Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
CIRCOLARE 2 agosto 2007, n. 64 |
Legge 19 dicembre 1992, n. 488. Modifiche alle circolari n. 980902 del 23 marzo 2006 e n. 946068 del 7 aprile 2006. |
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Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'Artigiancassa s.p.a.
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Alle confederazioni artigiane
A Cassa Depositi e Prestiti SpA
Le disposizioni esplicative sulle nuove modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, stabilite dal decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006, sono state emanate, com'e' noto, con le circolari n. 980902 del 23 marzo 2006 e n. 946068 del 7 aprile 2006, riferite, rispettivamente, ai settori «industria», «turismo» e «commercio» e alle imprese artigiane. In relazione a talune osservazioni che le associazioni di categoria interessate hanno fatto pervenire a questo Ministero, in merito ad alcune disposizioni normative riguardanti gli adempimenti delle imprese beneficiarie delle agevolazioni concernenti la documentazione di spesa da allegare alle richieste di erogazione delle agevolazioni, si ravvisa l'opportunita' di conciliare l'efficacia dei controlli che correntemente si effettuano sui programmi di investimento agevolati con le esigenze di celerita' del procedimento agevolativo. Pertanto alle predette circolari sono apportate le modifiche di seguito indicate. Alla fine del punto 7.4, lettera d) di entrambe le circolari sopra richiamate e' aggiunto quanto segue: «La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento e' richiesta per i titoli di spesa di importo imponibile pari almeno a Euro 50.000, fermo restando l'obbligo per le imprese di produrre la medesima documentazione anche per gli altri titoli di spesa su richiesta dei soggetti abilitati a svolgere i controlli. Nei casi in cui i bilanci dell'impresa beneficiaria siano certificati da societa' di revisione e, contemporaneamente, l'impresa utilizzi sistemi di pagamento telematici che attuano protocolli informatici standard riconosciuti dal sistema bancario e adotti un sistema contabile informatico che garantisca la tracciabilita' dei dati, l'impresa puo' presentare alla banca concessionaria, in luogo della documentazione comprovante il pagamento, una dichiarazione sostitutiva di notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove presente, ovvero, negli altri casi, dal revisore contabile o dalla societa' di revisione che esercitano il controllo contabile sulla societa' ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile. Tale dichiarazione dovra' riportare, per ciascun titolo di spesa di importo imponibile pari almeno a Euro 50.000, gli elementi identificativi del titolo di spesa, l'importo pagato e la data del pagamento, nonche' attestare che il sistema contabile informatico utilizzato dall'impresa garantisce la tracciabilita' dei dati. Alla dichiarazione dovranno essere allegate specifiche dichiarazioni delle banche con le quali l'impresa attua i pagamenti per via telematica, attestanti che il sistema di pagamento telematico utilizzato rispetta protocolli informatici richiesti e riconosciuti dalla banca stessa.». Al punto 3.13, secondo capoverso della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 al punto 3.5, secondo capoverso della circolare n. 946068 del 7 aprile 2006: dopo la parola «nonche» sono aggiunte le seguenti parole: «, limitatamente ai beni maggiormente rilevanti e comunque di costo unitario almeno pari a Euro 10.000 da inserire nell'elenco citato in precedenza,»; alla fine del capoverso e' aggiunto quanto segue: «Si precisa che le tipologie di documenti sopra indicate ai fini della dimostrazione del requisito nuovo di fabbrica, sono da intendersi anche alternative l'una all'altra, ivi comprese le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' con le quali il requisito e' attestato dai produttori dei beni; le dichiarazioni rese da soggetti diversi dai produttori (concessionari e/o rivenditori), possono invece essere prodotte con riferimento a non piu' del 30% del valore complessivo dei beni inseriti nell'elenco citato in precedenza». Al punto 8.1, secondo capoverso, della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006, dopo le parole «unitamente alla documentazione di spesa» sono aggiunte le seguenti parole: «di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 7.4». Roma, 2 agosto 2007 Il vice Ministro: D'Antoni |
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