Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARE 2 agosto 2007, n. 65
Legge 19 dicembre 1992, n. 488. Chiarimenti e modifiche concernenti le circolari n. 980814 del 7 marzo 2006, n. 948772 del 27 aprile 2006 e n. 9704 del 19 settembre 2006.

Alle imprese interessate

Alle banche concessionarie

Agli istituti collaboratori

All'Artigiancassa S.p.a.

All'A.B.I.

All'ASS.I.LEA.

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

Alle confederazioni artigiane

Con le circolari indicate in oggetto sono state apportate alcune modifiche alle circolari n. 900315 del 14 luglio 2000 (settore «industria»), n. 900516 del 13 dicembre 2000 (settore «turismo»), n. 900047 del 25 gennaio 2001 (settore «commercio») e n. 946364 del 7 ottobre 2003 (imprese artigiane), allo scopo di aumentare l'efficacia e la tempestivita' dei controlli finali che ordinariamente si effettuano sui programmi di investimento agevolati, consentendo alle imprese interessate di predisporre per tempo la documentazione occorrente.
In relazione a talune osservazioni che le associazioni di categoria interessate dal provvedimento normativo hanno fatto pervenire a questo Ministero, si ravvisa l'esigenza di conciliare meglio gli anzidetti scopi di efficacia dei controlli con quelli di celerita' dei procedimenti agevolativi.
Per tale motivo si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni. Con riferimento alla documentazione comprovante l'intervenuto pagamento delle spese.
Con le citate circolari e' stato introdotto l'obbligo per le imprese beneficiarie di presentare alle banche concessionarie la documentazione bancaria che comprovi l'avvenuto pagamento di tutti i titoli di spesa di importo imponibile pari almeno a Euro 50.000.
In merito a tale obbligo possono essere introdotte alcune semplificazioni procedurali nei casi in cui i bilanci dell'impresa beneficiaria siano certificati da societa' di revisione e, contemporaneamente, l'impresa utilizzi sistemi di pagamento telematici che attuano protocolli informatici standard riconosciuti dal sistema bancario e adotti un sistema contabile informatico che garantisca la tracciabilita' dei dati. Sussistendo le tre predette condizioni, in luogo della documentazione bancaria di pagamento l'impresa puo' presentare alla banca concessionaria una dichiarazione sostitutiva di notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove presente, ovvero, negli altri casi, dal revisore contabile o dalla societa' di revisione che esercitano il controllo contabile sulla societa' ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile. Tale dichiarazione dovra' riportare, per ciascun titolo di spesa di importo imponibile pari almeno a Euro 50.000, gli elementi identificativi del titolo di spesa, l'importo pagato e la data del pagamento a saldo, nonche' attestare che il sistema contabile informatico utilizzato dall'impresa garantisce la tracciabilita' dei dati. Alla dichiarazione dovranno essere allegate specifiche dichiarazioni delle banche con le quali l'impresa attua i pagamenti per via telematica, attestanti che il sistema di pagamento telematico utilizzato rispetta protocolli informatici richiesti e riconosciuti dalla banca stessa. Con riferimento alla documentazione comprovante il requisito di nuovo di fabbrica di macchinari, impianti e attrezzature.
Le circolari in questione hanno inoltre introdotto l'obbligo per le imprese beneficiarie di allegare alla documentazione finale di spesa i documenti che comprovino il requisito di nuovo di fabbrica per tutti i macchinari, gli impianti e le attrezzature oggetto della documentazione finale stessa.
A tal riguardo si ritiene opportuno, allo scopo di agevolare le attivita' di controllo documentale, senza tuttavia pregiudicarne l'efficacia, limitare detto adempimento ai soli beni da inserire nell'elenco di cui al punto 3.10 delle circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001 nonche' al punto 3.4 della circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003 (che, si ricorda, sono i beni maggiormente rilevanti e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia almeno pari a Euro 10.000,00); resta fermo l'obbligo per l'impresa di conservare ed esibire, su richiesta dei soggetti abilitati a svolgere i controlli, la documentazione comprovante il requisito anche per i rimanenti beni del programma di investimenti.
Si precisa infine che le tipologie di documenti indicate ai fini della dimostrazione del requisito di nuovo di fabbrica, che l'impresa deve produrre alla banca concessionaria insieme alla documentazione finale di spesa (certificati di origine dei macchinari, documenti di trasporto, certificati di assicurazione, documenti di immatricolazione, dichiarazioni di conformita' di cui alla direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998), sono da intendersi anche alternative l'una all'altra, ivi comprese le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' con le quali il requisito e' attestato dai produttori dei beni; le dichiarazioni rese da soggetti diversi dai produttori (concessionari e/o rivenditori), possono invece essere prodotte con riferimento a non piu' del 30% del valore complessivo dei beni inseriti nell'elenco citato in precedenza.
Con riferimento alla documentazione che le banche concessionarie sono tenute a trasmettere al Ministero a seguito della presentazione da parte delle imprese della documentazione finale di spesa relativa ai programmi la cui spesa ammessa risulti almeno pari a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro, si ritiene opportuno modificare parzialmente quanto disposto con le circolari in questione, eliminando l'obbligo per le banche di inviare al Ministero copia della documentazione attestante il requisito di nuovo di fabbrica, allo scopo di evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria. Per effetto di tale modifica l'ultimo periodo del punto 8.5 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 e delle circolari n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001 risulta il seguente: «Per i programmi la cui spesa ammessa risulta almeno pari a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro dovranno essere trasmessi al Ministero anche l'elenco e la dichiarazione previsti al precedente punto 3.10.»
Roma, 2 agosto 2007
Il vice Ministro: D'Antoni
 
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