Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
CIRCOLARE 5 luglio 2007, n. 20 |
Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro: regimi autorizzatori e trasparenza del mercato del lavoro - Somministrazione e intermediazione come oggetto sociale prevalente. Controllo biennale. |
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Alle direzioni regionali del lavoro Alle direzioni provinciali del lavoro Alla regione siciliana: - Assessorato lavoro - Ufficio regionale del lavoro - Ispettorato del lavoro Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato lavoro Alla provincia autonoma di Trento - Assessorato lavoro All'lNPS - Direzione generale All'INAIL - Direzione generale Alla direzione generale AA. GG.R.U.A.I - Divisione VII Al Secin All'Asso Lavoro
Come e' noto, l'art. 5, rispettivamente al comma 2, lettera f) e comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 276/2003 prevede che nell'atto costitutivo delle societa' che intendono esercitare l'attivita' di somministrazione sia indicata detta attivita' come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo. L'art. 6 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2004), comma 4, prevede poi che una volta concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica dell'oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, vada effettuata di biennio in biennio. Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge che la verifica dell'oggetto sociale prevalente debba effettuarsi a consuntivo decorso il primo biennio di attivita'. Considerato che le prime autorizzazioni a tempo indeterminato per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione sono state rilasciate nel mese di novembre 2004, e' ormai scaduto il primo biennio previsto dalla normativa per il controllo in parola. Occorre peraltro rilevare che il bilancio relativo al secondo anno (2006), per ragioni concernenti l'approvazione ed il deposito, sara' disponibile soltanto successivamente al 30 giugno 2007, e, pertanto, le previste verifiche potranno essere attivate soltanto dopo detta data. Si ricorda che ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, ai fini della verifica, il concetto di prevalenza va inteso in senso strettamente quantitativo, nel senso cioe' che l'attivita' oggetto di autorizzazione deve aver riguardato almeno il 50,1 per cento delle attivita' dell'agenzia svolte nell'arco dei ventiquattro mesi. Al riguardo, la circolare n. 25/2004 in data 24 giugno 2004, punto 2 chiarisce che «... la verifica deve essere effettuata con riferimento all'agenzia nel suo complesso e quindi il calcolo deve consistere nel confronto fra l'entita' del fatturato della attivita/divisione (quale sommatoria del fatturato di ogni singola unita' operativa) che costituisce l'oggetto sociale prevalente con quello delle altre attivita/divisioni e tale rapporto deve essere superiore a 50,1». Tutto cio' premesso, pertanto, si precisa che le agenzie per il lavoro interessate (somministrazione e intermediazione), trascorso il prescritto biennio dovranno inviare alla scrivente, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al secondo anno di ciascun biennio, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, attestante la prescritta prevalenza. Si richiamano, al riguardo, le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2007
Il direttore generale del mercato del lavoro Menziani |
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