Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2007 (vai al sommario)
LEGGE 24 luglio 2007, n. 119
Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1. Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del
Club alpino italiano

1. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2007, la spesa di 500.000 euro in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale contributo straordinario per le finalita' istituzionali del medesimo Corpo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Avvertenza:

Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.



 
Art. 2.
Contributo ordinario al Club alpino italiano

1. Il contributo annuo ordinario in favore del Club alpino italiano, di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come elevato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, e' ulteriormente incrementato di 220.000 euro per l'anno 2007, di 60.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 220.000 euro per l'anno 2007, a 60.000 euro per l'anno 2008 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1746-undevicies):
Disegno di legge risultante dallo stralcio dell'art.
208 del disegno di legge 1746, d'iniziativa del Ministro
dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa, deliberato
dall'aula nella seduta del 5 ottobre 2006.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e
lavori pubblici), in sede referente, il 17 ottobre 2006,
con il parere delle commissioni I e V.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il
21 febbraio 2007, il 7, 14 e 28 marzo 2007.
Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede
legislativa, il 18 aprile 2007, con il parere delle
commissioni I e V.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa
ed approvato il 18 aprile 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1518):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente,
beni ambientali), in sede deliberante, il 7 maggio 2007,
con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 13ª commissione e approvato il 4 luglio
2007.



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 5 della legge 26 gennaio 1963, n.
91 («Riordinamento del Club alpino italiano») e' il
seguente:
«Art. 5. - A decorrere dall'esercizio finanziario
1962-1963, e' autorizzata, a favore del Club alpino
italiano, la concessione di un contributo di lire
80.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del
Ministero del turismo e dello spettacolo.».



 
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