Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2007 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 2 agosto 2007 |
Approvazione del modello di estratto conto e del modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalita' telematiche mediante modello F24. |
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IL DIRETTORE dell'Agenzia dell'entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispone:
Art. 1. Approvazione del modello di estratto conto periodico
E' approvato il modello di estratto conto di cui all'allegato 1, dei versamenti correttamente finalizzati eseguiti dai contribuenti tramite modello F24, avvalendosi dei servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate. Per ciascun periodo di riferimento l'estratto conto riepiloga i relativi versamenti ed elenca tutti i dati di dettaglio contenuti nelle singole deleghe. |
| Art. 2. Periodicita' dell'estratto conto
L'estratto conto e' inviato al domicilio fiscale di ciascun contribuente, tramite il servizio postale, entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento. L'estratto conto di cui al presente provvedimento e' trasmesso limitatamente ai pagamenti telematici, con data di versamento compresa tra il 1° ottobre 2006 ed il 31 dicembre 2007, correttamente finalizzati. Entro il 30 settembre 2007 viene trasmesso l'estratto conto relativo ai versamenti effettuati dal 1° ottobre 2006 al 31 agosto 2007. Entro il 31 gennaio 2008 viene trasmesso l'estratto conto relativo ai versamenti effettuati dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2007. |
| Art. 3. Approvazione del modello di quietanza telematica
E' approvato il modello di quietanza di cui all'allegato 2, attestante l'esito positivo dei modelli F24 presentati con modalita' telematiche sia attraverso i servizi on line dell'Agenzia delle entrate che attraverso i servizi telematici offerti dal sistema bancario, postale e dagli agenti della riscossione. Ciascuna quietanza, che riproduce tutti gli elementi contenuti nelle deleghe F24, e' contraddistinta da un protocollo telematico univoco e puo' essere composta da piu' pagine. |
| Art. 4. Modalita' di rilascio delle quietanze
1. Il modello di quietanza approvato con il presente provvedimento e le relative modalita' di rilascio, sostituiscono il preesistente sistema di ricevute inoltrate tramite il servizio postale. 2. Relativamente ai modelli F24 presentati telematicamente utilizzando i servizi dell'Agenzia delle entrate, le quietanze di pagamento di cui all'art. 3 sono rese disponibili, in formato non modificabile, esclusivamente nell'ambito del «Cassetto fiscale» o sue eventuali future evoluzioni, accessibile agli utenti abilitati a Fisconline o Entratel tramite il collegamento al sito internet http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Gli intermediari abilitati al servizio Entratel, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono accedere alle quietanze riferite ai propri clienti secondo le condizioni generali previste per l'accesso al «Cassetto fiscale» da parte degli intermediari medesimi. 3. Le quietanze delle deleghe di cui al punto 2, che presentano un saldo maggiore di zero, sono rese disponibili a partire dal settimo giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione e comunque dopo la comunicazione dell'esito dell'operazione fornita all'Agenzia delle entrate dalle banche, da Poste Italiane S.p.a. e dagli agenti della riscossione. Le quietanze delle deleghe con saldo uguale a zero sono disponibili a partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione. 4. Le quietanze di pagamento delle deleghe trasmesse telematicamente con esito positivo attraverso i servizi home banking e Corporate Banking Interbancario (CBI), sono rese disponibili ai contribuenti, in formato non modificabile, dagli intermediari della riscossione o da parte di soggetti di cui questi ultimi si avvalgono sul piano operativo. Resta facolta' degli intermediari della riscossione, relativamente a particolari esigenze, produrre il modello di quietanza di cui all'art. 3 in formato cartaceo. Nelle more dell'adeguamento delle proprie procedure informatiche, gli stessi soggetti sono autorizzati a rilasciare le quietanze di pagamento nell'attuale formato cartaceo. |
| Art. 5. Disponibilita' delle quietanze
Le quietanze telematiche, relative ai versamenti tramite modello F24 effettuati dal 1° ottobre 2006 utilizzando i servizi on line dell'Agenzia delle entrate, sono rese disponibili sul «Cassetto fiscale» a partire dal 30 settembre 2007. |
| Art. 6. Sicurezza dei dati
La sicurezza nella trasmissione dei dati e' garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe tributaria, che e' basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete e' previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. La riservatezza nella trasmissione dei dati e' altresi' realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere. Motivazioni.
L'art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, a decorrere dal 1° ottobre 2006, ha introdotto l'obbligo, per i soggetti titolari di partita IVA, del pagamento con modalita' telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'art. 28, comma 1 dello stesso decreto legislativo. Il termine iniziale del 1° ottobre 2006 e' stato prorogato al 1° gennaio 2007 limitatamente ai soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli elencati all'art. 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR. Come chiarito dalla circolare n. 30 del 29 settembre 2006, relativamente ai versamenti eseguiti a partire dal 1° ottobre 2006, le ricevute dei pagamenti telematici F24 inviate tramite il servizio postale saranno sostituite da un estratto conto periodico riepilogativo di tutti i versamenti andati a buon fine nel periodo di riferimento. Oltre all'esigenza di una generale razionalizzazione del sistema di ricevute, nell'ottica di un progressivo rafforzamento delle garanzie per i contribuenti, e' stata inoltre prevista, a fronte di ciascun versamento telematico tramite modello F24, una quietanza di pagamento disponibile esclusivamente su canali telematici. Il nuovo sistema, oltre ad eliminare i rischi legati alla spedizione, concede ai contribuenti la piena disponibilita' di un documento valido ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, ottenibile con facilita', in tempi rapidi e nelle migliori condizioni di sicurezza dei dati. Per i versamenti effettuati attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, le quietanze sono rese disponibili attraverso un nuovo specifico servizio offerto dal «Cassetto fiscale», accessibile tramite collegamento al sito Internet http://telematici.agenzia entrate.gov.it, salvo diversa eventuale futura collocazione nell'ambito dei servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate. Riferimenti normativi.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1; art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 17 - 30): «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997; decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni; legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 24, commi 39 e 40; art. 25, comma 5) pagamento dei tributi e altre entrate con mezzi diversi dal contante; decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (art. 37, comma 49), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 agosto 2006; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2006 differimento al 1° gennaio 2007 del termine fissato al 1° ottobre 2006 dall'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2206 per l'obbligo di utilizzare modalita' telematiche per i versamenti effettuati da soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli individuati dall'art. 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR; decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: «Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 2007 Il direttore dell'Agenzia: Romano |
| Allegato 1
----> Vedere Allegato da pag. 42 a pag. 46 <---- |
| Allegato 2
----> Vedere Allegato da pag. 47 a pag. 49 <---- |
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