Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 18 giugno 2007 |
Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla Fiuggiterme S.r.l. (Decreto n. 28). |
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IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO per il Lazio
Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi; Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita' per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali; Considerato che il secondo periodo del sopra richiamato comma 1190 prevede che, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006; Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune regioni; Visto, in particolare, l'art. 7, del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi; Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, alle pari opportunita' e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, e, in particolare, il punto 3), in base al quale la regione Lazio assicura prioritariamente l'erogazione dei trattamenti ai lavoratori delle imprese individuate in apposito elenco allegato; Considerato che in tale elenco e' espressamente indicata la societa' Fiuggiterme; Visto l'accordo quadro sottoscritto in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, della Societa' Italia Lavoro e delle parti sociali; Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio - assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili, in data 25 gennaio 2007, tra la regione stessa e le parti sociali, relativo alla Fiuggiterme S.r.l., e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 2), 3) e 6); Considerato che nel verbale del suddetto accordo del 25 gennaio 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la Fiuggiterme S.r.l. del trattamento di CIGS in deroga, per un numero massimo pari a 165 dipendenti, per il periodo dal 22 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; Vista l'istanza di proroga del trattamento di CIGS in deroga, datata l° giugno 2007 e pervenuta il 13 giugno 2007, con i relativi allegati, e, in particolare, la scheda 1/A, da cui risulta anche il dettaglio mensile delle sospensioni; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 25 gennaio 2007, in favore del personale della Fiuggiterme S.r.l., in forza presso l'unita' aziendale sita in Fiuggi (Frosinone) - piazza Martiri di Nassiriya, snc, per un massimo di 165 lavoratori, compresi nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 22 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS. |
| Art. 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, e' tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianita' superiore ai novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica di operaio, impiegato, quadro e del rispetto dell'incumulabilita' con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione dell'attivita' lavorativa con oneri a carico di altro ente statale. |
| Art. 3. La Societa' predetta e' tenuta all'immediata trasmissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'elenco nominativo dettagliato dei dipendenti ai quali erogare il trattamento, composto da un massimo di 165 lavoratori, ed a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 4. La Societa' predetta, inoltre, dovra' comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla Sede INPS territorialmente competente l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della CIGS. |
| Art. 5. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. |
| Art. 6. 1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie di cui al precedente art. 5, l'INPS, la Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la regione Lazio e la Societa' Italia Lavoro cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva. 2. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini predetti, e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, alla Societa' Italia Lavoro ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili. 3. Sempre ai fini sopraindicati, la Societa' Italia Lavoro, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attivita', proseguira' la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e direzione regionale del lavoro per il Lazio.
Roma, 18 giugno 2007
Il direttore regionale: Buonomo |
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