Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 19 luglio 2007
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle societa': CIET Impianti S.p.A.; I.CO.T. S.p.A.; SITE S.p.A.; Telecom Italia S.r.l.; Valtellina S.p.A. (Decreto n. 41404).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
Visti i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 39216 del 30 agosto 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2006, registro n. 4, foglio m. 373 e n. 39217 del 30 agosto 2006, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2006, registro n. 4, foglio n. 392;
Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'ultimo periodo, che consente di utilizzare entro il 31 dicembre 2007 le risorse finanziarie residue del 2005;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135, convertito dalla legge 1° giugno 2006, n. 201, che consente di utilizzare entro il 31 dicembre 2007 le risorse finanziarie residue del 2006 ;
Vista la nota del 5 giugno 2007, con la quale l'I.N.P.S. ha comunicato che dalle disponibilita' finanziarie preordinate negli anni 2005 e 2006 per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per le aziende operanti nel settore degli appalti telefonici, residua una somma pari a 14.783.405,58 euro;
Ritenuto di poter utilizzare la predetta disponibilita' finanziaria entro il 31 dicembre 2007, sulla base di quanto stabilito dalle norme soprarichiamate, per la concessione della proroga degli ammortizzatori sociali in deroga per le predette aziende;
Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra le societa' appaltatrici di lavoro di installazione di reti telefoniche e le OO.SS. di categoria, nei quali e' stato concordato il ricorso al trattamento CIGS per l'anno 2007, ai sensi del citato art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego e alla gestione non traumatica dei lavoratori interessati al beneficio;
Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita' interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2006, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006;
Viste le istanze presentate dalle societa' elencate nel disposto del presente provvedimento, tendenti ad ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, secondo quanto concordato nei citati verbali di accordo;
Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007, ai sensi dell'art. art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, gia' utilizzatrici del predetto trattamento, ai sensi dei decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 39216 del 30 agosto 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2006, registro n. 4, foglio n. 373 e n. 39217 del 30 agosro 2006, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2006, registo n. 4, foglio n. 392;
Decreta:

Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa' di seguito indicate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto:
A) CIET IMPIANTI S.p.a. - sede legale in: Arezzo, unita' di: Poggio Berni (Rimini), per un numero massimo di 3 unita' lavorative; Serravalle Pistoiese (Pistoia), per un numero massimo di 3 unita' lavorative; Viterbo, per un numero massimo di 30 unita' lavorative; Matera, per un numero massimo di 21 unita' lavorative; Casoria (Napoli), er un numero massimo di 41 unita' lavorative, per un totale di 98 unita' lavorative.
Codice ISTAT: 45340.
Verbale di accordo in data 2 marzo 2007, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
B) I.CO.T. S.p.A, sede legale in: Forli', unita' di: Forli', per un numero massimo di 24 unita' lavorative; Ravenna, per un numero massimo di 10 unita' lavorative; Pesaro, per un numero massimo di 12 unita' lavorative; Grosseto, per un numero massimo di 8 unita' lavorative; Roma, per un numero massimo di 24 unita' lavorative, per un totale n. 78 unita' lavorative.
Codice ISTAT: 45.34.0 (n. matricola I.N.P.S. 3200905274).
Verbale di accordo in data 14 febbraio 2007 per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
C) SITE S.p.A., sede legale in: Bologna, unita' di: Reggio Emilia, per un numero massimo di 16 unita' lavorative; Vazia (Rieti), per un numero massimo di 22 unita' lavorative; Cusago (Milano), per un numero massimo di 8 unita' lavorative; Latina, per un numero massimo di 15 unita' lavorative; Roma, per un numero massimo di 10 unita' lavorative; San Vitaliano (Napoli), per un numero massimo di 33 unita' lavorative; Lusciano (Caserta), per un numero massimo di 25 unita' lavorative; Casagiove (Caserta), per un numero massimo di 25 unita' lavorative; Benevento, per un numero massimo di 52 unita' lavorative; Avellino, per un numero massimo di 17 unita' lavorative; Campobasso, per un numero massimo di 14 unita' lavorative; Teramo, per un numero massimo di 11 unita' lavorative; Trieste, per un numero massimo di 1 unita' lavorativa; Udine, per un numero massimo di 1 unita' lavorativa; Gorizia, per un numero massimo di 1 unita' lavorativa, per un totale di n. 251 unita' lavorative-
Codice ISTAT: 32202 (n. matricola I.N.P.S. 1307404393).
Verbale di accordo in data 14 febbraio 2007, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
D) Telecom Italia S.r.l., sede legale in: Roma, unita' in: Bari, per un numero massimo di 43 unita' lavorative; Caltanissetta, per un numero massimo di 7 unita' lavorative; Enna, per un numero massimo di 9 unita' lavorative; Messina, per un numero massimo di 89 unita' lavorative; Patti (Messina), per un numero massimo di 35 unita' lavorative; Palermo, per un numero massimo di 44 unita' lavorative; Roma, per un numero massimo di 2 unita' lavorative; Siracusa, per un numero massimo di 23 unita' lavorative; Trapani, per un numero massimo di 29 unita' lavorative, per un totale di n. 281 unita' lavorative.
Verbale di accordo in data 31 gennaio 2007.
Codice ISTAT: 45340 (n. matricola I.N.P.S. 4803622326), per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988;
E) Valtellina S.p.A., sede legale in: Gorle (Bergamo), unita' di San Giorgio di Mantova, per un numero massimo di 1 unita' lavorativa; Rimini, per un numero massimo di 6 unita' lavorative; Marcianise (Caserta), per un numero massimo di 17 unita' lavorative; Fisciano (Salerno), per un numero massimo di 52 unita' lavorative; Avellino, per un numero massimo di 17 unita' lavorative; Latiano (Brindisi) , per un numero massimo di 14 unita' lavorative; Monopoli (Bari), per un numero massimo di 40 unita' lavorative; Lecce, per un numero massimo di 39 unita' lavorative; San Mauro Torinese (Torino), per un numero massimo di 2 unita' lavorative; Brescia, per un numero massimo di 3 unita' lavorative; Zinasco (Pavia) , per un numero massimo di 4 unita' lavorative, per un totale di n. 195 unita' lavorative.
Codice ISTAT 45340 (n. matricola I.N.P.S. 1201400154).
Verbale di accordo in data 15 febbraio 2007, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
 
Art. 2.
La misura del trattamento di cui all'art. 1 e' ridotta del 40%.
 
Art. 3.
Le aziende di cui al precedente art. 1 possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui all'art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo.
 
Art. 4.
La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per le aziende indicate all'art. 1, per un importo pari ad euro 14.145.422,76, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie residue degli anni 2005 e 2006, comunicate dall'I.N.P.S. con la predetta nota del 5 giugno 2007.
 
Art. 5.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e della, previdenza sociale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2007
Il direttore generale: Mancini
 
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