Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 12 luglio 2007
Direttiva per la tutela dei clienti finali di energia interessati da interruzioni prolungate o estese. (Deliberazione n. 172/07).

Nella riunione del 12 luglio 2007

Visti:
• la direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003;
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); e in particolare l'articolo 2, comma 12, lettere g) e h);
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
• il decreto legge 23 agosto 2004, n. 239, convertito in legge con modificazioni con la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
• la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 20 maggio 1997, n. 61/97;
• la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/04, e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Testo integrato della qualita) come successivamente modificato e integrato;
• la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, e, in particolare, l'Allegato A come successivamente modificato e integrato;
• la deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2004, n. 83/04 e, in particolare, l'Allegato A recante resoconto conclusivo dell'istruttoria conoscitiva in merito alla interruzione totale del servizio del 28 settembre 2003;
• la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2004, n. 250/04, e in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione;
• le deliberazioni dell'Autorita' 11 gennaio 2005, n. 1/05, 9 gennaio 2006, n. 1/06 (di seguito deliberazione n. 1/06) e 8 gennaio 2007, n. 1/07 (di seguito deliberazione n. 1/07);
• la deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2006, n. 122/06 (di seguito: deliberazione n. 122/06);
• la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito deliberazione n. 208/06);
• la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2006, n. 209/06 (di seguito deliberazione n. 209/06);
• la deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2006, n. 304/06 (di seguito: deliberazione n. 304/06);
• la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2007, n. 155/07 (di seguito deliberazione n. 155/07);
• il documento per la consultazione 18 maggio 2005, concernente "Interruzioni prolungate o estese: nuovi standard di qualita' con indennizzi automatici e altre iniziative di prevenzione e mitigazione" (di seguito: primo documento per la consultazione);
il documento per la consultazione 28 giugno 2006, concernente "Interruzioni prolungate o estese: nuovi standard di qualita' con indennizzi automatici e altre iniziative di prevenzione e mitigazione. Orientamenti finali", Atto n. 17/06 (di seguito: secondo documento per la consultazione);
il documento per la consultazione 15 gennaio 2007 concernente "Interruzioni prolungate o estese: nuovi standard di qualita' con indennizzi automatici e strumenti di ristoro ai clienti in caso di eventi eccezionali" Atto n. 2/07 (di seguito: terzo documento per la consultazione);
• il documento per la consultazione 4 aprile 2007 concernente "Opzioni per la regolazione della qualita' dei servizi elettrici nel terzo periodo di regolazione (2008-2011)", Atto n. 16/07;
• le osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati a seguito della pubblicazione del primo, del secondo e del terzo documento di consultazione in materia di interruzioni prolungate e estese;
• le osservazioni pervenute all'Autorita' dai soggetti interessati a seguito della pubblicazione del documento per la consultazione 4 aprile 2007, Atto n. 16/07;
• la Relazione tecnica al provvedimento predisposta dalla Direzione Consumatori e Qualita' del Servizio dell'Autorita', inclusa l'appendice relativa al metodo statistico di identificazione dei periodi di condizioni eccezionali predisposta dal Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano.

Considerato che:
• anche a seguito della conclusione dell'istruttoria conoscitiva sull'interruzione del servizio del 28 settembre 2003, l'Autorita' ha avviato fin dal 2005 un complesso processo di studio e di consultazione dei soggetti interessati allo scopo di introdurre nuove forme di tutela dei consumatori per interruzioni prolungate e estese della fornitura di energia elettrica, anche nel segmento della trasmissione elettrica;
• tale processo di studio e di consultazione si e' articolato in ben tre fasi, corrispondenti alla diffusione di tre distinti documenti per la consultazione e alla raccolta di osservazioni da parte dei soggetti interessati sulle proposte presentate dall' Autorita';
• le proposte di regolazione delle interruzioni prolungate e estese sono state riformulate, in esito a ogni fase di consultazione, tenendo ampiamente conto delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati e tenendo altresi' conto dell'obiettivo, complementare alla tutela dei clienti interessati da interruzioni prolungate e estese, di introdurre stimoli per il miglioramento dei livelli di qualita' imputabili alle imprese in relazione a tale tipo di interruzioni;
• in particolare, sulla base delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del primo e del secondo documento per la consultazione, l'Autorita' ha prospettato nel terzo documento di consultazione una proposta che persegue l'obiettivo duplice di introdurre elementi di tutela dei clienti finali in caso di interruzioni prolungate e estese, anche dovute a eventi eccezionali, e di incentivare le imprese esercenti i servizi di trasmissione e distribuzione ad assicurare il tempestivo ripristino del servizio, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e tenendo conto delle responsabilita' attribuibili agli esercenti stessi;
• la proposta formulata nel terzo documento per la consultazione e' basata sui seguenti elementi principali:
a) definizione di standard di qualita' relativi al tempo massimo di ripristino dell'interruzione, applicabili ai clienti finali alimentati in media e bassa tensione e differenziati in base al livello di tensione, al tipo di interruzione (con o senza preavviso) e al grado di concentrazione dell'utenza;
b) introduzione di rimborsi ai clienti finali interessati da interruzioni che si prolungano oltre i suddetti standard, variabili con la durata complessiva dell'interruzione e differenziati in relazione alla tipologia di utenza e al livello di tensione;
c) criteri di attribuzione degli oneri relativi ai suddetti rimborsi, che sono in capo alle imprese di distribuzione e di trasmissione a titolo di indennizzo automatico salvo l'esistenza di condizioni eccezionali o di motivi di sicurezza che possono prolungare le operazioni di ripristino, nei quali casi i rimborsi vengono erogati a mero titolo di ristoro del disagio subito dalla clientela;
d) istituzione di un "Fondo per eventi eccezionali" per la raccolta delle somme necessarie all'erogazione dei suddetti ristori, attraverso una contribuzione sia da parte della clientela secondo un principio di mutualita', sia da parte delle imprese distributrici e dell'impresa di trasmissione, in relazione ai livelli di qualita' loro imputabili;
e) definizione di tetti massimi di esposizione delle imprese al rischio derivante dall'erogazione di rimborsi a titolo di indennizzo, differenziati per servizio (distribuzione e trasmissione) e con la previsione di recupero tramite il Fondo di eventuali eccedenze;
f) definizione di un metodo statistico per l'identificazione dei periodi di condizioni eccezionali;
g) definizione di una procedura particolare per l'erogazione dei rimborsi nel caso di interruzioni prolungate di particolare estensione;
• nel piano triennale 2006-2008 adottato con la deliberazione n. 1/06 l'Autorita' ha indicato l'obiettivo di portare a conclusione entro il 2007 l'iniziativa sulle interruzioni prolungate e estese;
• la decorrenza dei nuovi standard di qualita' deve tenere conto del programma di entrata in vigore degli obblighi di registrazione dei clienti alimentati in bassa tensione soggetti a interruzioni, definiti dalla deliberazione n. 122/06;
• la regolazione delle interruzioni prolungate e estese forma parte integrante della regolazione della qualita' dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione (2008-2011), per la definizione della quale e' in corso un processo di consultazione nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 209/06;
• al momento non e' ancora stato introdotto uno schema incentivante della qualita' del servizio di trasmissione, la cui definizione e' oggetto del procedimento citato al punto precedente; a tale riguardo sono state ricevute osservazioni scritte al documento per la consultazione 4 aprile 2007, Atto n. 16/07, che richiedono di essere valutate e approfondite;
• gli Uffici dell'Autorita' si sono avvalsi del supporto scientifico del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano per la definizione di un metodo statistico per l'identificazione dei periodi di condizioni eccezionali, e hanno organizzato un seminario specifico sull'argomento con le imprese distributrici, tenuto a Milano il giorno 18 aprile 2007 per illustrare la metodologia e esaminare le osservazioni specifiche pervenute durante l'ultima consultazione sulle interruzioni prolungate e estese;
• l'Autorita', con deliberazione n. 304/06, ha stabilito un protocollo d'intesa con il Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI);
• gli Uffici dell'Autorita' hanno richiesto al CEI di contribuire con un gruppo di lavoro ad hoc alla predisposizione di linee guida per i piani di emergenza delle imprese di distribuzione di energia elettrica e il CEI ha avviato il suddetto Gruppo di lavoro;
• l'Autorita' ha avviato una istruttoria conoscitiva in relazione agli eventi che hanno interessato il sistema elettrico in Sicilia nei giorni 25 e 26 giugno 2007, nel corso dei quali risulta che alcuni utenti abbiano subito interruzioni prolungate.
Considerate le osservazioni pervenute in relazione al terzo documento per la consultazione in materia di interruzioni prolungate e estese, e in particolare che:
• alcuni esercenti non condividono la proposta che le imprese distributrici debbano contribuire al Fondo per gli eventi eccezionali e giudicano comunque eccessive le ipotesi quantitative presentate nel terzo documento di consultazione;
• alcuni esercenti paventano il rischio di penalizzazione plurima nel caso di interruzioni prolungate non ricadenti in periodi eccezionali;
• gli esercenti sollecitano un rinvio della decorrenza del provvedimento e propongono l'applicazione sperimentale, senza effetti economici, per un biennio;
• alcuni esercenti hanno richiesto integrazioni al metodo statistico di identificazione degli eventi eccezionali, per tenere conto anche delle interruzioni con origine sulla rete di bassa tensione;
• alcuni esercenti hanno sollecitato una diversa determinazione degli standard di qualita', in particolare quelli relativi ai clienti alimentati in media tensione e hanno chiesto che non siano introdotti standard relativi alle interruzioni con preavviso;
• le associazioni dei consumatori intervenute nella consultazione hanno valutato come adeguati gli standard proposti;
• alcuni esercenti hanno evidenziato l'insorgenza di oneri aggiuntivi per l'introduzione della nuova regolazione delle interruzioni prolungate o estese, senza peraltro portare elementi oggettivi di quantificazione di tali oneri, e hanno inoltre sollecitato misure per evitare anticipazioni finanziarie eccessive;
• alcuni esercenti hanno sollevato perplessita' in merito a una presunta attribuzione di responsabilita' oggettiva in relazione all'erogazione di somme ai clienti colpiti da interruzioni prolungate o estese, anche qualora erogate a titolo di ristoro;
• alcuni esercenti hanno richiesto la modifica delle regole di registrazione delle interruzioni sulle reti di alta tensione, per l'attribuzione delle responsabilita' in un sistema tecnico sostanzialmente unitario ma suddiviso tra rete di trasmissione nazionale e reti di distribuzione in alta tensione;
• alcuni esercenti hanno richiesto di modificare la proposta relativa ai tempi di erogazione dei rimborsi nel caso di interruzioni estese, per tenere conto dei tempi tecnici necessari;
• l'impresa di trasmissione ritiene priva di giustificazioni una fissazione del tetto economico per il servizio di trasmissione diverso da quello applicato per il servizio di distribuzione.

Ritenuto che:
• per il perseguimento del duplice obiettivo sopra richiamato di tutela dei clienti finali di energia elettrica interessati da interruzioni prolungate o estese nonche' di stimolo alle imprese esercenti i servizi di trasmissione e distribuzione ad assicurare il tempestivo ripristino del servizio, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e tenendo conto delle responsabilita' attribuibili agli esercenti stessi, sia opportuno dare seguito alla proposta formulata nel terzo documento per la consultazione, tenendo conto delle osservazioni formulate;
• sia opportuno, alla luce delle osservazioni pervenute dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione, rivedere alcuni aspetti della proposta formulata nel terzo documento per la consultazione e in particolare:
a) rivedere, in riduzione rispetto a quanto proposto nella terza consultazione, le aliquote di contribuzione delle imprese di distribuzione al Fondo per eventi eccezionali, e prevedere una prima revisione delle medesime alla luce dei dati di continuita' relativi al 2008 che si renderanno disponibili alla fine del mese di marzo 2009;
b) rinviare al 1° luglio 2009 l'entrata in vigore dei nuovi standard, allo scopo di disporre del periodo fino al 30 giugno 2008 per la sperimentazione, senza effetti economici, delle nuove regole e della possibilita' di eventuali revisioni sulla base dei dati relativi al 2008 che si renderanno disponibili il 31 marzo 2009;
c) evitare penalizzazioni plurime, e a tal fine depurare l'indicatore di riferimento per la regolazione della durata per interruzioni prolungate per le quali sia stato corrisposto un rimborso ai clienti finali a carico dell'impresa esercente;
d) prevedere alcune integrazioni al metodo statistico di identificazione dei periodi di condizioni eccezionali, come richiesto dagli operatori, nonche' la possibilita' per gli esercenti di attribuire a eventi eccezionali, sotto la propria responsabilita' e con onere di documentazione, le interruzioni occorse al di fuori dei periodi identificati in base al suddetto metodo statistico, qualora tali eventi abbiamo provocato danni agli impianti per superamento dei limiti di progetto degli impianti stessi;
e) prevedere norme che attenuino l'anticipazione finanziaria dei ristori ai clienti per interruzioni occorse in periodi eccezionali o per cause di forza maggiore;
f) prevedere, allo scopo di prevenire inutili reclami e contenziosi, modalita' di comunicazione ai clienti che evidenzino che il rimborso ricevuto costituisce una misura forfetizzata di compensazione del disagio subito dal cliente interessato dalla interruzione prolungata, e che non presuppone di per se' la sussistenza di responsabilita' da parte degli operatori del sistema elettrico nazionale;
g) rivedere la tempistica di erogazione dei rimborsi, anche in relazione al ciclo di fatturazione;
• anche in presenza di osservazioni contrarie da parte di alcuni operatori sia opportuno confermare alcuni orientamenti gia' espressi dall'Autorita'; in particolare, che:
a) in tema di determinazione degli standard e dei rimborsi ai clienti, sia opportuno confermare i livelli proposti in consultazione e in particolare l'introduzione di standard relativi alle interruzioni con preavviso, dal momento che il tempo di otto ore per tali interruzioni e' largamente compatibile con l'esecuzione di lavori, anche in considerazione della disponibilita' di tecnologie per eseguire lavori sotto tensione;
b) in tema di costituzione del Fondo per eventi eccezionali, sia opportuno confermare che le imprese di trasmissione e di distribuzione contribuiscono all'alimentazione del Fondo in relazione a livelli di qualita' loro imputabili per interruzioni prolungate, dal momento che detta contribuzione persegue una funzione incentivante al miglioramento di tali livelli, valutati al netto di effetti relativi a eventi o periodi eccezionali o di casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza;
c) in tema di attribuzione degli oneri, sia opportuno adottare un criterio di proporzionalita' in relazione alla durata di interruzione per i casi in cui, nella stessa interruzione, si sommino diversi effetti, quali ad esempio interruzioni con origine mista sulle reti di trasmissione e distribuzione o casi di sospensione e posticipazione delle operazioni, dal momento che il criterio di proporzionalita' e' l'unico in grado di assicurare la minimizzazione degli oneri a carico non solo delle imprese ma anche del Fondo stesso, e quindi in ultima analisi dell'intera platea di clienti finali;
d) in tema di tetto massimo di esposizione al rischio per l'ammontare complessivo degli indennizzi versati ai clienti, sia opportuno differenziare tale tetto massimo tra trasmissione e distribuzione dal momento che si tratta di servizi diversi con effetti diversi in termini di ampiezza dell'utenza interessata dalle disalimentazioni e di durata delle stesse;
• per quanto concerne le modalita' di contribuzione al Fondo per eventi eccezionali, sia opportuno:
a) per i clienti finali, stabilire aliquote contributive inferiori a quelle prospettate nella terza consultazione e tali da prevedere un gettito sufficiente a formare su base annua una capienza pari alla meta' circa di un importo, stimato sulla base dei dati disponibili, pari a 40 milioni di euro;
b) per le imprese di distribuzione, determinare nel presente provvedimento l'aliquota di contribuzione in misura inferiore a quelle prospettate nella terza consultazione e in modo da formare un gettito pari a circa l'altra meta' della suddetta somma;
c) per le medesime imprese di distribuzione, prevedere che, nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 208/06 e in particolare della determinazione dei livelli tariffari per il periodo regolatorio 2008-2011, siano inclusi nei costi riconosciuti anche somme equivalenti ai versamenti ragionevolmente prevedibili al Fondo per eventi eccezionali, a livello complessivo nazionale, prevedendo altresi' che tali somme debbano essere decrescenti nel tempo tenendo conto della tendenza di miglioramento registrata dai dati relativi all'ultimo triennio disponibile (2004-2006) e debbano essere ripartite alle imprese di distribuzione in ragione della loro dimensione;
d) per l'impresa di trasmissione, rinviare a successivo provvedimento la definizione delle modalita' di contribuzione al Fondo, in modo da assicurare coerenza con il nuovo meccanismo di regolazione della qualita' del servizio di trasmissione attualmente oggetto di consultazione nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 209/06;
• sia inoltre opportuno rinviare alla conclusione del procedimento avviato con deliberazione n. 209/06:
a) la revisione delle regole di registrazione delle interruzioni sulla rete di alta tensione, previa presentazione di un apposito schema di provvedimento su cui raccogliere le osservazioni specifiche dei soggetti interessati;
b) la confluenza delle disposizioni approvate con il presente provvedimento nel Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' in materia di qualita' dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione (2008-2011) che verra' redatto in esito all'emanazione dei provvedimenti finali;
• sia opportuno, in virtu' della portata innovativa del presente provvedimento, dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualita' del Servizio per una prima applicazione del meccanismo, senza effetti economici per le imprese e per i clienti, in relazione agli eventi interruttivi registrati in Sicilia nei giorni 25 e 26 giugno 2007
DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere h) e g), della legge 14 novembre 1995, n. 481, la direttiva in materia di tutela dei clienti finali di energia elettrica in caso di interruzioni prolungate e estese contenuta nell'Allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. di determinare le aliquote di contribuzione al Fondo per eventi eccezionali da parte dei clienti finali e delle imprese di distribuzione come indicato nell'Allegato A, prevedendo la possibilita' che tali aliquote vengano riviste annualmente in relazione all'andamento degli eventi eccezionali e dei livelli di qualita' forniti dalle imprese distributrici, nonche' in relazione alla successiva determinazione dell'aliquota di contribuzione al Fondo da parte dell'impresa di trasmissione;

3. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualita' del servizio per una prima applicazione del meccanismo previsto dal presente provvedimento, senza effetti economici per le imprese e per i clienti, da parte dell'impresa di trasmissione e delle imprese di distribuzione coinvolte, in relazione agli eventi interruttivi registrati in Sicilia nei giorni 25 e 26 giugno 2007, da concludersi entro il 30 ottobre 2007 salvo l'esigenza di particolari analisi tecniche;

4. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita' (wwwautorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;

5. di prevedere che le disposizione di cui all'Allegato A debbano confluire nel Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' in materia di qualita' dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione (2008-2011) che verra' redatto in esito al procedimento avviato con la deliberazione n. 209/06.
Milano, 12 luglio 2007 Il Presidente: Ortis
 
Allegato A

Direttiva per la tutela dei clienti finali di energia elettrica interessati da interruzioni prolungate o estese
Articolo 1
Definizioni e modalita' di registrazione

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al Titolo I della Parte 1 (articolo 1, comma 1.1) dell'allegato A della deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/04 e successive modifiche e integrazioni (di seguito richiamato come "Testo integrato della qualita'"). Alle citate definizioni si aggiungono le seguenti:
a) per "periodi di condizioni eccezionali" sulle reti MT e BT si intendono i periodi di ore consecutive determinati secondo l'allegata scheda A;
b) per "periodi di condizioni normali" sulle reti MT e BT si intendono i periodi diversi dai periodi di condizioni eccezionali;
c) per "casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza", si intendono i casi in cui non sussistano le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento delle operazioni di ripristino della fornitura dettate dalle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, o in cui le operazioni di ripristino della fornitura siano impedite o ritardate per applicazione di provvedimenti della Protezione civile o di altra autorita' competente per motivi di sicurezza;
d) per "eventi eccezionali" si intendono eventi che provocano danni agli impianti e interruzioni dell'alimentazione di energia elettrica anche in periodi di condizioni normali in zone circoscritte (es: trombe d'aria, valanghe, etc.), per superamento dei limiti di progetto degli impianti;
e) per "Fondo" si intende il Fondo per eventi eccezionali di cui all'articolo 9 del presente provvedimento.

1.2 Per le imprese distributrici, ai fini del presente provvedimento si applicano le modalita' di registrazione delle interruzioni, incluse le modalita' di identificazione dei clienti coinvolti nelle interruzioni, di cui al Titolo II della Parte I del Testo integrato della qualita', con le integrazioni definite nel presente provvedimento.

1.3 Per l'impresa di trasmissione, ai fini del presente provvedimento si applicano le modalita' di registrazione delle disalimentazioni di cui al Titolo VIII dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2004, n. 250/04, con le integrazioni definite nel presente provvedimento.
Articolo 2
Finalita' e principi generali

2.1 Il presente provvedimento persegue la duplice finalita' di provvedere a un rimborso forfetario per il disagio subito dai clienti BT e MT nel caso di interruzioni di durata prolungata oltre gli standard fissati dal presente provvedimento, originate a qualunque livello di tensione del sistema elettrico e per qualunque causa , e di promuovere il tempestivo ripristino del servizio per le interruzioni da parte delle imprese di distribuzione e dell'impresa di trasmissione.

2.2 Gli oneri relativi ai rimborsi erogati ai clienti sono posti a carico del Fondo nel caso di interruzioni occorse in periodi di condizioni eccezionali e/o per eventi eccezionali, come identificati dal presente provvedimento. Sono altresi' a carico del Fondo gli oneri proporzionali alla quota di durata di interruzione riconducibile ai casi di sospensione e posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, o alla quota di rimborsi eccedente il tetto massimo di esposizione di cui all'articolo 8.

2.3 In caso di interruzioni che interessino sia la rete di trasmissione nazionale sia le reti di distribuzione, l'onere dei rimborsi ai clienti finali e' ripartito tra l'impresa di trasmissione e l'impresa di distribuzione secondo i criteri indicati nel presente provvedimento, salvo l'occorrenza di periodi di condizioni eccezionali e/o di eventi eccezionali e/o di casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza.
Articolo 3
Standard di qualita' relativi al tempo massimo di ripristino
dell'alimentazione di energia elettrica

3.1 Ai fini del presente provvedimento, il tempo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica e' il tempo, misurato in minuti e valutato per ogni singolo cliente interessato, intercorrente tra l'istante di inizio dell'interruzione e l'istante di fine della stessa, valutato come l'istante in cui la tensione sul punto di consegna di detto cliente e' stata ripristinata ai valori normali e tale ripristino e' durato per almeno un'ora.

3.2 Ai soli fini della verifica degli standard di qualita' di cui al presente articolo, qualora per un cliente l'alimentazione di energia elettrica venga provvisoriamente ripristinata dopo una prima interruzione e il medesimo cliente subisca una seconda interruzione il cui inizio decorre entro un'ora dal ripristino provvisorio, ai fini del presente provvedimento si considera un'unica interruzione avente durata pari alla somma delle durate, al netto del periodo di ripristino provvisorio. Le imprese distributrici hanno facolta' di considerare la somma delle durate al lordo del periodo di ripristino provvisorio.

3.3 Ai soli fini della verifica degli standard di qualita' di cui al presente articolo e salva la condizione di cui al comma precedente, si considera ripristinata l'alimentazione di energia elettrica attraverso l'inserzione di gruppi di generazione provvisori o l'utilizzo di connessioni di emergenza, nelle seguenti condizioni:
a) per i clienti con potenza contrattuale superiore a 100 kW ed inferiore o
uguale ai 300 KW, quando sia ripristinata una potenza pari almeno al 70%
della potenza contrattuale
per i clienti con potenza contrattuale superiore a 300 kW, quando sia ripristinata una potenza pari almeno al 50% della potenza contrattuale.

3.4 Sono definiti nella tabella I, distintamente per i clienti MT e BT, standard di qualita' relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione dell'energia elettrica:
a) in caso di interruzioni senza preavviso per i clienti BT e MT appartenenti ad ambiti di alta, media o bassa concentrazione;
b) in caso di interruzioni con preavviso per tutti i clienti BT e MT.

3.5 Ai clienti finali localizzati ad altitudini superiori a 1.500 m s.l.m. si applicano gli standard relativi all'utenza di bassa concentrazione, indipendentemente dal grado di concentrazione applicabile al Comune di appartenenza.

Tabella 1 - Standard per il tempo massimo di ripristino della fornitura =====================================================================
| Grado di | |
| concentrazione | Standard |
Tipo di |territoriale per| perclienti BT | Standard per
interruzione |clienti BT e MT | [ore] |clienti MT [ore] ===================================================================== Interruzioni |• Alta | | senza preavviso |concentrazione | 8 | 4 ---------------------------------------------------------------------
|• Media | |
|concentrazione | 12 | 6 ---------------------------------------------------------------------
|• Bassa | |
|concentrazione | 16 | 8 --------------------------------------------------------------------- Interruzioni con|Tutti i gradi di| | preavviso |concentrazione | 8 | 8

3.6 Gli standard di qualita' di cui alla tabella 1 non si applicano nei casi di evacuazione della popolazione per effetto di provvedimenti della pubblica Autorita' competente in caso di calamita' naturali, limitatamente ai clienti interessati da detti provvedimenti. In tali casi l'impresa distributrice ha l'obbligo di conservare la documentazione necessaria a comprovare l'esclusione, e deve darne conto nel registro delle interruzioni con annotazione separata dall'attribuzione delle cause e delle origini.

3.7 Le imprese distributrici assicurano la minimizzazione dei disagi alla clientela per l'effettuazione di interruzioni con preavviso e adottano ogni misura ragionevole e conforme alla norme di sicurezza utile ad evitare il ripetersi di interruzioni con preavviso a breve distanza di tempo per la stessa utenza.

3.8 In caso di interruzioni con preavviso relative a clienti MT, interruzioni di durata maggiore dello standard applicabile sono possibili in base a un accordo scritto con il cliente o i clienti interessati, alimentati dallo stesso impianto; in tali casi non si applicano i rimborsi previsti. L'accordo non puo' comportare maggiori costi per i clienti, quali a titolo esemplificativo costi relativi al lavoro straordinario nei giorni festivi o nelle ore notturne.
Articolo 4
Rimborsi per interruzioni prolungate

4.1 In caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell'alimentazione definiti dall'articolo 3, anche qualora l'interruzione occorra in periodi di condizioni eccezionali e/o per effetto di eventi eccezionali e/o di casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, l'impresa distributrice versa un rimborso ad ogni cliente coinvolto nell'interruzione pari, per ciascuna tipologia di utenza e ciascuna tipologia di interruzione, alla somma indicata nella tabella 2.

4.2 Il pagamento del rimborso non presuppone di per se' l'accertamento della responsabilita' in ordine alla causa dell'interruzione. Per l'impresa distributrice che eroga il rimborso e' fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi previsti dal presente provvedimento.

4.3 I rimborsi di cui al comma 1 sono erogati ai clienti entro il primo ciclo di fatturazione utile trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'interruzione, senza che questi ne facciano richiesta, con le modalita' di cui all'articolo 33, comma 33.7 del Testo integrato della qualita'. Tale termine e' aumentato a 180 (centoottanta) giorni nel caso di interruzioni che interessano piu' di 2 milioni di clienti su base nazionale, secondo la procedura indicata al successivo articolo 7.

Tabella 2: Rimborsi automatici in caso di mancato rispetto degli standard di qualita' per il tempo massimo di ripristino dell'alimentazione =====================================================================
| |clienti BT e | |
| | MT per usi |clienti BT e | clienti MT
| |non domestici| per usi non | per usi non
| | con potenza |domestici con|domestici con
| clienti BT | inferiore o | potenza | potenza
| per uso |uguale a 100 | superiore a | superiore a
| domestico | kW | 100 kW | 100 kW ===================================================================== Superamento | | | | standard | 30 € | 150 € | 2 €/kW | 1,5 €/kW --------------------------------------------------------------------- per ogni | | | | periodo | 15 € ogni 4 | 75 € ogni 4 |1€/ kW ogni 4| 0,75 €/ kW ulteriore | ore | ore | ore | ogni 2 ore --------------------------------------------------------------------- Tetto massimo| 300 € | 1000 € | 3.000 € | 6.000 €

4.4 L'impresa distributrice non e' tenuta a corrispondere i rimborsi qualora il cliente non sia in regola con i pagamenti relativi al servizio di distribuzione. L'impresa distributrice, non e' altresi' tenuta a corrispondere i rimborsi ai clienti MT che non abbiano presentato la dichiarazione di adeguatezza di cui all'art. 33 del Testo integrato della qualita' che abbiano presentato una dichiarazione di adeguatezza non completa, non conforme o revocata.

4.5 Per i clienti del mercato libero i rimborsi sono corrisposti dal distributore al venditore; il venditore e' comunque tenuto ad accreditare al cliente finale il rimborso ricevuto dal distributore attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima fatturazione utile o mediante rimessa diretta.

4.6 Nei casi in cui un cliente non riceva il rimborso nei termini di cui al comma 4.2, puo' inoltrare la richiesta alla propria impresa distributrice entro 6 (sei) mesi dal momento in cui si e' verificata l'interruzione; l'impresa distributrice valuta la richiesta ed entro 3 (tre) mesi eroga nel primo ciclo di fatturazione utile le somme dovute o, in caso di rigetto della richiesta, entro lo stesso termine fornisce risposta scritta e motivata al cliente.

4.7 Nel documento di fatturazione la causale della detrazione deve essere indicata come "Rimborso automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, corrisposto in misura forfetizzata. Il pagamento del rimborso non presuppone di per se' l'accertamento della responsabilita' in ordine alla causa dell'interruzione".
Articolo 5
Attribuzione degli oneri dei rimborsi erogati ai clienti finali

5.1 I rimborsi erogati ai clienti dalle imprese distributrici per interruzioni che eccedono gli standard di cui all'articolo 3, che non hanno avuto inizio in periodi di condizioni eccezionali o che non sono dovute a eventi eccezionali, al netto dei tempi imputabili a casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, sono corrisposti a titolo di indennizzo automatico ed il loro onere e' pertanto a carico dell'impresa medesima, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di trasmissione o di imprese distributrici interconnesse a monte nei casi e con le modalita' previsti nei commi successivi

5.2 L'impresa distributrice puo' rivalersi sull'impresa di trasmissione, o sull'impresa di distribuzione cui e' interconnessa a monte, limitatamente alla quota parte dei rimborsi di cui al comma precedente proporzionale alla quota di durata di interruzione con origine rispettivamente sulla rete di trasmissione nazionale o sulla rete di distribuzione a monte, fornendo adeguata documentazione giustificativa tecnica della disalimentazione subita.

5.3 Per la quota parte della durata di interruzione con origine sulla rete di trasmissione o su una rete di distribuzione interconnessa a monte, l'impresa di trasmissione o di distribuzione interconnessa a monte che riceve la richiesta di cui al comma precedente e' tenuta al pagamento di quanto richiesto dall'impresa distributrice richiedente, previa verifica della documentazione fornita. In tale caso, qualora sia in grado di dimostrare che l'interruzione e' occorsa in periodi di condizioni eccezionali o per eventi eccezionali o si e' protratta per casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza di cui all'articolo 6, puo' rivalersi sul Fondo per eventi eccezionali di cui al successivo articolo 9, ai sensi dei commi seguenti.

5.4 Per il pagamento delle quote di rimborsi erogati ai clienti finali per interruzioni che hanno inizio in periodi di condizioni eccezionali sulle reti MT o BT o per effetto di eventi eccezionali, nonche' per il reintegro della quota parte dei rimborsi relativi alla durata di interruzione attribuibile a casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, le imprese distributrici o l'impresa di trasmissione si rivalgono sul Fondo per eventi eccezionali di cui al successivo articolo 9.

5.5 Al Fondo per eventi eccezionali le imprese distributrici o l'impresa di trasmissione accedono altresi' per il pagamento delle quote di indennizzi eccedenti il tetto massimo previsto al successivo articolo 8.
Articolo 6
Obblighi di documentazione dei casi di posticipazione
e sospensione delle operazioni di ripristino
per motivi di sicurezza e degli eventi eccezionali

6.1 L'impresa distributrice o l'impresa di trasmissione hanno l'obbligo di documentare i casi di posticipazione e sospensione delle operazioni di ripristino, attraverso apposita modulistica compilata dal preposto alle operazioni, e devono dare conto nel registro delle interruzioni della quota di durata dell'interruzione attribuibile a tali casi, con annotazione separata. Nei casi in cui le posticipazioni o sospensioni delle operazioni di ripristino siano dovute a provvedimenti della Protezione civile o di altra autorita' competente, l'impresa distributrice deve conservare tale documentazione per eventuali controlli da parte dell'Autorita'.

6.2 Le imprese distributrici e l'impresa di trasmissione sono tenute altresi' a produrre e conservare, per eventuali controlli da parte dell'Autorita', la documentazione anche fotografica necessaria a comprovare il superamento dei limiti di progetto degli impianti in caso di eventi eccezionali. In tali casi l'impresa distributrice deve altresi' poter dimostrare, su eventuale richiesta dell'Autorita', la corretta progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti coinvolti nelle interruzioni.
Articolo 7
Procedura per l'erogazione di rimborsi nel caso
di interruzioni di vasta estensione

7.1 Nel caso di interruzioni prolungate, che interessino piu' di 2 milioni di clienti finali su base nazionale, aventi origine sulla rete di trasmissione nazionale, si applica la seguente procedura:
a) le imprese distributrici procedono a stimare, entro 60 (sessanta) giorni dall'evento, l'entita' complessiva dei rimborsi dovuti ai clienti finali secondo quanto disposto dall'articolo 3 del presente provvedimento e ne danno comunicazione all'impresa di trasmissione, con indicazione dell'ammontare a carico della stessa, e per conoscenza all'Autorita';
b) l'impresa di trasmissione verifica che la stima delle imprese distributrici non superi il tetto massimo di cui al successivo articolo 8; la verifica e' compiuta entro 75 (settantacinque) giorni dall'evento ed e' formalizzata con comunicazione dell'impresa di trasmissione all'Autorita' e alle imprese distributrici;
c) qualora l'Autorita' non si pronunci in senso diverso entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione dell'impresa di trasmissione, la misura dei rimborsi ai clienti finali e' confermata secondo quanto disposto dall'articolo 3 del presente provvedimento; in tal caso, qualora il tetto massimo di cui al successivo articolo 8 venga superato, si applica quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 5;
d) entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla pronuncia dell'Autorita', o in mancanza di tale pronuncia dal termine di cui alla precedente lettera c), l'impresa di trasmissione versa alle imprese distributrici l'ammontare richiesto;
e) le imprese distributrici erogano i rimborsi ai clienti finali entro 75 (settaantacinque) giorni dal versamento di cui al comma precedente, dandone comunicazione all'Autorita' e all'impresa di trasmissione.

7.2 E' fatta salva per l'impresa di trasmissione la possibilita' di rivalsa nei confronti di uno o piu' utenti della rete di trasmissione nazionale, qualora in esito a eventuali istruttorie sia accertata la responsabilita' di tali utenti.
Articolo 8
Tetto massimo di esposizione economica per indennizzi

8.1 Qualora un'impresa distributrice che per effetto delle disposizioni del presente provvedimento, debba erogare rimborsi a titolo di indennizzo automatico ai sensi del comma 5.1 e tali somme siano complessivamente superiori, su base annua, al 2% dei ricavi riconosciuti all'attivita' di distribuzione, puo' richiedere all'Autorita' che l'eccedenza rispetto a tale tetto venga riconosciuta con apposito provvedimento dell'Autorita', a valere sul Fondo per eventi eccezionali.
8.2 Ai fini della verifica del tetto massimo di cui al comma precedente, le somme erogate a titolo di indennizzo automatico sono calcolate al netto di eventuali rivalse nei confronti dell'impresa di trasmissione o di imprese distributrici interconnesse a monte, per le stesse interruzioni o per quota parte di esse.
8.3 All'impresa di trasmissione si applica un tetto massimo, su base annua, pari al 7% dei ricavi riconosciuti per l'attivita' di trasmissione. In caso di superamento di tale tetto, fatte salve le previsioni di cui al precedente articolo 7, l'impresa di trasmissione puo' richiedere all'Autorita' che l'eccedenza rispetto a tale tetto venga riconosciuta con apposito provvedimento dell'Autorita' , a valere sul Fondo per eventi eccezionali.
Articolo 9
Fondo per eventi eccezionali

9.1 E' istituito presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico un "Fondo per eventi eccezionali" per il reintegro degli oneri sostenuti dalla imprese distributrici o dall'impresa di trasmissione per l'erogazione dei rimborsi, o di quote di essi, ai clienti finali, nei casi indicati al precedente comma 2.2.
9.2 Il Fondo e' alimentato:
a) dai clienti finali, attraverso apposita maggiorazione della tariffa di
distribuzione in ragione di un'aliquota annua indicata nella Tabella 3;
b) da ciascuna impresa distributrice, attraverso versamenti proporzionali al
numero di clienti BT (domestici e non domestici) che subiscono interruzioni di
durata superiore a 8 ore, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10;
9.3 Il Fondo provvede a finanziare alle imprese distributrici e all'impresa di trasmissione gli oneri relativi ai rimborsi (o alle quote di rimborsi) erogati ai clienti finali per i seguenti casi:
a) interruzioni prolungate oltre gli standard con origine sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione, che hanno inizio in periodi di condizioni eccezionali o sono dovute a eventi eccezionali;
b) quota parte di interruzioni prolungate oltre gli standard attribuibili a casi di posticipazione e sospensione dei tempi per motivi di sicurezza;
c) superamento del tetto massimo di esposizione delle imprese di distribuzione e di trasmissione, di cui al precedente articolo 8.

Tabella 3: Aliquote annue di contribuzione al Fondo grandi eventi a carico dei clienti =====================================================================
| clienti BT per | clienti BT per |
| usi domestici |usi non domestici| clienti MT =====================================================================
| 0,35 | 1 | 10 Aliquota annua|euro/cliente/anno|euro/cliente/anno|euro/cliente/anno
Articolo 10
Versamenti e prelievi sul Fondo da parte delle imprese

10.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese distributrici versano al Fondo un contributo pari al prodotto del numero di clienti BT disalimentati, nell'anno precedente, per piu' di 8 ore per una singola interruzione, per un'aliquota pari a 70 euro/cliente BT, al netto di eventuali acconti versati ai sensi del comma successivo. Ai fini di tale conteggio:
a) non sono conteggiate le interruzioni con origine sulla rete di trasmissione nazionale o con origine su reti di altri esercenti interconnessi a monte;
b) non sono conteggiate le interruzioni con origine sulla rete di distribuzione in media e bassa tensione dello stesso esercente, solo se tali interruzioni sono iniziate in periodi di condizioni eccezionali o sono dovute a eventi eccezionali;
c) la durata della singola interruzione, ai fini della verifica del superamento della soglia di 8 ore, e' valutata al netto di eventuali posticipi e sospensioni delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, documentati come indicato all'articolo 6 del presente provvedimento.

10.2 Entro il 30 settembre di ogni anno, le imprese distributrici versano in acconto al Fondo un ammontare pari al 40% dell'ammontare versato con riferimento all'anno precedente.

10.3 Con successivo provvedimento l'Autorita' dispone le modalita' con cui l'impresa di trasmissione contribuisce al Fondo.

10.4 Per accedere al reintegro delle somme corrisposte ai clienti finali, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 9.4, le imprese di distribuzione e/o l'impresa di trasmissione presentano all'Autorita' e alla Cassa Conguaglio apposita istanza.
L'istanza contiene il motivo specifico del ricorso al Fondo tra quelli indicati al citato comma 9.4. Le imprese di distribuzione devono inoltre indicare il numero dei clienti interessati, l'ammontare dei rimborsi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 4, riferiti all'evento oggetto dell'istanza, distinguendo i clienti rimborsati per tipo di interruzioni (con o senza preavviso), tipologia di utenza, grado di concentrazione e fasce di durata delle interruzioni prolungate.

10.5 Nel caso di ricorso al fondo per casi di posticipazione e sospensione dei tempi per motivi di sicurezza, o per quota parte di indennizzi che eccedono il tetto massimo le imprese di distribuzione devono inoltre indicare nell'istanza tutte le informazioni necessarie a determinare il prelievo dal Fondo.

10.6 Trascorsi 30 giorni dall'inoltro dell'istanza all'Autorita' senza che questa si pronunci, l'istanza si intende approvata e la Cassa Conguaglio puo' procedere al versamento della somma richiesta a valere sul Fondo. Il termine puo' essere sospeso per richiesta di informazioni integrative da parte degli Uffici dell'Autorita', che hanno facolta' di richiedere informazioni anche per accertare la corretta progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti coinvolti nelle interruzioni prolungate o estese. Sono fatti salvi eventuali conguagli in seguito a controlli disposti dall'Autorita'.
Articolo 11
Comunicazione dell'esercente all'Autorita'
controlli e pubblicazione delle informazioni

11.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, ogni impresa distributrice comunica all'Autorita' il numero totale di clienti finali interessati da interruzioni lunghe prolungate oltre gli standard di cui all'articolo 3 e l'ammontare dei rimborsi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 4, riferiti all'anno precedente e distinguendo i clienti rimborsati per tipo di interruzioni (con o senza preavviso), tipologia di utenza, grado di concentrazione e fasce di durata delle interruzioni prolungate.

11.2 L'Autorita' puo' utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti per controlli, anche a campione, atti ad accertare la veridicita' di tali informazioni e ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva e per la pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi.
Articolo 12
Piani di emergenza

12.1 Le imprese distributrici presentano all'Autorita', anche in forma associata, una linea guida per la predisposizione dei piani di emergenza elaborata con il supporto del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e in collaborazione con l'impresa di trasmissione. Ogni impresa distributrice si dota di un piano di emergenza conforme a tali linee guida.

12.2 Le linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza forniscono indicazioni almeno riguardo a:
a) individuazione delle figure organizzative coinvolte nella gestione dell' emergenza;
b) definizione delle modalita' e dei mezzi previsti per monitorare le condizioni del servizio e per ricevere le segnalazioni di situazioni tali da portare a successivi stati di emergenza;
c) definizione dei criteri per valutare la gravita' e lo sviluppo di situazioni tali da portare a successivi stati di emergenza;
d) definizione delle risorse operative necessarie e disponibili in relazione ai diversi stati di emergenza;
e) modalita' di comunicazione delle informazioni per la gestione dell'emergenza all'interno del soggetto distributore e nei confronti dell 'esterno.
Articolo 13
Misure per evitare doppie compensazioni o doppie penalizzazioni

13.1 Al fine di evitare doppie compensazioni ai clienti, le interruzioni prolungate che ai sensi del presente provvedimento danno luogo a rimborsi a titolo di indennizzo a carico dell'impresa distributrice sono escluse dall'indicatore di continuita', di cui all'articolo 31 del Testo integrato della qualita', utilizzato per la verifica degli standard relativi al numero massimo di interruzioni per i clienti MT.

13.2 Al fine di evitare doppie penalizzazioni alle imprese distributrici, le interruzioni prolungate che ai sensi del presente provvedimento danno luogo a rimborsi a titolo di indennizzo a carico dell'impresa distributrice sono conteggiate fino alla concorrenza dello standard nell'indicatore di continuita', di cui all'articolo 19 del Testo integrato della qualita', utilizzato per la verifica dei livelli tendenziali di continuita' per ambito territoriale.
Articolo 14
Decorrenza delle disposizioni e disposizioni transitorie

14.1 Per consentire alle imprese distributrici di adeguare le proprie procedure, nonche' per tenere conto dei tempi di introduzione degli obblighi di registrazione individuale delle interruzioni per clienti BT di cui alla deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2006, n. 122/06, gli standard di qualita' e i rimborsi automatici di cui al presente provvedimento decorrono:
a) dal 1° luglio 2009 per l'impresa di trasmissione e per le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2006;
b) dal 1° gennaio 2011 per le imprese distributrici con numero di clienti BT compreso tra 50.000 e 100.000 alla data del 31 dicembre 2006;
c) dall'1 gennaio 2012 per le imprese distributrici con numero di clienti BT compreso tra 5.000 e 50.000 alla data del 31 dicembre 2006;
d) dal 1° gennaio 2013 per le imprese distributrici con numero di clienti BT inferiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2006.

14.2 Nel caso di superamento, a partire dal 2008, delle soglie dimensionali indicate al precedente comma, i corrispondenti obblighi di attuazione decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'impresa distributrice supera la predetta soglia.

14.3 Per le imprese distributrici che intendono adottare il regime operativo C, previsto dal comma 14.6 dalla delibera n. 122/06, con l'ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici, la data di entrata in vigore degli obblighi e' fissata al 1° gennaio 2010.

14.4 Qualora le imprese distributrici non siano completamente in grado, per effetto dei termini di gradualita' nella messa a regime della registrazione esatta dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni, previsti dall'articolo 14 del Testo integrato della qualita', di identificare tali clienti con strumenti automatici sull'intera rete, le stesse imprese adottano la migliore approssimazione possibile in occasione di interruzioni prolungate e limitatamente alla porzione di rete interessata e non ancora dotata di strumenti di identificazione automatica.

14.5 Gli obblighi di versamento al Fondo previsti all'articolo 10 decorrono a partire dal 1° luglio 2008; per il solo versamento del 31 marzo 2009, ai fini di quanto previsto dal precedente comma 10.1, l'ammontare e' riferito al numero di clienti BT disalimentati per piu' di 8 ore nel semestre 1 luglio 2008 - 31 dicembre 2008. L'acconto da versare entro il 30 settembre 2009 e' pari al 40% della somma versata il 31 marzo 2009.
Scheda: modalita' di calcolo per l'identificazione di periodi di condizioni eccezionali (reti MT/BT)
(richiamata dall'articolo 1, comma 1 dello schema di provvedimento) Indicando con:
Nh6MTj numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT, escluse le interruzioni con origine sui trasformatori AT/MT, per qualunque causa, iniziate in un periodo di 6 ore (0.00-6.00; 6.00-12.00; 12.00-18.00; 18.00-24.00) di ogni giorno nell'anno t nella provincia, o parte di provincia, j servita dalla stessa impresa distributrice;
MTR(Nh6MTj) valore medio triennale del numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT per periodi di 6 ore, per qualunque causa, nell'ultimo triennio precedente l'anno t per il quale sono disponibili dati completi (anni t-2, t-3 e t-4), nell'area territoriale j (nella media sono inclusi tutti i periodi di 6 ore del triennio, anche quelli con 0 interruzioni);
Nh6BTj numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine BT, incluse le interruzioni con origine sui trasformatori MT/BT, per qualunque causa, iniziate in un periodo di 6 ore (0.00-6.00; 6.00-12.00; 12.00-18.00; 18.00-24.00) di ogni giorno nell'anno t nella provincia, o parte di provincia, j servita dalla stessa impresa distributrice;
MTR(Nh6BTj) valore medio triennale del numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine BT per periodi di 6 ore, per qualunque causa, nell'ultimo triennio precedente l'anno t per il quale sono disponibili dati completi (anni t-2, t-3 e t-4), nell'area territoriale; (nella media sono inclusi tutti i periodi di 6 ore del triennio, anche quelli con 0 interruzioni).
Per le interruzioni con origine MT (escluse le interruzioni con origine sui trasformatori AT/MT) e per le interruzioni BT si considerano "periodi di condizioni eccezionali" i periodi intercorrenti tra gli istanti H1 e H2, determinati come segue per ogni provincia (o parte di provincia) j servita dalla stessa impresa distributrice:
se in un gruppo di 6 ore N116MTj > 2,3 + 9,4* MTR(Nh6MTj), allora:
H1 = 3 ore prima dell'inizio del gruppo di 6 ore considerato e
H2 = 3 ore dopo la fine del gruppo di 6 ore considerato.
Per le sole interruzioni con origine BT (incluse le interruzioni con origine sui trasformatori MT/BT) si considerano "periodi di condizioni eccezionali", qualora non gia' identificati per effetto della regola precedente, i periodi intercorrenti tra gli istanti H1 e H2, determinati come segue per ogni provincia (o parte di provincia)] servita dalla stessa impresa distributrice:
se in un gruppo di 6 ore Nh6BTj > 3,5 + 7,1* MTR(Nh6BTj), allora:
H1 = 3 ore prima dell'inizio del gruppo di 6 ore considerato e
H2 = 3 ore dopo la fine del gruppo di 6 ore considerato.
Ai soli fini del calcolo degli indicatori di continuita' del servizio, vengono identificate come eccezionali le sole interruzioni (registrate con criterio di utenza) la cui durata e' superiore al 3° quartile della distribuzione delle durate delle interruzioni della provincia considerata, o parte di provincia, servita dalla stessa impresa distributrice, nel triennio considerato.
 
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