Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2007 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 giugno 2007, n. 73
Testo del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 139 del 18 giugno 2007), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125, recante: «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

1. A decorrere dal 1o luglio 2007 l'attivita' di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali e' svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attivita' di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgano alla data del 30 giugno 2007 l'attivita' di vendita di energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una o piu' (( apposite )) societa' per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attivita' e le passivita' relativi all'attivita' di vendita. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalita' con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono, (( nel rispetto delle esigenze di privacy, )) l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati (( dell'ultimo anno )) derivanti dai sistemi informativi e dall'attivita' di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura.
2. A decorrere dal 1o luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero e' garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite societa' di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono (( automaticamente )) comprese nel regime di tutela di cui al presente comma. (( 2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, con propri provvedimenti, promuove la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, al fine di rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza, attraverso l'associazione su base volontaria della rappresentanza di tale categoria di utenti.
3. Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio universale, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali contemplando anche la possibilita' di scelta tra piani tariffari e fasce orarie differenziati. E' fatta salva l'adozione, ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarieta' sociale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico. Sono altresi' fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorita' a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta. ))

4. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali (( che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 )) senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualita'. Fino all'operativita' di tale servizio, la continuita' della fornitura per tali clienti e' assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle societa' di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori.
5. Le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita (( nel periodo dei due anni precedenti )) e indicano le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, (( utili al fine di risparmiare energia, )) secondo modalita' definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro (( novanta )) giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilita' dei prezzi ai clienti finali, (( anche attraverso la definizione degli standard minimi di informazione che devono essere accessibili attraverso la bolletta e la pubblicazione, sul sito web dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di confronto tra i prezzi rilevabili sul mercato libero, per tipologia di clientela, e i prezzi di riferimento, definiti in base a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo )) ed attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006, per l'attuazione dei quali le attivita' sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi. (( 6-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato dell'energia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con propri regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, semplifica le procedure per l'accesso da parte delle pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite terzi e ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti all'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))



Riferimenti normativi:
- La direttiva 26 giugno 2003, n. 2003/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga
la direttiva 96/92/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Unione europea 15 luglio 2003, n. L 176.
- La direttiva 26 giugno 2003, n. 2003/55/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni
per il mercato interno del gas naturale e che abroga la
direttiva 98/30/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Unione europea 15 luglio 2003, n. L 176.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75:
"Art. 4. (Acquirente unico a garanzia dei clienti
vincolati). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il gestore della rete di
trasmissione nazionale costituisce una societa' per azioni
denominata "acquirente unico". La societa' stipula e
gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai
clienti vincolati la disponibilita' della capacita'
produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura
di energia elettrica in condizioni di continuita',
sicurezza ed efficienza del servizio nonche' di parita' del
trattamento, anche tariffario.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con
l'estero e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'acquirente unico
al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicita'
degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonche' di
garantire la diversificazione delle fonti energetiche,
anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili e
dell'energia prodotta mediante cogenerazione.
3. L'acquirente unico, entro il trenta giugno di ogni
anno, elabora la previsione della domanda da soddisfare nel
triennio successivo, comprensiva della riserva a garanzia
delle forniture, dandone comunicazione al gestore e al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
a tal fine gli operatori sono tenuti a fornire i dati
concernenti la propria attivita'. In assenza di
osservazioni entro i successivi trenta giorni la previsione
si intende definita.
4. Sulla base della previsione definita a norma del
comma 4 e della propria stima per un ulteriore quinquennio,
l'acquirente unico stipula i contratti di fornitura, anche
di lungo termine, con procedure di acquisto trasparenti e
non discriminatorie. Nell'effettuare detta stima,
l'acquirente unico tiene conto dell'evoluzione del mercato
a norma degli articoli 5 e 14 e delle misure di cui al
comma 1 dell'art. 9.
5. L'acquirente unico, sulla base di direttive
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, stipula
contratti di vendita con i distributori elettrici a
condizioni non discriminatorie, anche al fine di consentire
l'applicazione della tariffa unica ai clienti vincolati,
nel contempo assicurando l'equilibrio del proprio bilancio.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' dell'energia
elettrica e il gas, puo' autorizzare il gestore a cedere
quote azionarie della societa' a soggetti che, in forma
singola o associata, rappresentino componenti significative
delle attivita' di distribuzione dell'energia elettrica.
Nessuno di questi ultimi soggetti puo' controllare,
direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per
cento del capitale sociale. Il gestore mantiene in ogni
caso la maggioranza di detto capitale.
7. La data di assunzione da parte dell'acquirente unico
della funzione di garante della fornitura dei clienti
vincolati e' stabilita dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ai
sensi del comma 3 dell'art. 1. Fino a tale data, l'ENEL
S.p.a. assicura la fornitura ai distributori sulla base dei
vigenti contratti e modalita'.
8. La misura del corrispettivo per le attivita' svolte
dall'acquirente unico e' determinata dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas ed e' tale da incentivare la
stessa societa' allo svolgimento delle attivita' di propria
competenza secondo criteri di efficienza economica."
- Si riporta il testo del comma 375 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)" (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O).
"375. Al fine di completare il processo di revisione
delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa con
i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e
delle politiche sociali, sono definiti i criteri per
l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti
economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una
revisione della fascia di protezione sociale tale da
ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.".



 
Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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