Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2007 (vai al sommario)
LEGGE 24 luglio 2007, n. 122
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2004.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2069):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema)
il 15 dicembre 2006.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e
comunitari), in sede referente, il 22 gennaio 2007 con
pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.
Esaminato dalla III commissione il 6 e 28 marzo 2007.
Esaminato in aula il 14 maggio 2007 e approvato il
21 giugno 2007.
Senato della Repubblica (atto n. 1661):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri,
emigrazione), in sede referente, il 26 giugno 2007 con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 4-10 e 11 luglio
2007.
Esaminato in aula e approvato il 19 luglio 2007.
 
ALLEGATO

ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

DESIDEROSI di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione. economica fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale degli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte contraente, e

RICONOSCENDO che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di sali' investimenti basati su Accordi internazionali contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti;

HANNO convenuto quanto segue:
ARTICOLO I
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:
1. Con il termine "investimento" si intende ogni tipo di bene investito. prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridici di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente. in conformita' alle leggi e ai regolamenti di detta Parte, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico. Senza limitare quanto precede, il termine "investimento" include in particolare, ma non a titolo esclusivo:
a) beni mobili e immobili e ogni altro diritto di proprieta' in rem, compresi i diritti reali di garanzia su beni di terzi nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento;
b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo di credito nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in generale;
c) crediti finanziari connessi ad un investimento, cosi' come gli utili da capitale reinvestiti e i redditi di capitate o qualunque diritta ad una prestazione avente valore economico che sia parte integrante di un investimento;
d) diritti d'autore, marchi commerciali. brevetti, designs, industriali e altri diritti di proprieta' intellettuale e industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e l'avviamento commerciale:
e) ogni incremento di valore dell'investimento originario.
Qualsiasi modifica della forma giuridica prescelta per gli investimenti non altera la sua natura di investimento.
2. Con il termine "investitore" si intende una persona tisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le succursali e filiali straniere che siano in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche.
3. Con l'espressione "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato, in conformita' con le sue leggi.
4. Con l'espressione "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, come istituti pubblici, societa' di persone. societa' di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno a responsabilita' limitata.
5. Con il termine "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o interessi, dividendi, royalties. compensi per servizi tecnici, di assistenza o di altro genere, nonche' ogni pagamento in natura.
6. Con il termine "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i contini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita' o esercitano diritti di sovranita' e di giurisdizione in conformita' al diritto internazionale.
7. Con l'espressione "accordo di investimento" si intende un accordo che una Parte Contraente puo' stipulare con un investitore dell'altra Parte Contraente al fine di regolamentare lo specifico rapporto concernente l'investimento.
8. Con l'espressione "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia almeno altrettanto 'favorevole di quello migliore fra il trattamento nazionale e il trattamento della nazione piu' favorita.
9. Con l'espressione "diritto d'accesso" si intende il diritto di essere ammessi ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente, fatti salvi i limiti derivanti da accordi internazionali vincolanti per le due Parti Contraenti.
10. L'espressione "attivita' connesse ad un investimento" include. tra l'altro, l'organizzazione, il controllo, il funzionamento. il mantenimento e la cessione di societa', filiali. agenzie, uffici o altre organizzazioni per la conduzione di attivita' commerciali; l'accesso ai mercati finanziari; l'assunzione di prestiti: l'acquisto. la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla conduzione delle attivita' commerciali; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e lavorate, energia. carburante e mezzi di produzione e la diffusione di informazioni commerciali. in conformita' con quanto le Leggi e normative che regolano tali attivita' in ciascuna delle due Parti Contraenti.
ARTICOLO II
Promozione e protezione degli investimenti

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel loro territorio.

2. Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti avranno un diritto di accesso alle attivita' d'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente che non sara' meno favorevole di quello previsto dall'Articolo III, paragrafo 1.

3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti si accerteranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' delle societa' ed imprese in cui questi investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun modo oggetto di misure ingiustificate o discriminatorie.

4. Ciascuna Parte Contraente creera' e manterra' sul suo territorio un quadro giuridico capace di garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compresa l'osservanza in buona fede di tutti gli impegni stipulati nei confronti di ciascun singolo investitore.

5. Nessuna delle Parti Contraenti stabilira' condizioni per l'effettuazione. lo sviluppo o la prosecuzione degli investimenti che potrebbero comportare l'accettazione o l'imposizione di obblighi relativi alla produzione per l'esportazione e che prevedano l'approvvigionamento dei beni in loco o condizioni analoghe.

6. Conformemente alle sue leggi cd ai suoi regolamenti, ciascuna Parte Contraente concedera' ai cittadini dell'altra Parte Contraente che si trovano sul suo territorio per un investimento regolato dal presente Accordo adeguate condizioni di lavoro per lo svolgimento delle loro attivita' professionali. Ciascuna Parte Contraente trattera' nel modo piu' favorevole possibile i problemi connessi all'ingresso. al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti sul suo territorio dei suddetti cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari. Le societa' costituite in base alle leggi ed ai regolamenti di una Parte Contraente e che sono di proprieta' o controllate dagli investitori dell'altra Parte Contraente saranno autorizzate ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello. indipendentemente dalla nazionalita', in conformita' alle leggi della Parte Contraente ospitante.
ARTICOLO III
Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita

1. Entrambe le Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio. offriranno agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati Terzi. 1..o stesso trattamento sara' garantito alle attivita' connesse all'investimento.

2. Qualora dalla legislazione di una delle due Parti Contraenti o da obblighi internazionali in vigore, o che potrebbero in avvenire entrare in vigore in una delle Parti Contraenti, risultasse una situazione giuridica secondo la quale gli investitori dell'altra Parte Contraente godrebbero di un trattamento piu' favorevole di quello previsto nel presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori di detta altra Parte si applichera' agli investitori della Parte Contraente interessata anche per i rapporti gia' costituiti.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di Stati Terzi in virtu' della loro appartenenza ad un'unione doganale o economica, ad un mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o in virtu' di Accordi per evitare la doppia imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.
ARTICOLO IV
Indennizzo per danni o perdite

Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza. conflitti civili o altri analoghi eventi, la Parte Contraente nel cui territorio l'investimento e' stato effettuato offrira' un adeguato indennizzo per tali perdite o danni.

I pagamenti a titolo d'indennizzo saranno effettuati in valuta liberamente convertibile, liberamente trasferibile e senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati avranno comunque diritto allo stesso trattamento dei cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, ad un trattamento non meno favorevole di quello degli investitori di Stati Terzi.
ARTICOLO V
Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti coperti dal presente Accordo non sono soggetti ad alcuna misura tale da limitare. permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto dalla normativa vigente nazionale o locale e dalle disposizioni emanate dalle autorita' giurisdizionali competenti.

2. Gli investimenti e le attivita' connesse agli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, de jure o de facto. direttamente o indirettamente. nazionalizzati, espropriati, requisiti o assoggettati a provvedimenti aventi un effetto equivalente, ivi comprese misure pregiudizievoli per le societa' ed i loro beni controllati dall'investitore sul territorio dell'altra Parte Contraente. salvo per finalita' pubbliche o per interesse nazionale e dietro pagamento immediato, completo ed effettivo di una indennita', e a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria e in conformita' a tutte le disposizioni e procedure giuridiche.

3. L'equa indennita' sara' equivalente all'effettivo valore commerciale dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. Ogni qualvolta vi siano difficolta' per constatare l'effettivo valore commerciale, quest'ultimo sara' determinato secondo i parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale. L'indennita' sara' calcolata in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica e dovra' comprendere il risarcimento di ogni pregiudizio di natura finanziaria previsto dalle procedure e modalita' di rimborso internazionalmente riconosciute, calcolato a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio tino alla data di pagamento. L'indennita' sara' liberamente riscotibile e trasferibile e. una volta determinata, sara' corrisposta senza indebito ritardo cd in tutti i casi entro il termine di tre mesi.

4. Se l'oggetto dell'esproprio e' una joint venture costituita sul territorio di una delle due Parti Contraenti, l'indennita' da pagare all'investitore di una Parte Contraente sara' calcolata tenuto conto del valore della quota di tale investitore nella , joint venture, in conformita' ai documenti rilevanti di quest'ultima e sulla base degli stessi criteri di valutazione di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.

5. Un cittadino o una societa' di una delle due Parti Contraenti che dichiari che i suoi investimenti o parte di essi siano stati espropriati avra' diritto ad un tempestivo esame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente dove e stato effettuato l'investimento, al fine di accertare se tale esproprio sia effettivamente avvenuto e in questo caso se l'esproprio e l'eventuale indennita' siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al fine di decidere su tutte le questioni inerenti.

6. Se dopo l'esproprio l'investimento espropriato non risultasse utilizzato in tutto o in parte al fine previsto, il precedente proprietario o il suo/i suoi avente/i causa avranno diritto di riacquistarlo. Il prezzo dell'investimento espropriato sara' calcolato con riferimento alla data del riacquisto sulla base degli stessi criteri di valutazione adottati al momento del calcolo del risarcimento di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.
ARTICOLO VI
Rimpatrio di capitale, utili e reddito

1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che tutti i pagamenti relativi all'investimento nel proprio territorio effettuati da un investitore dell'altra l'arte Contraente possano essere liberamente trasferiti all'interno e al di fuori del proprio territorio senza indebito ritardo e dopo che siano stati assolti gli obblighi fiscali. Tali trasferimenti includeranno, in particolare, ma non esclusivamente:
a) il capitale ed il capitale addizionale, ivi compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'incremento dell'investimento:
b) il reddito netto, i dividendi, le royalties, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi cd altri utili;
c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
d) i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e per il pagamento dei relativi interessi;
e) la remunerazione e le indennita' pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente nella misura e secondo le modalita' previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore;
f) i pagamenti a titolo d'indennizzo di cui all'Articolo 1V.

2. Gli obblighi fiscali ai sensi del precedente paragrafo I sono considerati assolti quando l'investitore ha espletato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio l'investimento viene effettuato.

3. Senza limitare la portata dell'Articolo III del presente Accordo. entrambe ]e Parti Ce ,traenti s'impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo I del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati Terzi, qualora quest'ultimo sia maggiormente favorevole.

4. Se, nel caso di problemi gravi inerenti alla bilancia dei pagamenti, una delle Parti Contraenti dovesse temporaneamente limitare il trasferimento di fondi, tali restrizioni saranno applicate agli investimenti relativi al presente Accordo solo se la Parte Contraente si attiene alle raccomandazioni pertinenti adottate nel caso specifico dal Fondo Monetario Internazionale. Queste restrizioni saranno adottate su base equa, non discriminatoria e in buona fede.
ARTICOLO VII
Surroga

Qualora una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni abbia concesso una garanzia per i' rischi non commerciali di un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente e abbia effettuato il pagamento per tale investitore sulla base della predetta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per quanto riguarda il trasferimento del pagamento alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale cessione. si applicano le disposizioni degli Articoli IV, V e VI del presente Accordo.
ARTICOLO VIII
Procedure di trasferimento

I trasferimenti di cui agli Articoli IV, V, VI (una volta adempiuti gli obblighi fiscali) e VII saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese. Tutti i trasferimenti saranno effettuati in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore ha chiesto il trasferimento in oggetto. ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo V, al relativo al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio.
ARTICOLO IX
Soluzione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sara' risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia presentato notifica scritta all'altra Parte Contraente. la controversia, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sara' deferita dinanzi ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, come stabilito nel presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale sara' composto come segue: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale. li Presidente sara' nominato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri.

4. Se, nel periodo specificato al paragrafo 3 del presente Articolo, non sara' stata effettuata alcuna nomina, ciascuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di altra intesa, puo' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sara' investiti) della richiesta il Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sara' invitato a procedere alla nomina il membro della Corte Internazionale di Giustizia con maggiore anzianita' in grado, a condizione che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deliberera' con voto di maggioranza c la sua decisione sara' vincolante. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese relative al proprio arbitrato e al proprio rappresentante per le udienze. I costi relativi al Presidente e tutti gli altri costi saranno equamente divisi tra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.
ARTICOLO X Soluzione delle controversie fra gli investitori e le Parti
Contraenti

1. Ogni controversia sorta fra una delle Parti Contraenti e l'investitore dell'altra Parte Contraente relativamente ad un investimento, ivi compresa una controversia concernente l'ammontare di un indennizzo, sara' risolta, per quanto possibile. tramite consultazione e negoziato.

2. Nel caso in cui l'investitore e un ente dell'una o dell'altra Parte Contraente abbiano stipulato un accordo d'investimento, sara' applicata la procedura prevista in tale accordo d'investimento.

Se la controversia non puo' essere risolta come previsto al paragrafo I del presente Articolo nei sei mesi successivi alla data della richiesta scritta di soluzione. l'investitore in questione potra' sottoporre la controversia a sua scelta:
a) al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale;
b) al Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' al Regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale internazionale (UNCITRAI,); la Parte Contraente ospitante s'impegna in tal modo ad accettare di essere sottoposta a tale arbitrato:
c) al Centro Internazionale per la Soluzione delle Controversie in materia d'Investimenti ai fini dell'attuazione della procedura d'arbitrato ai sensi della Convenzione di Washington sulla soluzione delle controversie in materia d'investimenti fra lo Stato ed i cittadini dell'altro Stato del 18 marzo 1965, se o non appena le due Parti contraenti vi avranno aderito.

4. Ai sensi del paragrafo 3, lettera b, del presente Articolo, l'arbitrato verra' condotto in conformita' con le regole stabilite in materia dall'UNCITRAL.

5. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via diplomatica qualsiasi questione relativa ad una procedura di arbitrato o ad una procedura giudiziaria pendente fino a quando tali procedure non saranno state concluse, nonche' nel caso in cui una delle Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario nel periodo stabilito dalla decisione, oppure in un lasso di tempo da determinare in base alle norme del diritto internazionale o interno applicabili al caso di specie.
ARTICOLO XI
Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.
ARTICOLO XII
Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata tanto dal presente Accorcio quanto da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli.

2. Ogni qualvolta il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti o altre disposizioni, o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione d'investimento o altri accordi, e' piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole.

3. Successivamente alla data in cui l'investimento e' stato effettuato, ogni modifica sostanziale nella legislazione della Parte Contraente, che regolamenta direttamente o indirettamente l'investimento, non sara' applicata retroattivamente e gli investimenti effettuati in conformita' al presente Accordo saranno di conseguenza protetti.

4. Le norme del presente Accordo non limitano tuttavia l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale e l'elusione. A questo scopo, le autorita' competenti di ciascuna Parte Contraente s'impegnano a fornire ogni informazione utile su richiesta dell'altra Parte Contraente.
ARTICOLO XIII
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrera' in vigore a decorrere dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le due Parti Contraenti si saranno ufficialmente notificate l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure di ratifica.
ARTICOLO XIV
Durata e scadenza

1. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di 10 anni e successivamente per un ulteriore quinquennio, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non piu' tardi di un anno prima della data di scadenza.

2. Nel caso di un investimento effettuato prima della data di scadenza, come previsto ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da I a XII resteranno in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni.
in fede di che. i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Roma il 25 novembre 2004 in tre originali in lingua italiana, araba e inglese. ciascuno dei testi facente ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese.

Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana della Repubblica dello Yemen

----> Vedere Accordo in lingua inglese da pag. 13 a pag. 22 <----
 
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