 2007.
Considerato che: • il regolamento n. 1228/2003 prevede che le congestioni della rete di interconnessione siano risolte con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori dei sistemi di trasmissione; • l'allegato al regolamento n. 1228/2003 prevede, tra l'altro, che le capacita' siano assegnate tramite aste esplicite o implicite e che i due metodi possano coesistere per la stessa connessione; • il regolamento n. 1223/2004 prevede per la sola Slovenia l'obbligatorieta' di allocazione della capacita' di interconnessione secondo le metodologie di cui al precedente alinea a partire dal 1 luglio 2007; • per l'anno 2007, la deliberazione n. 288/06, in applicazione di quanto disposto dal del decreto 15 dicembre 2006, prevede che l'allocazione della capacita' di interconnessione per le frontiere di Francia, Austria e Grecia avvenga in modo congiunto tra Terna e i gestori di rete responsabili delle rispettive frontiere per mezzo di aste esplicite; per le frontiere di Svizzera e Slovenia il medesimo decreto prevede che l'allocazione avvenga in modo indipendente da parte di ciascun gestore sul 50% della totale capacita' di interconnessione; • l'articolo 2, comma 5, del decreto 15 dicembre 2006 prevede altresi' che, a valere dal 1° luglio 2007, l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulla frontiera italo-slovena, per la quota parte di capacita' non ancora attribuita da Terna alla medesima data ai sensi del comma 3 del medesimo decreto, possa essere effettuata sulla base di accordi stipulati con il gestore di rete della Slovenia, adottando meccanismi di mercato per l'assegnazione congiunta; • con la lettera 19 luglio 2007 Terna ha informato l'Autorita' che e' stato possibile raggiungere un accordo con il gestore sloveno Eles per l'allocazione congiunta della capacita' di trasporto disponibile sulla frontiera slovena per il periodo settembre-dicembre 2007, per mezzo di una metodologia di allocazione analoga a quella gia' adottata per le frontiere di Francia, Austria e Grecia per l'anno 2007; • le regole per la gestione delle aste esplicite l'assegnazione della capacita' sulla frontiera slovena inviate da Terna - in allegato alla lettera 19 luglio 2007 sono conformi a quanto previsto dal Regolamento 1228/2003. Ritenuto che sia opportuno: • uniformare la metodologia di allocazione della capacita' di trasporto sulla frontiera slovena per il periodo comprendente i mesi tra settembre e dicembre 2007 a quella gia' prevista dalla deliberazione n. 288/06 per le altre frontiere con Paesi tenuti a recepire quanto disposto dal Regolamento 1228/2003 DELIBERA
di prevedere che l'allocazione della capacita' di trasporto disponibile sulla frontiera slovena per il periodo comprendente i mesi tra settembre e dicembre 2007 avvenga tramite assegnazione congiunta sulla base delle regole inviate da Terna con la lettera 19 luglio 2007 e allegate al presente provvedimento (Allegato A);
2. di inviare, per informazione, copia del presente provvedimento alla C:ominission de regulation de l'energie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera, all'EControl GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria, all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla Regulalory Authorily for Energy, Michalakopoulou Street 80, 10192 Aihens Grecia;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro degli Affari Esteri, al Ministro delle Politiche Comunitarie ed alla societa' Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Milano, 16 luglio 2007 Il Presidente: Ortis |