Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 21 giugno 2007
Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita', vittime di discriminazioni.

DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITA' E MINISTERO DELLA
SOLIDARIETA' SOCIALE

IL MINISTRO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni», ed in particolare gli articoli 3 e 4;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 (Legge di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181), art. 1, comma 19;
Decreta:

Art. 1.
Legittimazione ad agire

1. Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67, in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullita', in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunita', di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale.
 
Art. 2.
Requisiti per il riconoscimento della legittimazione ad agire

1. Il riconoscimento della legittimazione ad agire, effettuato con le modalita' di cui all'art. 1 e valutato sulla base della finalita' statutaria e della stabilita' dell'organizzazione, e' subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed essere effettivamente operante da almeno tre anni;
b) essere in possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica che preveda come scopo esclusivo o preminente la promozione della parita' di trattamento e la tutela dei diritti delle persone con disabilita' ovvero il contrasto ai fenomeni di discriminazione senza fini di lucro;
c) non aver riportato condanne, ancorche' non definitive, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, in relazione all'attivita' dell'associazione o ente, salva riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale;
d) non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale;
e) non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione o l'ente, con riferimento al rappresentante legale.
 
Art. 3.
Richiesta di riconoscimento della legittimazione ad agire

1. La domanda contenente la richiesta di riconoscimento deve essere presentata entro il 30 aprile o il 30 ottobre di ciascun anno e:
a) essere indirizzata al Dipartimento per i diritti e le pari opportunita' - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma;
b) essere consegnata a mano o inviata a mezzo posta con raccomandata r.r., recando sulla busta la dicitura «Legge n. 67/2006 - Associazioni legittimate ad agire a favore delle persone con disabilita»;
c) essere redatta secondo il modello allegato A, che forma parte integrante del presente decreto e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o dell'accordo fra gli aderenti formalizzato con scrittura privata autenticata;
b) relazione sull'attivita' svolta nel triennio precedente la richiesta di riconoscimento e sui programmi che si intendono realizzare nell'anno solare in corso, anche con riferimento alle risorse finanziarie impiegate;
c) copia dell'ultimo bilancio o dell'ultimo resoconto economico approvato;
d) elenco nominativo degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione o ente per gli scopi statutari ed elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
e) autodichiarazione del rappresentante legale sull'assenza di condanne, ancorche' non definitive, o di applicazione di pena concordata per delitti non colposi, in relazione all'attivita' dell'associazione o ente, salva riabilitazione;
f) autodichiarazione del rappresentante legale di non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva riabilitazione;
g) autodichiarazione del legale rappresentante di non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione o l'ente.
 
Art. 4.
Commissione di valutazione

1. L'esame delle domande e' affidato ad una apposita Commissione di valutazione, nominata con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunita' e composta dal Capo del Dipartimento dei diritti e le pari opportunita' o da persona da lui delegata che la presiede, da due rappresentanti designati dal Ministro per i diritti e le pari opportunita', due rappresentanti designati dal Ministro della solidarieta' sociale e due rappresentanti designati dalle federazioni maggiormente rappresentative delle associazioni operanti nel campo della tutela dei diritti delle persone con disabilita'.
2. La Commissione provvede, con cadenza semestrale, all'istruttoria delle domande inoltrate e alla redazione di un elenco delle associazioni e degli enti che e' approvato con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunita' di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale.
 
Art. 5.
Conferma biennale

1. Ogni due anni le associazioni e gli enti contemplati nel decreto di cui all'art. 4, comma 2, devono chiedere la conferma del riconoscimento della legittimazione ad agire secondo il modello allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.
 
Art. 6.
Norma transitoria

In sede di prima applicazione del presente decreto le domande sono presentate entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2007
Il Ministro per i diritti e le pari opportunita': Pollastrini

Il Ministro della solidarieta' sociale: Ferrero
 
Allegato A

----> Vedere allegato alle pagg. 15-16 <----
 
Allegato B

----> Vedere allegato a pag. 17 <----
 
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