Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2007 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 2 luglio 2007 |
Disposizioni urgenti in materia di conferimenti presso i punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero e integrazioni alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02. (Deliberazione n. 163/07). |
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Nella riunione del 2 luglio 2007
Visti: • il regolamento n. 1775/2005 del 28 settembre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio; • la legge 14 novembre 1995, n. 481; • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00); • la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02); • la deliberazione dell'Autorita' 1 luglio 2003, n. 75/03, di approvazione del codice di rete della societa' Snam Rete Gas S.p.A.; • la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05); • la deliberazione dell'Autorita' 9 novembre 2005, n. 234/05 (di seguito: deliberazione n. 234/05); • la deliberazione dell'Autorita' 16 novembre 2006, n. 254/06 (di seguito: deliberazione n. 254/06); • la deliberazione dell'Autorita' 15 maggio 2007, n. 115/07 di approvazione del codice di rigassificazione della societa' GNL Italia S.p.A. (di seguito: codice di rigassificazione); • la deliberazione dell'Autorita' 27 febbraio 2007, n. 45/07 (di seguito: deliberazione n. 45/07); • il documento per la consultazione "Modifica e integrazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto di gas naturale di cui alla deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05" del 28 giugno 2006 (di seguito: documento per la consultazione 28 giugno 2006).
Considerato che: • l'Autorita', con la deliberazione n. 234/05, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attivita' di trasporto di gas naturale di cui alla deliberazione n. 166/05 e in materia di accesso e di erogazione del servizio di trasporto di cui alla deliberazione n. 137/02; • nell'ambito del suddetto procedimento, l'Autorita' ha diffuso il documento per la consultazione 28 giugno 2006, nel quale ha prospettato tra l'altro le seguenti misure, riguardanti i punti di entrata interconnessi con l'estero, finalizzate a consentire la massimizzazione delle importazioni nei periodi critici per l'approvvigionamento del sistema: a. conferimenti di capacita' di durata inferiore all'anno da effettuarsi all'inizio dell'anno termico con riferimento a periodi predeterminati di durata semestrale, trimestrale e mensile, e previsione di corrispettivi infrannuali che favoriscano l'acquisto di capacita' nei mesi invernali; b. rilascio obbligato da parte degli utenti del sistema di trasporto delle capacita' non programmate su base mensile per nuove assegnazioni da parte dell'impresa di trasporto; c. introduzione di conferimenti di capacita' in corso d'anno termico su base mensile, secondo una procedura concorsuale organizzata dall'impresa maggiore di trasporto, per l'assegnazione: • delle capacita' di trasporto rimaste disponibili a seguito dei conferimenti di inizio di anno termico e dei conferimenti annuali effettuati in corso d'anno termico; • delle capacita' di trasporto rilasciate da parte degli utenti di cui alla lettera (b); • le osservazioni pervenute in esito alla consultazione di cui al precedente alinea hanno evidenziato: • in merito alle proposte di cui alla lettera (a), una generale condivisione del principio della introduzione di conferimenti di durata inferiore all'anno termico; • in merito alle proposte di cui alla lettera (b), elementi di criticita' circa il rilascio obbligato di capacita' su base mensile, derivanti dalla esigenza manifestata dagli utenti di poter usufruire delle flessibilita' contrattuali previste nei propri contratti di importazione disponendone anche tramite la programmazione inframensile; • in merito alle proposte di cui alla lettera (c), una generale condivisione in linea di principio di un meccanismo concorsuale per l'assegnazione delle capacita' residue in corso d'anno termico, ma alcune perplessita' in relazione alla procedura proposta in consultazione; • con la deliberazione n. 254/06 l'Autorita' ha disposto, in via transitoria e urgente per l'inverno 2006-2007, modalita' per il rilascio e la riallocazione delle capacita' non utilizzate presso i punti di interconnessione con l'estero, in applicazione delle disposizioni decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2006, finalizzate alla massimizzazione delle importazioni per l'inverno 2006-2007; • con la deliberazione n. 45/07 l'Autorita' ha integrato la deliberazione n. 166/05, introducendo, limitatamente ai punti di entrata interconnessi con l'estero, corrispettivi di capacita' infrannuale, dimensionati in ragione della durata del conferimento e della stagionalita' dello stesso, per un periodo di due anni a partire dall'anno termico 2007-2008; • l'attuale disciplina del conferimento di capacita' di trasporto contenuta nella deliberazione n. 137/02 prevede, tra i requisiti per l'accesso al sistema di trasporto, la dimostrazione della titolarita' di contratti di importazione di durata e per quantita' coerenti con la capacita' richiesta, nei limiti della massima durata consentita per i conferimenti pluriennali.
Ritenuto che: • sia necessario, a completamento della disciplina introdotta con la deliberazione n. 45/07, prevedere conferimenti di durata inferiore a un anno termico e in tal senso integrare la disciplina dell'accesso contenuta nella deliberazione n. 137/02 e nei codici di rete per l'attivita' di trasporto; • sia necessario contemperare l'esigenza, manifestata dagli operatori nella fase di consultazione, di poter disporre della capacita' di trasporto conferita in funzione dei propri contratti di importazione, con la necessita' di un utilizzo efficiente dei margini di capacita' di trasporto in considerazione dell'attuale momento di carenza delle infrastrutture di importazione; cio' anche in coerenza con le misure di massimizzazione delle importazioni che potrebbero essere richieste dal Ministero dello sviluppo economico nell'evenienza di situazioni di emergenza del sistema nazionale; • sia opportuno prevedere, in conseguenza a quanto indicato nei precedenti alinea, una disciplina del conferimento della capacita' di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero di durata non superiore all'anno strettamente legata alle effettive disponibilita' di gas in importazione, determinate considerando la durata e le quantita' dei contratti di importazione; • sia opportuno prevedere in particolare, limitatamente ai punti di entrata interconnessi con l'estero, che l'impresa di trasporto effettui conferimenti di durata inferiore a un anno con i seguenti criteri e modalita': a. all'inizio dell'anno termico, contestualmente all'assegnazione della capacita' di trasporto di durata annuale e con decorrenza a partire dall'inizio dell'anno termico, ovvero con decorrenza ad anno termico avviato, nel solo caso di contratti pluriennali il cui inizio e' previsto in corso d'anno termico; b. in corso di anno termico, con decorrenza a partire dal mese successivo al mese in cui e' effettuato il conferimento; c. nel rispetto di un ordine di priorita' che privilegia i conferimenti di maggiore durata; d. per una durata complessiva del conferimento, annuale ovvero inferiore all'anno, non eccedente la durata dei contratti di importazione; e. considerando inclusi nella durata di un contratto di importazione, ai fini del criterio di cui alla precedente lettera d., i mesi all'interno dei quali ricadono la data di decorrenza e/o di conclusione del medesimo contratto; • sia necessario prevedere il monitoraggio delle fasi di conferimento come delineate nei precedenti alinea, a partire dall'anno termico 2007-2008, al fine di valutare l'efficacia delle misure disposte e individuare possibili integrazioni e migliorie, anche tramite ulteriori fasi di consultazione; • sia opportuno rimandare la definizione delle modalita' di rilascio e di riallocazione delle capacita' di trasporto presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, in considerazione di quanto indicato al precedente alinea, nonche' al fine di tenere conto delle eventuali misure che saranno predisposte dal Ministero dello sviluppo economico in previsione del prossimo inverno ai fini della sicurezza del sistema nazionale del gas DELIBERA
1. di disporre le seguenti modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 137/02: a. all'articolo 8, dopo il comma 8.2, sono inseriti i seguenti commi: "8.2.1 La richiesta di conferimento della capacita' di trasporto di tipo annuale ovvero inferiore all'anno di cui all'articolo 9, limitatamente ai punti di entrata interconnessi con l'estero deve essere formulata con riferimento a quote di capacita' e, oltre ai dati di cui ai precedenti commi, deve contenere: a) le quote di capacita' richiesta, il periodo per cui ciascuna quota e' richiesta e le quantita' contrattuali massime giornaliere contenute nel contratto, ovvero nei contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme, cui la medesima quota si riferisce; b) l'indicazione dei servizi di trasporto annuale e/o di durata inferiore a un anno di cui alla deliberazione n. 166/05 corrispondenti a ciascuna quota di capacita' di cui alla lettera a). 8.2.2 Ciascuna quota di capacita' di cui al comma 8.2.1, lettera a) e' costante per tutto il periodo di cui alla medesima lettera a). 8.2.3 La somma delle quote di capacita' richieste con riferimento ad un contratto, ovvero a contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme, non puo' eccedere in nessun mese la capacita' massima giornaliera complessiva dei medesimi contratti. 8.2.4 In caso di variazioni della capacita' massima giornaliera di un contratto all'interno di un mese si considera per tutto il mese un valore pari al valore piu' elevato nel mese. 8.2.5 Ai fini della richiesta di cui al comma 8.2.1 si considerano inclusi nel periodo di validita' di un contratto di importazione i mesi all'interno dei quali ricadono la data di decorrenza e/o di conclusione del medesimo contratto."; b. all'articolo 9, il comma 9.2.1 e' sostituito dal seguente: "9.2.1 La capacita' di trasporto che non sia stata conferita entro i termini di cui al comma 9.1, lettera b), puo' essere richiesta entro il settimo giorno lavorativo del successivo mese di settembre e viene conferita con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno per l'intero anno termico, ovvero, limitatamente ai punti di entrata interconnessi con l'estero, anche per periodi inferiori a un anno, con effetto: a) dal 1° ottobre del medesimo anno, nel rispetto delle priorita' di cui al comma 9.4; b) dal primo giorno del mese in cui e' compresa la data di decorrenza del contratto di importazione ovvero di incremento della capacita' del medesimo contratto, nei casi di cui al comma 9.4, lettera d)."; c. all'articolo 9, i commi 9.3, e 9.4, sono sostituiti dai seguenti: "9.3 L'impresa di trasporto conferisce nel corso dell'anno termico la capacita' che risulti o si renda disponibile nel corso del medesimo anno termico, anche a seguito di incrementi di capacita' nonche' a seguito di avviamento di nuovi punti di consegna e di riconsegna, con cadenza mensile e con decorrenza: a) a partire dal mese successivo, ovvero, b) dal primo giorno del mese in cui e' compresa la data di decorrenza del contratto di importazione, nei casi di cui al comma 9.4, lettera d). A tal fine le richieste devono essere presentate all'impresa di trasporto entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle capacita' di cui al comma 6.1. I conferimenti avvengono secondo le disposizioni contenute nel presente articolo in quanto applicabili. 9.4 Nei punti di entrata interconnessi con l'estero l'impresa di trasporto conferisce la capacita' di trasporto con il seguente ordine di priorita': a) alla capacita' richiesta dai soggetti titolari di contratti di tipo take or pay sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, limitatamente alla quantita' contrattuale media giornaliera; b) alla capacita' richiesta dai soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione diversi da quelli di cui alla lettera a), limitatamente alla quantita' contrattuale media giornaliera; c) alle quote di capacita' di cui al comma 8.2.1 di durata annuale, nonche' ai soggetti di cui alle lettere a) e b), per la differenza tra la quantita' contrattuale massima giornaliera e la quantita' contrattuale media giornaliera; d) alle quote di capacita' di cui al comma 8.2.1 di durata inferiore a un anno termico corrispondenti a contratti di importazione la cui decorrenza ovvero il cui incremento della capacita' sia previsto ad anno termico avviato e la cui durata raggiunga almeno la fine dell'anno termico successivo all'anno in cui il conferimento ha effetto; e) alle quote di capacita' di cui al comma 8.2.1 di durata inferiore a un anno termico, con priorita' alle quote di maggiore durata all'interno dell' anno termico.";
2. di prevedere che la disciplina della cessione di capacita' di cui al capitolo 7 del codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto sia integrata individuando la tipologia delle capacita' di trasporto oggetto di cessione, con riferimento ai servizi di trasporto di tipo annuale ovvero inferiore all'anno;
3. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autoritaenergiait), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 137/02, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
Milano, 2 luglio 2007 Il Presidente: Ortis |
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