(Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, art. 142, lettera h).
Avviso pubblico n. 1/07 per la selezione di progetti da ammettere a finanziamento
1. Premessa. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (MLPS) promuove interventi finalizzati alla formazione professionale dei lavoratori italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Alla corretta ed efficace realizzazione degli interventi di formazione professionale collabora il Ministero degli affari esteri (MAE) - che, in particolare, contribuisce, attraverso le proprie rappresentanze consolari/ambasciate competenti per territorio, a fornire le informazioni sul mercato del lavoro dei Paesi interessati e a fare emergere i fabbisogni di conoscenze e di competenze professionali dei lavoratori italiani in essi residenti - nonche' il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE). Per la rilevazione dei fabbisogni le rappresentanze consolari si avvalgono dei Comitati degli Italiani residenti all'Estero (Comites) e, ove utile, degli enti e delle organizzazioni italiane presenti sul territorio. Il presente avviso delinea gli obiettivi delle azioni ammissibili e definisce criteri e procedure per accedere ai relativi contributi. 2. Finalita' generali. Con il presente avviso, il MLPS - DG POF si propone di promuovere e finanziare interventi rivolti a italiani residenti nei Paesi non appartenenti all'Unione europea. L'intervento del MLPS in questo ambito mira a garantire ai lavoratori italiani residenti all'estero le stesse possibilita' di accesso alle opportunita' formative che sono assicurate ai cittadini residenti in Italia e negli altri Paesi dell'Unione europea. I problemi di accesso alla formazione possono essere determinati dalle carenze del sistema di formazione del Paese ospitante o dalle difficili condizioni socio-economiche degli italiani all'estero. Sulla base delle rilevazioni sui fabbisogni formativi effettuate in ciascuna Circoscrizione territoriale non appartenente all'Unione europea, il MLPS ha individuato le priorita' sui cui intervenire attraverso azioni di: qualificazione; riqualificazione; aggiornamento professionale; rivolte ad italiani adulti ivi residenti. Gli interventi formativi che verranno proposti a seguito del presente Avviso dovranno fare riferimento alle informazioni contenute nelle Schede Paese di cui all'allegato 1. Per ogni Paese non appartenente all'Unione europea le priorita' di intervento sono definite per ciascuna Circoscrizione territoriale. Nelle Schede Paese, sulla base delle informazioni fornite dalle Rappresentanze consolari e dalle Rappresentanze degli italiani all'estero, sono indicati per ciascuna Circoscrizione territoriale orientamenti e priorita' per la progettazione di interventi formativi. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi ammontano complessivamente ad euro 30 milioni, ripartiti tra le Schede Paese e, all'interno di ciascuna Scheda, tra le Circoscrizioni territoriali interessate. Le risorse sono ripartite in relazione alla popolazione attiva italiana residente, nonche' alla rilevanza del contesto socio-economico e/o dei problemi socio-economici che coinvolgono le comunita' italiane, anche a prescindere dalla loro consistenza numerica. 3. Destinatari. I destinatari degli interventi di formazione professionale sono cittadini italiani residenti all'estero, di eta' compresa tra i 18 e i 64 anni e che abbiano compiuto l'obbligo scolastico, per i quali si dovra' comprovare: 1) il possesso della cittadinanza nei modi di legge, esibendo il certificato di cittadinanza e/o il passaporto rilasciato dall'Autorita' Consolare; tale requisito si riterra' comunque assolto mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale sia attestato il possesso dei requisiti per ottenere la cittadinanza italiana, nonche' di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento all'Ufficio consolare della circoscrizione di residenza entro il 31 dicembre 2006; 2) l'effettiva residenza (iscrizione all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero - AIRE) nel Paese extra UE in cui si svolge l'intervento. I destinatari degli interventi dovranno essere persone fisiche in una delle seguenti condizioni: occupati, in qualita' di dipendenti, lavoratori autonomi, operatori economici; disoccupati; inoccupati in cerca di prima occupazione. Nell'elaborazione della proposta progettuale gli organismi proponenti dovranno tenere conto della necessita' di garantire le pari opportunita' tra uomini e donne nel mercato del lavoro. 4. Proponenti/attuatori. Le proposte dovranno essere presentate da organismi che operano nel campo della formazione professionale, pubblici o privati, accreditati presso regioni o Ministeri italiani, da Universita' statali o riconosciute dallo Stato italiano e da organizzazioni nazionali accreditate specificamente attraverso nomina governativa ai sensi della legge 6 novembre 1989, n. 368, modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, art. 4, comma 5, lettera a). Tali organismi potranno presentare proposte in forma riunita, ovvero come costituendi Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) o di Scopo (RTS). In tale ipotesi, la domanda di ammissione a finanziamento (redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 al presente Avviso, e sottoscritta da tutti i componenti del Raggruppamento medesimo) dovra' contenere, oltre all'indicazione esplicita del soggetto capogruppo, l'impegno a costituirsi formalmente in tale forma entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento. La disciplina valevole per tali Raggruppamenti sara', in quanto applicabile, quella posta all'art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006. L'omissione di tali indicazioni comporta l'esclusione del Progetto dalla fase di valutazione. Si evidenzia che in caso di RTI/RTS il requisito dell'accreditamento e' obbligatorio solo per l'organismo capofila. Il soggetto proponente (nel caso di RTI o RTS almeno uno dei componenti del raggruppamento) dovra' documentare, rispetto al Paese in cui si candida a svolgere attivita' di formazione: a) la disponibilita' di mezzi e capacita' (organizzativa e tecnica) adeguati alla realizzazione del progetto; b) un'esperienza di formazione nei Paesi extra UE di almeno tre anni, dettagliatamente documentata in allegato alla proposta. Inoltre, il soggetto proponente (nel caso di RTI o RTS almeno uno dei componenti del raggruppamento) dovra' documentare: c) la disponibilita' di una sede operativa attiva nel Paese in cui si svolgera' l'intervento, nonche', al momento della stipula della convenzione di finanziamento con il Ministero del lavoro la disponibilita' di una sede operativa nella Circoscrizione territoriale in cui si candida a svolgere l'attivita' di formazione; d) consolidati rapporti con le collettivita' residenti, anche italiane; anche in questo caso tale esperienza dovra' essere dettagliatamente documentata in allegato alla proposta, attraverso la descrizione della natura di tali rapporti e del tipo di attivita' comunemente svolte. Nel caso in cui i proponenti non disponessero dei requisiti indicati ai sopra esposti punti c) e d), dovranno presentare un accordo di partenariato transnazionale con organismi aventi anche finalita' formative, operanti nei Paesi presso i quali ci si candida a svolgere le azioni progettuali. In tal caso i proponenti dovranno dimostrare l'esistenza di rapporti pregressi di collaborazione con almeno uno dei soggetti del partenariato in possesso dei requisiti di cui ai punti c) e d). La formalizzazione del partenariato avverra' attraverso un accordo sottoscritto dai legali rappresentanti del soggetto proponente (e nel caso di RTI/RTS dall'organismo capofila) e dell'organismo partner e in cui figuri la data di stipula. L'accordo dovra' indicare: il riferimento al titolo del progetto; l'oggetto, ossia l'attivita' che il soggetto locale si impegna a svolgere; i tempi di svolgimento dell'attivita'; il corrispettivo economico in valuta locale che il partner percepira' per l'attivita' svolta. Il promotore, pena l'inammissibilita' della proposta progettuale, provvedera' ad allegare alla proposta stessa l'accordo di partenariato e la documentazione richiesta ai punti c) e d) relativa al partner. Non e' obbligatorio allegare l'originale dell'accordo di partenariato al momento della presentazione della proposta, verranno accettati anche fotocopie e fax. Qualora la proposta venga approvata, al promotore sara' chiesto di presentare al Ministero del lavoro, prima della stipula del contratto: l'originale dell'accordo di partenariato; le spese che saranno sostenute dal partner, dettagliate secondo le voci indicate nella sezione 5 «Piano finanziario» del formulario allegato all'avviso (allegato 3). Il partner cosi' individuato non potra' essere sostituito dopo la presentazione della proposta progettuale al Ministero del lavoro. Solo in eccezionali casi non attribuibili alla volonta' del soggetto proponente, il partner potra' essere sostituito, previa presentazione di una richiesta di autorizzazione dettagliatamente motivata e di allegata documentazione che attesti che il nuovo partner abbia, nella stessa misura dell'organismo sostituito, i requisiti di cui ai punti c) e d). Il soggetto proponente dovra' inoltre allegare l'accordo di partenariato con il nuovo organismo partner e l'atto di rinuncia del partner sostituito. Il Ministero del lavoro si riserva di accettare i cambiamenti a suo insindacabile giudizio e, in caso favorevole, procedera' con comunicazione formale di autorizzazione. Infine per le proposte formative riguardanti persone disoccupate o in cerca di prima occupazione, sara' considerato criterio preferenziale il rilascio di un'attestazione delle conoscenze acquisite riconosciuta nello Stato in cui si realizza l'intervento al termine dell'attivita' formativa (ove le condizioni previste nel Paese lo consentano). Non e' ammissibile la candidatura a titolo di proponenti, partner e membri di raggruppamento di: organismi elettivi di rappresentanza politica delle comunita' italiane nei Paesi extra UE a tutti i livelli; enti gia' istituzionalmente finanziati da amministrazioni pubbliche italiane, nazionali e locali, per lo svolgimento delle stesse attivita' previste dal presente avviso; le amministrazioni regionali; gli enti territoriali e locali che non abbiano proprie strutture formative accreditate. 5. Tipologie di attivita' ammissibili. Sono oggetto di finanziamento gli interventi di formazione per italiani residenti nei Paesi extra UE in eta' attiva, secondo gli orientamenti contenuti nelle Schede Paese in cui essi si realizzano. Sono pertanto considerate ammissibili le seguenti tipologie di attivita': progettazione formativa di dettaglio; attivita' di informazione e sensibilizzazione; attivita' di selezione per la scelta dei partecipanti (che potranno includere azioni di orientamento, counselling, bilancio delle competenze ecc.); realizzazione dei percorsi formativi (comprensiva dell'eventuale effettuazione di stage, delle azioni di valutazione dei risultati di apprendimento e degli esami finali); attivita' di supporto all'inserimento lavorativo (esclusivamente nel caso di formazione rivolta a disoccupati); attivita' di diffusione dei risultati; Infine, potranno essere riconosciute le attivita' di analisi dei fabbisogni e di progettazione formativa eseguite successivamente alla pubblicazione del presente avviso in funzione della presentazione della proposta e a seguito dell'approvazione della stessa. 6. Piano finanziario, costi ammissibili e delega di attivita'. Il piano finanziario deve essere predisposto sulla base del modello previsto nel Formulario di presentazione (allegato 3 al presente avviso). Il preventivo conterra' una parte relativa ai costi sostenuti in Italia e una parte inerente i costi sostenuti nel Paese in cui si realizzera' l'attivita' formativa. Questi ultimi dovranno essere indicati nella valuta locale e in Euro. Il finanziamento verra' concesso secondo le modalita' del rimborso a costo reale delle spese sostenute. Saranno a questo effetto ritenuti ammissibili i costi sostenuti secondo quanto previsto dalla Circolare n. 41/2003 del 5 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale serie gen. n. 301 del 30 dicembre 2003) per i servizi resi e le attivita' svolte in Italia, o nei Paesi extra UE da persone fisiche o giuridiche residenti in Italia o in Paesi membri dell'UE. Per tutte le altre tipologie di attivita' e servizi prestati nei Paesi extra UE in cui si realizzeranno gli interventi formativi i soggetti proponenti si atterranno ai valori correnti locali, comunque non superiori ai massimali previsti per i costi sostenuti in Italia. Non sono riconosciuti i costi relativi alle attivita' delegate, salvo che per apporti specifici e specialistici giustificati dalla programmazione didattica e dall'intervento formativo, preventivamente autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il costo delle attivita' delegate non potra' in ogni caso superare il 15% del valore complessivo del progetto. 7. Durata dei progetti, ambito territoriale degli interventi e numero minimo dei partecipanti. Ogni progetto non deve avere durata di realizzazione superiore a 12 mesi dalla data di avvio delle attivita' indicata nella convenzione stipulata con il Ministero del lavoro e deve svolgersi in una sola Circoscrizione territoriale, espressamente individuata tra quelle indicate nelle Schede Paese di cui all'allegato 1. Ogni progetto deve riferirsi prioritariamente ai cittadini italiani residenti nella Circoscrizione territoriale in cui si svolge l'attivita' formativa. Non potranno essere presentati dal medesimo proponente e/o dagli organismi facenti parte del raggruppamento piu' di una proposta per Circoscrizione territoriale riferita alla stessa tipologia di destinatari indicata al paragrafo 3 del presente avviso. Ogni proposta non potra' superare l'importo finanziario massimo di 600.000,00 euro. Il numero dei partecipanti non potra' essere inferiore a 6 unita' per singolo corso formativo. 8. Modalita' e termini per la presentazione dei progetti. I soggetti proponenti sono tenuti a presentare domanda di contributo, formulata secondo lo schema di cui all'allegato 2, per ogni singolo Progetto, sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso. La domanda ed il Formulario di presentazione (redatto utilizzando lo schema di cui all'allegato 3) devono pervenire in originale ed in copia, in unico plico (con all'esterno l'indicazione di tutti i dati identificativi del mittente), al Ministero del lavoro e della previdenza Sociale - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la Formazione, Divisione V, via Fornovo n. 8 - 00192 Roma, tassativamente, a pena di esclusione, entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Una copia in formato elettronico del formulario deve essere inviata entro la stessa data al seguente indirizzo di posta elettronica: italianiestero07@lavoro.gov.it Nel caso di spedizione a mezzo posta, fara' in ogni caso fede la data di ricezione e non quella di invio. Nel caso di consegna a mano o a mezzo corriere la consegna dovra' avvenire tassativamente entro le ore 14 del giorno sopra indicato. Pena l'inammissibilita', il solo Formulario di presentazione dovra' essere inviato in copia anche al Consolato della Circoscrizione nella quale dovra' attuarsi il progetto (oppure all'Ambasciata del Paese estero di riferimento, nel caso di mancanza di strutture consolari, in base a quanto indicato nella relativa Scheda Paese). Gli estremi dell'inoltro dovranno essere riportati nell'apposito campo dell'allegato 2 (richiesta di contributo). All'interno del medesimo plico devono altresi' essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti richiesti nel testo del presente avviso per l'ammissione dei progetti a valutazione (in particolare, salvo altre, vedasi le disposizioni di cui al successivo punto 9). L'amministrazione resta comunque nella facolta' di richiedere integrazioni e chiarimenti sui documenti presentati, in analogia e nei limiti di quanto disposto per le procedure di gara all'art. 46 del decreto legislativo n. 163/2006. Nel caso in cui un medesimo soggetto presenti piu' di un progetto, per ciascuno di essi, dovra' essere presentata la documentazione prevista a corredo, non potendosi in alcun caso fare riferimento alla documentazione presentata in relazione a progetti diversi. I plichi pervenuti successivamente ai termini su indicati saranno dichiarati inammissibili. 9. Condizioni di ammissibilita'. A pena di inammissibilita', ciascun progetto dovra' essere presentato con le modalita' ed entro i termini previsti al precedente paragrafo 8, mediante compilazione dell'apposito Formulario di cui all'allegato 3 unito al presente avviso. Tale Formulario dovra' essere sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante. Sempre a pena di inammissibilita' dovra' inoltre essere trasmessa la seguente documentazione: a) richiesta di contributo, redatta secondo lo schema contenuto nell'allegato 2 del presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di fotocopia del documento di identita' del medesimo; b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, formulata in conformita' al modello di cui all'allegato 4 del presente avviso, attestante gli stati, i fatti ed i requisiti esattamente individuati nel modello medesimo; c) come gia' anticipato nel precedente paragrafo 4, nel caso in cui l'ente proponente non abbia i requisiti di cui al punto c] (disponibilita' di una sede operativa attiva nel territorio dello specifico Paese in cui si svolgera' l'intervento e disponibilita' di una sede operativa nella specifica circoscrizione territoriale in cui si svolgera' l'attivita' formativa al momento della stipula della convenzione), ed al punto d] (consolidati rapporti con le collettivita' italiane residenti, anche italiane), dovra' essere presentato un accordo di partenariato transnazionale con organismi aventi anche finalita' formative, operanti nei Paesi presso i quali ci si candida a svolgere l'intervento, in possesso dei requisiti dei detti punti c) e d). La formalizzazione del partenariato avverra' attraverso un accordo sottoscritto dai legali rappresentanti del soggetto proponente (e nel caso di RTI/RTS dall'organismo capofila) e dell'organismo partner e in cui figuri la data di stipula. L'accordo dovra' indicare: il riferimento al titolo del progetto; l'oggetto, ossia l'attivita' che il soggetto locale si impegna a svolgere; i tempi di svolgimento dell'attivita'; il contributo finanziario, in valuta locale, che il partner percepira' per l'attivita' svolta. Il proponente, pena l'inammissibilita' della proposta progettuale, provvedera' ad allegare alla proposta stessa l'accordo di partenariato, nonche' apposita dichiarazione, di cui all'allegato 4-bis, resa dall'organismo partner attestante la sussistenza, in capo a se medesimo, dei suddetti requisiti di cui ai punti c) e d) del citato paragrafo 4. L'accordo di partenariato e le attestazioni dei partner potranno essere allegati anche in copia alla proposta progettuale, fatto salvo l'obbligo del proponente di presentare gli originali dei documenti detti in sede di stipula della convenzione di finanziamento. I documenti, in caso di attribuzione del finanziamento, dovranno essere prodotti in originale all'atto della stipula della convenzione. In caso di raggruppamenti: il Formulario di presentazione, redatto secondo lo schema proposto all'allegato 3 al presente avviso, dovra' essere sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto capofila ed in calce all'ultimo foglio anche da tutti i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti; la domanda di cui alla lettera a) del presente articolo dovra' essere formulata secondo le apposite indicazioni fornite nello schema contenuto nell'allegato 2, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti e corredata dei documenti di identita' degli stessi; la dichiarazione di cui alla lettera b) del presente articolo dovra' essere presentata da ciascun componente del RTI; il requisito dell'accreditamento (vedesi paragrafo 4) dovra' essere posseduto dall'organismo capofila; il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a d) del precedente paragrafo 4 sara' verificato con riferimento al RTI nel suo complesso. 10. Criteri e modalita' di selezione dei progetti. Il MLPS - DG POF provvedera', a mezzo dei propri uffici, a verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' di cui al precedente paragrafo 9 (nonche' di quelle altre comunque discendenti dal testo del presente avviso o da disposizioni di legge o regolamentari), provvedendo quindi a comunicare entro breve termine ai soggetti interessati l'eventuale esclusione dalla procedura. Nel caso di Raggruppamenti temporanei, tale comunicazione sara' inviata unicamente al soggetto indicato come capofila. Cosi' individuati i progetti da sottoporre a valutazione, quest'ultima sara' affidata alla commissione di valutazione composta da esperti tecnici indipendenti nominati con apposito decreto. La valutazione dei progetti avverra' mettendo a confronto le proposte pervenute per ciascuna circoscrizione territoriale. La valutazione sara' effettuata utilizzando i seguenti criteri e parametri:
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Non saranno in alcun caso considerati finanziabili i progetti che riportino valutazione inferiore a 60 punti. La Rappresentanza consolare/Ambasciata, sentito il Comites, formulera' un parere complessivo sulla coerenza dei progetti presentati rispetto ai fabbisogni formativi degli italiani residenti nell'area geografica di riferimento, nonche' sulla congruita' dei costi da sostenere in sede locale. Il suddetto parere concorrera' alla valutazione dei progetti, con specifico riferimento ai criteri e parametri di cui ai punti 1 e 7. La Rappresentanza consolare/Ambasciata inoltrera' il parere formulato, fornendone copia al Comites, al MAE che lo trasmettera' al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, Divisione V, via Fornovo n. 8 - 00192 Roma (anche via fax n. 0039.06.3675.4947 o e-mail: italianiestero07@lavoro.gov.it), entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla scadenza del termine di presentazione dei progetti. 11. Concessione ed erogazione del finanziamento. I progetti, che a seguito della valutazione, di cui al precedente paragrafo 10, abbiano riportato un punteggio almeno pari a punti 60, saranno ammessi a finanziamento sino ad esaurimento delle risorse destinate per ogni circoscrizione territoriale, a cominciare naturalmente dal progetto in posizione piu' elevata nella relativa graduatoria. Nel caso di differenze tra risorse disponibili per circoscrizione territoriale e richieste finanziarie dei progetti presentati, verra' compilata una graduatoria complessiva dei progetti presentati per il Paese interessato. Nel caso in cui in una o piu' circoscrizioni territoriali le risorse disponibili superino le richieste finanziarie dei progetti presentati, le risorse residue potranno essere riutilizzate per il finanziamento di progetti presentati nel Paese e non ammessi a finanziamento in altra circoscrizione territoriale di riferimento per carenza di risorse. L'assegnazione delle risorse residue avverra' in base alla posizione assunta dal/i progetto/i nella graduatoria complessiva del Paese. Nel caso di progetti che abbiano riportato il medesimo punteggio, sara' data priorita' ai progetti presentati nella circoscrizione territoriale nella quale maggiore e' il numero di italiani residenti in eta' attiva. Nel caso in cui i progetti presentati in un Paese e ammessi a finanziamento prevedano un finanziamento complessivo inferiore a quello disponibile per il Paese, le risorse eccedenti saranno destinate ad un nuovo successivo avviso. L'approvazione della graduatoria verra' disposta con decreto direttoriale che sara' tempestivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito internet ufficiale dell'amministrazione procedente (www.lavoro.gov.it). Successivamente - previ gli adempimenti ulteriori del caso (in particolare: presentazione della documentazione prescritta dalla cd. normativa antimafia, presentazione del DURC ed ogni altro adempimento obbligatorio, anche di natura fiscale - sara' stipulato atto di concessione di finanziamento, nel quale saranno per intero regolati diritti ed obblighi del beneficiario del finanziamento. All'atto della stipula della concessione, il promotore dovra' esibire obbligatoriamente il contratto di locazione o l'atto che attesti formale detenzione della sede operativa nel Paese extra UE in cui sara' realizzata l'attivita' progettuale. In ogni caso, tutte le attivita' di realizzazione e conduzione del progetto dovranno svolgersi nel rispetto della normativa fiscale e contributiva italiana, nonche', per quanto di competenza, nel rispetto della normativa fiscale e contributiva del Paese ove avra' luogo l'intervento. La non accettazione da parte del proponente delle condizioni stabilite nel detto atto di concessione di finanziamento comportera' l'immediata revoca del finanziamento stesso. L'erogazione dei contributi avverra' con le seguenti modalita': il 30%, quale prima anticipazione, successivamente all'avvio delle attivita', da documentare mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; il 50%, quale seconda anticipazione, sulla base di dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto beneficiario attestante l'avvenuta spesa di almeno il 50% della prima anticipazione e a seguito della trasmissione al MLPS DG POF e all'ISFOL dei dati di monitoraggio degli interventi in corso di realizzazione inseriti in una scheda di rilevazione che l'ISFOL provvedera' a fornire agli enti proponenti; la quota residua, a titolo di saldo, sino a concorrenza del 20% dell'importo massimo del finanziamento, a seguito della verifica amministrativo-contabile che sara' condotta da un professionista locale reperito dal Consolato o dall'Ambasciata, verifica che verra' trasmessa al MLPS per la successiva vidimazione ed approvazione, e previa presentazione al succitato Ministero del rendiconto finale di progetto, nonche' a seguito della trasmissione allo stesso Ministero e all'ISFOL dei dati di monitoraggio degli interventi in corso di realizzazione inseriti in una scheda di rilevazione che l'ISFOL provvedera' a fornire agli enti proponenti. Entrambe le anticipazioni di cui sopra, dovranno essere garantite da apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa (a prima richiesta, senza beneficio di preventiva escussione e con espressa rinuncia alle decadenze di cui all'art. 1955 e segg. cod. civ.) o da fidejussione rilasciata da intermediari finanziari, compresi nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 autorizzati al ramo cauzioni dal Ministero dell'economia e delle finanze, da rendersi con sottoscrizione autenticata. Ogni altro aspetto negoziale sara' regolato - per quanto non disciplinato da leggi o regolamenti o da disposizioni del presente avviso - nell'atto di concessione di finanziamento sopra citato. 12. Monitoraggio e verifiche. Il monitoraggio degli interventi ammessi a finanziamento e' affidato all'ISFOL che vi provvede nell'ambito del Progetto di assistenza tecnica al MLPS - DG POF per la formazione dei lavoratori italiani nei Paesi extra UE. Il MAE effettua le verifiche in itinere sullo svolgimento in loco delle attivita' formative previste dai progetti finanziati per il tramite degli Uffici Consolari competenti per territorio o, in mancanza, per il tramite delle Ambasciate negli Stati di riferimento. Il MAE informa i Comites sulle date previste per le verifiche in loco. Rappresentanti delle collettivita' di italiani all'estero potranno accompagnare nelle visite i rappresentanti del MAE. 13. Obblighi dei soggetti finanziati nello svolgimento delle attivita'. I soggetti finanziati, nel caso di rilascio di attestazione di qualifica professionale, devono attenersi alla normativa sulla trasparenza e sulla certificazione formativa, in conformita' con quanto disposto dal decreto del MLPS del 12 marzo 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni. Gli obblighi degli stessi a questo effetto saranno precisati nell'Atto di concessione del contributo predisposto dal MLPS. Elenco allegati: allegato 1 - Schede Paese; allegato 2 - Richiesta di ammissione a finanziamento; allegato 3 - Formulario di presentazione dei progetti; allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'; allegato 4-bis - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (per partner Paese extra UE). Roma, 30 luglio 2007 Il direttore generale: Marincioni |