Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 15 marzo 2007 |
Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge n. 40 del 19 febbraio 2004 recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita» ed in particolare l'art. 18 che al primo comma istituisce presso il Ministero della salute il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita da ripartire tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla base di criteri individuati con decreto del Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2004 con il quale sono stati individuati i criteri di riparto del predetto fondo sul quale ha espresso parere favorevole la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 29 aprile; Rilevata la necessita' di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto in considerazione della variazione dei dati statistici concernenti le donne maggiorenni in eta' feconda, forniti dall'ISTAT nel report «stima rapida della popolazione residente al 1° gennaio 2006 per sesso ed eta»; Atteso che il criterio di riparto non subisce mutamenti e che pertanto resta acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano; Decreta: A partire dall'anno 2007, l'importo di 6,8 milioni di euro, di cui all'art. 18 della legge n. 40 del 19 febbraio 2004, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita» e' ripartito tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano secondo il prospetto allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.
Roma, 15 marzo 2007
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 143 |
| Allegato
----> Vedere Allegato a pag. 39 della G.U. <---- |
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