Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 luglio 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Mbrica Julinda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Mbrica Julinda, nata il 4 settembre 1978 a Tirana (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Psikolog Klinicist», conseguito in Albania, presso la «Universitetit Te Tiranes» il 7 luglio 2000, ai fini dell'accesso all'albo degli «psicologi» sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Rilevato che, secondo quanto risulta dalla dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Tirana, titolo che secondo l'ordinamento locale e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di «psicologo» in Albania;
Rilevato che la sig.ra Mbrica ha documentato lo svolgimento di attivita' professionale in Albania fino dal 1999 al 2003;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 12 aprile 2007;
Sentito il conforme parere rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. l del decreto legislativo n. 115/1992;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «psicologo» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Lodi in data 26 agosto 2003, rinnovato in data 4 luglio 2006 con validita' fino al 4 luglio 2008 per motivi familiari;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Mbrica Julinda, nata il 4 settembre 1978 a Tirana (Albania), cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione di «psicologo», fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) psicologia dinamica; 2) teoria e tecnica dei tests; 3) deontologia ed ordinamento professionale.
 
Art. 4.
La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 9 luglio 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.
 
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