Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 11 luglio 2007
Applicabilita' dello sconto sul canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 44/T del 22 marzo 2000 con il quale e' stato previsto uno sconto temporaneo sul canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale commisurato ai maggiori oneri di condotta connessi all'arretratezza tecnologica della rete gestita da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A da applicare a tutte le sezioni dell'infrastruttura per le quali non risultavano sussistenti le condizioni per la guida ad agente unico (c.d. «sconto K2»);
Considerato che il decreto ministeriale 44/T del 22 marzo 2000, benche' espressamente richiamato dall'art. 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, costituisce specificazione ed attuazione delle decisioni assunte in sede CIPE con delibera 180/99, che prefigurava la copertura finanziaria dell'onere di cui trattasi mediante contributi statali - corrisposti al gestore dell'infrastruttura e da questi trasferiti sotto forma di sconti trasparenti e non discriminanti - con una revisione in diminuzione in relazione alla progressiva realizzazione degli interventi di adeguamento tecnologico dell'infrastruttura (il c.d. sottosistema di terra) e che, pertanto, in ogni caso l'obbligo per il Gestore dell'infrastruttura a praticare qualsiasi sconto per il titolo di cui trattasi non puo' prescindere da tale presupposto;
Rilevato che lo strumento che regola i rapporti tra lo Stato e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., quanto al finanziamento delle attivita' espletate dal Gestore dell'infrastruttura, e' da individuarsi nel Contratto di programma;
Preso atto che il IV Addendum al Contratto di programma 2001/2005, cosi' come approvato dal CIPE nella seduta del 5 aprile 2007, non ha previsto per l'anno 2006 e successivi alcun finanziamento per il contributo per extra costi di condotta (sconto K2);
Considerato che dall'oggetto del richiamato decreto ministeriale, «criteri per la corresponsione agli utilizzatori dell'infrastruttura ferroviaria di uno sconto temporaneo a parziale compensazione dei maggiori costi indotti dall'attuale arretratezza tecnologica della rete ferroviaria», cosi' come dalle premesse allo stesso, si evince che per l'applicabilita' dello sconto alle imprese ferroviarie deve aversi riguardo alla sussistenza di condizioni tecnologiche dell'infrastruttura che impongono la guida con doppio agente;
Tenuto conto che il gestore dell'infrastruttura e' competente ad attuare iniziative unicamente in relazione alla predisposizione dei sottosistemi di terra e all'adozione delle prescrizioni tecniche che consentano la circolazione dei treni con agente unico e che conseguentemente la praticabilita' dello sconto disciplinato dal richiamato decreto ministeriale 44/T del 22 marzo 2000 non puo' che sussistere esclusivamente in concomitanza di condizioni di arretratezza tecnologica dell'infrastruttura ferroviaria cosi' come peraltro gia' rilevato per i considerato del medesimo decreto;
Rilevato che il venir meno delle condizioni tecniche che impongono la circolazione dei treni con doppio agente e' da ricondurre in modo specifico all'installazione ed al funzionamento delle tecnologie di terra che unitamente a quelle di bordo, da installarsi a cura delle imprese ferroviarie, consentono la realizzazione del sistema di protezione della marcia dei treni, nonche' all'adozione delle necessarie prescrizione tecniche da parte del gestore dell'infrastruttura, e che pertanto la praticabilita' dello sconto in favore delle imprese ferroviarie, previsto dal decreto ministeriale 44/T del 22 marzo 2000, e' limitata alla sussistenza delle condizioni tecnologiche esclusivamente per l'infrastruttura ferroviaria, non potendo evidentemente ricadere, seppur indirettamente, a carico della finanza statale un onere indotto unicamente da scelte delle imprese ferroviarie che nella propria autonomia gestionale determinano i propri programmi di adeguamento tecnologico;
Viste le direttive 9 marzo 2006 e 20 ottobre 2006 con le quali si e' provveduto a fornire indicazioni e prescrizioni in merito alla tempistica concernente gli adeguamenti tecnologici della rete infrastrutturale e dei rotabili, prescrivendo altresi' che le imprese ferroviarie di regola completino l'installazione dei sottosistemi di bordo in concomitanza con l'installazione delle apparecchiature di terra, consentendo alle imprese ferroviarie di continuare ad accedere all'infrastruttura ferroviaria fino al 30 giugno 2008;
Considerato che la possibilita' di accedere all'infrastruttura, pur in assenza dell'installazione dei sottosistemi di bordo, costituisce unicamente una eccezione al principio pure fissato dalle richiamate direttive di un adeguamento contestuale dei sottosistemi di terra e di bordo, idonea a permettere alle imprese ferroviarie di non sospendere la loro attivita' in relazione a possibili ritardi dei propri programmi di adeguamento delle tecnologie di bordo, purche' adeguatamente motivati;
Ritenuto che tale possibilita' non puo' comunque modificare la portata applicativa del richiamato decreto ministeriale 44/T del 22 marzo 2000 nella parte in cui connette, ferma restando la sussistenza dei presupposti di compatibilita' e copertura finanziaria, il diritto allo sconto da parte delle imprese ferroviarie a condizioni di arretratezza tecnologica dell'infrastruttura;
Preso atto delle decisioni dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari del 20 gennaio 2006 prot. 18 e del 30 marzo 2007 prot. 83 nonche' della nota congiunta del Dipartimento dei trasporti terrestri e dello stesso Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari prot. 28676/DTT e prot. 73 URSF del 23 marzo 2007 e della corrispondenza intercorsa tra il gestore dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie, l'URSF e il Dipartimento dei trasporti terrestri, dalle quali emergono dubbi interpretativi circa la portata applicativa del decreto ministeriale 44/T del 22 marzo 2000;
Ritenuto che, in presenza di dubbi interpretativi circa la portata delle disposizioni contenute nel richiamato decreto ministeriale 44/T del 22 marzo 2000, sia opportuno procedere alla precisazione delle corrette modalita' applicative del medesimo decreto;
Decreta:
Art. 1.
L'applicabilita' dello sconto sul canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria previsto dal decreto ministeriale 44/T del 22 marzo 2000 resta in ogni caso condizionata alla effettiva corresponsione di appositi contributi da parte dello Stato al Gestore dell'infrastruttura in assenza dei quali non sussiste alcun obbligo da parte del Gestore medesimo di applicare il predetto sconto ne' il diritto da parte delle Imprese ferroviarie a rivendicarne l'applicazione conseguentemente, per quanto riportato in premessa in relazione al IV Addendum al Contratto di programma 2001-2005, il presupposto di applicazione dello sconto K2 e' da ritenersi venuto meno a partire dal 1° gennaio 2006.
 
Art. 2.
Nell'ipotesi di ripristino da parte dello Stato dei contributi per il finanziamento degli extra costi di condotta, ferma restando la possibilita' da parte delle imprese ferroviarie di procedere agli adeguamenti tecnologici per i sottosistemi di bordo funzionali ai nuovi sistemi di protezione della marcia dei treni entro i termini previsti dalle direttive 9 marzo 2006 e 20 ottobre 2007, le condizioni per l'applicazione dello sconto previste dal decreto ministeriale 44/T del 22 marzo 2000, in conformita' con il medesimo decreto, devono ritenersi comunque non piu' sussistenti per le sezioni di rete per le quali il gestore dell'infrastruttura abbia provveduto alla realizzazione dei sottosistemi di terra, a decorrere dalla data di adozione delle norme tecniche da parte del gestore che disciplinano la circolazione dei treni con un solo agente addetto alla condotta senza agente di accompagnamento.
 
Art. 3.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 11 luglio 2007

Il Ministro: Bianchi
 
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