Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2007 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 117
Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre norme modificative del Codice della strada, al fine di contenere il crescente tasso di incidentalita' sulle strade, sia individuando linee di intervento preventivo, sia inasprendo il regime sanzionatorio connesso alle violazioni che comportino maggior incidenza di rischio per la sicurezza stradale, nonche' ulteriori norme preordinate alla stessa finalita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Disposizioni in materia di guida senza patente

1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e' punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in composizione monocratica.".
 
Art. 2
Disposizioni in materia di limitazioni alla guida

1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito del seguente:
"1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A,
rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle
disposizioni comunitarie in materia di patenti."; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i
primi tre anni dal rilascio non e' consentita la guida di
autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara,
superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non
si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide,
autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche' la persona
invalida sia presente sul veicolo."; c) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono
sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis"; d) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di aver
raggiunto l'eta' di venti anni," sono soppresse e le parole: "da
euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a
euro 594".
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di
minori di anni quattro."; b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
148 a euro 594.".
 
Art. 3
Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli

1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate," sono inserite le seguenti: "anche per il
calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti
determinati,"; b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocita' devono essere preventivamente
segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di
dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme
stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le
modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno."; c) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
"9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i
limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro
1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di
velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI."; d) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono
commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3,
lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative
pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate.
L'eccesso di velocita' oltre il limite al quale e' tarato il
limitatore di velocita' di cui all'articolo 179 comporta, nei
veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3
del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non
funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del
mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma
6-bis del citato articolo 179."; e) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un
periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la
sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della
patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una
patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una
ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa
accessoria e' la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

===================================================================== {Norma violata | Punti ===================================================================== Art. 142, comma 8 | 2 comma 9 | 10}

sono sostituite dalle seguenti:

===================================================================== {Norma violata | Punti ===================================================================== Art. 142, comma 8 | 5 commi 9 e 9-bis | 10}

3. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 3-bis (1)
(( Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di accensione del motore
durante la sosta o la fermata del veicolo ))


(( 1. All'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la
sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in
funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso;
dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 200 a euro 400"; b) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto
disposto dal comma 7-bis,". ))
 
Art. 4
Disposizioni in materia di uso dei
dispositivi radiotrasmittenti durante la guida

1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: "3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00. 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

===================================================================== {Norma violata | Punti ===================================================================== Art. 173, comma 3 | 5}

sono sostituite dalle seguenti:

===================================================================== {Norma violata | Punti ===================================================================== Art. 173, commi 3 e 3-bis | 5}
 
Art. 5
Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica
o sotto l'effetto di stupefacenti

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto
non costituisca piu' grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un
mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad
un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8
grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre
mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad
un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5
grammi per litro (g/l). La pena puo' essere sostituita, a
richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere
un'attivita' sociale gratuita e continuativa presso strutture
sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a
sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei
mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad
un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La
pena puo' essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con
l'obbligo di svolgere un'attivita' sociale gratuita e
continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche
pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno.
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre
revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,
quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di
un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva
nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le
disposizioni dell'articolo 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e'
disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai
sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni
caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli
articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente
articolo e' il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui
ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti"; b) al comma 5, dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il
seguente: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis
dell'articolo 187."; c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione e' commessa in
occasione di un incidente stradale in cui il conducente e' rimasto
coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo
del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e'
disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni
del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel
corso di un biennio, e' sempre disposta la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI."; d) al comma 8, primo periodo, le parole: "del comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 2-bis"; e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5
grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di
cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la
sospensione della patente fino all'esito della visita medica di
cui al comma 8.".
2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda
da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. La pena puo'
essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di
svolgere un'attivita' sociale gratuita e continuativa presso
strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da
tre a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida e'
sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,
quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un
veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di
complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai
fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni
dell'articolo 223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo
aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un
incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed
e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in
ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli
articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente
articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater."; b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e
5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al
comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi
per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione
psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il
ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e,
comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili.
La patente ritirata e' depositata presso l'ufficio o il comando da
cui dipende l'organo accertatore."; c) il comma 7 e' abrogato; d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e'
soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con
l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente,
il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica
ai sensi dell'articolo 119.".
 
Art. 6
Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di
incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza

1. All'articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "e delle regole di comportamento degli utenti" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche".
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attivita' di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di
concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande
alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso
alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi
per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al com-ma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorita' competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
 
Art. 6-bis (1)
(( Fondo contro l'incidentalita' notturna ))

(( 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalita' notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalita' notturna.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attivita' di contrasto dell'incidentalita' notturna.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ))
 
Art. 6-ter (1)
(( Destinazione delle maggiorientrate derivanti
dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie ))


(( 1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'attuazione del presente articolo, disciplinando, agli effetti della definizione dei programmi e delle relative attivita' di formazione e di supporto didattico, le modalita' di collaborazione di enti e organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore. ))
 
Art. 7
Norme di coordinamento

1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purche' il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
 
Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 agosto 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Turco, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
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