Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 25 luglio 2007 |
Rettifica del decreto 26 settembre 2006 concernente la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 1995, concernente il riconoscimento dell'indicazione geografica tipica dei vini «Ravenna» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2006, con il quale e' stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna»; Vista l'istanza presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Forli', in data 9 luglio 2007, intesa ad ottenere la rettifica del disciplinare di produzione dei vini ad IGT «Ravenna», mediante l'espressa indicazione delle tipologie di vini «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon» derivanti da uve delle rispettive varieta' di vite, dato che nello stesso disciplinare e' stata genericamente indicata ed in modo parziale la sola tipologia riferita al sinonimo «Cabernet» delle citate due varieta' (utilizzate da sole o congiuntamente nella base ampelografica dei relativi vigneti), al fine di consentire la corretta produzione ed etichettatura delle tipologie derivanti dai singoli predetti vitigni; Visto il parere della regione Emilia-Romagna, espresso con nota n. 184707 del 12 luglio 2007, favorevole all'accoglimento della predetta istanza di rettifica del disciplinare di produzione della IGT in questione; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC e IGT nella riunione del 19 luglio 2007, favorevole all'accoglimento della citata istanza di rettifica del disciplinare di produzione della IGT «Ravenna», intesa ad integrare il disciplinare medesimo con l'espressa indicazione delle tipologie di vini riferite alle varieta' «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon»; Ritenuto, in accoglimento della predetta istanza, di dover apportare una rettifica agli articoli 2, 4 e 6 del disciplinare di produzione dei vini ad IGT «Ravenna», indicando in maniera distinta le tipologie riferite ai vitigni «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon», oltre alla tipologia indicata con il sinonimo «Cabernet»; Ritenuto altresi' di dover procedere all'aggiornamento dei codici delle tipologie dei vini in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006; Decreta:
Art. 1. 1. A rettifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna», cosi' come modificato da ultimo con il decreto 26 settembre 2006 richiamato in premessa, gli articoli 2, 4 e 6 del citato disciplinare di produzione sono integrati con l'indicazione delle tipologie di vino «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon», unitamente ai relativi elementi tecnico-produttivi, come di seguito riportato.
«Art. 2.
Al comma 3, dopo il sinonimo di vitigno "Cabernet" e prima del vitigno "Chardonnay", e' inserito: "(Cabernet franc e Cabernet sauvignon, da soli o congiuntamente), Cabernet franc, Cabernet sauvignon,". Al comma 6, dopo il sinonimo di vitigno "Cabernet" e prima del vitigno "Ciliegiolo", e' inserito: "Cabernet franc, Cabernet sauvignon,".
Art. 4. Al comma 2, dopo la tipologia "Ravenna Cabernet" e prima della tipologia "Ravenna Chardonnay", sono inserite le seguenti tipologie con la relativa resa di uve ad Ha: Ravenna Cabernet franc t/ha 22; Ravenna Cabernet sauvignon t/ha 22; Al comma 3, dopo la tipologia "Ravenna Cabernet" e prima della tipologia "Ravenna Chardonnay", sono inserite le seguenti tipologie con il relativo titolo alcolometrico volumico naturale minimo: Ravenna Cabernet franc 8,50% vol.; Ravenna Cabernet sauvignon 8,50% vol.; v Art. 6. Al comma 1, dopo la tipologia "Ravenna Cabernet" e prima della tipologia "Ravenna Chardonnay", sono inserite le seguenti tipologie con il relativo titolo alcolometrico volumico totale minimo: Ravenna Cabernet Franc 10% vol.; Ravenna Cabernet Sauvignon 10% vol.». |
| Art. 2. 1. Ad integrazione dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato A i codici delle tipologie dei vini IGT «Ravenna Cabernet franc» e «Ravenna Cabernet sauvignon». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2007 Il direttore generale: La Torre |
| Allegato A
===================================================================== Posizioni codici | 1-4 |5 |6-8 |9 |10 |11 |12|13|14 ===================================================================== Ravenna Cabernet franc.... |C070 |X |042 |2 | X | X |E |0 |X Ravenna Cabernet franc novello |C070 |X |042 |2 | C | X |E |0 |X Ravenna Cabernet sauvignon |C070 |X |043 |2 | X | X |E |0 |X Ravenna Cabernet sauvignon novello |C070 |X |043 |2 | C | X |E |0 |X |
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