Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
PROVVEDIMENTO 25 giugno 2007 |
Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della camera di conciliazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per 1'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; Vista l'istanza prot. DAG 19/04/2007.0053663.E, integrata in data 7 giugno 2007, con la quale il dott. Gian Carlo Sangalli in qualita' di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, con sede legale in Bologna, piazza Mercanzia n. 4 e C.F. 80013970373 e P.I. 03030620375, ha chiesto l'iscrizione della «Camera di conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalita' relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Considerato che i requisiti posseduti dalla «Camera di conciliazione» della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006; Verificate in particolare: la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria; la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004; la conformita' del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) del citato decreto ministeriale n. 222/2004; la conformita' della tabella delle indennita' ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004; Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004; Dispone
l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, con sede legale in Bologna, piazza Mercanzia n. 4, C.F. 80013970373 e P.I. 03030620375, denominato «Camera di conciliazione». Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 11 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004. L'ente o l'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti. Roma, 25 giugno 2007 Il direttore generale: Papa |
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