Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2007 (vai al sommario) |
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LEGGE 3 agosto 2007, n. 126 |
Istituzione della Giornata Nazionale del Braille. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1. 1. E' istituita la «Giornata nazionale del Braille», da celebrarsi annualmente il giorno 21 del mese di febbraio, quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti. 2. La ricorrenza e' considerata solennita' civile e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, ne', qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124, e' il seguente: «Art. 3. Sono considerate solennita' civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni: l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede; il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.».
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| Art. 2. 1. Nell'ambito di tale giornata, le amministrazioni pubbliche e gli altri organismi operanti nel settore sociale possono promuovere idonee iniziative di sensibilizzazione e solidarieta', nonche' studi, convegni, incontri e dibattiti presso le scuole e i principali mass-media, per richiamare l'attenzione e l'informazione sull'importanza che il sistema Braille riveste nella vita delle persone non vedenti e di quanti sono coinvolti direttamente o indirettamente nelle loro vicende, al fine di sviluppare politiche pubbliche e comportamenti privati che allarghino le possibilita' di reale inclusione sociale e di accesso alla cultura e all'informazione per tutti coloro che soffrono di minorazioni visive. |
| Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 agosto 2007 NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Mastella
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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 900):
Presentato dal senatore Bianco ed altri. Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 ottobre 2006 con parere delle commissioni 5ª, 7ª e 12ª. Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 5 e 25 ottobre 2006; 15 novembre 2006. Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 14 novembre 2006 con parere delle commissioni 5ª, 7ª e 12ª. Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante e approvato il 7 marzo 2007. Camera dei deputati (atto n. 2345):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 marzo 2007 con pareri delle commissioni V, VII, XI e XII. Esaminato dalla I commissione in sede referente il 5 - 6 - 7 e 28 giugno 2007; 10 e 30 luglio 2007. Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 26 luglio 2007 con il parere delle commissioni V, VII, XI e XII. Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa e approvato il 31 luglio 2007. |
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