Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 24 luglio 2007 |
Definizione del numero dei posti destinati alle immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2007-2008. |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art. 39, comma 5, cosi' come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), modificato dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario»; Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica» e, in particolare l'art. 7; Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001, con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005, con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007; Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2007-2008, riferito alle predette disposizioni; Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264/1999; Vista la rilevazione del fabbisogno di laureati specialisti delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2007-2008, di cui all'Accordo Stato-Regioni intervenuto in data 31 maggio 2007; Considerato che la predetta rilevazione mette in luce per alcuni corsi di laurea specialistica carenze o eccedenze tra offerta formativa ed esigenze regionali; Considerato che l'attivazione dei predetti corsi soltanto in alcuni atenei rende ancora inattuabile il riequilibrio in ambito nazionale e regionale per alcune figure professionali, stante l'impossibilita' di programmare gli accessi nelle universita' in cui i corsi non risultano attivati; Ritenuto di condividere le considerazioni espresse dal Tavolo tecnico istituito con decreto 3 maggio 2007 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle Conferenze dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione dei veterinari; Ritenuto, in particolare, di considerare che la formazione e' direttamente legata alle richieste di funzioni dirigenziali nella relativa area professionale di ciascun territorio e, pertanto, di fare riferimento alle esigenze delle singole regioni e province autonome coordinando, a questo scopo, la programmazione degli atenei che operano in ambito regionale al fine di pervenire quanto piu' possibile al riequilibrio tra le proposte formative degli atenei e le necessita' di ciascuna regione e provincia autonoma; Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2007/2008 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le universita'; Decreta:
Art. 1. 1. Limitatamente all'anno accademico 2007/2008, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie e' determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso: classe SNT-SPEC/1: c.d.l. scienze infermieristiche e ostetriche - n. 991; classe SNT-SPEC/2: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione - n. 391; classe SNT-SPEC/3: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche - n. 350; classe SNT-SPEC/3: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali - n. 130; classe SNT-SPEC/4: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie della prevenzione - n. 115. 2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse. |
| Art. 2. 1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto. 2. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 2007 Il Ministro: Mussi |
| Allegato
----> Vedere Allegato a pag. 31 <---- |
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