Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 17 luglio 2007 |
Designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari», quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra di Bari», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Terra di Bari; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 203 del 2 settembre 2003, con il quale l'autorita' pubblica designata Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, e' stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Terra di Bari; Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Puglia con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorita' pubblica da designare per svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta Terra di Bari la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari con sede in Bari, corso Cavour n. 2; Visto il decreto 12 luglio 2006 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bari e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 luglio 2007; Visto il decreto 26 ottobre 2006 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 12 luglio 2006, e' stato ulteriormente prorogato fino all'emanazione del decreto di rinnovo alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bari; Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta Terra di Bari conformemente allo schema tipo di controllo; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta Terra di Bari; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare; Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 maggio 2007; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari con sede in Bari, corso Cavour n. 2, e' designata quale Autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Terra di Bari, registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996. |
| Art. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensidell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. |
| Art. 3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Terra di Bari, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006». |
| Art. 4. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Terra di Bari, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire. |
| Art. 6. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta Terra di Bari, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origineprotetta Terra di Bari rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Puglia. |
| Art. 8. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Puglia, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2007
Il direttore generale: La Torre |
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