Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 30 luglio 2007 |
Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Modena» o «di Modena» o «Provincia di Modena». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Vista legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 con il quale e' stata riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Modena» o «Provincia di Modena» e successive modificazioni; Visto il regolamento CE n. 753/02 della Commissione del 29 aprile 2002 ed in particolare l'art. 19 concernente disposizioni per l'indicazione delle varieta' di viti in etichettatura; Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del Lambrusco di Modena, intesa ad ottenere modifiche all'articolato del disciplinare di produzione nonche' l'integrazione della indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» in «Modena» o «Provincia di Modena» o «di Modena»; Vista il parere favorevole espresso al riguardo della regione Emilia-Romagna; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 7 giugno 2007, in merito alla relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 143 del 22 giugno 2007; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Modena» o «di Modena» o «Provincia di Modena» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato; Decreta:
Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «di Modena» o «Provincia di Modena», approvato con decreto ministeriale 18 novembre 1995, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007. |
| Art. 2. 1. I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2007, i vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «di Modena» o «Provincia di Modena», provenienti da vigneti non ancora iscritti all'elenco delle vigne attualmente operante presso i competenti organi territoriali, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato, regioni e province autonome 25 luglio 2002, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Modena» o «di Modena» o «Provincia di Modena». |
| Art. 3. 1. All'allegato «A» sono riportati i codici delle tipologie dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Modena» o «di Modena» o «Provincia di Modena», ad aggiornamento dell'elenco dei codici di cui allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006. |
| Art. 4. 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali, attualmente in vigore, in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica. |
| Art. 5. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «di Modena» o «Provincia di Modena» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 2007 p. Il direttore generale: Varese |
| Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «MODENA» O «DI MODENA» O «PROVINCIA DI MODENA»
Art. 1. Indicazione geografica
1. L'indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2. Vitigni ammessi
1. L'indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» e' riservata ai seguenti vini: bianchi, esclusivamente nella tipologia frizzante; rossi, esclusivamente nelle tipologie frizzante e novello frizzante; rosati, esclusivamente nella tipologia frizzante. 2. I vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» bianchi, rossi, rosati, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna. 3. L'indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Chardonnay, Fortana, Lambrusco, Malbo gentile, Malvasia, Malvasia bianca, Montu', Pignoletto, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Sauvignon, Trebbiano, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, come di seguito indicati: Ancellotta o Lancellotta - vitigni: Ancellotta o Lancellotta, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%; Barbera - vitigni: Barbera, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%; Chardonnay - vitigni: Chardonnay, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%; Fortana - vitigni: Fortana, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%; Lambrusco - vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%; Lambrusco vinificato in bianco o Lambrusco bianco da uve nere o bianco da Lambrusco - vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%. Le uve devono essere vinificate in bianco; Malvasia - vitigni: Malvasia di Candia aromatica, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%; Malvasia bianca - vitigni: Malvasia bianca di Candia, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%; Malbo gentile - vitigni: Malbo gentile, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%; Montu' - vitigni: Montu', nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%; Pignoletto - vitigni: Pignoletto, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%; Pinot grigio - vitigni: Pinot grigio, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%; Pinot bianco - vitigni: Pinot bianco, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%; Pinot nero - vitigni: Pinot nero, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%; Riesling italico - vitigni: Riesling italico, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%; Sauvignon - vitigni: Sauvignon, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%; Trebbiano - vitigni: Trebbiano modenese (localmente montanaro), Trebbiano romagnolo, Trebbiano toscano, Trebbiano di Spagna, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%. 4. I vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena», con la specificazione di un vitigno a bacca nera, possono essere prodotti anche nella tipologia novello frizzante. 5. I vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena», con o senza il nome del vitigno, non possono essere addizionati di anidride carbonica esogena. 6. I vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» prodotti nella tipologia frizzante sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 9 ottobre 2004). 7. Nella designazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» e' consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni. I vitigni devono essere compresi tra quelli elencati all'art. 2 del presente disciplinare di produzione. Il riferimento al nome dei due vitigni, nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena», e' consentito a condizione che: il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento; il vino derivante dall'uva della varieta' presente in quantita' minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale; l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.
Art. 3. Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, in provincia di Modena.
Art. 4. Condizioni ambientali e rese
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. 2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, e' gia' comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, comma 1, e non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena»: nelle tipologie bianco, rosso e rosato, a tonnellate 29; per le tipologie con le specificazioni di vitigno, a quelle di seguito riportate: Ancellotta o Lancellotta: tonnellate 26; Barbera: tonnellate 21; Chardonnay: tonnellate 23; Fortana: tonnellate 29; Lambrusco: tonnellate 29; Malbo gentile: tonnellate 24; Malvasia: tonnellate 24; Malvasia bianca: tonnellate 20; Montu': tonnellate 29; Pignoletto: tonnellate 26; Pinot bianco: tonnellate 26; Pinot grigio: tonnellate 20; Pinot nero: tonnellate 20; Riesling italico: tonnellate 20; Sauvignon: tonnellate 23; Trebbiano: tonnellate 29. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» devono assicurare ai vini il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo: bianco: 9,00% vol.; rosso: 9,00% vol.; rosato: 9,00% vol.; Ancellotta o Lancellotta: 9,00%; Barbera: 9,00%; Chardonnay: 9,00%; Fortana: 9,00%; Lambrusco: 9,00%; Malbo gentile: 9,00%; Malvasia di Candia aromatica: 9,00%; Malvasia bianca: 9,00%; Pignoletto: 9,00%; Pinot bianco: 9,00%; Pinot grigio: 9,00%; Pinot nero: 9,00%; Riesling italico: 9,00%; Sauvignon: 9,00%; Trebbiano: 9,00%. 4. E' consentito l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalita' previste dalla normativa comunitaria. 5. Le operazioni di arricchimento, da effettuarsi in un'unica fase, devono essere annotate negli appositi registri e documenti e non devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto finito.
Art. 5. Vinificazione
1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino. 3. Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica. 4. E' consentito a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 nella misura non eccedente il limite del 15%. 5. La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini I.G.T. «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» prodotti nella zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato. 6. L'arricchimento, quando consentito, puo' essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve dei vitigni di cui all'art. 2 prodotte in provincia di Modena, provenienti da vigneti iscritti all'elenco delle vigne e/o al quadro «C» allegato alla dichiarazione delle superfici vitate validata dall'assessorato all'agricoltura della provincia di Modena. 7. Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini I.G.T. «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» aggiunto nell'arricchimento e nella dolcificazione dovra' sostituire un'eguale quantita' di vini I.G.T. «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena». 8. La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione di I.G.T. «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.
Art. 6. Titoli alcolometrici vini al consumo
1. I vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» bianco: 10,00%; «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» rosso: 10,00%; «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» rosato: 10,00%; «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» novello: 11,00%. 2. I vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» con la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: Ancellotta o Lancellotta: 10,00%; Barbera: 10,00%; Chardonnay: 10,00%; Fortana: 10,00%; Lambrusco: 10,50%; Lambrusco novello: 11,00%; Malvasia: 10,00%; Malvasia bianca: 10,00%; Malbo gentile: 10,50%; Montu': 10,00% Pignoletto: 10,00%; Pinot bianco: 10,00%; Pinot grigio: 10,00%; Pinot nero: 10,00%; Riesling italico: 10,00%; Sauvignon: 10,00%; Trebbiano: 10,00%.
Art. 7. Etichettatura e confezionamento
1. All'indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. I vini a indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» possono essere immessi al consumo confezionati esclusivamente in bottiglie di vetro. Possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione. 2. I vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» possono essere immessi al consumo solo in contenitori di capacita' inferiore ai sei litri. 3. In considerazione della consolidata tradizione e' consentita la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la IGT «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» purche' detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacita' da 10 a 60 litri. 4. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. 5. Nel confezionamento dei vini a indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» e' consentito l'utilizzo della capsula di lunghezza fino a 7 cm. |
| Allegato A
----> Vedere Allegato a pag. 45 <---- |
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