IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 142 del 21 giugno 2007 con il quale e' stata accordata, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, la protezione nazionale transitoria alla denominazione «Salame Felino»; Visto in particolare l'art. 5 del predetto decreto, che concede, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 dello stesso, un periodo di adattamento di anni due, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avvenuta il 21 giugno 2007, durante il quale potra' essere utilizzata la denominazione «Salame tipo Felino» dalle imprese che abbiano legalmente commercializzato prodotto denominato «Salame tipo Felino» in modo continuativo nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Felino»; Vista l'istanza del 23 luglio 2007, con la quale la Grandi Salumifici Italiani S.p.a., con sede in Modena, strada Gherbella n. 320, ha chiesto l'estensione del suddetto periodo di adattamento anche alle aziende che abbiano utilizzato continuamente, anche in alternativa, l'indicazione «Salame Felino» o «Salame tipo Felino» nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Felino»; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto, in accoglimento della suddetta istanza; Decreta:
Articolo unico
L'art. 5 del decreto ministeriale 4 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2007 e' cosi' modificato: «in deroga all'art. 2 del decreto e' concesso un periodo di anni due, a decorrere dal 21 giugno 2007, durante il quale potranno essere utilizzate le indicazioni "Salame Felino" o "Salame tipo Felino" dalle imprese per le quali si e' realizzata la condizione di cui in premesse». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2007 Il capo Dipartimento: Ambrosio |