Nella riunione del 16 luglio 2007
Visti: • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003; • il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744; • la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge n. 1083/71); la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); • il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; • il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97; la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00); la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01; la deliberazione dell'Autorita' 19 marzo 2002, n. 43/02 (di seguito: deliberazione n. 43/02); la deliberazione dell'Autorita' 5 giugno 2002, n. 104/02 (di seguito: deliberazione n. 104/02); la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03; la deliberazione dell'Autorita', 22 luglio 2004, n 125/04 (di seguito: deliberazione n. 125/04); la deliberazione dell'Autorita', 29 settembre 2004, n. 168/04 successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/04); la deliberazione dell'Autorita', 27 luglio 2005, n 157/05 (di seguito: deliberazione n. 157/05); la deliberazione dell'Autorita' 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorita' e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa); la deliberazione dell'Autorita', 26 luglio 2006, n. 164/06 (di seguito: deliberazione n. 164/06); la determinazione del Direttore Generale dell'Autorita' 14 ottobre 2004, n. 151/04 (di seguito: determina n. 151/04). Viste altresi': • la deliberazione del 29 dicembre 2006, n. 329/06 con cui l'Autorita' ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1 ° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007; • l'atto predisposto dal Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo del 30 dicembre 2004, n. 2004/294 relativo all'assunzione dell'impegno di spesa per le attivita' della Guardia di Finanza.
Considerato che: • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, prevede che l'Autorita' promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori, armonizzando il sistema tariffario con obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse; • l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorita' controlli le condizioni di svolgimento dei servizi, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti; • l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorita', oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni; • con la deliberazione n. 168/04, l'Autorita' ha imposto agli esercenti il servizio di distribuzione del gas l'obbligo di effettuare un numero minimo di misure del grado di odorizzazione del gas per ogni impianto di distribuzione da essi gestito; • una adeguata odorizzazione del gas consente di avvertire eventuali dispersioni e, conseguentemente, limitare i rischi derivanti dall'utilizzo del gas; • la deliberazione n. 237/00 ha disposto che le tariffe di distribuzione del gas siano adeguate al potere calorifico superiore del gas, individuato sulla base delle particolari modalita' di calcolo di cui all'articolo 16 della medesima deliberazione; • la deliberazione n. 43/02 prevede che, nell'erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale, l'esercente adegui la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al potere calorifico superiore effettivo; • il funzionamento in condizioni di sicurezza delle apparecchiature istallate presso i clienti finali dipende anche dai valori di pressione relativa del gas; • i controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas devono essere effettuati secondo una procedura standardizzata e resa preventivamente nota agli esercenti; • la deliberazione n. 104/02 prevede la possibilita' di affidare studi, ricerche, sperimentazioni, speciali analisi economiche, giuridiche e legali, tecniche e finanziarie, nonche' controlli e ispezioni, a persone, ditte o istituzioni, aventi alta, comprovata e documentata esperienza; • la deliberazione n. 273/05 prevede la possibilita' di avvalersi, per l'effettuazione di controlli tecnici, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito e con le modalita' previste dal Protocollo di Intesa; • le deliberazioni n. 125/04, n. 157/05 e n. 164/06 hanno disposto di svolgere, rispettivamente nei periodi 1 novembre 2004 - 30 settembre 2005, 1 ottobre 2005 - 30 settembre 2006 e 1 ottobre 2006 - 30 settembre 2007, controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese di distribuzione; • nel corso della campagna di cui alla deliberazione n. 164/06, consistente in cinquanta controlli tecnici, sono stati riscontrati due impianti con odorizzazione non conforme alla legislazione e normativa vigente in materia; • con lettere in data 20 dicembre 2006 (prot. EA/M06/5874/ea) e in data 26 aprile 2007 (prot. EA/M07/1931/ea), il Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorita' ha inviato alle Procure della Repubblica competenti le denunce ai sensi della legge n. 1083/71 per i casi di non conformita' alla legislazione e normativa vigente in materia; • con comunicazione interna in data 09 luglio 2007 (prot. DCQS/INT./02307) la Direzione Consumatori e Qualita' del Servizio ha trasmesso alla Direzione Vigilanza e Controllo l'elenco dei distributori e dei relativi impianti di distribuzione da sottoporre a controllo della qualita' del gas per il periodo 1 ottobre 2007 - 30 settembre 2008; • le deliberazioni n. 125/04, n. 157/05 e n. 164/06 hanno disposto di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, della Stazione Sperimentale per i Combustibili, con sede in S. Donato Milanese (di seguito: Stazione Sperimentale per i Combustibili); • l'effettuazione dei controlli tecnici ai sensi della deliberazione n. 164/06 ha confermato la validita' della procedura approvata con determina n. 151/04 a meno di alcune modifiche da adottarsi in sede di revisione della procedura medesima. Ritenuto opportuno: • reiterare, nel periodo 1 ottobre 2007 - 30 settembre 2008, la campagna di controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas nei confronti delle imprese di distribuzione; • dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorita' affinche': a) provveda all'aggiornamento della procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici, approvata con determina n. 151/04, ai fini di: i) prevedere l'acquisizione di campioni di gas anche nella fase finale del controllo nei casi di andamento discontinuo della misura in campo, in modo da consentirne la misura anche in laboratorio; ii) definire una metodologia di risoluzione dell'eventuale contenzioso, nei casi in cui i risultati delle analisi in laboratorio del distributore differiscano da quelli ottenuti dalla Stazione Sperimentale per i Combustibili; b) pubblichi la procedura modificata di cui alla precedente lettera a) nel sito internet dell'Autorita' wwwautorita.energia.it e la comunichi alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza; • avvalersi, per lo svolgimento dei controlli tecnici previsti per il periodo 1 ottobre 2007 - 30 settembre 2008, della Stazione Sperimentale per i Combustibili, in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia e istituzionalmente preposta a tali fini; • avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito e con le modalita' previste dal Protocollo di Intesa DELIBERA
1. di svolgere, nel periodo 1 ottobre 2007 - 30 settembre 2008, n. 50 controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese di distribuzione;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorita' affinche' : a) provveda all'aggiornamento della procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici, approvata con determina n. 151/04, ai fini di: i) prevedere l'acquisizione di campioni di gas anche nella fase finale del controllo nei casi di andamento discontinuo della misura in campo, in modo da consentirne la misura anche in laboratorio; ii) definire una metodologia di risoluzione dell'eventuale contenzioso, nei casi in cui i risultati delle analisi in laboratorio del distributore differiscano da quelli ottenuti dalla Stazione Sperimentale per i Combustibili; b) pubblichi la procedura di cui alla precedente lettera a) sul sito internet dell'Autorita' www.autorita.energia.it e la comunichi alle principali associazioni di categoria dei distributori di gas; 3. di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, della Stazione Sperimentale per i Combustibili, in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia e istituzionalmente preposta a tali fini;
4. di avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito e con le modalita' previste dal Protocollo di Intesa;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Guardia di Finanza;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Stazione Sperimentale per i Combustibili;
7. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni della Stazione Sperimentale per i Combustibili per le attivita' relative ai predetti controlli tecnici nella misura non superiore a 80.000,00 (ottantamila) euro, I.VA. compresa, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 155, del bilancio di previsione dell'Autorita' per l'esercizio 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2007; 8. di prevedere per le attivita' relative ai predetti controlli tecnici riguardanti le prestazioni della Guardia di Finanza un importo massimo pari ad euro 38.000,00 (trentottomila), I.V.A. compresa, quale quota parte della somma impegnata con atto del 30 dicembre 2004, n. 2004/294 predisposto dal Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo;
9. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorita' per le azioni a seguire;
10. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it). Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.5, della legge n. 481/95, puo' essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso. Milano, 16 luglio 2007 Il Presidente: Ortis |