Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 115
Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visti gli articoli 6, comma 2, e 7, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226;
Visto il decreto del Ministro per le pari opportunita' 19 maggio 2004, n. 275, concernente il Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;
Tenuto conto delle osservazioni formulate nel suddetto parere e ritenuto di prevedere in ogni caso, tra le competenze del Ministro di cui all'articolo 4 del presente regolamento, la fissazione delle linee di indirizzo dell'attivita' della Commissione, del programma annuale di lavoro e l'individuazione delle relative risorse, in quanto coerenti con le funzioni meramente consultive e propositive del predetto organismo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i diritti e le pari opportunita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per l'attuazione del programma di Governo,
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Composizione della Commissione

1. La Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna, gia' istituita ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di seguito denominata: "Commissione", opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita' e ha durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. La Commissione e' composta da venticinque membri: a) il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di seguito
denominato "Ministro", che la presiede; b) undici componenti scelti nell'ambito delle associazioni e dei
movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano
nazionale; c) tre donne che si siano particolarmente distinte, per
riconoscimenti e titoli, in attivita' scientifiche, letterarie e
sociali; d) tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano; e) quattro personalita' espressive degli organismi sindacali con
peculiare esperienza in materia di politiche di genere; f) tre componenti scelti nell'ambito delle organizzazioni
imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
3. Il Vice Presidente e' eletto a voto segreto a maggioranza dei voti validamente espressi dalla Commissione nella sua prima seduta in unica votazione; sostituisce il presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso.
4. Il Segretario, nominato ai sensi dell'articolo 4, collabora con il Presidente e il Vice Presidente e, sulla base del programma di lavoro approvato dal Presidente, cura gli adempimenti ai fini dell'insediamento dei gruppi di lavoro, sentite le indicazioni dei componenti, partecipando ai lavori dei medesimi gruppi quando necessario.
5. La Commissione si riunisce almeno nove volte l'anno. Almeno due volte l'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunita' per ogni regione e provincia autonoma, anche al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell'ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali.
6. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione i componenti non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennita'; ai componenti che abbiano la sede di servizio fuori dal comune sede della riunione della Commissione, o del gruppo di lavoro cui eventualmente partecipino, vengono rimborsate le spese di viaggio, purche' debitamente documentate; parimenti sono rimborsate le spese di viaggio, vitto ed alloggio, per eventuali missioni deliberate dalla Commissione.
7. I componenti decadono dalla Commissione per assenze alle riunioni non giustificate anche non continuative superiori a quattro. La decadenza e' dichiarata dal Ministro.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo del comma 2 dell'art 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303:
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 1° settembre 1999, n.
205, supplemento ordinario.
- Gli articoli 3, 4,5, 6 e 7 del decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198: "Codice delle pari opportunita' tra
uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre
2005, n. 246", abrogati dal presente decreto, recavano:
"Art. 3 (Commissione per le pari opportunita' fra uomo
e donna).".
"Art. 4 ( Durata e composizione della Commissione).".
"Art. 5 (Ufficio di Presidenza della Commissione).".
"Art. 6 (Esperti e consulenti).".
"Art. 7 (Segreteria della Commissione).".
- Il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226
(Trasformazione della Commissione nazionale per la parita'
in Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, a
norma dell'art. 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194.
- Il decreto ministeriale 19 maggio 2004, n. 275,
abrogato dal presente decreto, recava: "Regolamento recante
norme per l'organizzazione ed il funzionamento della
Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna ai
sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo
31 luglio 2003, n. 226".
- Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248), e' il seguente:
"Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organi). - 1. Fermo restando il divieto previsto
dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento
ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a
quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri".
"2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
valuta, prima della scadenza del termine di durata degli
organismi individuati dai provvedimenti previsti dai
commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore
competente, la perdurante utilita' dell'organismo
proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale
proroga della durata dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'azione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il
28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articoli non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 198
del 2006, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2. Procedura e criteri di scelta dei componenti provenienti dalle
associazioni e dai movimenti delle donne
1. Ai fini della scelta di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono da considerarsi maggiormente rappresentativi sul piano nazionale le associazioni e i movimenti di donne che presentano almeno tre dei requisiti nel campo delle politiche di genere, di seguito elencati in ordine di importanza:
a) competenza in materia di attivita' per la promozione delle politiche femminili; la competenza non deve essere determinata avuto riguardo esclusivamente alla previsione statutaria, laddove esistente, ma tenendo in considerazione, in concreto, l'azione svolta in un arco temporale di riferimento triennale;
b) intercategorialita' dell'azione;
c) intersettorialita' dell'azione;
d) presenza sul territorio ramificata con riferimento a tutte le realta' locali;
e) numero degli iscritti;
f) rapporti di collaborazione con altre associazioni aventi medesimi obiettivi statutari;
g) ruolo assunto nell'ambito di organismi, commissioni e comitati promossi dalle istituzioni per problemi riguardanti la condizione femminile e per problemi con essi connessi;
h) ruolo assunto nell'ambito di organismi internazionali deputati alla lotta contro la discriminazione di genere o comunque alla promozione delle pari opportunita' tra uomo e donna;
i) progetti di attivita' in essere nella materia delle pari opportunita' di genere;
l) consolidata presenza nel settore negli anni;
m) finanziamenti ricevuti da parte dell'Unione europea, ovvero da parte di istituzioni nazionali per la realizzazione di azioni e progetti nell'ultimo triennio.
2. La scelta e' operata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita' tra le associazioni e i movimenti di donne che dichiarano la loro disponibilita' a comporre la Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno.
3. I componenti della Commissione di cui al comma 2, dell'articolo 1 sono nominati con decreto del Ministro.
 
Art. 3.
Competenze e funzionamento della Commissione
1. La Commissione fornisce consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di genere, sui provvedimenti di competenza dello Stato.
2. Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione, in particolare :
a) propone il programma annuale di lavoro, indicando le conseguenti esigenze finanziarie;
b) controlla sistematicamente gli sviluppi delle politiche delle pari opportunita' tra uomini e donne in ambito sopranazionale e comunitario;
c) segnala al Ministro le iniziative necessarie per conformare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni alla parita' dei sessi e, in generale, per realizzare l'effettiva parita' nell'amministrazione;
d) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunita', rilevando altresi' l'eventuale mancato rispetto degli impegni comunitari;
e) puo' effettuare audizioni, pubblicare i propri lavori nonche' le ricerche svolte e predisporre la realizzazione di campagne informative.
3. La Commissione puo' articolarsi in gruppi di lavoro per materie omogenee composti da non meno di tre membri.
 
Art. 4
Competenze del Ministro

1. Il Ministro: a) fissa le linee di indirizzo dell'attivita' della Commissione; b) determina il programma annuale di lavoro, individuando le relative
risorse ai sensi dell'articolo 6, tenendo conto delle proposte
della Commissione; c) convoca le riunioni della Commissione e ne fissa l'ordine del
giorno; d) nomina con proprio decreto fino a quattro esperti e consulenti
competenti in materia di politiche di genere determinandone il
compenso; e) nomina il Segretario tra i componenti della Commissione.
 
Art. 5.
Segreteria tecnica della Commissione
1. La segreteria tecnica della Commissione e' costituita con decreto del Ministro, e svolge le seguenti funzioni:
a) istruttoria delle questioni di competenza della Commissione;
b) adempimenti strumentali al funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro.
2. La segreteria tecnica si avvale di un contingente massimo di tre unita' del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', ad una delle quali vengono attribuite funzioni di coordinamento. Al personale di segreteria non competono compensi aggiuntivi per l'attivita' prestata per la Commissione.
 
Art. 6.
Disposizioni finanziarie
1. Per le spese destinate alla realizzazione delle finalita' della Commissione e al suo funzionamento, si utilizzano le risorse stanziate in un capitolo istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ridotte del trenta per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo.



Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223
del 2006, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 7.
Relazione finale
1. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la Commissione presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per i diritti e le pari opportunita' che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i diritti e le pari opportunita'.
2. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
3. I componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della Commissione e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga di durata dell'organismo.



Nota all'art. 7.
- Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223
del 2006, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 8.
Norma transitoria
1. In fase di prima applicazione il termine per la dichiarazione di disponibilita' a comporre la Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e' sostituito con il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
Art. 9.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
b) l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 luglio 2003, n. 226;
c) il decreto del Ministro per le pari opportunita' 19 maggio 2004, n. 275.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Pollastrini, Ministro per i diritti e
le pari opportunita'
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Santagata, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo

Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 301



Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223
del 2006, si vedano le note alle premesse.
- Per gli articoli 3, 4, 5, 6, e 7 del decreto
legislativo n. 198 del 2006, si vedano le note alle
premesse.
- Per gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 266
del 2003, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto ministeriale n. 275 del
2004 si vedano le note alle premesse.



 
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