Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 luglio 2007
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza», modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2001, dal decreto ministeriale 3 ottobre 2001 e dal decreto ministeriale 20 ottobre 2005;
Vista la domanda presentata dalla regione Veneto intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», munita del parere favorevole espresso dal Comitato regionale tecnico- consultivo per la vitivinicoltura della regione Veneto;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 144 del 23 giugno 2007;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso dal predetto Comitato;
Decreta:

Art. 1.
1. L'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», cosi' come modificato da ultimo con il decreto ministeriale 20 ottobre 2005, e' sostituito dal testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2007, i vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 164/1992, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, presso i competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei terreni medesimi, all'apposito albo dei vigneti a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza».
 
Art. 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2007
Il direttore generale: La Torre
 
Annesso

ARTICOLO 2 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA «BIANCO DI CUSTOZA» O «CUSTOZA»

Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Trebbiano toscano: 20 - 45%;
Garganega: 20 - 40%;
Tocai friulano: 5 - 30%;
Bianca Fernanda (sinonimo del Cortese), Malvasia, Riesling italico, Pinot bianco, Chardonnay e Manzoni bianco da soli o congiuntamente: 20 - 30%.
 
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