Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 19 luglio 2007 |
Rideterminazione della tariffa minima oraria per le operazioni di facchinaggio, per il biennio 2007/2008, nella provincia di Pavia. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE del lavoro di Pavia
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento del numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi Direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse dall'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica; Vista la circolare 2 febbraio 1995 prot. 25157/70 del Ministero del lavoro, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (oggi Ministero del lavoro e della previdenza sociale) nella Direzione provinciale del lavoro, attribuendo i compiti gia' svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio politiche del lavoro della predetta direzione; Visto il precedente decreto direttoriale in materia del 1° novembre 2001 relativo al biennio 2001/2002, emanato dalla direzione provinciale del lavoro di Pavia; Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo; Considerata la sopravvenuta normativa che determina il principio del riferimento alla contrattazione collettiva di lavoro per la determinazione dei trattamenti economici e normativi dei soci lavoratori e il progressivo aumento dei valori relativi ai salari convenzionali fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1972; Considerati altresi' i seguenti indicatori economici: 1) indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile alle retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati per l'anno 2006; 2) definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalita' delle imprese; 3) incrementi retributivi derivanti dal C.C.N.L. di categoria; Decreta:
La tariffa minima oraria per le operazioni di facchinaggio per il biennio 2007/2008 nella provincia di Pavia, e' rideterminata in Euro 16,20, con le specifiche di cui all'allegato «A» al presente. Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pavia, 19 luglio 2007 Il direttore provinciale: Cigala |
| Allegato A
TARIFFE FACCHINAGGIO BIENNIO 2007/2008
Salvo diversa indicazione le tariffe sono determinate in euro/ora
Tariffa in economia
Per i lavori di facchinaggio della durata di 8 ore giornaliere la tariffa oraria e' di Euro 16,20. Orario lavorativo minimo giornaliero: 4 ore
Maggiorazioni - Extra Per traslochi a mano oltre il terzo piano + 10%; Per lavoro straordinario + 10%; Per lavoro notturno + 25%; Per lavoro festivo + 25%; Per lavori in cella frigorifera da -10° a -30° = + 30%; Per lavori all'aperto in presenza di precipitazioni nevose o piovose per la durata dell'esposizione alle intemperie + 30 %. Le tariffe sopra elencate fanno riferimento alle seguenti attivita':
Carbone
Carbone in sacchi normali, alla rinfusa e in fusti per carico e scarico, trasbordo da automezzo a vagone e viceversa. Carbone dolce con insaccatura, legatura, scarico e carico. Scarico con gru di carbone alla rinfusa, vegetale, artificiale, polvere, detriti, cock e carbone in genere. Mattonelle unione.
Legnami Scarico da automezzo di pannelli in sacchi di carta. Scarico legnami in genere. Assi e pali con accatastamento. Assi e pali con accatastamento con gru.
Concimi, sabbia e affini Scarico o carico di crisalidi, nitrati, perfosfati, azotati, sali industriali, sabbia o pomice alla rinfusa, calciocianamide in pacchi o sacchi. Scarico da camion da trasferire su nastro automatico per imballaggi. Scarico sabbia e pomice in sacchi a mano, scarico scorie. Solfato di rame, anticrittogamici, polifosfuro in fusto, ecc.. Per scarico e carico sistemazione dei concimi con l'ausilio di nastri trasportatori su camion, vagoni o nei magazzini. Trasbordo da automezzo a vagone o viceversa o da automezzo ad automezzo di concimi.
Cereali
Scarico o carico farine, farinacci, mangimi composti, grano di seme, granoturco, cascami, patate, cipolle da riproduzione in sacchi, fettucce di barbabietole in genere, carrube, fave; scarico o carico di sacchi di arachidi e farina di arachidi. Cipolle, patate in ceste; per incestare o incassettare patate, cipolle, fettucce di barbabietole.
Salumi e carni Scarico o carico da automezzo o vagone al frigo e viceversa di lardo, pancetta, salumi, camiccio alla rinfusa. Scarico o carico da automezzo o vagone dal frigo e viceversa delle merci sopracitate, incestate o incassettate. Spostamenti interni di carne nei frigo con accatastamento fino a metri 2. Scarico o carico di mezzene di carne fresca o di carne congelata.
Pellami in ossa
Scarico o carico.
Frutta e mosti Scarico o carico di frutta, uva in ceste, casse o alla rinfusa, vini in fiaschi o bottiglioni, acque minerali, vini in serbatoio da travasare con pompe o damigiane. Vini e liquori in cartone. Vini e mosti in fusti.
Materiale da costruzione Scarico o carico da automezzo a magazzino o viceversa di calce viva, calce idrata, cemento, scagliola; marmi e pietre granitiche in lastre lavorate, mattonelle in genere con montacarico. Mattonelle in genere a mano. Terra refrettaria alla rinfusa con gru. Tubi in gres, vasi e generi di eternit o plastica. Pali e travi in cemento da metri 3 di lunghezza con mezzo meccanico. Scarico o carico collettame presso corrieri e spedizionieri Scarico con sistemazione in magazzino, Carico con sistemazione su vagone o automezzo.
Traslochi civili ed industriali Traslochi (civili ed industriali), facchinaggio specializzato con montaggio e smontaggio. Traslochi e facchinaggio generico.
Lavorazione in frigo della frutta Scarico o carico con accatastamento della merce all'interno e all'esterno dei frigo e Spostamenti interni. Stivaggio su automezzi a mano. Cernita, selezione, spostamenti con accatastamenti a mano.
Merce varia Sughero in balle e alla rinfusa, scope in fasce, saggine e radici per spazzole, traverse per ferrovia, ghiaccio in blocchi, arelle in sacchi o pacchi. Saponi, detersivi, lisive in fusti. Lavori di facchinaggio in tintoria Scarico da autotreno a magazzino di solfati in sacchi. Scarico da autotreno a magazzino di sale alla rinfusa. Scarico e accatastamento in pacchi di lana fino a Kg. 10.
Logistica
Per le attivita' di Logistica la tariffa base oraria e' fissata in Euro 16,20. Tale tariffa e' comprensiva di: costo lavoratore orario; costo formativo; costo sicurezza ed attrezzature idonee, oltre al vestiario; costo visite mediche; costo cooperativa, gestionale e burocrazie; professionisti e assicurativi. Alla quota andranno aggiunti i costi di attrezzature e materiali di consumo annessi al contratto e indicati nel capitolato. La produttivita' certificata in capitolato dovra' essere sempre riscontrabile contrattualmente al fine di valutare la veridicita' dell'appalto. Norme e criteri generali
La movimentazione si riferisce alle materie prime, alle merci, ai prodotti ed ai semilavorati. Per facchinaggio si intende l'insieme delle attivita' di cui alle lettere a) e b) del punto 1 della tabella allegata al decreto ministeriale 3.12.1999, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma od esclusiva. Si intende per lavoro notturno quello effettuato nel periodo tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Si considera lavoro festivo quello effettuato la domenica e nelle festivita' infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono del luogo ove i facchini prestano la loro attivita'. Il corrispettivo dell'imballaggio, quando non compreso specificatamente nella tariffa, e' da convenirsi tra le parti. |
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