Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 luglio 2007
Pubblicita' dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario sottoposti alla disciplina dell'articolo 201 del Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, art. 201;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, e, in particolare, gli articoli 114, 115, 116 e 117;
Visto in particolare il punto 3, lettera b), comma 1, dell'art. 116 del sopra menzionato decreto legislativo;
Visto l'art. 2, punto d), punto e) e punto k) della direttiva 2005/29/CE dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali recepita con la legge 25 gennaio 2006, n. 29, Legge Comunitaria 2005;
Visti altresi' il comma 2 dell'art. 6 relativo ad azioni ingannevoli ed i commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 relativo a omissioni ingannevoli, della sopra citata direttiva;
Visto l'art. 24 relativo a pubblicita' di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo;
Considerato che le avvertenze previste dall'art. 116, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, a partire dal 1° ottobre 2006, sono state semplificate al fine di renderle piu' chiare;
Decreta:
Art. 1.
1. Nella pubblicita' dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario sottoposti alla disciplina dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che venga effettuata esclusivamente o parzialmente con mezzi fonici, le avvertenze di carattere sanitario contenute nel messaggio autorizzato devono essere lette alla stessa velocita' delle restanti frasi a carattere pubblicitario e informativo.
2. Il disposto del comma 1, si applica anche a tutte le autorizzazioni di pubblicita' sanitaria ancora in corso di validita'.
3. I N.A.S. - Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, sono incaricati di vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente decreto, attivando, in caso di infrazione, le procedure dirette all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente per la violazione dell'art. 201 delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934 e successive modificazioni e delle ulteriori disposizioni che disciplinano la pubblicita' dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario.
4. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2007

Il Ministro: Turco
 
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