Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte», ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte con sede in Leonforte (Enna) - P.zza Branciforti n. 2, acquisito inoltre il parere della regione Sicilia, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 510/06, ai competenti organi comunitari.
 
Allegato

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE IGP «PESCA DI LEONFORTE»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte», e' riservata esclusivamente alle pesche che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.

Descrizione

La «Pesca di Leonforte» ad indicazione geografica protetta e' il prodotto della coltivazione degli ecotipi locali di pesca: Bianco e Giallone di Leonforte.
All'atto dell'immissione al consumo la «Pesca di Leonforte» ad indicazione geografica protetta deve possedere le seguenti caratteristiche:
integre;
di aspetto fresco;
sane e prive di attacchi da marciumi o che presentino alterazioni tali da renderle inadatte al consumo;
pulite, cioe' prive di sostanze estranee e visibili;
indenni da parassiti a qualunque stadio di sviluppo;
prive di odori e/o sapori estranei;
consistenza della polpa: puntale del penetrometro di 8 mm;
contenuto in solidi solubili compreso tra 11 e 13 gradi Brix;
peso dei frutti compreso tra 100 e 350 grammi;
forma dei frutti: globosa a valve asimmetriche;
buccia di colore giallo con striature rosse non sempre evidenti;
polpa di colore bianco o giallo aderente al nocciolo.
Possono ottenere il riconoscimento IGP «Pesca di Leonforte» solo le pesche di categoria Extra e I.
Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della IGP «Pesca di Leonforte» interessa i comuni di Leonforte, Enna, Calascibetta, Assoro ed Agira, in provincia di Enna.
Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori e condizionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 5.

Metodo di ottenimento

Scelta del portinnesto.
I portinnesti ammessi sono il Pesco Franco ed il Pesco Mandorlo (GF 677), Barrier e Cadaman. Le piantine ammesse sono a radice nuda o piantine in fitocella, e devono essere di buona qualita' agronomica e sanitaria, e di eta' massima di un anno. Le marze da utilizzare devono provenire da piante madri sane dal punto di vista fitosanitario, selezionate all'interno di impianti ricadenti nei comuni di cui all'art. 3, per la propagazione della «Pesca di Leonforte».
La messa a dimora delle piante deve avvenire necessariamente nel periodo autunno-inverno per quelle a radice nuda; le piantine in fitocella possono essere impiantate nello stesso periodo o anche in primavera, in presenza di umidita' del terreno sufficiente ad evitare possibili stress da trapianto. Le piantine vengono irrigate appena dopo la loro messa a dimora. Sistemi di conduzione degli impianti.
I sistemi di conduzione degli impianti della I.G.P. «Pesca di Leonforte», sono riconducibili alle tecniche di produzione antiche, consolidate dalla tradizione, e tengono in considerazione le prerogative del quadrinomio costituito dal tipo di cultivar di pesco, dal suolo, dal clima e dall'uomo. La coltivazione deve essere condotta con i seguenti metodi:
convenzionale, in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Buona Pratica Agricola» della regione Siciliana;
integrata, ottenuta nel rispetto delle «Norme Tecniche» previste dal disciplinare della regione Siciliana;
biologica, secondo il regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni. Forma di allevamento.
La forma di allevamento deve assicurare un'adeguata esposizione ai raggi solari in tutte le parti della chioma, fornire frutti di qualita', favorire un'uniforme distribuzione dei prodotti antiparassitari e agevolare le operazioni colturali quali potatura, diradamento, insacchettamento e raccolta dei frutti.
Le forme di allevamento e le distanze di impianto ammesse sono:
vaso semplice o vasetto ritardato: m 4-4,5\times 4,5-5;
tatura Trellis o Y trasversale: m 5\times 2;
fusetto: m 4,5-5\times 2.
La densita' di impianto e' compresa tra 400 e 1.100 piante ad ettaro in dipendenza della forma di allevamento adottata, fermo restando che comunque la massima produzione per ettaro non deve superare le 20 tonnellate. Tecniche colturali.
E' ammessa la potatura sia invernale che estiva, da eseguire annualmente secondo i canoni suggeriti dalla tecnica. Il diradamento deve essere eseguito prima dell'insacchettamento e comunque non oltre il mese di maggio.
E' obbligatorio l'uso del sacchetto di carta pergamenata per la difesa meccanica dagli agenti patogeni, da attuarsi nella fase in cui la drupa raggiunge la dimensione di una noce e, comunque, non oltre il mese di luglio. Fertilizzazione.
Negli impianti in fase di allevamento, le quantita' di fertilizzanti devono essere ridotte proporzionalmente, localizzandole in prossimita' dell'apparato radicale delle piante. Deve essere privilegiato l'uso del letame e degli altri concimi organici. Sono ammesse le pratiche di fertirrigazione e di concimazione fogliare.
Non sono ammessi apporti di azoto superiori a 150 kg per ettaro. Irrigazione.
E' ammessa la tecnica di irrigazione a goccia o per aspersione. Non sono ammessi sistemi irrigui sovrachioma. Raccolta.
La raccolta avviene a partire dalla prima decade di settembre fino alla prima decade di novembre. Il grado di maturazione del prodotto deve essere tale da consentire la lavorazione, il trasporto e le operazioni connesse; permettere la buona conservazione fino al luogo di destinazione; rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione.
Le drupe devono essere raccolte a mano evitando l'operazione nelle ore piu' calde della giornata e l'esposizione diretta al sole dei frutti raccolti. Cura particolare dovra' essere prestata alla separazione del frutto dal ramo che deve avvenire senza provocare danni al peduncolo. Inoltre, deve essere asportato il filo di ferro, che serve per legare i sacchetti di pergamena, al fine di evitare il danneggiamento dei frutti depositati nelle cassette o in altri contenitori.
E' ammessa la refrigerazione del prodotto in celle frigorifere a temperatura compresa tra 0,5° C e 4,5° C per un periodo massimo di venti giorni.
Le operazioni condizionamento della IGP «Pesca di Leonforte» devono avvenire all'interno dell'areale di produzione definito all'art. 3 del presente disciplinare per evitare che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano provocare imbrattamento e ammaccatura dei frutti con conseguente attacco da muffe e patogeni vari che comprometterebbero le caratteristiche qualitative del prodotto.
Art. 6.

Legame

La richiesta di riconoscimento della I.G.P. «Pesca di Leonforte» e' giustificata dalla reputazione e notorieta' del prodotto conosciuto per le proprie caratteristiche qualitative quali la tardiva maturazione e di conseguenza la presenza sul mercato in periodi in cui sono quasi assenti le pesche, e la durezza. Oltre all'epoca di maturazione e alle caratteristiche organolettiche, la peculiarita' della «Pesca di Leonforte» e' ormai, da diversi decenni, la pratica dell'insacchettamento dei frutti come metodo di controllo della mosca mediterranea (Ceratitis capitata). Tale particolarita' ha rappresentato nel tempo uno degli aspetti piu' qualificanti di tale produzione ed e' stata molto apprezzata dai consumatori dell'isola che, grazie a tale tecnica di difesa fitosanitaria, hanno avuto a disposizione un prodotto quasi completamente esente da residui tossici.
Fondamentale e' il lavoro del peschicolture che e' diventato il manager delle proprie produzioni perche' ha capito di avere fra le mani un prodotto unico. Egli ha spesso coinvolto i propri familiari nell'insacchettamento lavorando sodo giorno e notte. La vendita delle pesche ha assicurato un reddito tale da migliorare le condizioni di vita degli operatori della zona.
Da circa un ventennio la «Pesca di Leonforte» muove un indotto economico notevole non solo nel comprensorio di produzione, ma anche nel territorio dei comuni vicini in occasione dell'annuale sagra che si tiene nella prima domenica del mese di ottobre nel centro storico della cittadina edificata dal principe Nicolo' Placido Branciforti nel XVII secolo. Tale momento di promozione e di valorizzazione del prodotto e' stato creato nel 1982 dall'Amministrazione comunale di allora per incentivare lo sviluppo della drupacea e per far conoscere ai consumatori dell'isola le peculiarita' di un prodotto unico. L'evento, nato come «Sagra della pesca di Leonforte» ed oggi ribattezzato come «Sagra della pesca e dei prodotti tipici di Leonforte», ha significato fin dalle sue origini un momento di promozione di questo prodotto tardivo.
Art. 7.

Controlli

I controlli saranno garantiti da una struttura di controllo rispondente agli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/2006.
Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

I frutti ad indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte» devono essere commercializzati in cassette o scatole di cartone o di legno, o in ceste di vario formato della capacita' da 0,5 a 6 kg.
Ciascuna confezione imballaggio deve contenere frutti della stessa varieta', categoria, calibro e grado di maturazione. E' richiesta l'omogeneita' di colorazione.
I frutti devono essere disposti su un solo strato e separati gli uni dagli altri mediante materiale protettivo. Il materiale di protezione e/o addobbo deve essere nuovo, inodore ed innocuo; si deve, inoltre, evitare che il prodotto venga a contatto con inchiostri e/o colle per stampigliatura o etichettatura. Gli imballaggi devono, inoltre, essere privi di qualsiasi corpo estraneo.
Ogni confezione deve essere sigillata, in maniera tale che l'apertura della stessa comporti la rottura del sigillo in modo che non sia possibile alterare il contenuto nelle fasi successive al confezionamento.
In etichetta, oltre al logo della denominazione ed al simbolo grafico comunitario devono essere riportate le seguenti diciture:
il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o condizionatrice;
la categoria commerciale di appartenenza.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Il logo della denominazione e' costituito da un ovale, all'interno del quale e' rappresentata la Granfonte, monumento simbolo del comune di Leonforte, a cui e' sovrapposta in primo piano una pesca confezionata in un sacchetto. All'interno dell'ovale in alto al centro e' riportata la dicitura Pesca di Leonforte, in basso al centro e' riportato l'acronimo I.G.P. Il disegno e' circoscritto da una linea verde marcata, lo sfondo e' giallo tenue, la Granfonte e' di colore verde come la scritta pesca di Leonforte e IGP, giallo-arancione il colore della pesca con foglia verde, sacchetto bianco con ombre grigie e un filo nero che circoscrive ai bordi il sacchetto ed infine il filo nero che testimonia la chiusura del sacchetto.
Le dimensioni del disegno sono 46 mm\times 37 mm; tipo del carattere Times new Roman.
Dimensioni carattere:
pesca di Leonforte 14;
Igp: 11.
Indici colorimetrici:
1) cerchio esterno: verde pallido, giallo 100%, cyan 40%;
2) cerchio interno: giallo sfumato 40%;
3) diciture e disegno: verde, giallo 100%, cyan 100%;
4) sacchetto: bianco 100%; contorno sacchetto nero 100%;
5) pesca intera giallo, giallo 100%, magenta 20%.

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Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la «Pesca di Leonforte» I.G.P. anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta indicazione geografica protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a indicazione geografica protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;
gli utilizzatori del prodotto a indicazione geografica protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della indicazione geografica protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CE) n. 510/2006.
 
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