Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 5 luglio 2007 |
Modifiche al decreto 31 luglio 2003, recante modalita' di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari. |
|
|
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modifiche ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 che consente agli Stati membri di adottare, per il riconoscimento degli acquirenti, disposizioni piu' limitative di quelle previste allo stesso art. 23, paragrafo 2; Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, concernente «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 luglio 2003 che prevede «Modalita' di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» ; Visto in particolare l'art. 5 di detto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 luglio 2003, che stabilisce le condizioni che devono essere rispettate dai primi acquirenti di latte bovino per essere riconosciuti ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, cosi' come sostituito dall'art. 23 del regolamento (CE) n. 595/2004; Considerato che ai fini di una corretta e puntuale applicazione del regime delle quote latte non e' opportuno concedere il riconoscimento ai soggetti che hanno dimostrato di non adempiere correttamente alla normativa comunitaria e nazionale; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 14 giugno 2007; Adotta il seguente decreto:
Articolo unico
1. All'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 luglio 2003, che prevede «Modalita' di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» e' aggiunta la seguente lettera: «f) che il legale rappresentante e i titolari di cariche sociali dei soggetti che richiedono la qualifica di "Primo acquirente" ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003 n. 119, non devono aver ricoperto o ricoprire incarichi di responsabilita' legale o amministrativa presso altri acquirenti a cui siano state accertate ripetute violazioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte. Tale condizione deve sussistere per il quinquennio precedente alla richiesta e con riferimento ai periodi in cui e' stato commesso l'illecito. Qualora il legale rappresentante ed i titolari di cariche sociali del soggetto che richiede la qualifica di "Primo acquirente" siano anche produttori di latte, gli stessi devono aver provveduto al versamento del prelievo dovuto. Il mancato versamento del prelievo supplementare dovuto non osta, tuttavia, alla concessione del riconoscimento in presenza di una ordinanza dell'autorita' giudiziaria che sospende o annulla l'imputazione dello stesso;». 2. All'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 luglio 2003, che prevede «Modalita' di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» e' aggiunto il seguente comma 2-bis: «2. bis. Il soggetto riconosciuto deve iniziare l'attivita' di "Primo acquirente" entro sei mesi dalla data del riconoscimento. Tale obbligo si applica anche nei confronti dei "Primi acquirenti" gia' riconosciuti con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto. I soggetti riconosciuti non devono interrompere l'attivita' di «Primo acquirente» per periodi superiori a sei mesi. Qualora i suindicati termini non sono rispettati le amministrazioni regionali competenti provvedono alla revoca del riconoscimento fatte salve motivate esigenze verificate dalle stesse amministrazioni regionali in relazione a particolari sistemi produttivi territoriali.». Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2007 Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 308 |
|
|
|