A seguito della emanazione della circolare del Ministero della salute n. 3 del 3 ottobre 2006, applicazione dell'art. 5 del decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, sono emerse presso gli operatori interessati delle perplessita' in merito all'interpretazione concernente la commercializzazione di specialita' medicinali ad uso veterinario senza obbligo di prescrizione. Nell'intento di fornire opportune chiarificazioni circa le tipologie di medicinali veterinari cedibili senza obbligo di prescrizione al di fuori delle farmacie si precisa quanto segue. Il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari» prevede, all'art. 90, che la vendita di medicinali veterinari, senza obbligo di prescrizione medico veterinaria, all'utilizzatore finale non professionale al di fuori delle farmacie e grossisti autorizzati alla vendita diretta, puo' essere effettuata anche negli esercizi commerciali rientranti nella relativa tabella merceologica ma solo per i medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, nonche' dei medicinali veterinari destinati ad essere utilizzati esclusivamente per i pesci di acquario, gli uccelli da gabbia e da voliera, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario, i furetti, i conigli da compagnia ed i piccoli roditori. Per la sola vendita dei predetti medicinali non e' prevista la presenza del farmacista durante l'orario di vendita. Per tutti gli altri medicinali ad uso veterinario senza obbligo di prescrizione medico veterinaria la vendita e' consentita nelle modalita' citate nella circolare del Ministero della salute n. 3 del 3 ottobre 2006» applicazione dell'art. 5, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248». |