Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 6 giugno 2007
Modifica della delibera n. 96/07/CONS a seguito del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. (Deliberazione n. 302/07/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 6 giugno 2007;
Vista la delibera n. 96/07/CONS, recante «Modalita' attuative delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 5 marzo 2007;
Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivitaeconomiche e la nascita di nuove imprese», ed in particolare l'art. 1, comma 4, pubblicato nel supplemento ordinario n. 91/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2007;
Rilevato che la delibera 96/07/CONS, all'art. 6, stabilisce che, in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997 n. 249;
Considerato che, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 7/2007, e' stato inserito, all'art. 1, il comma 4, che, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 1, prevede l'applicabilita' dell'art. 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», come modificato dall'art. 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Considerato altresi' che, al rigo 4 della sezione 2, lettera a) degli Allegati A e B, l'utilizzo del termine «penale» non appare adeguato con riferimento ai contratti per adesione e, comunque, non in linea con lo spirito della legge n. 40/2007, essendo la penale tipicamente lasciata alla libera disponibilita' delle parti e svincolata da giustificazioni in termini di costi;
Ritenuto quindi necessario modificare l'art. 6 della delibera 96/07/CONS al fine di uniformarla, per la parte relativa alle sanzioni, a quanto stabilito dalla legge di conversione;
Sentita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita';
Delibera:

Art. 1.
1. L'art. 6 della delibera n. 96/07/CONS e' sostituito dal seguente:
1. «Alla violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 si applica l'art. 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», come modificato dall'art. 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».
2. Il rigo 4 della sezione 2, lettera a), degli Allegati A e B alla delibera 96/07/CONS e' cosi' sostituito:
1. « Spese per il cliente per l'esercizio della facolta' di recesso».
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 6 giugno 2007

Il presidente
Calabro
I commissari relatori Innocenzi Botti - Napoli
 
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