Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 luglio 2007
Disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo «Friulano», della varieta' di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo

Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;
Visto l'allegato II del citato regolamento (CE) n. 753/2002, contenente i nomi delle varieta' di vite o i loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica che possono figurare in etichettatura dei vini, conformemente alla deroga di cui all'art. 19, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;
Visto in particolare l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varieta' di vite;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 242 del 14 ottobre 2004, recante «Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale, in particolare, e' stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varieta' di vite;
Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 61 del 14 marzo 2006, e il relativo decreto di rettifica 30 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 93 del 21 aprile 2006, recante modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite;
Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 38 del 15 febbraio 2007, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il citato registro nazionale delle varieta' di vite;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»;
Visti i decreti con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata ed approvati e modificati i disciplinari di produzione dei vini della regione Friuli-Venezia Giulia: «Colli Orientali del Friuli», «Collio Goriziano» o «Collio», «Friuli Annia» «Friuli Aquileia», «Friuli Grave», «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» e «Friuli Latisana», le quali prevedono la tipologia di vino designata con il nome del vitigno «Tocai friulano»;
Considerato che, ai sensi della predetta deroga comunitaria, era consentito per l'Italia l'utilizzo della varieta' di vite «Tocai Friulano», esclusivamente per la designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D. delle regioni Veneto e Friuli, per un periodo transitorio fino al 31 marzo 2007, in conformita' alle disposizioni previste dall'Accordo tra la Comunita' europea e la Repubblica d'Ungheria di cui alla decisione 93/724/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunita' europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini;
Vista la sentenza del 12 maggio 2005, concernente la causa C-347/03, con la quale la Corte di giustizia delle Comunita' europee, su richiesta di pronuncia pregiudiziale proposta dal T.A.R. del Lazio nella causa promossa dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dall'ERSA, ha respinto il ricorso stesso, con la conseguenza di rendere illegittimo, a decorrere dal 1° aprile 2007, l'uso del termine «Tocai» per i vini a D.O. italiani prodotti nella regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 193 del 21 agosto 2006, recante modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite, con il quale in vista della citata scadenza del 31 marzo 2007, a seguito della richiesta presentata dalla regione Friuli-Venezia Giulia, tenendo altresi' conto delle altre motivazioni contenute nelle premesse dello stesso decreto e conformemente al parere espresso nella seduta del 3 luglio 2006 dal Comitato nazionale per la classificazione delle varieta' di viti, e' stato iscritto al citato registro nazionale il sinonimo «Friulano B» per la varieta' di vite «Tocai friulano B.», esclusivamente per la designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D. provenienti dalle uve raccolte nella regione Friuli-Venezia Giulia;
Vista la nota n. 65314 del 18 settembre 2006, con la quale e' stata richiesta alla Commissione dell'Unione europea la deroga di etichettatura, ai sensi del citato art. 19, paragrafo 2, del regolamento CE n. 753/2002, per l'inserimento del sinonimo «Friulano» allegato II dello stesso regolamento;
Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 9 novembre 2006 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, con il quale a seguito dell'emanazione del citato decreto ministeriale 28 luglio 2006, sono state intraprese concrete azioni promozionali volte all'affermazione sui principali mercati italiani ed esteri dei vini a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia designati con il sinonimo «Friulano»;
Viste le ordinanze n. 6622/2006 e 6624/2006 del 4 dicembre 2006, con le quali il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione II ter, in accoglimento delle relative istanze, ha dichiarato sospesa l'efficacia del richiamato decreto 28 luglio 2006, ed ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunita' europee in ordine alle istanze di giudizio in questione (cause riunite C-23/07 e C-24/07);
Visto il ricorso in appello promosso dal Ministero avverso le citate ordinanze del T.A.R. Lazio del 4 dicembre 2006, motivato, in particolare, con il fatto che il decreto 28 luglio 2006 e' stato adottato in stato di necessita' e tenendo conto dell'esito della citata sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 12 maggio 2005;
Vista la richiesta presentata dal Ministero in data 18 dicembre 2006 alla Commissione U.E. intesa ad ottenere la proroga del citato termine del 31 marzo 2007, previsto dal regolamento CE n. 753/2002 Allegato II, come da ultimo modificato con regolamento CE n. 1512/2005, al fine da consentire ai produttori dei V.Q.P.R.D. della regione Friuli-Venezia Giulia l'utilizzo del nome della varieta' di vite «Tocai friulano» per la designazione e presentazione degli stessi vini, fino al pronunciamento della Corte di giustizia U.E. sulla citata istanza pregiudiziale avanzata dal T.A.R. del Lazio (Cause riunite C23/07 e C-24/07), nonche' sulle cause n. T-417/04, T-418/04, T-431/04 concernenti la medesima questione;
Vista la relazione della Commissione al Consiglio relativa al «Tokaj» del 19 dicembre 2006, presentata al Comitato Speciale Agricoltura del 22 gennaio 2007, con la quale la Commissione stessa, pur tenendo conto delle citate cause pendenti presso la Corte di giustizia U.E., ha concluso con l'intenzione di assicurare la protezione esclusiva alla indicazione geografica ungherese «Tokaj» e, conseguentemente, di vietare oltre il termine ultimo del 31 marzo 2007, di cui alle deroghe previste dall'allegato II del regolamento n. 753/2002, l'uso dei nomi della varieta' «Tocai friulano» e del sinonimo «Tocai italico» per la designazione dei relativi V.Q.P.R.D. italiani, in conformita' all'acquis Comunitario ed all'esito della citata sentenza Corte di giustizia U.E. del 12 maggio 2005 sulla causa C-347/03;
Vista la nota n. 4568 del 16 febbraio 2007, con la quale la Commissione, in riscontro alla citata richiesta del Ministero datata 18 dicembre 2006, nel confermare le conclusioni della predetta relazione al Consiglio, ha respinto la stessa richiesta di proroga, vietando di fatto l'uso del vitigno «Tocai friulano» per i V.Q.P.R.D. italiani dopo il termine 31 marzo 2007;
Viste le ordinanze n. 1086 e n. 1087 del 27 febbraio 2007, con le quali il Consiglio di Stato, nel respingere il citato appello promosso dal Ministero, ha confermato la sospensione del giudizio di primo grado sino alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea (cause C-23/07 e C24/07) e conseguentemente la sospensione dell'efficacia del decreto 28 luglio 2006, impedendo di fatto l'utilizzo del sinonimo di vitigno «Friulano» per la designazione dei citati V.Q.P.R.D. della regione Friuli-Venezia Giulia;
Vista la circolare ministeriale n. 212 dell'8 marzo 2007, con la quale, in conformita' a quanto disposto dalla Commissione con la citata nota n. 4568 del 16 febbraio 2007, e d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, in vista della scadenza del termine del 31 marzo 2007, sono state impartite agli operatori vitivinicoli interessati le opportune disposizioni di etichettatura per i prodotti detenuti per la vendita alla predetta scadenza;
Vista l'ordinanza del 28 marzo 2007, con la quale il Tribunale europeo di 1° Grado ha sospeso il procedimento nella citata causa T-431/04 fino alla pronuncia della sentenza della Corte di giustizia nelle cause C-23/07 e C-24/07;
Vista domanda presentata dal Governo italiano al Tribunale europeo di 1° Grado intesa ad ottenere dei provvedimenti provvisori, fino alla pronuncia della sentenza della Corte di giustizia UE nelle citate cause C-23/07 e C-24/07, ed in particolare, in via principale, per sospendere l'esecuzione della disposizione che limita al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare la denominazione «Tocai friulano» e, in subordine, per l'adozione di un provvedimento provvisorio di sospensione dell'esecuzione della stessa disposizione limitativa nel territorio della Repubblica italiana, con divieto di esportazione della produzione nella Comunita' e senza pregiudizio della commercializzazione del vino con la denominazione «Tokaj» di produzione ungherese o dei vini omonimi ammessi alla commercializzazione in Italia e nella Comunita';
Visto il regolamento (CE) n. 382/2007 della Commissione del 4 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L95 del 5 aprile 2007, applicabile dal 1° aprile 2007, recante la modifica del citato regolamento (CE) n. 753/2002, con il quale in particolare all'allegato II sono state soppresse le deroghe per l'uso del «Tocai friulano» e del sinonimo «Tocai italico» ed e' stata inserita la deroga per l'uso del sinonimo «Friulano» per l'Italia;
Vista l'ordinanza del 18 giugno 2007 con la quale il Tribunale europeo di 1° Grado ha respinto la citata domanda di provvedimenti provvisori urgenti presentata dal Governo italiano;
Considerato che, in applicazione del regolamento (CE) n. 753/2002, come da ultimo modificato con il citato regolamento (CE) n. 382/2007, a partire dal 1° aprile 2007, i produttori di vini a denominazione di origine che utilizzavano in etichetta il riferimento al vitigno «Tocai friulano» ed al sinonimo «Tocai italico» non potranno piu' imbottigliare e commercializzare detti vini con la denominazione «Tocai», fatte salve le disposizioni per lo smaltimento dei prodotti detenuti per la vendita conformemente alle disposizioni di cui alla citata circolare ministeriale n. 212 dell'8 marzo 2007, mentre sara' possibile utilizzare il sinonimo «Friulano» alle condizioni stabilite dallo Stato membro;
Considerato che, conformemente alle richiamate ordinanze del Consiglio di Stato n. 1086 e n. 1087 del 27 febbraio 2007, e' sospesa, sino alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle cause C-23/07 e C-24/07, l'efficacia della norma nazionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), del regolamento CE n. 753/2002, ovvero del decreto 28 luglio 2006, concernente l'iscrizione al registro nazionale delle varieta' di vite del sinonimo «Friulano B» per la varieta' di vite «Tocai friulano B.», esclusivamente per la designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D. provenienti dalle uve raccolte nella regione Friuli-Venezia Giulia, essendosi cosi' determinato un vuoto normativo nazionale che di fatto impedirebbe l'utilizzo del sinonimo di vitigno «Friulano» per la designazione dei citati V.Q.P.R.D. della regione Friuli-Venezia Giulia, recando ingenti danni economici per i produttori interessati;
Considerato che, in vista dell'imminente inizio della campagna vendemmiale 2007/2008, i Consorzi di tutela dei vini D.O. del Friuli che fino al 31 marzo 2007 hanno utilizzato la denominazione «Tocai friulano», hanno chiesto nella specifica riunione del 25 giugno 2007 presso il Ministero, alla presenza del rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia, che siano adottate, in via transitoria e sino al pronunciamento della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle cause C-23/07 e C-24/07, le opportune disposizioni nazionali intese a consentire l'uso del sinonimo «Friulano» per la designazione e presentazione dei relativi vini D.O., in modo da assicurare ogni possibile tutela ai produttori interessati attraverso un quadro di certezze sia sotto il profilo giuridico, che sotto il profilo economico, in dipendenza delle iniziative assunte dal Ministero e dalla regione finalizzate a sostenere sui mercati nazionale, comunitario ed internazionale la medesima denominazione;
Attesa la inderogabile necessita' di accogliere la predetta richiesta, al fine di evitare che il vuoto normativo nazionale determinatosi pregiudichi in maniera irreparabile l'attivita' dei produttori vitivinicoli friulani interessati all'uso del citato sinonimo «Friulano»;
Considerato che al fine di consentire l'uso del citato sinonimo «Friulano», inserito nel richiamato elenco delle deroghe comunitarie di cui all'allegato II del regolamento CE n. 753/2002, occorre adottare la norma nazionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), del citato regolamento CE n. 753/2002, che per la fattispecie considerata consiste nel ripristinare, in via transitoria e nei termini sopra specificati, l'iscrizione nel registro nazionale delle varieta' di vite del sinonimo «Friulano» nei termini di cui al richiamato decreto 28 luglio 2006;
Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, lettera b) del citato regolamento n. 753/2002, il predetto sinonimo «Friulano» puo' figurare in etichetta qualora espressamente previsto dallo Stato membro per i vini a denominazione di origine in questione;
Ritenuto pertanto di dover procedere, in via transitoria e nei termini sopra specificati, al formale adeguamento dei disciplinari di produzione delle citate D.O.C. della regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di prevedere che il riferimento al vitigno «Tocai friulano», per la relativa tipologia di vino, debba intendersi sostituito dal sinonimo «Friulano»;
Ritenuto altresi' di dover procedere, per le predette tipologie di vini D.O.C. designabili con il sinonimo «Friulano», all'aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, recante disposizioni sulla denuncia annuale delle uve D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T. e la certificazione delle stesse produzioni, nonche' sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli;
Considerato che l'attuazione degli interventi di che trattasi consente altresi' di fornire tempestivamente un quadro di certezza idoneo ad assicurare la possibilita' di scelta responsabile del consumatore che, per converso, sarebbe disorientato in assenza di idonee iniziative approntate dal Ministero e dalla regione;
Vista la nota presentata in data 31 luglio 2007 dalla Federazione dei Consorzi di tutela Vini del Friuli-Venezia Giulia, per conto dei Consorzi di tutela dei vini D.O.C. «Colli Orientali del Friuli», «Collio» o «Collio Goriziano», «Isonzo del Friuli», «Friuli Grave», «Friuli Latisana», «Friuli Aquileia» e «Friuli Annia», con la quale viene richiesto con urgenza di adottare le apposite disposizioni nazionali intese a consentire, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007/2008, l'uso del sinonimo «Friulano» per la produzione, designazione e presentazione dei relativi vini D.O.;
Vista la nota n. RAF/7.7/86667 del 31 luglio 2007 della regione Friuli-Venezia Giulia, con la quale si invita il Ministero ad adottare le disposizioni nazionali atte a consentire, in via transitoria ed in vista dell'imminente inizio della campagna vendemmiale 2007/2008, l'utilizzo del sinonimo «Friulano», mediante il ripristino dell'iscrizione del sinonimo «Friulano» nel citato registro nazionale ed il conseguente adeguamento dei relativi disciplinari di produzione, al fine di consentire la corretta produzione ed etichettatura della relativa tipologia dei vini D.O.C. friulani interessati;
Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare, in vista della prossima campagna vendemmiale 2007/2008, le disposizioni di che' trattasi, in via transitoria, sino al pronunciamento della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle cause C-23/07 e C-24/07, nonche' sulle cause n. T-417/04, T-418/04, T-431/04 concernenti la medesima questione;
Decreta:

Articolo unico

1. In via transitoria, a decorrere dall'inizio della campagna vendemmiale 2007/2008, sino al pronunciamento della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle cause richiamate in premessa:
a) il Registro nazionale delle varieta' di vite, aggiornato da ultimo con il decreto ministeriale9 gennaio 2007 richiamato nelle premesse, e' integrato come segue:
«all'allegato 1, sezione I - vitigni ad uve da vino - al codice 235 - varieta' TOCAI FRIULANO B. - e' inserito, nell'apposita colonna, il sinonimo "FRIULANO", con la seguente annotazione: "Ai soli fini della designazione dei V.Q.P.R.D. provenienti dalle uve raccolte nella regione Friuli-Venezia Giulia".»;
b) nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia: «Colli Orientali del Friuli», «Collio Goriziano» o «Collio», «Friuli Annia», «Friuli Aquileia», «Friuli Grave», «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» e «Friuli Latisana», il riferimento al vitigno «Tocai friulano», per la relativa tipologia di vino, e' sostituito dal sinonimo «Friulano»;
c) nell'elenco dei codici dei vini di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006 richiamato in premessa, per le denominazioni di origine di cui alla lettera b), il riferimento al vitigno «Tocai friulano», per la relativa tipologia di vino, e' sostituito dal sinonimo «Friulano».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2007
Il capo Dipartimento: Ambrosio
 
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