Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 30 luglio 2007 |
Modifica del disciplinare di produzioni dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalmentari
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti emanati, in attuazione della predetta legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1994, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Piemonte» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte» ; Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 25 luglio 2007; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario, procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato; Decreta:
Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte» riconosciuto con decreto ministeriale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2007. |
| Art. 2. 1. All'allegato A sono riportati i codici delle tipologie dei vini D.O.C. «Piemonte», ad aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006. |
| Art. 3. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Piemonte» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 2007 p. Il direttore generale: Varese |
| Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «PIEMONTE»
Art. 1. Denominazione e vini
1. La denominazione d'origine controllata «Piemonte» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni: Vini bianchi: «Piemonte» Cortese; «Piemonte» Chardonnay; «Piemonte» Moscato; «Piemonte» Moscato passito. Vini spumanti: «Piemonte»; «Piemonte» Pinot bianco; «Piemonte» Pinot grigio; «Piemonte» Pinot nero; «Piemonte» Pinot; «Piemonte» Pinot-Chardonnay; «Piemonte» Chardonnay Pinot; «Piemonte» Cortese; «Piemonte» Chardonnay; «Piemonte» Brachetto. Vini frizzanti: «Piemonte» Cortese; «Piemonte» Chardonnay; «Piemonte» Barbera; «Piemonte» Bonarda. Vini rossi: «Piemonte» Barbera; «Piemonte» Grignolino; «Piemonte» Brachetto; «Piemonte» Bonarda.
Art. 2. Base ampelografica
1. La denominazione di origine controllata «Piemonte» seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno: Barbera; Bonarda; Grignolino; Brachetto; Cortese; Chardonnay; e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella regione Piemonte. 2. La denominazione di origine controllata «Piemonte» Moscato e «Piemonte» Moscato passito e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dal vitigno Moscato bianco per il 100%. 3. La denominazione di origine controllata «Piemonte» senza alcuna menzione aggiuntiva e' riservata al vino spumante ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dalle seguenti varieta' di viti Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Pinot Nero. 4. La denominazione di origine controllata «Piemonte» seguita da una delle specificazioni di vitigno: Pinot bianco; Pinot grigio; Pinot nero; e' riservata ai vini spumanti ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%; possono concorrere per la restante parte i vitigni Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Pinot nero e/o Chardonnay. Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. «Piemonte» con le specificazioni di cui appresso, i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C. del Piemonte rispettivamente indicati, sempreche' rispondenti ai requisiti del presente disciplinare: «Piemonte» Barbera e «Piemonte» Barbera frizzante: vini a D.O.C.: Barbera d'Asti, Barbera del Monferrato, Barbera d'Alba, «Colli Tortonesi» Barbera, Gabiano, Rubino di Cantavenna. «Piemonte» Grignolino: vini a D.O.C.: Grignolino d'Asti, Grignolino del Monferrato Casalese. «Piemonte» Cortese, «Piemonte» Cortese frizzante, «Piemonte» Cortese spumante: vini a D.O.C. Cortese dell'Alto Monferrato, Cortese di Gavi, «Colli Tortonesi» Cortese e «Monferrato Casalese» Cortese. «Piemonte» Brachetto, «Piemonte» Brachetto spumante: vino a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui. «Piemonte» Chardonnay, «Piemonte» Chardonnay frizzante, «Piemonte» Chardonnay spumante: vini a D.O.C. «Langhe» Chardonnay. «Piemonte» Moscato, «Piemonte» Moscato passito: vini a D.O.C. e D.O.C.G.: Asti, Loazzolo. E' facolta' del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui al presente articolo all'atto della denuncia annuale, delle uve, effettuare rivendicazioni anche per piu' denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto. Nel caso di piu' rivendicazioni, di denominazioni di origine riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti dallo stesso vigneto, la resa, complessiva di uva per ettaro del vigneto non potrasuperare il limite massimo piu' restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a D.O.C e D.O.C.G. rivendicati.
Art. 3. Zona di produzione delle uve
1. Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Piemonte» di cui all'art. 1, con l'esclusione delle tipologie «Piemonte» Moscato, «Piemonte» Moscato passito, «Piemonte» Brachetto, «Piemonte» Brachetto spumante, dovranno essere prodotte nelle zone sotto indicate: Provincia di Alessandria: l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Avolasca, Basaluzzo Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano Frascata, Camagna, Camino, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrosio, Cartosio Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavazzana, Gavi Grognardo, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Monleale, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Ozzano, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Pozzolgroppo, Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccagrimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino. Provincia di Asti: l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio. Provincia di Cuneo: l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovi', Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carru', Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Ciglie', Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovi', Monforte d'Alba, Monta' d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto Roascio, Rocca Ciglie', Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovi', Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte. 2. Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Piemonte» Moscato, «Piemonte» Moscato passito, «Piemonte» Brachetto, «Piemonte» Brachetto spumante, dovranno essere prodotte nelle zone rispettivamente indicate: «Piemonte» Moscato, «Piemonte» Moscato passito - Provincia di Alessandria: l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Carpeneto, Cassine, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore Grognardo, Melazzo, Montaldo Bormida, Orsara Bormida, Ponti, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, Strevi, Terzo, Trisobbio, Visone. Provincia di Asti: l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vinchio d'Asti. Provincia di Cuneo: l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Borgomale Camo, Castiglione Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta Belbo, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella. «Piemonte» Brachetto, «Piemonte» Brachetto spumante: - Provincia di Alessandria: l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Carpeneto, Cassine, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Gamalero, Grognardo, Melazzo, Montaldo Bormida, Orsara Bormida, Ponti, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Trisobbio, Visone. Provincia di Asti: l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Asti, Azzano, Belveglio, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Mongardino, Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Quaranti, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vigliano d'Asti, Vinchio d'Asti. Provincia di Cuneo: l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Borgomale, Camo, Castiglione Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta Belbo, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella.
Art. 4. Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai seguenti requisiti: terreni: argillosi/limosi/sabbiosi, calcarei, nelle loro combinazioni; giacitura: collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati; altitudine: non superiore a metri 650 s.l.m.; esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve; densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300; forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali - forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualita' delle uve); pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
----> Vedere Tabella a pag. 12 <----
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. 5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. 6. Nell'ambito della resa massima di cui al presente articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale puo' fissare i limiti massimi di uva per ettaro rivendicabili inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato; In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Art. 5. Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione dei vini a D.O.C. «Piemonte» devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Piemonte. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:
----> Vedere Tabella a pag. 13 <----
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% per tutti i vini, tranne il passito che non puo' superare il 55%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 3. La spumantizzazione, per la produzione dei vini spumanti, di cui al presente disciplinare deve essere effettuata con il metodo della fermentazione in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica. Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Piemonte. 4. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento appresso indicato:
===================================================================== vini |durata mesi| decorrenza ===================================================================== | |dal 1° gennaio dell'anno | |successivo alla produzione {Piemonte} Moscato passito| 12 |delle uve
5. E' consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Piemonte» a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilita' di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica. 6. Possono essere riclassificati con la denominazione di origine controllata «Piemonte» i vini la cui zona di produzione ricade interamente nella delimitazione di cui al precedente art. 3, e che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Art. 6. Caratteristiche al consumo
1. I vini di cui agli articoli 1 e 5 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Piemonte» spumante; «Piemonte» Pinot bianco spumante; «Piemonte» Pinot grigio spumante; «Piemonte» Pinot nero spumante; «Piemonte» Pinot spumante; «Piemonte» Chardonnay-Pinot spumante; «Piemonte» Pinot-Chardonnay spumante: colore: giallo paglierino; odore: caratteristico, fruttato; sapore: sapido, caratteristico; spuma: fine, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. «Piemonte» Barbera: colore: rosso piu' o meno intenso; odore: vinoso caratteristico; sapore: asciutto, di buon corpo, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.; acidita' totale minima: 4.5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21 g/l. «Piemonte» Barbera frizzante: colore: rosso piu' o meno intenso; odore: vinoso caratteristico; sapore: asciutto, di buon corpo; spuma: vivace, evanescente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.; acidita' totale minima: 4.5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21 g/l. «Piemonte» Grignolino: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: caratteristico, delicato, fruttato; sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevolmente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 19 g/l. «Piemonte» Cortese: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: delicato, gradevole, persistente; sapore: fresco, secco, piacevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l. «Piemonte» Cortese frizzante: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: delicato, gradevole, persistente; sapore: fresco, secco, piacevole; spuma: vivace, evanescente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l. «Piemonte» Cortese spumante: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: delicato, gradevole, persistente; sapore: fresco, secco, piacevole; spuma: fine, persistente; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l. «Piemonte» Chardonnay: colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole; odore: leggero, profumo caratteristico; sapore: secco, vellutato, morbido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. «Piemonte» Chardonnay frizzante: colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole; odore: leggero, profumo caratteristico; sapore: secco, vellutato, morbido, armonico; spuma: vivace, evanescente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. «Piemonte» Chardonnay spumante: colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole; odore: leggero, profumo caratteristico; sapore: secco, vellutato, morbido, armonico; spuma: fine, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. «Piemonte» Brachetto: colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta tendente al rosato; odore: caratteristico, con delicato aroma muschiato; sapore: delicato, piu' o meno dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.; di cui svolto almeno 6%; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20 g/l. Il vino a denominazione di origine controllata «Piemonte» Brachetto all'atto dell'immissione al consumo puo' essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 1,7 bar. «Piemonte» Brachetto spumante: colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta tendente al rosato; odore: caratteristico, con delicato aroma muschiato; sapore: delicato, piu' o meno dolce; spuma: fine, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol., di cui svolto almeno 6%; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 20 g/l. «Piemonte» Bonarda: colore: rosso rubino intenso; odore: intenso, gradevole; sapore: secco, amabile, leggermente tannico, fresco, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 22 g/l. «Piemonte» Bonarda frizzante: colore: rosso rubino intenso; odore: intenso, gradevole; sapore: secco, amabile, leggermente tannico, fresco; spuma: vivace, evanescente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 vol.%; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 22 g/l . «Piemonte» Moscato: colore: paglierino o giallo dorato piu' o meno intenso; odore: profumo caratteristico dell'uva moscato; sapore: dall'aroma caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol., di cui almeno 5,5% svolti e non oltre 7%; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l. Il vino a denominazione di origine controllata «Piemonte» Moscato all'atto dell'immissione al consumo puo' essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 1,7 bar. «Piemonte» Moscato passito: colore: giallo oro, tendente all'ambrato piu' o meno intenso; odore: profumo intenso, complesso, sentore muschiato caratteristico dell'uva moscato; sapore: dolce, armonico, vellutato, aromatico; titolo alcolometrico volumico totale minimo 15,5% vol., di cui almeno 11% svolti; zuccheri residui: minimo 50 gr/litro; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22 g/l. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, l'odore ed il sapore dei vini puo' evidenziare lieve sentore di legno. 2. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte», con l'esclusione dei vini spumanti, per i quali valgono le norme comunitarie e nazionali riferite agli spumanti, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari. 2. E' altresi' vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3, nonche' l'uso della menzione «vigna» seguita dal toponimo. 3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. 4. Per i vini di cui all'art. 1 la designazione «Piemonte» immediatamente seguita dalla dicitura «denominazione di origine controllata» dovra' precedere immediatamente, in etichetta, la specificazione relativa al vitigno e dovra' essere riportata a caratteri di uguale colore e di dimensioni superiori o uguali a quelli utilizzati per indicare il vitigno. 5. In sede di designazione, per gli spumanti ottenuti da Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero, e' ammesso il sinonimo Pinot. 6. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali riguardanti gli spumanti, la denominazione di origine controllata «Piemonte» con le specificazioni «Pinot - Chardonnay» e «Chardonnay - Pinot» puo' essere utilizzata per designare i vini spumanti ottenuti con la mescolanza dei mosti o vini ottenuti da uve di vigneti delle rispettive varieta' iscritti agli albi del presente disciplinare, che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e con la prevalenza quantitativa di quello indicato per primo. 7. I vini rossi, ad esclusione degli aromatici, atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata «Piemonte» di cui all'art. 2, possono utilizzare in etichetta la dicitura Novello, secondo la vigente normativa per i vini Novelli. 8. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1 e' facoltativa l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 9. Il vino a D.O.C. «Piemonte» Moscato deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme comunitarie e nazionali e chiuso con tappo non a fungo.
Art. 8. Confezionamento
1. Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1 sono consentiti tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente ivi compresi, limitatamente alle tipologie «Piemonte» Chardonnay, «Piemonte» Cortese, «Piemonte» Barbera, «Piemonte» Bonarda, «Piemonte» Grignolino, quelli il cui utilizzo sara' demandato dalla medesima normativa al presente disciplinare. 2. Le bottiglie utilizzate per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1 devono corrispondere ai tipi previsti dalla normativa vigente. 3. In tutti i casi, e' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino. 4. Per tutti i vini di cui all'art. 1 i sistemi di chiusura utilizzati devono essere quelli previsti dalla normativa vigente. |
| Allegato A
----> Vedere Allegato a pag. 16 <---- |
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