Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 luglio 2007
Modificazioni al decreto 27 agosto 2004, relativo al riconoscimento, al sig. Hasse Stephan Thorsten, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il proprio decreto datato 27 agosto 2004 con il quale si riconosceva il titolo professionale di «Ingenieur» conseguito in Germania dal signor Hasse Stephan Thorsten, nato a Berlino il 22 maggio 1967, cittadino tedesco, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;
Preso atto che nella Conferenza dei servizi del 27 aprile 2004, in cui e' stata esaminata la pratica del sig. Hasse e' stato stabilito, con il conforme parere del consiglio nazionale di categoria, di subordinare il riconoscimento a misure compensative consistenti in una prova attitudinale oppure a scelta del richiedente un tirocinio di adattamento;
Rilevato che, per mero errore materiale, nell'art. 2 del citato decreto il riconoscimento e' stato subordinato solo al superamento di una prova attitudinale e non e' stata evidenziata la possibilita' di scelta da parte dell'interessato anche del tirocinio;
Ritenuto necessario provvedere alla correzione;
Decreta:

Art. 1.
Il decreto datato 27 agosto 2004 e' modificato come segue: l'art. 2 e' modificato integralmente come segue: «Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta della richiedente al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
L'allegato A va modificato come segue: dopo la lettera d) si aggiunga la «lett. e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
Art. 3.
Il decreto cosi' modificato dispiega efficacia a decorrere dal 27 agosto 2004.
Roma, 31 luglio 2007
Il direttore generale: Papa
 
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