IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente commercializzato i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni almeno per i cinque anni precedenti; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2007 con il quale e' stata accordata, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, la protezione nazionale transitoria alla denominazione «Coppa di Parma»; Visto in particolare l'art. 2 del succitato decreto 5 luglio 2007, che riserva la denominazione «Coppa di Parma» al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso con nota numero 3996 del 3 maggio 2007 all'organismo comunitario competente; Vista l'istanza del 30 luglio 2007, con la quale l'Associazione Industriali delle Carni - ASS.I.CA., ha chiesto che venga previsto un periodo di adattamento di due anni per quelle imprese che abbiano legalmente e continuativamente utilizzato le denominazioni «Coppa Parma» o «Coppa tipo Parma» nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del sopra citato decreto di protezione nazionale transitoria; Ritenuto che tale periodo di adattamento debba essere accordato agli aventi diritto anche nella fase di vigenza della protezione nazionale transitoria; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto, in accoglimento della suddetta istanza; Decreta:
Articolo unico
L'art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2007 e' cosi' modificato: 1. La denominazione «Coppa di Parma» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso con nota n. 3996 del 3 maggio 2007 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it. 2. Per le motivazioni di cui in premesse, in deroga a quanto previsto dal comma 1, e' concesso un periodo di adattamento di due anni, a decorrere dal 17 luglio 2007, data di pubblicazione del decreto di protezione transitoria del 5 luglio 2007, durante il quale potranno essere utilizzate le denominazioni «Coppa Parma» o «Coppa tipo Parma», da quelle imprese per le quali si e' realizzata la condizione di cui in premesse. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2007 Il capo Dipartimento: Ambrosio |