Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITA' |
COMUNICATO |
Articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, concernente misure contro la tratta di persone - Programmi di assistenza. Avviso n. 2 del 31 luglio 2007. |
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Il Ministro per i diritti e le pari opportunita' emana il seguente avviso per la presentazione dei progetti di fattibilita', di seguito illustrati.
1. Premessa.
Con il presente avviso si intende dare attuazione allo speciale programma di assistenza previsto dall'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone e dall'art. 1 del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 19 settembre 2005, n. 237. A tal fine la Commissione interministeriale prevista dall'art. 3, comma 1, del predetto regolamento di attuazione, valutera', sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal medesimo regolamento, i progetti di fattibilita' rivolti specificamente ad assicurare progetti individualizzati di assistenza che garantiscano, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della citata legge n. 228/2003.
Definizioni:
Programma di assistenza: si intende il programma di assistenza nel suo complesso, cosi' come definito all'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e consiste in interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate condizioni di alloggio, vitto ed assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico. Progetti di fattibilita': si intendono i progetti da attivarsi ad iniziativa di regioni, enti locali o enti privati indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonche' le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate, tesi a realizzare singoli e diversi progetti di assistenza individualizzati e presentati, ai fini del finanziamento di cui al Programma di assistenza, ai sensi del Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237. Progetti individualizzati di assistenza: si intendono i singoli progetti di assistenza da realizzarsi, all'interno dei progetti di fattibilita', a favore delle vittime di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu', di cui all'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/2005.
2. Obiettivi.
Nel quadro dell'attuazione dello speciale programma di assistenza previsto dall'art. 13 della legge n. 228/2003, costituiscono oggetto del presente avviso i progetti di fattibilita', di durata annuale, per la realizzazione di progetti individualizzati di assistenza, ciascuno della durata di tre mesi, prorogabili fino ad altri tre, a favore delle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu' e di tratta di persone. Tali progetti, che tengano conto delle eventuali esigenze collegate alla tipologia delle medesime vittime, alla loro eta' e al tipo di sfruttamento subito, devono prevedere in ogni caso: fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture adeguate; assistenza che accompagni le vittime a far emergere la propria condizione; disponibilita' di servizi socio-sanitari di pronto intervento; convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286 e comunque con i servizi sociali degli enti locali. I progetti di fattibilita' possono essere presentati dalle regioni, dagli enti locali e dai soggetti privati, convenzionati con tali enti, iscritti, alla data di scadenza della presentazione della domanda di finanziamento di cui al presente avviso, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico concernente la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.
3. Risorse programmate.
L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilita' di cui al presente avviso e' di 2.500.000,00 euro a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003 n. 228 e dell'art. 2 del relativo regolamento di attuazione. Le iniziative saranno finanziate come segue: fino all'80% del totale della spesa a valere sulle risorse statali; non meno del 20% del totale della spesa a valere sulle risorse della regione e dell'ente locale; si precisa che la quota del 20% a carico della regione e dell'ente locale puo' essere corrisposta in denaro e/o in valorizzazione di: personale, beni, mezzi e attrezzature. Queste ultime voci dovranno essere, in ogni caso, quantificate nel preventivo economico (allegato 3). Al fine di assicurare una equa distribuzione delle risorse su tutto il territorio nazionale nessun progetto potra' essere finanziato con risorse statali per un importo superiore ai seguenti massimali: Euro 400.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 2.000.000; Euro 200.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 1.000.000; Euro 100.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente inferiore a 1.000.000. A tal fine faranno fede i dati Istat relativi all'anno 2006, consultabili sul sito http://demo.istat.it Si precisa che tali massimali sono riferiti alla quota finanziabile dallo Stato. Tuttavia e' possibile presentare progetti che prevedono un costo complessivo il cui 80% superi i suddetti massimali e in questo caso l'Ente proponente dovra' richiedere solo il finanziamento di una quota parte, con l'onere di attestare, con idonea documentazione, il residuale finanziamento in proprio o da parte di altro ente. In ogni caso, qualora si richieda solo un finanziamento parziale, l'ente proponente e' tenuto a descrivere il progetto nella sua interezza per consentire alla Commissione una complessiva valutazione qualitativa dell'intervento, nonche' a specificare quali voci, nell'ambito delle azioni del progetto, saranno finanziate con i fondi richiesti al Dipartimento.
4. Destinatari.
Sono destinatari dei progetti le persone vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu' e di tratta di persone.
5. Proponenti ed attuatori.
Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto di fattibilita' e lo realizza. Il proponente e' responsabile della realizzazione del progetto presentato. Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste. I soggetti privati, proponenti od attuatori, a pena di inammissibilita' dell'intero progetto, debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico gia' citato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso. Tale iscrizione puo' essere idoneamente documentata anche in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il progetto puo' altresi' prevedere piu' soggetti attuatori, indicando dettagliatamente il riparto di compiti e competenze. Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici. Ciascun proponente puo' presentare un solo progetto. L'ente proponente non puo' essere indicato quale soggetto attuatore in altro progetto che insista sul medesimo territorio di riferimento. Nel caso in cui cio' si verifichi, tale ultimo progetto sara' considerato inammissibile. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilita' del progetto, l'ente proponente deve presentare una dichiarazione ove attesti l'esistenza di tale condizione (allegato 4). Ai fini della valida presentazione del progetto e' sufficiente l'indicazione del soggetto proponente e dell'eventuale soggetto attuatore. Debbono essere indicate forme di collaborazione e partenariato con enti impegnati, sul territorio di competenza del progetto, in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la produzione di apposite lettere di intenti. Tali altri enti possono essere sia pubblici che privati. In quest'ultimo caso, devono essere specificate in maniera analitica le forme di collaborazione e/o di partenariato e debbono essere tutti iscritti, a pena di inammissibilita' dell'intero progetto, alla seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico gia' citato. Tale iscrizione puo' essere idoneamente documentata anche in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. Dimensione territoriale dei progetti.
Deve essere chiaramente indicato il territorio di riferimento delle attivita' e degli interventi previsti nel progetto, sia al fine di valutare correttamente l'impatto potenziale, sia al fine di definire il massimale di finanziamento applicabile. In particolare, qualora il proponente sia un ente locale o una regione, salvo contraria indicazione adeguatamente comprovata, si presume la dimensione territoriale dell'ente stesso. Qualora, invece, la dimensione operativa sia piu' ampia, dovra' attestarsi l'ambito territoriale mediante accordi con altri enti locali o regioni, ovvero mediante l'effettiva presenza sul territorio degli enti proponenti ed attuatori con idonei servizi connessi all'attivita' del progetto. Con le medesime forme di cui sopra l'ente privato proponente dovra' attestare l'ambito territoriale.
7. Durata dei progetti di fattibilita'.
Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti di fattibilita' della durata di 12 mesi, all'interno dei quali si realizzino i singoli programmi individualizzati, ciascuno della durata di 3 mesi, prorogabili per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi da parte della Commissione, previa tempestiva istanza congruamente motivata e ferma restando l'entita' di finanziamento gia' concesso.
8. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti e requisiti di ammissibilita'.
La presentazione dei progetti deve essere corredata da: a) la domanda di candidatura, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente (allegato 1); b) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente (allegato 2); c) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale o regione, dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivoca che il progetto presentato e' beneficiario del co-finanziamento nella misura almeno del 20%, cosi' come previsto dall'art. 25, comma 1 del regolamento di attuazione del testo unico richiamato; d) una analisi costi-benefici relativa alla finalita' da perseguire, con particolare riferimento alla dimensione territoriale del progetto e/o alla diffusione locale del fenomeno, definita attraverso i seguenti indicatori: numero di persone destinatarie, effetto moltiplicatore, trasferibilita' dei risultati, promozione delle buone pratiche, valutazione degli interventi; e) un preventivo economico, compilato analiticamente secondo lo schema di all'Allegato 3, suddiviso nelle seguenti categorie di spesa: personale (non puo' superare il 60% del costo complessivo); mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (non puo' superare il 10% del costo complessivo); spese di gestione per i servizi di prima assistenza; costi generali (non puo' superare il 7% del costo complessivo); spese di produzione e divulgazione materiale (non puo' superare il 3% del costo complessivo); f) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente, nonche' del soggetto attuatore, se diverso dal proponente; g) le convenzioni eventualmente gia' stipulate ovvero lo schema tipo di convenzione che l'ente privato, proponente o attuatore, intende stipulare con gli enti locali o le regioni, per la realizzazione del progetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 19 settembre 2005; h) il certificato di iscrizione ovvero dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico gia' citato. Qualora il proponente sia ente pubblico ed al progetto partecipino, quali attuatori, uno o piu' soggetti privati di cui sopra, e' equipollente un'unica attestazione del pubblico ufficiale circa la presenza dei requisiti; i) l'indicazione dell'ente (o enti) attuatore, qualora l'ente proponente affidi la realizzazione del progetto o parte di esso ad altro soggetto, da indicare nel formulario (allegato 2); j) idonea documentazione che attesti il residuale finanziamento in proprio o da parte di altro ente esclusivamente nel caso di richiesta di finanziamento di una sola quota parte del progetto, come indicato al punto 3, comma 5, del presente bando. Tale quota dovra' essere indicata nel preventivo economico (allegato 3) ; k) la dichiarazione, da parte dell'ente proponente, di aver presentato un unico progetto e, in quanto tale, di non insistere, in qualita' di soggetto attuatore, nel medesimo territorio di riferimento (allegato 4); l) i progetti dovranno essere inviati o consegnati al Dipartimento entro e non oltre quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Non saranno ammessi alla valutazione, e percio' saranno considerati INAMMISSIBILI, i progetti non correlati della documentazione di cui alle lettere a), b), c), e), g), h), i), j), k), l). L'ammissibilita' dei progetti verra' riscontrata preventivamente alla valutazione. Le convenzioni di cui alla lettera g) del punto 8 del presente bando, qualora siano formalizzate successivamente all'approvazione del progetto, dovranno pervenire al Dipartimento entro venti giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto stesso.
9. Assistenza tecnica per la definizione delle domande.
Ulteriori informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti sono disponibili sul sito http://www. pariopportunita.gov.it I soggetti interessati potranno contattare, inoltre, la Segreteria tecnica della Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 13 e art. 18 - Tel. 06/67.79.24.50, e-mail: articolo13@palazzochigi.it
10. Valutazione dei progetti.
La valutazione dei progetti e' svolta dalla Commissione interministeriale prevista dall'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237, regolamento di attuazione della legge n. 228/2003. La Commissione provvede alla valutazione dei progetti tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri: esperienza e capacita' organizzativa del proponente, anche in relazione ai risultati conseguiti, comprovata da idonea documentazione attestante il numero delle persone assistite nei precedenti progetti finanziati dal Dipartimento per i diritti le pari opportunita', nonche' in relazione alla puntualita' nell'invio delle rendicontazioni economiche, delle relazioni d'attivita' ed alla qualita' di tale documentazione; articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza; previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia, supportata da idonea documentazione (Prefetture, Autorita' giudiziaria, Forze dell'ordine, Servizi sanitari, Servizi sociali, Sindacati, enti che realizzano programmi di rientro volontario assistito verso i Paesi di origine); capacita' di collegamento in rete, anche con altri programmi di protezione sociale o comunque con altri soggetti che operano nella materia; disponibilita' di personale in possesso di adeguata professionalita', in grado di assistere le vittime durante tutte le fasi del progetto e/o di competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza; tipologia dei destinatari in relazione alla diversificazione degli ambiti di sfruttamento, dell'eta' e del genere; cantierabilita' dell'intervento; localizzazione del progetto in zone ad alta diffusione del fenomeno e/o ampia dimensione territoriale del progetto su base provinciale, regionale o sovraregionale, comprovata da idonea documentazione; assenza o carenza sul territorio di strutture pubbliche o private in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali; carattere innovativo dell'intervento; caratteristiche delle azioni integrate; ottimale rapporto costi/benefici. La Commissione procede ad un esame di merito dei progetti presentati, sulla base di una scheda tecnica di cui al punto precedente, con una scala di punteggio da 0 a 100. La Commissione stabilisce, altresi', una soglia minima di qualita', esplicitata dal punteggio ottenuto, al di sotto della quale i progetti, seppur ammissibili dal punto di vista formale, non sono ritenuti finanziabili: la soglia minima e' fissata in 60 punti. Il punteggio assegnato dalla Commissione e' cosi' ripartito: Area 1 - Competenze e capacita' organizzativa punti da 0 a 18: esperienza e capacita' organizzativa del proponente (punti da 0 a 6); esperienza e capacita' organizzativa del soggetto attuatore (punti da 0 a 6); cantierabilita' del progetto (punti da 0 a 1); disponibilita' di personale in possesso di adeguata professionalita' e/o di competenze specialistiche (punti da 0 a 5); Area 2 - Impatto sul contesto territoriale di riferimento punti da 0 a 22: dimensione territoriale del progetto secondo l'estensione territoriale e la popolazione residente (punti da 0 a 13); unico progetto sul territorio di riferimento (punti da 0 a 4); diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento (punti da 0 a 5); Area 3 - Impatto e qualita' del progetto rispetto ai destinatari punti da 0 a 20: diversificazione degli interventi in relazione alle tipologie di sfruttamento ed alle caratteristiche delle vittime, per eta', provenienza e genere (punti da 0 a 2); numero dei destinatari che si prevede accedano ai percorsi individualizzati (punti da 0 a 2); diversificazione delle strutture di accoglienza in base alla tipologia di utenza (punti da 0 a 3); numero strutture di accoglienza e capacita' ricettiva complessiva ( punti da 0 a 4); altri servizi a disposizione dei destinatari (punti da 0 a 3); metodologia di intervento per l'emersione delle potenziali vittime e per la realizzazione dei programmi di assistenza (punti da 0 a 6); Area 4 - Impatto e qualita' delle forme di collaborazione in rete punti da 0 a 22: previsione di forme di partenariato o collaborazione con altri soggetti che operano in materia, come Prefetture, Forze dell'ordine, Autorita' giudiziaria, Enti locali, Servizi sanitari e sociali, Sindacati, enti che realizzano programmi di rientro volontario assistito verso i paesi di origine definite, attraverso adesioni formali (punti da 0 a 16); tipologia di forme di partenariato e collaborazione con altri enti titolari di progetti ex art. 18 decreto legislativo 286/98 e art. 13 legge 228/03 (punti da 0 a 6); Area 5 - Ulteriori elementi di qualita' e analisi costi/benefici punti da 0 a 18: (in caso di richiesta di finanziamento statale parziale) impatto complessivo nel territorio rispetto alla quota di finanziamento richiesto al Dipartimento (punti da 0 a 3); sistema di valutazione, meccanismi di trasferibilita' dei risultati previsti, attivita' di formazione (punti da 0 a 4); congruita' complessiva del budget di spesa (punti da 0 a 7); equilibrio nella distribuzione tra voci di costo (punti da 0 a 4).
11. Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilita' delle spese.
Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nell'apposita convenzione che verra' stipulata tra l'ente proponente e il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita'.
12. Modalita' e termini di presentazione della domanda.
I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso, nell'Allegato 1 (domanda di candidatura), nell'allegato 2 (formulario), nell'allegato 3 (preventivo economico) e nell'allegato 4 (dichiarazione). Le buste contenenti le proposte (un originale, 2 copie ed un supporto informatico contenente i file) con indicazione del riferimento in calce a destra: «Progetti di assistenza, Avv. 2/2007 art. 13 legge n. 228/2003», con la dicitura «NON APRIRE» dovranno pervenire al Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Le domande possono essere spedite con raccomandata A/R, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione. La consegna a mano potra' effettuarsi dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore 12 presso l'«Ufficio protocollo ed accettazione postale» del Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', Largo Chigi n. 19 - Roma, IV piano, stanza n. 4011. La Commissione provvedera' alla valutazione dei progetti entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione. |
| Allegato 1
----> Vedere Allegato da pag. 65 a pag. 66 <---- |
| Allegato 2
----> Vedere Allegato da pag. 67 a pag. 74 <---- |
| Allegato 3
----> Vedere Allegato da pag. 75 a pag. 77 <---- |
| Allegato 4
----> Vedere Allegato a pag. 78 <---- |
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