Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di riconoscimento della denominazione d'origine protetta «Liquirizia di Calabria» |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione d'origine protetta «Liquirizia di Calabria», ai sensi del Reg. (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio Tutela Piante Officinali con sede in Cosenza - Corso d'Italia, 79, acquisito inoltre il parere della regione Calabria, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 510/06, ai competenti organi comunitari. Proposta di disciplinare di produzione Dop «Liquirizia di Calabria»
Art. 1. Denominazione del prodotto
La denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria» e' riservata esclusivamente alla liquirizia proveniente dalle coltivazioni e dallo spontaneo di Glychirrhiza glabra (Fam. Leguminose), nella varieta' denominata in Calabria «Cordara», e rispondente alle condizioni ed i requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. |
| Art. 2. Descrizione del prodotto
All'atto dell'immissione al consumo la «Liquirizia di Calabria» DOP si presenta nelle tipologie di seguito indicate: tronchetto o bastoncino di radice fresca: colore giallo paglierino; sapore dolce aromatico intenso e persistente; lunghezza da 5 a 20 cm; diametro minimo 0,6 cm; umidita' compresa tra 38% e 42%; glicirrizzina compresa tra 0,60% e 1,40%; tronchetto o bastoncino di radice essiccata: colore dal giallo paglierino al giallo ocra; sapore dolce e fruttato leggermente astringente; lunghezza da 5 a 20 cm; diametro minimo 0,3 cm; umidita' compresa tra 6% e 12%; glicirrizzina compresa tra 1,2% e 2,4%; taglio Tisana e Polvere di radice: colore dal giallo paglierino al giallo ocra; umidita' compresa tra 6% e 12%; glicirrizzina compresa tra 1,2% e 2,4%; polvere liofilizzata e Compressa da polvere liofilizzata: colore dal marrone chiaro al marrone terra bruciata; umidita' compresa tra 5% e 10%; glicirrizzina compresa tra 2% e 6%; pasta di estratto: colore dal marrone terra bruciata al nero; umidita' compresa tra 21% e 35%; glicirrizzina compresa tra 2% e 5%; pane di estratto: colore dal marrone terra bruciata al nero; peso compreso tra 3 kg e 5kg; umidita' compresa tra 9% e 20%; glicirrizzina compresa tra 3% e 6%; pastigliaggio, anche aromatizzato, lucidato o non lucidato: colore dal marrone terra bruciata al nero; umidita' compresa tra 6% e 13%; glicirrizzina compresa tra 2% e 6%; Polvere di estratto rimacinato: colore dal marrone terra bruciata al nero; umidita' compresa tra 6% e 10%; glicirrizzina compresa tra 3% e 6%. |
| Art. 3. Delimitazione area di produzione
La zona di produzione della «Liquirizia di Calabria» D.O.P. comprende i seguenti comuni: provincia di Cosenza: Falconara Albanese; Fiumefreddo Bruzio; Longobardi; Lago; Belmonte Calabro; San Pietro in Amantea; Amantea; Aiello Calabro; Serra d'Aiello; Cleto; Campana; Scala Coeli; Caloveto; Terravecchia; Cariati; Mandatoriccio; Pietrapaola; Calopezzati; Crosia; Cropalati; Paludi; Rossano; Corigliano; Terranova da Sibari; Spezzano Albanese; San Lorenzo del Vallo; Altomonte; Cassano Jonio; Civita; Francavilla Marittima; Villapiana; Trebisacce; Cerchiara di Calabria; Amendolara; Roseto Capo Spulico; Montegiordano; Rocca Imperiale; Tarsia; Roggiano Gravina; San Marco Argentano; Cervicali; Torano Castello; Mongrassano; Cerzeto; San Martino di Finita; Rota Greca; Lattarico; Bisignano; San Demetrio Corona; Santa Sofia D'Epiro; San Giorgio Albanese; Luzzi; San Benedetto Ullano; Vaccarizzo; Montalto Uffugo; Rose; Rende; San Fili; San Vincenzo la Costa; Marano Marchesato; Marano Principato; Cosenza; Castrolibero; provincia di Catanzaro: Nocera Tirinese; Falerna; Gizzeria; Lamezia Terme; Maida; Iacurso; Cortale; San Pietro a Maida; Curinga; Caraffa; Catanzaro; Sellia; Sant'Andrea Apostolo; San Sostene; Cardinale; Davoli; Satriano; Gagliato; Chiaravalle; Soverato; Petrizzi; Argusto; Montepaone; Gasperina; Montauro; Staletti'; Squillace; Girifalco; Borgia; San Floro; Sellia Marina; Simeri Crichi; Soveria Simeri; Zagarise; Sersale; Guardavalle; Santa Caterina allo Jonio; Badolato; Isca; Cropani; Botricello; Andali; Belcastro; Mercedusa; provincia di Crotone: Isola Capo Rizzato; Cutro; Crotone; Mesoraca; San Mauro M.; Petilia; Rocca Bennarda; Cotronei; Scandale; Santa Severina; Rocca di Neto; Strongoli; Casabona; Belvedere Spinello; Carfizzi; Pallagorio; San Nicola dell'Alto; Melissa; Ciro'; Ciro' Marina; Umbriatico; Crucoli; provincia di Vibo Valentia: Filadelfia; Francavilla Angitola; Polia; Monterosso; Maierato; Filogaso; Sant'Onofrio; Pizzo; Briatico; Vibo Valentia; Zambrone; San Costantino; Parghelia; Tropea; Drapia; Ricadi; Joppolo; Zaccanopoli; Spilinga; Mileto; San Calogero; Limbadi; Nicotera; San Gregorio d'Ipponia; Francica; Filandari; Stefanaconi; Cessaniti; Jonadi; Rombiolo; Zungri; Gerocarne; Capistrano; provincia di Reggio Calabria: Condofuri; Montebello; San Lorenzo; Melito Porto Salvo; Rogudi; Bova; Palizzi; Brancaleone; Bivongi; Bruzzano; Ferruzzano; Africo; Caraffa del Bianco; Bianco; Casignana; Samo; Sant'Agata del Bianco; San Luca; Careri; Benestare; Antonimia; Stalti; Bovalino; Ardore; Sant'Ilario dello Jonio; Locri; Portigliola; Gerace; Agnana Calabra; Canolo; Martone; Mammola; Grotteria; Siderno; Gioiosa Jonica; Marina di Gioiosa Jonica; Roccella Jonica; San Giovanni di Gerace; Caulonia; Placanica; Riace; Monasterace; Stignano; Camini; Stilo; Pazzano. |
| Art. 4. Origine del prodotto
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, degli agricoltori, dei conferitori, dei produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e attraverso l'obbligo per i confezionatori di operare il confezionamento e l'etichettatura sotto il diretto controllo della struttura di controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare di produzione, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle strutture di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. |
| Art. 5. Metodo di ottenimento
Al momento dell'impianto di nuovi liquirizieti va effettuata una lavorazione profonda e risemina delle talee di radice di liquirizia. La coltivazione della liquirizia ha il merito di migliorare la fertilita' del terreno, poiche' e' una pianta azotofissatrice. Il liquirizieto produce radice ogni 3 o 4 anni, pertanto e' possibile praticare delle colture intercalari autunno-vernine, che consentono di avere produzione tutti gli anni. Le colture praticabili insieme alla liquirizia sono le foraggeree, gli ortaggi e le leguminose. Nel periodo primaverile e nel periodo autunnale, sul terreno di coltivazione della liquirizia e' possibile lo sfalcio. Sono consentite tutte le lavorazioni del terreno necessarie per le coltivazioni intercalari, purche' non si superino i 60 cm di profondita'. E' consentita la raccolta della liquirizia spontanea, che in Calabria e' rigogliosa ed e' molto diffusa, purche' i predetti liquirizieti siano iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 4 tenuto dall'organismo di controllo. L'attivita' di raccolta non deve superare i 60 cm di profondita' e l'agricoltore deve dare comunicazione alla struttura di controllo, almeno cinque giorni prima, dell'inizio dell'operazione indicando contestualmente la superficie e le particelle catastali sulla quale opera. Non e' ammessa la bagnatura delle radici dopo la raccolta. Le radici sottoposte a taglio e calibratura, andranno successivamente lavate esclusivamente con acqua, in vasche o lavatrici. Il tronchetto o bastoncino di radice fresca subisce, prima del confezionamento un'asciugatura superficiale fino ad ottenere un'umidita' compresa tra 38% e 42% del peso del prodotto, mentre il tronchetto o bastoncino di radice essiccata prima di essere commercializzato come tale deve essere sottoposto al processo di essiccazione. Tale operazione avviene in luoghi aperti ventilati e soleggiati o in luoghi chiusi ma ben arieggiati, oppure in forni ventilati, evitando di sottoporre il prodotto a temperature superiori ai 50°C che ne modificherebbero le caratteristiche. Dopo l'essiccazione, dalla macina delle radici si ottengono pezzetti di varia granulometria definiti: taglio, tisana e polvere di radice, utili per la preparazione di tisane ed infusi. Le radici raccolte possono essere utilizzate per ottenere gli estratti di radici di liquirizia. Durante la fase di tranciatura e macina le radici vengono tagliate e schiacciate attraverso l'utilizzo di tranciatrici a lame, mulini a pietra o a martelli. Questa fase consente di ottenere la migliore e piu' ampia superficie di contatto tra il solvente (acqua) ed il soluto (radice di liquirizia). L'estrazione del succo e' ammessa solo con metodi fisici (acqua) e non con metodi chimici (solventi di nessun tipo). Non e' ammesso l'utilizzo di antischiuma di qualsiasi tipo. L'estrazione avviene per mezzo di estrattori continui o discontinui. Il succo di liquirizia, cosi' ottenuto, deve essere sottoposto sempre a chiarificazione mediante l'utilizzo di separatori o chiarificatori. L'operazione successiva di concentrazione del succo avviene o per evaporazione o per osmosi inversa e non e' consentito aggiungere al succo alcun tipo di additivo o zuccheri e suoi derivati di nessun genere. Al termine di questa fase si ottengono il pane di liquirizia e la pasta di liquirizia. Qualora il processo di osmosi inversa e' immediatamente seguito dal processo di liofilizzazione si ottiene la polvere di estratto. Quest'ultima se sottoposta a pressatura permette di ottenere la compressa da polvere liofilizzata. Inoltre la polvere liofilizzata e reidratata con acqua puo' essere impastata ed estrusa per ottenere del pastigliaggio di varie forme e dimensioni e successivamente immesso nei forni di essiccazione. Il pane di liquirizia ottenuto viene prima estruso per ottenere pastigliaggi di varie forme e dimensioni e successivamente immesso nei forni di essiccazione. Alla fine di questa fase, i prodotti ottenuti dovranno presentarsi omogenei e compatti. L'eventuale lucidatura del pastigliaggio avviene utilizzando solo vapore. Al fine di ottenere pastigliaggio aromatizzato e' sufficiente aggiungere, nella fase di estrusione, l'aroma desiderato in proporzione massima di 5 g per 1 kg di estratto di radice. A seguito della fase di estrusione si puo' ottenere, oltre al pastigliaggio, anche la polvere di estratto rimacinato, ottenuta dall'essiccazione e macinatura, naturalmente con granulometria maggiore rispetto alla polvere ottenuta tramite il processo di liofilizzazione dell'estratto di radice. Le operazioni di confezionamento devono avvenire nell'areale definito all'art. 3 al fine di garantire la qualita', il controllo e la tracciabilita' del prodotto. L'immissione sul mercato della liquirizia di Calabria non confezionata nella zona di produzione non consentirebbe di garantire l'igiene e la sicurezza del prodotto. Il prodotto non confezionato presso le aree di produzione rischia inoltre di subire alcune modificazioni di colore, sapore o odore, che farebbero perdere allo stesso alcune delle caratteristiche specifiche indicate all'art. 2. In particolare l'umidita' che il prodotto potrebbe assorbire comporterebbe una variazione della consistenza ed il suo rammollimento e produrrebbe inoltre alterazioni di natura chimica e microbiologica. Il confezionamento del prodotto finito appare necessario per garantire il consumatore in ordine alla qualita' del prodotto e deve, per i motivi esposti, essere effettuato nell'area di produzione e preferibilmente proprio presso l'azienda di produzione. |
| Art. 6. Legame con l'ambiente
La «Liquirizia di Calabria» DOP si distingue decisamene da prodotti ad essa similari sia dal punto di vista chimico fisico, quali la bassissima percentuale di glycyrrhizina che si attesta intorno allo 0,6%-1,2%, sia dal punto di vista organolettico, come la particolare dolcezza, dovuta ad una minore presenza di sostanze amaricanti quali i tannini. E' dimostrato che tali caratteristiche sono strettamente correlate alla peculiare posizione geografica del territorio, le sue particolari caratteristiche oro-geografiche e quindi il microclima che ne consegue. Gli ambiti territoriali sufficientemente omogenei a piccola scala che ci consentono di evidenziare gli elementi che caratterizzano i suoli della regione sono: i rilievi interni della Sila, delle Serre e dell'Aspromonte; il Massiccio del Pollino, le aree collinari attraverso le quali i rilievi interni degradano verso il mare ed i rilievi collinari dell'alto versante jonico. Sono proprio queste ultime due tipologie di suoli che si legano profondamente alla presenza della liquirizia sia allo stato spontaneo che coltivata. L'habitat ideale per la liquirizia coincide con quello della vite e dell'ulivo, e quindi, quasi con l'intero territorio calabrese. La radice di liquirizia e' stata da sempre una fonte di reddito e di occupazione per le popolazioni calabresi, basti pensare che gia' verso la fine del `700 in Calabria erano attivi non meno di 18 «conci» (cosi' venivano denominate dalla popolazione locale le fabbriche per la lavorazione e la trasformazione della radice di liquirizia). Nella seconda meta' del `800 in Calabria si e' arrivati a contare circa 120 conci, dislocati sull'intero territorio regionale. Si puo' ben immaginare, come tale risorsa naturale potesse essere validissima fonte di reddito ed occupazionale per l'intero territorio, infatti un solo concio, nei periodi di massima produzione, arrivava ad occupare fino a 250 operai suddivisi nelle varie mansioni. In molti documenti appare evidente come la particolare radice di liquirizia sia identificativa della regione Calabria, gia' all'inizio del `800 l'Enciclopedia Britannica la descrive come la migliore e con le caratteristiche organolettiche piu' armoniose, simile e' la relazione del Dipartimento di Stato degli USA 1985. Inoltre e' indubbio che la liquirizia identifica un «prodotto» complesso, frutto dell'interazione con l'opera dell'uomo, che si e' tramandata nel corso dei secoli ed e' assurta alla dignita' di tradizione della regione Calabria. (Dipinto di Saint-Non fine 1700; documento SVIMEZ «Piante officinali in Calabria presupposti e prospettive» 1951). |
| Art. 7. Organismo di controllo
Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare e' svolto da una struttura di controllo autorizzata, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06. |
| Art. 8. Confezionamento ed etichettatura
La «Liquirizia di Calabria» DOP e' commercializzata in confezioni di cartone, vetro, metallo, ceramica, polipropilene e cartene, in relazione alla tipologia immessa al consumo. Ogni confezione deve comunque essere sigillata, in maniera che l'apertura della stessa comporti la rottura del sigillo. In particolare: 1. il tronchetto o bastoncino di radice fresca e tronchetto o bastoncino di radice essiccata e pastigliaggio viene confezionato singolarmente in bustine di polipropilene o cartene ovvero in mazzetti dai 5 ai 110 pezzi che vengono commercializzati in espositori di cartone, o di ceramica o di vetro. Per il tronchetto o bastoncino di radice essiccata e' ammesso il confezionamento in astucci singoli o multipli in cartone o metallo; 2. il taglio tisana e la polvere di radice sono commercializzate in bustine di polipropilene o cartene di peso compreso tra 0,5 kg e 1 kg; 3. la polvere liofilizzata e' commercializzata in bustine di polipropilene o cartene di peso compreso tra 1 kg e 5 kg; 4. la pasta di estratto di radice e' commercializzata in contenitori di metallo di peso compreso tra 10 kg e 25 kg; 5. il pane e' confezionato singolarmente in buste di polipropilene o cartene; 6. il pastigliaggio e la compressa da polvere liofilizzata sono confezionati in astucci di metallo o di cartone, contenenti a loro volta una bustina in polipropilene o cartene sigillata, oppure in astucci di vetro. Il peso di queste tipologie di confezioni e' compreso tra 40 gr e 200gr. Sono ammessi astucci di metallo o di cartone sigillato da apposito film plastico di peso compreso tra 10 gr. e 40 gr. Il pastigliaggio e la compressa da polvere liofilizzata sono immessi al consumo anche in busta di polipropilene o cartene contenuta in astuccio di cartone dal peso di 1 kg; 7. la polvere di estratto rimacinato, infine, e' confezionata in bustine di polipropilene o cartene da 1 kg a 5 kg. Sull'etichetta, deve essere riportato, il logo della denominazione, tutte le diciture di legge, la numerazione progressiva attribuita dalla struttura di controllo, e la data di confezionamento del prodotto contenuto nei singoli astucci. E' vietato l'utilizzo di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi tipo: protetta, pura, selezionata, scelta e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, che non siano idonee a trarre in inganno l'acquirente. Il logo della denominazione «Liquirizia di Calabria» DOP raffigura, in maniera stilizzata, un rombo con lati uguali e angoli di 90°. All'esterno del rombo, posta sui due lati superiori da destra verso sinistra viene riportata la dicitura «Liquirizia di Calabria», mentre la dicitura D.O.P. Denominazione di Origine Protetta e' sui due lati inferiori, a partire da destra verso sinistra. La dimensione minima di stampa dell'intero logo e' di 0,5 cm sia in altezza che in larghezza. Il logo della denominazione puo' essere stampato in tutti i colori. Il marchio e' interamente composto con il lettering Amerigo BT, nei diversi corpi e giustezze utili al posizionamento sui lati del rombo. L'acronimo, nello stesso carattere, e' compresso e deformato in altezza, in modo da risultare posizionato centralmente nel quadrato inscritto nel rombo. Le applicazioni sono sempre positive e monocromatiche senza resinatura; l'acronimo e' sfondato nel colore di stampa prescelto. Alla denominazione «Liquirizia di Calabria» puo' essere aggiunta la sua traduzione in altre lingue. Fonts: «D.O.P.» Amerigo BT 116,5 «LIQUIRIZIA» Amerigo BT 25,189 «DI CALABRIA» Amerigo BT 21,238 «DENOMINAZIONE DI» Amerigo BT 13,554 «ORIGINE PROTETTA» Amerigo BT 14,167
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| Art. 9. Prodotti trasformati
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P. «Liquirizia di Calabria», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; sia indicata la percentuale tra le quantita' di estratto di radice di «Liquirizia di Calabria» D.O.P. utilizzata e quantita' di prodotto finito ottenuto; gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. CE n. 510/06. |
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