IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata; Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999; Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive, fondi per le aree sottoutilizzate nei quali si concentra e si da' unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi speciali e aggiuntivi a finanziamento nazionale di cui sopra, sono altresi' identificati gli strumenti di intervento finanziabili con i fondi in questione, si prevede inoltre che le amministrazioni riferiscano a questo Comitato in ordine all'andamento degli strumenti, definendo le procedure con cui questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile, trasferisce risorse dall'uno all'altro fondo con i conseguenti effetti di bilancio e tenuto anche conto che l'art. 4, comma 129, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004), prevede tra l'altro l'utilizzabilita', previa delibera del CIPE, della dotazione del citato fondo di cui all'art. 61 anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono nel fondo previsto dall'art. 60; Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzate nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15 % sia riservato alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del Trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2; Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.; Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale e' stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata; Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica; Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000) e successive modificazioni; Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalita' e procedure nel settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2003), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 61, comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 novembre 2003, recante modalita' di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi; Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attivita' produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonche' l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorita' ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma; Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999); Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento governo, regioni e province autonome per i contratti di programma; Vista la propria delibera 20 dicembre 2004, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 86/2005), con la quale si autorizza il Ministero delle attivita' produttive alla stipula del contratto di programma con le societa' Sviluppo Italia Turismo S.p.A., Terme di Santa Cesarea S.p.A., Torre d'Otranto S.p.A., S.A.P.O. S.p.A. e Costa di Sibari S.p.A., per la realizzazione di poli turistici integrati in Sicilia (Sciacca-AG), Calabria (Simeri Crichi-CZ, Gizzeria-CZ e Sibari-CZ) e Puglia (Otranto-LE), aree ricadenti nell'Obiettivo 1, coperte da deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. e con la quale sono ammessi investimenti per 319.266.000 euro, agevolazioni finanziarie pari a 141.151.470 euro (di cui 74.534.500 euro a carico dello Stato, 7.507.630 euro a carico della regione Siciliana, 40.000.000 euro a carico della regione Calabria e 19.109.340 euro a carico della regione Puglia) e nuova occupazione diretta pari a 1.449 U.L.A. con un termine per la realizzazione degli investimenti fissato in trentasei mesi a decorrere dalla stipula del contratto; Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 18 (Gazzetta Ufficiale n. 180/2006), con la quale sono stati rettificati alcuni dati occupazionali nonche' l'ubicazione di alcune delle iniziative previste dal citato contratto di programma; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (disposizioni urgenti di protezione civile) n. 3540 del 4 agosto 2006, che prevede che la regione Calabria predisponga, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo, un programma pluriennale di interventi diretti a fronteggiare l'emergenza alluvionale di Vibo Valentia del giorno 3 luglio 2006, da finanziare anche mediante la riallocazione delle risorse residue destinate alla medesima regione dal contratto di programma approvato con la citata delibera n. 84/2004; Viste le note n. 0018276 del 27 marzo 2007 e n. 0006655 del 18 aprile 2007, con le quali il Ministero dello sviluppo economico ha sottoposto a questo Comitato la proposta di rimodulazione degli investimenti previsti nella regione Calabria dal contratto di programma Sviluppo Italia Turismo approvato con la citata delibera n. 84/2004 e la proposta di trasferimento delle risorse relative al contratto di programma stesso e cosi' resesi disponibili dal Fondo incentivi del Ministero proponente al Fondo ex art. 61 della citata legge finanziaria 2003, per la successiva messa a disposizione delle risorse a favore della struttura commissariale competente ai sensi della citata ordinanza di Protezione civile; Viste le note n. 8071 e n. 8106 del 15 maggio 2007, con le quali il Ministero dello sviluppo economico a seguito degli approfondimenti richiesti nel corso della seduta del Comitato precedente del 24 aprile 2007 - ha precisato che gli interventi previsti dal programma pluriennale di cui alla citata ordinanza n. 3540 del 4 agosto 2006 riguardano il reinsediamento e la delocalizzazione delle attivita' imprenditoriali danneggiate a seguito dell'emergenza alluvionale che ha colpito Vibo Valentia; Considerato che la regione Calabria, con delibera n. 210 del 23 aprile 2007, ha destinato al programma pluriennale previsto dalla citata ordinanza n. 3540/2006 la propria quota di risorse liberate dalla rimodulazione del contratto di programma di cui sopra, pari a 19.893.359 euro; Ritenuto, in considerazione dell'urgenza di dare esecuzione alla predetta ordinanza, di procedere ad una rimodulazione del citato contratto di programma Sviluppo Italia Turismo; Su proposta del Ministro dello sviluppo economico; Delibera: 1. E' approvato l'aggiornamento del contratto di programma Sviluppo Italia Turismo S.p.A. di cui alle premesse. Il contratto aggiornato prevede investimenti pari a 228.766.000 euro, cosi' come specificato nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente delibera. 2. L'onere aggiornato a carico della finanza pubblica e' pari a 92.901.770 euro, di cui 46.178.159 euro a carico dello Stato. La restante somma sara' cosi' finanziata: 7.507.630 euro a carico della regione siciliana, 20.106.641 euro a carico della regione Calabria e l'intera quota di 19.109.340 euro a carico della regione Puglia. 3. Il minor onere previsto, tutto relativo ad interventi localizzati nella regione Calabria, e' pari a 48.249.700 euro, di cui 28.356.341 euro a carico dello Stato e 19.893.359 euro a carico della regione Calabria. I risparmi cosi' conseguiti per la citata quota a carico dello Stato, saranno trasferiti con altra deliberazione di questo Comitato, da approvare in data odierna, al fondo ex art. 61 della legge finanziaria 2003 per la messa a disposizione a favore della struttura commissariale competente, ai sensi della citata ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione diretta non inferiore a n. 760 U.L.A. (unita' lavorative annue). 5. Rimane invariato quant'altro stabilito con le citate delibere n. 84/2004 e n. 18/2006. 6. Il Ministero dello sviluppo economico provvedera' agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo alla Segreteria di questo Comitato copia del contratto aggiornato entro trenta giorni dal suo perfezionamento.
Roma, 17 maggio 2007
Il Presidente: Prodi
Il segretario del CIPE: Gobbo
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 217 |