Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
DECRETO 21 maggio 2007 |
Definizione dei criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2007/2008. |
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IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'art. 12 della legge n. 241/1990; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e variazioni; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio», che istituisce il sistema nazionale di istruzione; Vista la circolare del Ministero dell'istruzione universita' e ricerca, dipartimento dei servizi nel territorio del 18 marzo 2003, n. 31; Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l'art. 1-bis, comma 5; Vista la legge 17 luglio 2006, di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, istitutiva del Ministero della pubblica istruzione; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2006 del Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007»; Visto il comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al quale occorre definire per l'anno 2007, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie; Considerato che con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 l'obbligo di istruzione e' stato innalzato sino al secondo anno della scuola secondaria; Considerata l'opportunita' di mantenere un adeguato grado di continuita' nelle modalita' di finanziamento delle scuole paritarie ai fini di mantenere il servizio da esse svolto nell'ambito del sistema nazionale di istruzione; Decreta: Art. 1. Funzione pubblica delle scuole paritarie Il presente decreto definisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2007/2008. I contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione. Tali contributi sono destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parita' nell'anno scolastico 2007/2008. Sono fatte salve le norme relative alle regioni e alle province a statuto speciale. |
| Art. 2. Piano annuale di riparto Con apposito decreto del direttore della direzione generale competente sono ripartiti gli stanziamenti per le scuole non statali iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, secondo quanto disposto dal presente decreto ministeriale. Tali stanziamenti sono assegnati alle scuole paritarie con il seguente ordine di priorita': scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado. La ripartizione di cui al precedente comma dovra' comunque assicurare la necessaria continuita' rispetto ai contributi erogati negli anni scolastici precedenti. |
| Art. 3. Scuole paritarie senza fini di lucro I contributi di cui ai successivi articoli 4, 6 e 7 sono erogati in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate a societa' aventi fini di lucro o da queste controllate. Ai fini del precedente comma, si intendono scuole paritarie senza fini di lucro quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro ovvero: associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile; associazioni non riconosciute di cui agli articoli 36 e ss. del codice civile, il cui atto costitutivo e/o statuto risulti da scrittura privata registrata o da atto pubblico; fondazioni di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile; enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; altre istituzioni di carattere privato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000; imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006; enti pubblici; cooperative a mutualita' prevalente di cui agli articoli 2511 e ss. del codice civile; cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991. L'appartenenza ad una delle predette tipologie di soggetti giuridici senza fini di lucro e l'assenza dei legami di cui al primo comma devono essere autocertificate o documentate dai soggetti interessati. |
| Art. 4. Scuole dell'Infanzia paritarie Le risorse disponibili a livello nazionale per le scuole dell'infanzia paritarie sono ripartite come segue: a) il 20% e' ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio nazionale; b) l'80% e' ripartito fra tutte le sezioni funzionanti sul territorio nazionale. Le risorse di cui alla precedente voce a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola dell'infanzia paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio nazionale, assegnato in base al rapporto tra le risorse complessivamente assegnate ed il numero delle scuole dell'infanzia paritarie funzionanti. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo vengono considerate le scuole paritarie con almeno una sezione con un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale, attestate dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio. Le risorse di cui alla precedente voce b) sono ripartite assegnando, per ciascuna sezione effettivamente funzionante di scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetti senza fini di lucro, un contributo fisso, uguale su tutto il territorio nazionale. Il contributo e' corrisposto per le sezioni effettivamente costituite e funzionanti, con un minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica. |
| Art. 5. Scuole primarie paritarie convenzionate Alle scuole primarie paritarie con convenzioni di parifica o convenzionate ai sensi della legge n. 27/2006 e' riconosciuto un contributo di 19.367 euro per ciascuna delle classi convenzionate. Tale contributo e' ridotto proporzionalmente nel caso in cui gli alunni frequentanti le classi convenzionate siano in numero inferiore alla media degli alunni frequentanti le scuole primarie della provincia nella quale opera la scuola. Alle scuole primarie paritarie con convenzioni di parifica o convenzionate ex legge n. 27/2006 e' altresi' riconosciuto il contributo annuale sopra indicato riferito a 24 ore settimanali di sostegno di alunni certificati in base alla legge n. 104/1992. Tale contributo e' parametrato in relazione al numero di ore di sostegno riconosciute dal Gruppo di lavoro provinciale sull'Handicap e previste in convenzione. |
| Art. 6. Scuole secondarie di I grado paritarie A ciascuna scuola paritaria secondaria di I grado viene assegnato un contributo di 2.500 euro. Viene inoltre assegnato un contributo di 1.000 euro per ciascuna classe di scuola paritaria secondaria di I grado in base ad una apposita graduatoria predisposta a livello nazionale fino all'esaurimento delle risorse disponibili, in ragione dei seguenti criteri: numero di studenti; numero di studenti certificati con handicap; numero di studenti privi della cittadinanza italiana; Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui trattasi le scuole gestite da soggetti senza fini di lucro precedono in graduatoria le altre. Ai fini dell'inclusione nella predetta graduatoria tutte le scuole devono essere costituite da corsi completi e da classi funzionanti con un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti. Si prescinde dal requisito del corso completo nel caso di scuole che abbiano ricevuto il riconoscimento della parita' scolastica con la sola classe prima e che nella progressiva attivazione delle classi successive non siano ancora pervenute alla ultimazione del corso. Il direttore della direzione generale competente con proprio decreto stabilira' i termini e le modalita' di presentazione delle domande, di redazione della graduatoria e di erogazione dei contributi. |
| Art. 7. Scuole secondarie di II grado paritarie A ciascuna scuola paritaria secondaria di II grado viene assegnato, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, un contributo di 4.000 euro a scuola e di 2.000 euro a classe, relativamente alle sole classi prime e seconde, in base ad una apposita graduatoria predisposta a livello nazionale in ragione dei seguenti criteri, riferiti alle sole classi prime e seconde: numero di studenti; numero di studenti certificati con handicap; numero di studenti privi della cittadinanza italiana. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui trattasi le scuole gestite da soggetti senza fini di lucro precedono in graduatoria le altre. Ai fini dell'inclusione nella predetta graduatoria tutte le scuole devono essere costituite da corsi completi e da classi funzionanti con un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti. Si prescinde dal requisito del corso completo nel caso di scuole che abbiano ricevuto il riconoscimento della parita' scolastica con la sola classe prima e che nella progressiva attivazione delle classi successive non siano ancora pervenute alla ultimazione del corso. Il direttore della direzione generale competente con proprio decreto stabilira' i termini e le modalita' di presentazione delle domande, di redazione della graduatoria e di erogazione dei contributi. |
| Art. 8. Contributi per l'inserimento dell'handicap nella scuola paritaria Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, con esclusione di quelle primarie con convenzioni di parifica o convenzionate, ex legge n. 27/2006, che accolgono studenti certificati per handicap in base alla legge n. 104/1992, effettivamente iscritti e frequentanti, e' assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato, determinato a livello nazionale sulla base dei dati comunicati entro il mese di novembre di ciascun anno dagli Uffici scolastici regionali, che provvede-ranno all'acquisizione delle certificazioni ed alla verifica della loro rispondenza ai parametri previsti dalla medesima legge, secondo successive disposizioni che saranno impartite dal direttore della direzione generale competente. Il contributo potra' essere differenziato per i diversi gradi di istruzione. Il contributo di cui al presente articolo, previsto per le scuole primarie, e' erogato anche alle scuole primarie con convenzioni di parifica convenzionate ex legge n. 27/2006 relativamente agli eventuali alunni certificati per i quali non e' erogato il contributo di cui all'art. 5, comma 3 del presente decreto. |
| Art. 9. Anagrafe E' costituita, all'interno del sistema di rilevazione informatizzata operante presso il Ministero della pubblica istruzione, l'Anagrafe nazionale delle scuole paritarie. I contributi di cui al presente decreto verranno erogati sulla base dei dati rilevati dall'anagrafe delle scuole paritarie. Le dichiarazioni e le autocertificazioni da acquisire all'anagrafe relative a ciascuna scuola paritaria devono essere rese dal Gestore della scuola o da persona da quest'ultimo delegata. Le dichiarazioni e le autocertificazioni rese all'anagrafe dai Gestori o delle persone da questi delegate non sono sostitutive della documentazione che la normativa vigente prevede debba essere comunque inviata agli Uffici scolastici regionali. Sulle dichiarazioni e sulle autocertificazioni rese all'anagrafe dai Gestori o dalle persone da questi delegate gli Uffici scolastici regionali esercitano la prescritta vigilanza. |
| Art. 10. Cessazione di efficacia di precedenti disposizioni A far data dalla conclusione dell'anno scolastico di pubblicazione del presente decreto cessano di avere efficacia il decreto ministeriale 10 luglio 1991, n. 210, il decreto ministeriale 8 ottobre 2001, n. 147, il decreto ministeriale 9 novembre 2001, n. 161, il decreto ministeriale 11 febbraio 2005, n. 27 e tutte le altre disposizioni in materia di erogazione dei contributi alle scuole non statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. |
| Art. 11. Dichiarazioni mendaci Le dichiarazioni di cui al presente decreto sono rese sotto responsabilita' del gestore della scuola paritaria. Dichiarazioni mendaci, oltre alle previste sanzioni dilegge, costituiscono motivo di revoca del contributo assegnato con obbligo di restituzione e di inammissibilita' all'erogazione dei contributi per il successivo anno scolastico Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge.
Roma, 21 maggio 2007
Il Ministro: Fioroni
Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 31 |
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