Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2007, n. 113
Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», emanato in attuazione delle direttive sopra richiamate;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria 2004, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare l'articolo 25, comma 3, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 15 marzo 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 giugno 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni correttive

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
a) all'articolo 7, comma 4, le parole: «svolge i» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei»;
b) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto» sono inserite le seguenti: «nonche' dell'amministrazione della giustizia»;
c) all'articolo 53, comma 2, lettera c), sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualita', il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.»;
d) all'articolo 53, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o piu' soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante puo' indicare nel bando di gara le modalita' per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.»;
e) all'articolo 56, comma 1, le lettere b) e c) sono soppresse;
f) all'articolo 57, comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilita' del ricorso alla procedura negoziata senza bando e' consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi e' computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.»;
g) all'articolo 58, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il ricorso al dialogo competitivo per lavori e' consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, e' altresi' richiesto il parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'amministrazione puo' comunque procedere.»;
h) l'articolo 59, comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.»;
i) all'articolo 83, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;»;
l) all'articolo 84, comma 8:
1) al primo periodo le parole: «delle stazioni appaltanti» sono sostituite dalle seguenti: «della stazione appaltante»;
2) al secondo periodo, dopo la parola: «scelti» sono inserite le seguenti: «tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero»;
m) all'articolo 110, dopo la parola: «proporzionalita», sono inserite le parole: «con la procedura di cui all'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti» ed e' infine aggiunto il seguente periodo: «Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti.»;
n) all'articolo 122, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessita' o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.»;
o) all'articolo 124, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7.»;
p) all'articolo 135, comma 1:
1) le parole: «il responsabile del procedimento valuta» sono sostituite dalle seguenti: «il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante»;
2) la parola: «l'opportunita» e' soppressa;
q) all'articolo 143, alla fine del comma 7 sono aggiunte le seguenti parole: «, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo»;
r) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le proposte sono presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicativo di cui al comma 3.»;
2) al comma 3 le parole: «Entro venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro novanta giorni»;
3) al comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso;
s) all'articolo 154, comma 1, gli ultimi due periodi sono soppressi;
t) all'articolo 253:
1) al comma 1, le parole: «commi 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies»;
2) al comma 1-bis e' soppressa la lettera c);
3) al comma 1-ter, le parole: «degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 56»;
4) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti:
«1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.
1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sono pubblicate
in G.U.C.E. n. L 134 del 30 aprile 2004.
- Il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del
28 ottobre 2004, e' pubblicato in G.U.C.E. n. L 326 del
29 ottobre 2004.
- Il decreto legislativo n. 163 del 2006 e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
S.O.
- Il testo dell'art. 25, comma 3, della legge 18 aprile
2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge comunitaria 2004 - Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O.), e' il seguente:
«Art. 25. - Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli
enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,
e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
(Omissis).
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere
emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto
delle procedure di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4.».
- Il testo del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n.
6 «Disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a
norma dell'art. 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n.
62 (legge comunitaria 2004)», e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2007, n. 25.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n.
202), e' il seguente:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettivacompetenza;
ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, il Ministro
delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro
della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione
province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI
e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note agli articoli 1, 2 e 3:
- Si riportano gli articoli 3, 5, 6, 7, 11, 17, 32, 34,
36, 37, 38, 40, 42, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 74, 83, 84,
91, 92, 102, 110, 112, 113, 118, 122, 124, 133, 135, 141,
142, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 161, 163,
164, 175, 176, 177, 185, 186, 204, 206, 241, 243, 247, 253,
256 e l'allegato XXI, articoli 28, 31 e 38 del citato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificati
dal presente decreto legislativo:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si applicano le definizioni che seguono.
2. Il "codice" e' il presente codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture.
3. I "contratti" o i "contratti pubblici" sono i
contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto
l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero
l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle
stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti
aggiudicatori.
4. I "settori ordinari" dei contratti pubblici sono i
settori diversi da quelli del gas, energia termica,
elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte
III del presente codice, in cui operano le stazioni
appaltanti come definite dal presente articolo.
5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i
settori del gas, energia termica, elettricita', acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica, come definiti dalla parte III del presente
codice.
6. Gli "appalti pubblici" sono i contratti a titolo
oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante
o un ente aggiudicatore e uno o piu' operatori economici,
aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di
prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal
presente codice.
7. Gli "appalti pubblici di lavori" sono appalti
pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente,
la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa
acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a
lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure,
limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo
III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di
un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla
stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base
del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.
8. I "lavori" comprendono le attivita' di costruzione,
demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro,
manutenzione, di opere. Per "opera" si intende il risultato
di un insieme di lavori, che di per se' esplichi una
funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia
quelle che sono il risultato di un insieme di lavori
edilizi o di genio civile di cui all'allegato I, sia quelle
di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica.
9. Gli "appalti pubblici di forniture" sono appalti
pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi
per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la
locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per
l'acquisto, di prodotti.
10. Gli "appalti pubblici di servizi" sono appalti
pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di
forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di
cui all'allegato II.
11. Le "concessioni di lavori pubblici" sono contratti
a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad
oggetto, in conformita' al presente codice, l'esecuzione,
ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilita', e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonche' la loro gestione funzionale ed economica, che
presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei
lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o
in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformita'
al presente codice.
12. La "concessione di servizi" e' un contratto che
presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo
della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto
di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un
prezzo, in conformita' all'art. 30.
13. L'"accordo quadro" e' un accordo concluso tra una o
piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici e
il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relative
agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
quantita' previste.
14. Il "sistema dinamico di acquisizione" e' un
processo di acquisizione interamente elettronico, per
acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche
generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze
di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per
tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato
un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.
15. L'"asta elettronica" e' un processo per fasi
successive basato su un dispositivo elettronico di
presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di
nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
interviene dopo una prima valutazione completa delle
offerte permettendo che la loro classificazione possa
essere effettuata sulla base di un trattamento automatico.
Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto
prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori,
non possono essere oggetto di aste elettroniche.
16. I contratti "di rilevanza comunitaria" sono i
contratti pubblici il cui valore stimato al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e' pari o
superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1,
lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel
novero dei contratti esclusi.
17. I contratti "sotto soglia" sono i contratti
pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (I.V.A.) e' inferiore alle soglie di cui
agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196,
215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti
esclusi.
18. I "contratti esclusi" sono i contratti pubblici di
cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte
alla disciplina del presente codice, e quelli non
contemplati dal presente codice.
19. I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore
di servizi" designano una persona fisica, o una persona
giuridica, o un ente senza personalita' giuridica, ivi
compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la
realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti,
la prestazione di servizi.
20. Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un
insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di
servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo
scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno
specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una
unica offerta.
21. Il termine "consorzio" si riferisce ai consorzi
previsti dall'ordinamento, con o senza personalita'
giuridica.
22. Il termine "operatore economico" comprende
l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o
un raggruppamento o consorzio di essi.
23. L'"offerente" e' l'operatore economico che ha
presentato un'offerta.
24. Il "candidato" e' l'operatore economico che ha
chiesto di partecipare a una procedura ristretta o
negoziata o a un dialogo competitivo.
25. Le "amministrazioni aggiudicatrici" sono: le
amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
soggetti.
26. L'"organismo di diritto pubblico" e' qualsiasi
organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze
di interesse generale, aventi carattere non industriale o
commerciale;
- dotato di personalita' giuridica;
- la cui attivita' sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure
il cui organo d'amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della
meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle
categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano
detti requisiti figurano nell'allegato III, al fine
dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV
e V.
28. Le "imprese pubbliche" sono le imprese su cui le
amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o
perche' ne sono proprietarie, o perche' vi hanno una
partecipazione finanziaria, o in virtu' delle norme che
disciplinano dette imprese. L'influenza dominante e'
presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici,
direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa,
alternativamente o cumulativamente:
a) detengono la maggioranza del capitale
sottoscritto;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno
diritto le azioni emesse dall'impresa;
c) hanno il diritto di nominare piu' della meta' dei
membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di
vigilanza dell'impresa.
29. Gli "enti aggiudicatori" al fine dell'applicazione
delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono
le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e
i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici
o imprese pubbliche, operano in virtu' di diritti speciali
o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente secondo
le norme vigenti.
30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti
aggiudicatori ai fini dell'applicazione della parte III,
figurano nell'allegato VI.
31. Gli "altri soggetti aggiudicatori", ai fini della
parte II, sono i soggetti privati tenuti all'osservanza
delle disposizioni del presente codice.
32. I "soggetti aggiudicatori", ai soli fini della
parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi),
comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al
comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonche'
i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei
fondi, di cui al citato capo IV.
33. L'espressione "stazione appaltante" (...) comprende
le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di
cui all'art. 32.
34. La "centrale di committenza" e' un'amministrazione
aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi destinati ad
amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,
o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi
quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad
amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
35. Il "profilo di committente" e' il sito informatico
di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti
e le informazioni previsti dal presente codice, nonche'
dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti
all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
il profilo di committente e' istituito nel rispetto delle
previsioni di tali atti legislativi e successive
modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed
esecuzione (3).
36. Le "procedure di affidamento" e l'"affidamento"
comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o
forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto,
sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione,
sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di
concorsi di idee.
37. Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni
operatore economico interessato puo' presentare un'offerta.
38. Le "procedure ristrette" sono le procedure alle
quali ogni operatore economico puo' chiedere di partecipare
e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli
operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con
le modalita' stabilite dal presente codice.
39. Il "dialogo competitivo" e' una procedura nella
quale la stazione appaltante, in caso di appalti
particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati
ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o piu'
soluzioni atte a soddisfare le sue necessita' e sulla base
della quale o delle quali i candidati selezionati saranno
invitati a presentare le offerte; a tale procedura
qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare.
40. Le "procedure negoziate" sono le procedure in cui
le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici
da loro scelti e negoziano con uno o piu' di essi le
condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce
procedura negoziata.
41. I "concorsi di progettazione" sono le procedure
intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel
settore della pianificazione territoriale,
dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o
dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto,
selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una
gara, con o senza assegnazione di premi.
42. I termini "scritto" o "per iscritto" designano un
insieme di parole o cifre che puo' essere letto, riprodotto
e poi comunicato. Tale insieme puo' includere informazioni
formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
43. Un "mezzo elettronico" e' un mezzo che utilizza
apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la
compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che
utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via
filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici.
44. L'"Autorita'" e' l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui
all'art. 6.
45. L'"Osservatorio" e' l'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui
all'art. 7.
46. L'"Accordo" e' l'accordo sugli appalti pubblici
stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali
dell'Uruguay Round.
47. Il "regolamento" e' il regolamento di esecuzione e
attuazione del presente codice, di cui all'art. 5.
48. La "Commissione" e' la Commissione della Comunita'
europea.
49. Il "Vocabolario comune per gli appalti", in
appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la
nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici
adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel
contempo la corrispondenza con le altre nomenclature
esistenti.
50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al
campo di applicazione del presente codice derivanti da
eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la
nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la
nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione
provvisoria) di cui all'allegato II, avra' la prevalenza
rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
51. Ai fini dell'art. 22 e dell'art. 100 valgono le
seguenti definizioni:
a) "rete pubblica di telecomunicazioni" e'
l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente
la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti
della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici
o altri mezzi elettromagnetici;
b) "punto terminale della rete" e' l'insieme dei
collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso
che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e
sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e
comunicare efficacemente per mezzo di essa;
c) "servizi pubblici di telecomunicazioni" sono i
servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati
membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in
particolare ad uno o piu' enti di telecomunicazioni;
d) "servizi di telecomunicazioni" sono i servizi che
consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e
nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di
telecomunicazioni mediante procedimenti di
telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e
della televisione».
«Art. 5 (Regolamento e capitolati). - 1. Lo Stato detta
con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del
presente codice in relazione ai contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti
statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'art. 4,
comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra
amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive
o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'art.
4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva,
siano applicabili anche alle regioni e province autonome.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 196 quanto al
regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il
regolamento di cui al comma 1 e' adottato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle
politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali
e ambientali, delle attivita' produttive, dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo
schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere
entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,
decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con la
procedura di cui al presente comma si provvede altresi'
alle successive modificazioni e integrazioni del
regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e'
di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di
attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono
alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e
sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con
le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli
atti procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali
atti;
f) modalita' di istituzione e gestione del sito
informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi, compresa la regolarita'
contributiva attestata dal documento unico, di cui all'art.
2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 266, certificazioni di qualita', nonche'
qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri
stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure
incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad
attenuare i costi della qualificazione per le piccole e
medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi
compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di
progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i
requisiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni
giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e
attivita' di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei
contratti e cause che le determinano, nonche' modalita'
applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla
categoria prevalente ai sensi dell'art. 118;
o) norme riguardanti le attivita' necessarie per
l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni
disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile
del procedimento;
p) modalita' di corresponsione ai soggetti che
eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di
avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante
in caso di inadempienza retributiva e contributiva
dell'appaltatore;
s) collaudo e attivita' di supporto
tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo
semplificato sulla base di apposite certificazioni di
qualita', le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i
termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilita'
dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
relativi compensi, i requisiti professionali secondo le
caratteristiche dei lavori;
s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo
quanto gia' previsto ai sensi del regolamento recante
capitolato generale di appalto dei lavori pubblici,
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici
19 aprile 2000, n. 145.
6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti
esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei
lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei
rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo
sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero degli affari
esteri, tiene conto della specialita' delle condizioni per
la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle
procedure applicate in materia dalle organizzazioni
internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati,
contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della
generalita' dei propri contratti o di specifici contratti,
nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui
al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito
costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni
aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato generale,
con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel
rispetto del presente codice e del regolamento di cui al
comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o
nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al
comma 8 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti da
parte delle stazioni appaltanti diverse dalle
amministrazioni aggiudicatrici statali.».
«Art. 6 (Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture). - 1. L'Autorita'
per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma,
istituita dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
assume la denominazione di Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito da sette
membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. I membri dell'Autorita', al fine di garantire
la pluralita' delle esperienze e delle conoscenze, sono
scelti tra personalita' che operano in settori tecnici,
economici e giuridici con riconosciuta professionalita'.
L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e
stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorita' durano in carica cinque anni
e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, non possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o
rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di
appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa
per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, e' determinato il
trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'.
4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale,
di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche di
interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari e nei settori speciali, nonche', nei
limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito
di applicazione del presente codice, al fine di garantire
l'osservanza dei principi di cui all'art. 2 e,
segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e
trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di
economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonche'
il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole
procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorita'
amministrative indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da
altre norme, l'Autorita':
a) vigila sull'osservanza della disciplina
legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con
indagini campionarie, la regolarita' delle procedure di
affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi,
forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di
applicazione del presente codice, verificando, con
riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la
legittimita' della sottrazione al presente codice e il
rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non
sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio
ne' a vigilanza dell'Autorita' i contratti di cui agli
articoli 16, 17, 18;
c) vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di
esecuzione dei contratti pubblici;
d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia
derivato pregiudizio per il pubblico erario;
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita
comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di
inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle
modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che
disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte
per la revisione del regolamento;
h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una
relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni
riscontrate nel settore dei contratti pubblici con
particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non
concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli
atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di
cui all'art. 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni
dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo adempimento degli
obblighi nei confronti dei concessionari e degli
appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio di cui
all'art. 7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le
modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 5;
nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorita' puo'
annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di
attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei
presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonche'
sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o
piu' delle altre parti, esprime parere non vincolante
relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento
delle procedure di gara, eventualmente formulando una
ipotesi di soluzione; si applica l'art. 1, comma 67, terzo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti dall'art. 1, comma 67,
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8. Quando all'Autorita' e' attribuita la competenza ad
irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti
edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico
cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le
diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I
provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di
pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione
avviene mediante iscrizione a ruolo.
9. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita'
puo':
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli
operatori economici esecutori dei contratti, nonche' ad
ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche
regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia
in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti
relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in
corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di
progettazione, agli affidamenti;
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di
chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della
collaborazione di altri organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e
statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che
esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con
i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli
accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e
alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni
e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello
svolgimento di tali attivita' sono comunicati
all'Autorita'.
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria
da parte dell'Autorita' sono tutelati, sino alla
conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di
ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
I funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai
quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al
comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono,
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si
applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
richiesta della stazione appaltante o dell'ente
aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli
operatori economici che forniscono dati o documenti non
veritieri, circa il possesso dei requisiti di
qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti
aggiudicatori a agli organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento
disciplinare e' instaurato dall'amministrazione competente
su segnalazione dell'Autorita' e il relativo esito va
comunicato all'Autorita' medesima.
13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita',
l'Autorita' trasmette gli atti e i propri rilievi agli
organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora
l'Autorita' accerti che dalla esecuzione dei contratti
pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli
atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti
interessati e alla procura generale della Corte dei
conti.».
«Art. 7 (Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture). - 1. Nell'ambito
dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una
sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso
le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli
della articolazione regionale sono definiti dall'Autorita'
di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui
all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA,
opera mediante procedure informatiche, sulla base di
apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli
altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI),
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
delle casse edili, della CONSIP.
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale
delle sezioni regionali competenti per territorio, per
l'acquisizione delle informazioni necessarie allo
svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti
da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei
dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto
il territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e
gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per
tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per
tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree
territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e
tenendo conto dei parametri qualita' - prezzo di cui alle
convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'art. 26,
legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica semestralmente i programmi triennali dei
lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni
aggiudicatrici, nonche' l'elenco dei contratti pubblici
affidati;
e) promuove la realizzazione di un collegamento
informatico con le stazioni appaltanti, nonche' con le
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale
sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicita' e di
conoscibilita' richiesti dall'Autorita';
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in
particolare in materia contrattuale, e la formulazione di
tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti
interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di
cui all'art. 250 (contenuto del prospetto statistico per i
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di
rilevanza comunitaria) e di cui all'art. 251 (contenuto del
prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi nei settori di gas, energia termica,
elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi
standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT,
avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio,
cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato
dei principali beni e servizi acquisiti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla
comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i
prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici,
laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate
dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5-bis Nella determinazione dei costi standardizzati, di
cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo
del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'art. 87,
comma 2, lettera g).
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
con quello per la funzione pubblica, assicura lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 5, definendo
modalita', tempi e responsabilita' per la loro
realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze
vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per
la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di
concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di
legge recante il bilancio di previsione dello Stato, puo'
proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di
bilancio delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attivita', agli aspetti e alle
componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture
concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i
compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono
svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su
comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e
architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da
effettuare per il tramite della sezione regionale
dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di
importo superiore a 150.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione
definitiva o di definizione della procedura negoziata, i
dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di
gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
nominativo dell'affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta
giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,
l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei
lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati
di avanzamento. Le norme del presente comma non si
applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli
enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro il
31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il
numero e i dati essenziali relativi a detti contratti
affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta,
senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e'
sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a euro
25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono
forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di
interesse regionale, provinciale e comunale, sono
comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li
trasmettono alla sezione centrale.
10. Il regolamento di cui all'art. 5 disciplina le
modalita' di funzionamento del sito informatico presso
l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i
bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora
scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresi' il termine
massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli
atti scaduti, nonche' un archivio per la pubblicazione di
massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi
arbitrali.».
Art. 11 (Fasi delle procedure di affidamento). - 1. Le
procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo
nel rispetto degli atti di programmazione delle
amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente
codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformita' ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno
dei sistemi previsti dal presente codice per
l'individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore
offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente
codice. Al termine della procedura e' dichiarata
l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior
offerente.
5. La stazione appaltante, previa verifica
dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12,
comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva.
6. Ciascun concorrente non puo' presentare piu' di
un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione,
per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione. La stazione appaltante puo' chiedere
agli offerenti il differimento di detto termine.
7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad
accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e'
irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.
8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti.
9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e
fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del
contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il
termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto
nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine
fissato, ovvero il controllo di cui all'art. 12, comma 3,
non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario
puo', mediante atto notificato alla stazione appaltante,
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il
rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di
lavori, se e' intervenuta la consegna dei lavori in via di
urgenza, e nel caso di servizi e forniture, se si e' dato
avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza
l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal
direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere
provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si e'
dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza,
l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per le prestazioni espletate su ordine del
direttore dell'esecuzione.
10. Il contratto non puo' comunque essere stipulato
prima di trenta giorni dalla comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai
sensi dell'art. 79, salvo motivate ragioni di particolare
urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere
il decorso del predetto termine. La deroga di cui al
periodo precedente non si applica ai contratti relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, di
cui alla parte II, titolo III, capo IV.
11. Il contratto e' sottoposto alla condizione
sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione
e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle
stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.
12. L'esecuzione del contratto puo' avere inizio solo
dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi
di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore
ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle
condizioni previste dal regolamento.
13. Il contratto e' stipulato mediante atto pubblico
notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice,
ovvero mediante scrittura privata, nonche' in forma
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante.».
«Art. 17 (Contratti segretati o che esigono particolari
misure di sicurezza). - 1. Le opere, i servizi e le
forniture destinati ad attivita' della Banca d'Italia,
delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa
della Nazione o per i compiti di istituto, nonche'
dell'amministrazione della giustizia, o ad attivita' degli
enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui
sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza
in conformita' a disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione
degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato,
possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni
relative alla pubblicita' delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del
presente articolo.
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con
provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da
considerarsi "segreti" ai sensi del regio decreto 11 luglio
1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di
altre norme vigenti, oppure "eseguibili con speciali misure
di sicurezza".
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in
possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente
codice, dell'abilitazione di sicurezza.
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o
eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo
esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto
e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore
economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
5. L'operatore economico invitato puo' richiedere di
essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di
un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i
componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore
entro i successivi dieci giorni e' tenuto a pronunziarsi
sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a
diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione
dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni
all'amministrazione, devono essere in possesso
dell'abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente art. posti in essere
da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente
al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si
pronuncia altresi' sulla regolarita', sulla correttezza e
sull'efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al
presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun
anno in una relazione al Parlamento.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale
per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle infrastrutture, sentito il Consiglio di
Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla
richiesta, e' adottato apposito regolamento, nel rispetto
delle previsioni del presente articolo, per l'acquisizione
di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a
trattativa privata, da parte degli organismi di cui agli
articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.».
«Art. 32 (Amministrazioni aggiudicatrici e altri
soggetti aggiudicatori).- 1. Salvo quanto dispongono il
comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonche'
quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai
seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie
di cui all'art. 28:
a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici;
b) appalti di lavori pubblici affidati dai
concessionari di lavori pubblici che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti
dall'art. 142;
c) lavori, servizi, forniture affidati dalle societa'
con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non
sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto
della loro attivita' la realizzazione di lavori o opere,
ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad
essere collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza, ivi comprese le societa' di cui agli
articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali;
d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui
all'allegato I, nonche' lavori di edilizia relativi ad
ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo
libero, edifici scolastici e universitari, edifici
destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo
superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione
sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),
un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in
conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei lavori;
e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati,
relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto
dell'I.V.A., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorche'
tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui
alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia
previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in
conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei servizi;
f) lavori pubblici affidati dai concessionari di
servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla
gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di
proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice;
g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei
soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che
assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di
urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contribuito
previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art.
16, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380 e dell'art. 28, comma 5 della legge
17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il
permesso di costruire puo' prevedere che, in relazione alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare
del permesso di costruire assuma la veste di promotore,
presentando all'amministrazione medesima, entro novanta
giorni dal rilascio del permesso di costruire, la
progettazione preliminare delle opere. All'esito della gara
bandita ed effettuata dall'amministrazione che rilascia il
permesso di costruire sulla base della progettazione
presentata dal promotore, il promotore puo' esercitare,
purche' espressamente previsto nel bando di gara, diritto
di prelazione nei confronti dell'aggiudicatario, entro
quindici giorni dalla aggiudicazione, corrispondendo
all'aggiudicatario il 3% del valore dell'appalto
aggiudicato. Il promotore deve avere i requisiti di
qualificazione previsti dall'art. 40 in relazione alla
tipologia e all'importo delle opere di urbanizzazione;
h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti
aggiudicatori di cui all'art. 207, qualora, ai sensi
dell'art. 214, devono trovare applicazione le disposizioni
della parte II anziche' quelle della parte III del presente
codice.
2. Ai soggetti di cui al comma 1,
lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63;
78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase
di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che
disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1,
lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78,
comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di
esecuzione del contratto si applicano solo le norme che
disciplinano il collaudo.
3. Le societa' di cui al comma 1, lettera c) non sono
tenute ad applicare le disposizioni del presente codice
limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla
gestione del servizio per i quali sono state specificamente
costituite, se ricorrono le seguenti condizioni:
1) la scelta del socio privato e' avvenuta nel
rispetto di procedure di evidenza pubblica;
2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione
previsti dal presente codice in relazione alla prestazione
per cui la societa' e' stata costituita;
3) la societa' provvede in via diretta alla
realizzazione dell'opera o del servizio, in misura
superiore al 70% del relativo importo.
4. Il provvedimento che concede il contributo di cui
alle lettere d) ed e) del comma 1 deve porre come
condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario,
delle norme del presente codice. Fatto salvo quanto
previsto dalle eventuali leggi che prevedono le
sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse puo'
essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento
dell'appalto, previa verifica, da parte del
sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si e'
svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato
rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza
dal contributo.».
«Art. 34 (Soggetti a cui possono essere affidati i
contratti pubblici). - 1. Sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti
soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le
societa' commerciali, le societa' cooperative;
b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione
e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di
societa' consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani,
societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e
lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti,
costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si
applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.
2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma
di societa' ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
riguardo le disposizioni dell'art. 37.
2. Non possono partecipare alla medesima gara
concorrenti che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile. Le stazioni appaltanti escludono altresi' dalla
gara i concorrenti per i quali accertano che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi.».
«Art. 36 (Consorzi stabili). - 1. Si intendono per
consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'art. 35,
dei requisiti previsti dall'art. 40, formati da non meno di
tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi
organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo
congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa.
2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti
alla facolta' del consorzio di eseguire le prestazioni
anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la
responsabilita' solidale degli stessi nei confronti del
soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i
criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a
favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso,
purche' cio' avvenga non oltre sei anni dalla data di
costituzione.
3. (soppresso).
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X
del libro quinto del codice civile, nonche' l'art. 118.
5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura
di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353
del codice penale. E' vietata la partecipazione a piu' di
un consorzio stabile.
6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile
alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre
d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa
consorziata, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, e' incrementata di una
percentuale della somma stessa. Tale percentuale e' pari al
20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
quinquennio.
7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.
Per i lavori, la qualificazione e' acquisita con
riferimento ad una determinata categoria di opere generali
o specialistiche per la classifica corrispondente alla
somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la
qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in
ogni caso necessario che almeno una tra le imprese
consorziate gia' possieda tale qualificazione ovvero che
tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con
qualificazione per classifica VII e almeno due con
classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese
consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per
classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione, nonche' per la fruizione dei
meccanismi premiali di cui all'art. 40, comma 7, e' in ogni
caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano
posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora
la somma delle classifiche delle imprese consorziate non
coincida con una delle classifiche di cui al regolamento,
la qualificazione e' acquisita nella classifica
immediatamente inferiore o in quella immediatamente
superiore alla somma delle classifiche possedute dalle
imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi
rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari
della meta' dell'intervallo tra le due classifiche.».
«Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
di concorrenti). - 1. Nel caso di lavori, per
raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una
riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi
realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori
scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla
categoria prevalente e cosi' definiti nel bando di gara,
assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo
orizzontale si intende una riunione di concorrenti
finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento
di tipo verticale si intende un raggruppamento di
concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di
servizi o di forniture indicati come principali anche in
termini economici, i mandanti quelle indicate come
secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui
gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di
gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i
consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli
imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli
imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel
regolamento.
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono
essere specificate le parti del servizio o della fornitura
che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei
consorziati determina la loro responsabilita' solidale nei
confronti della stazione appaltante, nonche' nei confronti
del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di
lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per
gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita'
e' limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva
competenza, ferma restando la responsabilita' solidale del
mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei
di tipo verticale i requisiti di cui all'art. 40, sempre
che siano frazionabili, devono essere posseduti dal
mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante
deve possedere i requisiti previsti per l'importo della
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1
lettera b) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e'
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del
codice penale.
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte
dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e),
anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi
ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandatario, il quale stipulera' il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo
quanto disposto ai commi 18 e 19, e' vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto
a quella risultante dall'impegno presentato in sede di
offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente
comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la
nullita' del contratto, nonche' l'esclusione dei
concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al medesimo appalto.
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della
concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori
prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali, e qualora una o piu' di tali opere superi
altresi' in valore il 15 per cento dell'importo totale dei
lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e
sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In
tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare
le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi
del presente articolo, raggruppamenti temporanei di tipo
verticale, disciplinati dal regolamento che definisce
altresi' l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per
le medesime speciali categorie di lavori, che siano
indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito,
non puo' essere artificiosamente suddiviso in piu'
contratti.
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero
di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato
individualmente, o il candidato ammesso individualmente
nella procedura di dialogo competitivo, ha la facolta' di
presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario
di operatori riuniti.
13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo
devono eseguire le prestazioni nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento
temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con
un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata
autenticata. La relativa procura e' conferita al legale
rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il
mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per
giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante.
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,
anche processuale, dei mandanti nei confronti della
stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il
collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni
rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per se'
organizzazione o associazione degli operatori economici
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli
oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, la stazione appaltante puo' proseguire il
rapporto di appalto con altro operatore economico che sia
costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice
purche' abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non
sussistendo tali condizioni la stazione appaltante puo'
recedere dall'appalto.
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore
economico subentrante che sia in possesso dei prescritti
requisiti di idoneita', e' tenuto alla esecuzione,
direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o
servizi o forniture ancora da eseguire.».
«Art. 38 (Requisiti di ordine generale). - 1. Sono
esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e
servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano
se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il
socio o il direttore tecnico se si tratta di societa' in
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice,
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla
moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu'
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o
il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa'
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o
del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta
salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice
penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura
penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attivita'
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati
in possesso dell'Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui
all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la
sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte
dell'Autorita' per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso
dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica
anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato
della non menzione.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art.
43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di
presentare la certificazione di regolarita' contributiva di
cui all'art. 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di
cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In
sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2
le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del
casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai
concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui
all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art.
33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di
candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le
stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai
concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e
possono altresi' chiedere la cooperazione delle autorita'
competenti.
5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da
altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati
membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una
dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita'
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o di provenienza.».
«Art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici).
- 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici devono essere qualificati e improntare la loro
attivita' ai principi della qualita', della
professionalita' e della correttezza. Allo stesso fine i
prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita'
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dall'art. 5, viene
disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti
gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di
importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto
alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il
regolamento di cui all'art. 5 possono essere altresi'
periodicamente revisionate le categorie di qualificazione
con la possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie.
3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
di diritto privato di attestazione, appositamente
autorizzati dall'Autorita', sentita un'apposita commissione
consultiva istituita presso l'Autorita' medesima. Alle
spese di finanziamento della commissione consultiva si
provvede a carico del bilancio dell'Autorita', nei limiti
delle risorse disponibili. L'attivita' di attestazione e'
esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di
giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse
commerciale o finanziario che possa determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA
nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli
esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura
pubblicistica, anche agli effetti dell'art. 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle
stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del
codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le
SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente.
Agli organismi di attestazione e' demandato il compito di
attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualita' conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla
vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
b) requisiti di ordine generale nonche'
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra
i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati
rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da
parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di
attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle
stazioni appaltanti.
4. Il regolamento definisce in particolare:
a) il numero e le modalita' di nomina dei componenti
la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve
essere composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
interessati;
b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di
eventuale revoca nei confronti degli organismi di
attestazione, nonche' i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere.
c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei
soggetti qualificati della certificazione del sistema di
qualita', di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di
cui al comma 3, lettera b), nonche' le modalita' per
l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti
relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale in conformita'
all'art. 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le
relative misure in rapporto all'entita' e alla tipologia
dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche
quelli relativi alla regolarita' contributiva e
contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili.
Tra i requisiti di capacita' tecnica e professionale il
regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di
gestione ambientale.
e) i criteri per la determinazione delle tariffe
applicabili all'attivita' di qualificazione;
f) le modalita' di verifica della qualificazione; la
durata dell'efficacia della qualificazione e' di cinque
anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di
capacita' strutturale da indicare nel regolamento il
periodo di durata della validita' delle categorie generali
e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2; la
verifica di mantenimento sara' tariffata proporzionalmente
alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre
quinti della stessa;
f-bis) le modalita' per assicurare, nel quadro delle
rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di
vigilanza sull'attivita' degli organismi di attestazione
avvalendosi delle strutture e delle risorse gia' a
disposizione per tale finalita' e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e
interdittive, fino alla revoca dell'autorizzazione, per le
irregolarita', le illegittimita' e le illegalita' commesse
dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, nonche' in caso
di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di
informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione
di vigilanza da parte dell'Autorita', secondo un criterio
di proporzionalita' e nel rispetto del principio del
contraddittorio;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al
comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso
l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il tramite
dell'Osservatorio.
5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,
l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di
cui all'art. 32, salvo quanto disposto per la procedura
ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono
possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici
che non intendano eseguire i lavori con la propria
organizzazione di impresa.
7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del
beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria,
previste rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113,
comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50
per cento.
8. Il regolamento stabilisce quali requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono
possedere le imprese per essere affidatarie di lavori
pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la
necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all'art. 38.
9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare
espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio
dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono
essere contestati immotivatamente.
9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione
della documentazione e degli atti utilizzati per il
rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione
dell'attivita' di attestazione. Le SOA sono altresi' tenute
a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai
soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di
sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' di attestazione; in caso di inadempimento,
si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'art. 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute
alla conservazione della documentazione e degli atti di cui
al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine
indicato con il regolamento di cui all'art. 5.
9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di revocare
l'attestazione di qualificazione qualora accertino che la
stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti
prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il
possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza
l'Autorita' procede a revocare alla SOA l'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di attestazione.».

continua nelle note all' art. 2



 
Art. 2.
Disposizioni di coordinamento

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
a) all'articolo 3, comma 7, dopo la parola: «preliminare» sono inserite le seguenti: «o definitivo»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 5, lettera g), dopo la parola: «codice» sono aggiunte le seguenti: «, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese»;
2) al comma 9, le parole: «di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 8»;
c) all'articolo 6, comma 2, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sette»;
d) all'articolo 7, comma 8, lettera a), dopo la parola: «aggiudicazione» e' inserita la seguente: «definitiva»;
e) all'articolo 11, comma 9:
1) dopo le parole: «Nel caso di lavori, se e' intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza», sono inserite le seguenti «e nel caso di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza»;
2) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.»;
f) all'articolo 32, comma 1, alla lettera g):
1) le parole: «gara bandita ed effettuata dal promotore» sono sostituite dalle seguenti:«gara bandita ed effettuata dall'amministrazione che rilascia il permesso di costruire»;
2) dopo le parole: «della progettazione presentata» sono inserite le seguenti: «dal promotore»;
3) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il promotore deve avere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 in relazione alla tipologia e all'importo delle opere di urbanizzazione»;
g) all'articolo 34, comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422,» sono inserite le seguenti: « e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,»;
h) all'articolo 36:
1) il comma 3 e' soppresso;
2) al comma 7, all'inizio del secondo periodo, sono inserite le parole: «Per i lavori»;
i) all'articolo 37:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.»;
2) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facolta' di presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario di operatori riuniti.»;
3) al comma 18, dopo le parole: «del medesimo» sono inserite le seguenti: «ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia»;
4) al comma 19, dopo le parole: «del medesimo» sono inserite le seguenti: «ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia»;
l) all'articolo 40:
a) al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresi' periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie.»;
b) al comma 4, lettera f), dopo le parole: «da indicare nel regolamento;» sono inserite le seguenti: «il periodo di durata della validita' delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2;»;
c) al comma 7, le parole: «UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema» sono sostituite dalle seguenti: «UNI EN ISO 9000»;
m) all'articolo 42, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.»;
n) all'articolo 53, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo;
o)all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, le parole: «per l'affidamento di lavori pubblici» sono soppresse;
p) all'articolo 62, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «a servizi o forniture, ovvero»;
q) all'articolo 74, comma 3, le parole: «Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente,» sono soppresse;
r) all'articolo 84, comma 3, le parole: «da un dirigente della stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali»;
s) la rubrica del capo IV del titolo I della parte II e' sostituita dalla seguente: «Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria»;
t) all'articolo 91:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «di cui all'articolo 90» sono soppresse;
1.2) dopo le parole: «incarichi di progettazione» sono inserite le seguenti: «, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione»;
2) al comma 2, dopo le parole: «Gli incarichi di progettazione» sono inserite le seguenti: «, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione»;
3) al comma 6:
3.1) le parole: «progettazione e direzione lavori» sono sostituite dalle seguenti: «progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione»;
3.2) dopo le parole: «direzione dei lavori» sono inserite le seguenti: «e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione»;
4) al comma 8 le parole: «progettazione, direzione lavori,» sono sostituite dalle seguenti: «progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,»;
u) all'articolo 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 sono soppressi il secondo e terzo periodo;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.»;
v) all'articolo 102, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 15.»;
z) all'articolo 112, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: « Nel caso di opere di particolare pregio architettonico,»;
aa) all'articolo 113 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cauzione definitiva»;
2) al comma 2, le parole: «La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalita' di cui all'articolo 75, comma 3,»;
bb) all'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: «sono tenuti a seguire» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenuti ad eseguire»;
2) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.»;
cc) all'articolo 122, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «singolo» e' soppressa;
b) dopo le parole: «edilizio assentito» sono inserite le seguenti: «, comprensivo dell'ipotesi in cui le opere siano funzionalmente connesse al suddetto intervento edilizio,»;
c) alla fine e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Prima dell'avvio dell'esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle amministrazioni locali interessate trasmettono alle competenti Procure regionali della Corte dei conti gli atti adottati e tutta la documentazione relativamente agli interventi edilizi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del presente comma.»;
dd) all'articolo 133, comma 1, le parole: «dal capitolato generale» sono sostituite dalle seguenti:«dal regolamento di cui all'articolo 5»;
ee) all'articolo 141, dopo il comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente: «10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949.»;
ff) all'articolo 142:
1) al comma 1 le parole: «quando il valore delle concessioni sia pari o superiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29» sono soppresse;
2) al comma 4 le parole: «, se il valore degli appalti affidati a terzi sia pari o superiore alla soglia prevista per i lavori pubblici dall'articolo 28, calcolata con i criteri di cui all'articolo 29» sono soppresse;
3) al comma 4, dopo le parole: «le norme della parte II, titolo I» sono inserite le seguenti: «e titolo II»;
gg) all'articolo 144, comma 4, dopo le parole: «si applica l'articolo 66» sono aggiunte le seguenti: «ovvero l'articolo 122»;
hh) all'articolo 145, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29, si applica l'articolo 122, comma 6.»;
ii) all'articolo 149, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, quando affidano appalti a terzi, ai sensi dell'articolo 146, applicano le disposizioni in materia di pubblicita' previste dall'articolo 66 ovvero dall'articolo 122.»;
ll) all'articolo 150, comma 1, dopo le parole «dell'articolo 66.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero dall'articolo 122.»;
mm) all'articolo 151, comma 1, le parole: «(nelle procedure ristrette e negoziate)» sono sostituite dalle seguenti: «(nelle procedure ristrette)»;
nn) la rubrica del capo III della parte II, del titolo III e' sostituita dalla seguente: «Promotore finanziario, societa' di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori»;
oo) all'articolo 155, comma 1, lettera a), le parole: «si applica» sono sostituite dalle seguenti: «e' applicabile altresi»;
pp) dopo l'articolo 160, e' inserito il seguente:
Art. 160-bis.
Locazione finanziaria di opere pubbliche
o di pubblica utilita'
1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilita' i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro puo' sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalita' previste.»;
rr) all'articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, i soggetti aggiudicatori predispongono studi di fattibilita' delle infrastrutture strategiche da realizzare, secondo modelli definiti con delibera del CIPE, e acquisiscono sugli stessi le valutazioni dell'Unita' tecnica-Finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dirette a verificare, per le infrastrutture che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, le forme per il ricorso a capitali privati ed i presupposti per la concreta attuabilita'. Per le infrastrutture strategiche che prevedono il ricorso a capitali privati il CIPE, ai fini delle proprie deliberazioni, acquisisce, comunque, le valutazioni della predetta Unita'.
1-ter. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono da ritenere prioritarie le infrastrutture gia' avviate, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli interventi per i quali ricorre la possibilita' di finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di debito, nella misura maggiore possibile.»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Per consentire il monitoraggio finanziario delle opere di cui al presente capo con il ricorso al SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC 95, dovranno procedere per i loro pagamenti in base alle procedure previste per il SIOPE e dovranno provvedere a far riportare anche il CUP (Codice unico di progetto) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori.»;
ss) all'articolo 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta all'Unita' tecnica finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate con oneri a loro carico.»;
2) al comma 4, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione dell'Unita' tecnica-Finanza di progetto (UTFP). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono riorganizzati i compiti, le attribuzioni, la composizione e le modalita' di funzionamento dell'Unita' tecnica finanza di progetto (UTFP) anche in deroga all'articolo 7 della citata legge n. 144 del 1999. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riordino e secondo le modalita' nello stesso indicate si procede alla nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi componenti in sostituzione dei componenti in essere, i quali decadono alla stessa data.»;
tt) all'articolo 164, comma 7, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «All'importo dei corrispettivi, da porre a base di gara, si applica quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.»;
uu) all'articolo 175:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 164, per le quali i soggetti aggiudicatori ritengono di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori ai sensi dell'articolo 153. Nella lista e' precisato, per ciascuna infrastruttura, il termine entro cui i soggetti aggiudicatori provvedono alla pubblicazione di un avviso indicativo, nonche' l'ufficio del soggetto aggiudicatore, competente a ricevere le proposte, presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili. L'avviso indicativo deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 154, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. Nell'avviso indicativo, pubblicato con le modalita' di cui all'articolo 66, il soggetto aggiudicatore individua il termine ultimo, comunque non inferiore a quattro mesi, entro il quale i promotori possono presentare le proposte. Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre la scadenza del termine di cui al precedente periodo.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. E' facolta' dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 2 presentare al Ministero delle infrastrutture proposte di intervento e studi di fattibilita' relativi alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 164, non presenti nella lista di cui al comma 1. Tale presentazione non determina, in capo al Ministero, alcun obbligo di esame e valutazione. Il Ministero puo' inserire, nell'ambito di una successiva lista di cui al comma 1, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'inserimento non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.»;
3) al comma 3 le parole: «la proposta» sono sostituite dalle seguenti: «le proposte, presentate a seguito dell'avviso indicativo di cui al comma 1,»;
vv) all'articolo 176, comma 12, le parole: «articolo 2410» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2412»;
zz) all'articolo 177, comma 2, dopo la parola: «definitivo» sono aggiunte le seguenti: «; e' applicabile altresi' l'articolo 53, comma 2, lettera c)»;
aaa) all'articolo 185, comma 5, primo periodo, la parola: «sensibilmente» e la parola «sensibile:» sono soppresse;
bbb) all'articolo 186, comma 1, dopo le parole: «previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422», sono inserite le seguenti: «e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,»;
ccc) all'articolo 204, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'affidamento con procedura negoziata e' altresi' ammesso per i lavori di cui al comma 1, relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura e' limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale.»;
ddd) all'articolo 206, comma 1,:
1) le parole: «Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte e a quelle di cui alle parti I, IV, e V, i seguenti articoli della parte II, titolo I:» sono sostituite dalle seguenti: «Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti I, IV e V. Della parte II, titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti articoli:»;
2) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nessun altra norma della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali.»;
eee) all'articolo 241:
1) al comma 6, le parole: «In aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura civile,» sono sostituite dalle seguenti: «In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile,»;
2) al comma 12, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «L'articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma.»;
fff) all'articolo 243, comma 4, le parole: «per i motivi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «per i motivi previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile»;
ggg) all'articolo 253:
1) al comma 3, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nei limiti di compatibilita' con il presente codice»;
2) al comma 12, dopo le parole: «mezzo esclusivo di comunicazione» sono aggiunte le seguenti: «, salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici»;
hhh) all'articolo 256, comma 1, trentesimo capoverso, le parole: «88, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «88, commi 1, 2 e 3»;
iii) all'allegato XXI, articolo 28, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «Ministero delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;
2) al primo periodo, dopo le parole: «riconosciuti a livello europeo» sono inserite le seguenti: «, emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture»;
lll) all'allegato XXI, articolo 31, comma 4, dopo le parole: «norma europea UNI CEI EN ISO\IEC 17020» sono inserite le seguenti: «come organismi di ispezione di Tipo A, nonche', per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti»;
mmm) all'articolo 38 dell'allegato XXI, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nelle more della procedura di cui all'articolo 96 del codice, il soggetto aggiudicatore puo' trasmettere al Ministero delle infrastrutture, nonche' agli altri soggetti indicati all'articolo 165, comma 4, il progetto preliminare dell'opera, che puo' essere sottoposto alla approvazione del CIPE a condizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso di svolgimento, da formalizzare nella relazione di cui all'articolo 96, comma 2, consenta la localizzazione dell'opera medesima o comporti prescrizioni che permettano di individuarne un'idonea localizzazione.».



segue dalle note all' art. 1

Note agli articoli 1, 2 e 3:

«Art. 42 (Capacita' tecnica e professionale dei
fornitori e dei prestatori di servizi). - 1. Negli appalti
di servizi e forniture la dimostrazione delle capacita'
tecniche dei concorrenti puo' essere fornita in uno o piu'
dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantita'
o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:
a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o
delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni
con l'indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture
stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a
favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono
provate da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di
servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione
effettiva della prestazione e' dichiarata da questi o, in
mancanza, dallo stesso concorrente;
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici,
facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in
particolare, di quelli incaricati dei controlli di
qualita';
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da
consentire una loro precisa individuazione e
rintracciabilita', delle misure adottate dal fornitore o
dal prestatore del servizio per garantire la qualita',
nonche' degli strumenti di studio o di ricerca di cui
dispone;
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o,
nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per
incarico della stazione appaltante, da un organismo
Ufficiale competente del Paese in cui e' stabilito il
concorrente, purche' tale organismo acconsenta, allorche' i
prodotti da fornire o il servizio da prestare siano
complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno
scopo determinato; il controllo verte sulla capacita' di
produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del
concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per
il controllo della qualita';
e) indicazione dei titoli di studio e professionali
dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa
concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente
responsabili della prestazione di servizi;
f) indicazione, per gli appalti di servizi e
unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento,
delle misure di gestione ambientale che l'operatore potra'
applicare durante la realizzazione dell'appalto;
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero
medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di
dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione
indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento
tecnico di cui il prestatore di servizi disporra' per
eseguire l'appalto;
i) indicazione della quota di appalto che il
concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
l) nel caso di forniture, produzione di campioni,
descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui
autenticita' sia certificata a richiesta della stazione
appaltante;
m) nel caso di forniture, produzione di certificato
rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati
del controllo qualita', di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformita' dei beni con riferimento a
determinati requisiti o norme.
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o
nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e
requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non possono eccedere
l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque,
tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici
e commerciali.
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente art.
possono essere provati in sede di gara mediante
dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizione
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta la
documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato
in sede di gara.
4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei
principi comunitari e delle regole di concorrenza negli
appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la
stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i
requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilita'
dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del
servizio sia assicurata mediante contratti di locazione
finanziaria con soggetti terzi.».
«Art. 53 (Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture). - 1. Fatti salvi i contratti
di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i
lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente
mediante contratti di appalto o di concessione, come
definiti all'art. 3.
2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la
determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi
di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine
alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il
contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di
lavori sulla base del progetto definitivo
dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto definitivo in
sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione
di lavori sulla base del progetto preliminare
dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della
gara e' effettuato sulla base di un progetto preliminare,
nonche' di un capitolato prestazionale corredato
dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei
requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il
progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al
prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per
la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva
e per l'esecuzione dei lavori. Ai fini della valutazione
del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali
da assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare
la qualita', il pregio tecnico, le caratteristiche
estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.
Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche
amministrazioni l'oggetto del contratto e' stabilito nel
bando di gara.
3. Quando il contratto ha per oggetto anche la
progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori
economici devono possedere i requisiti prescritti per i
progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati,
da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento
con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando
indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo
quanto previsto dal capo IV del presente titolo
(progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare
delle spese di progettazione comprese nell'importo a base
del contratto.
3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b)
e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore
si avvale di uno o piu' soggetti qualificati alla
realizzazione del progetto, la stazione appaltante puo'
indicare nel bando di gara le modalita' per la
corresponsione diretta al progettista della quota del
compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al
netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto
e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del
progettista.
4. Il decreto o la determina a contrarre stabilisce,
sulla base delle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice, se il contratto sara' stipulato a corpo o a
misura, o parte a corpo e parte a misura, con le modalita'
da stabilirsi con il regolamento. Per le stazioni
appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici
detti elementi sono stabiliti nel bando di gara. Per le
prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non puo' essere
modificato sulla base della verifica della quantita' o
della qualita' della prestazione. Per le prestazioni a
misura, il prezzo convenuto puo' variare, in aumento o in
diminuzione, secondo la quantita' effettiva della
prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il
capitolato fissa i prezzi invariabili per unita' di misura
e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo
contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a
corpo e a misura.
5. Quando il contratto ha per oggetto anche la
progettazione, l'esecuzione puo' iniziare solo dopo
l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del
progetto esecutivo.
6. In sostituzione totale o parziale delle somme di
denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando
di gara puo' prevedere il trasferimento all'affidatario
della proprieta' di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice, gia' indicati nel
programma di cui all'art. 128 per i lavori, o nell'avviso
di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non
assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico. Possono
formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente
comma anche i beni immobili gia' inclusi in programmi di
dismissione del patrimonio pubblico, purche' non sia stato
gia' pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero
se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara
puo' prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile
avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento
della proprieta', trasferimento che puo' essere disposto
solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte
specificano:
a) se l'offerente ha interesse a conseguire la
proprieta' dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene
offerto per l'immobile, nonche' il differenziale di prezzo
eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto;
b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la
proprieta' dell'immobile, il prezzo richiesto per
l'esecuzione del contratto.
9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della
migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo
piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui
al comma 8.
10. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione
aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi
dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale
corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara
deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per
l'acquisizione del bene.
11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli
immobili e le modalita' di articolazione delle offerte e di
selezione della migliore offerta.
12. L'inserimento nel programma triennale di cui
all'art. 128, dei beni appartenenti al patrimonio
indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine
del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il
venir meno del vincolo di destinazione.».
«Art. 55 (Procedure aperte e ristrette). - 1. Il
decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'art. 11,
indica se si seguira' una procedura aperta o una procedura
ristretta, come definite all'art. 3.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le
procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto
la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione
e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e
l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della
determina a contrarre.
4. Il bando di gara puo' prevedere che non si
procedera' ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta
valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non
verranno aperte. Quando il bando non contiene tale
previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui
all'art. 81 comma 3.
5. Nelle procedure aperte gli operatori economici
presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalita'
e dei termini fissati dal bando di gara.
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici
presentano la richiesta di invito nel rispetto delle
modalita' e dei termini fissati dal bando di gara e,
successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle
modalita' e dei termini fissati nella lettera invito. Alle
procedure ristrette sono invitati tutti i soggetti che ne
abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei
requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo
quanto previsto dall'art. 62 e dall'art. 177.».
«Art. 56 (Procedura negoziata previa pubblicazione di
un bando di gara). - 1. Le stazioni appaltanti possono
aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura
negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle
seguenti ipotesi:
a) quando, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le
offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in
ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione
ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella
procedura negoziata non possono essere modificate in modo
sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le
stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del
bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i
concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli
articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno
presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della
procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente
lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un
milione di euro;
b) (soppressa);
c) (soppressa);
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori
realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o
messa a punto, e non per assicurare una redditivita' o il
recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti
negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per
adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel
capitolato d'oneri e negli eventuali documenti
complementari, e per individuare l'offerta migliore con i
criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.
3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti
garantiscono la parita' di trattamento tra tutti gli
offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria
informazioni che possano avvantaggiare determinati
offerenti rispetto ad altri.
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la
procedura negoziata si svolga in fasi successive per
ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i
criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel
capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facolta' e' indicato
nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.».
«Art. 57 (Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara). - 1. Le stazioni
appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata
motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture,
servizi, la procedura e' consentita:
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna
offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna
candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del
contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa
una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a
seguito di procedura aperta o ristretta e sulla
opportunita' della procedura negoziata. Le disposizioni
contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di
importo inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando
l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per
le stazioni appaltanti, non e' compatibile con i termini
imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate
previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze
invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono
essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la
procedura del presente art. e', inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di
studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di
produzione in quantita' sufficiente ad accertare la
redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca e
messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento
di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento
di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad
acquistare materiali con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti
rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre
anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di
materie prime;
d) per l'acquisto di forniture a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attivita' commerciale oppure dal curatore
o liquidatore di un fallimento, di un concordato
preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di
un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la
procedura del presente art. e', inoltre, consentita qualora
il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione
e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato
al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in
quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati
a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli
appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del
presente art. e', inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non
compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale,
che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti
necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto
del progetto o del contratto iniziale, purche' aggiudicati
all'operatore economico che presta tale servizio o esegue
tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non
possono essere separati, sotto il profilo tecnico o
economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi
inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo
separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono
strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti
aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera
il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico
aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima
stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano
conformi a un progetto di base e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una
procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la
possibilita' del ricorso alla procedura negoziata senza
bando e' consentita solo nei tre anni successivi alla
stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata
nel bando del contratto originario; l'importo complessivo
stimato dei servizi successivi e' computato per la
determinazione del valore globale del contratto, ai fini
delle soglie di cui all'articolo 28.
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici
selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con
lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie
l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu'
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo
bando.
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei
contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i
contratti rinnovati tacitamente sono nulli.».
«Art. 58 (Dialogo competitivo). - 1. Nel caso di
appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il
ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta
l'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti
possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al
presente articolo. Il ricorso al dialogo competitivo per
lavori e' consentito previo parere del Consiglio Superiore
dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di
cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui
alla parte II, titolo IV, capo II, e' altresi' richiesto il
parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati
pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine, l'amministrazione puo' comunque
procedere.
2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un
appalto pubblico e' considerato "particolarmente complesso"
quando la stazione appaltante:
- non e' oggettivamente in grado di definire,
conformemente all'art. 68, comma 3, lettere b), c) o d), i
mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessita' o i suoi
obiettivi, o
- non e' oggettivamente in grado di specificare
l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto.
Possono, secondo le circostanze concrete, essere
considerati particolarmente complessi gli appalti per i
quali la stazione appaltante non dispone, a causa di
fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in
merito alla identificazione e quantificazione dei propri
bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al
soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie
degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di
diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche,
nonche' sulle componenti di sostenibilita' ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche.
3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante
decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere
specifica motivazione in merito alla sussistenza dei
presupposti previsti dal comma 2.
4. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto
pubblico e' quello dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.
5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara
conformemente all'art. 64 in cui rendono noti le loro
necessita' o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o
in un documento descrittivo che costituisce parte
integrante del bando, nei quali sono altresi' indicati i
requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati
tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i
criteri di valutazione delle offerte di cui all'art. 83,
comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono
presentare istanza di partecipazione alla procedura.
6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati
ammessi conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un
dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione
dei mezzi piu' idonei a soddisfare le loro necessita' o
obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere
con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.
7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti
garantiscono la parita' di trattamento di tutti i
partecipanti, in particolare non forniscono, in modo
discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni
partecipanti rispetto ad altri.
8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli
altri partecipanti le soluzioni proposte ne' altre
informazioni riservate comunicate dal candidato
partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.
9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la
procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre
il numero di soluzioni da discutere durante la fase del
dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati
nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a
tale facolta' e' indicato nel bando di gara e nel documento
descrittivo.
10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo
finche' non sono in grado di individuare, se del caso dopo
averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano
soddisfare le loro necessita' o obiettivi.
11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente
ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le
proprie necessita' o obiettivi. In tal caso informano
immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun
indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal
comma 17.
12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il
dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni
appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali
in base alla o alle soluzioni presentate e specificate
nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti
gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del
progetto.
13. Prima della presentazione delle offerte, nel
rispetto del principi di concorrenza e non discriminazione,
le stazioni appaltanti specificano i criteri di valutazione
di cui all'art. 83, comma 2, indicati nel bando o nel
documento descrittivo in relazione alle peculiarita' della
soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi del
comma 10.
14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte
possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia
tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o
complementi non possono avere l'effetto di modificare gli
elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale
posto in gara la cui variazione rischi di falsare la
concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute
sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando
di gara o nel documento descrittivo e di quelli fissati ai
sensi del comma 13, individuando l'offerta economicamente
piu' vantaggiosa conformemente all'art. 83.
16. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa puo' essere invitato a
precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli
impegni in essa figuranti, a condizione che cio' non abbia
l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta
o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza
o comportare discriminazioni.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o
incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi
in cui al comma 11.
18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al
dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da
ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.».
«Art. 59 (Accordi quadro). - 1. Le stazioni appaltanti
possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli
accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai
lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi
per la progettazione e per gli altri servizi di natura
intellettuale.
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le
stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste
dalla presente parte in tutte le fasi fino
all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo
quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando
i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli
articoli 81 e seguenti.
3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono
aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5.
Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni
appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti
dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli
appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non
possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle
condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare
nel caso di cui al comma 4.
4. Quando un accordo quadro e' concluso con un solo
operatore economico, gli appalti basati su tale accordo
quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni
fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali
appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per
iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro,
chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
5. Quando un accordo quadro e' concluso con piu'
operatori economici, il numero di questi deve essere almeno
pari a tre, purche' vi sia un numero sufficiente di
operatori economici che soddisfano i criteri di selezione,
ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di
aggiudicazione.
6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con
piu' operatori economici possono essere aggiudicati
mediante applicazione delle condizioni stabilite
nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.
7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione
dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorita',
privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta
dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.
8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con
piu' operatori economici, qualora l'accordo quadro non
fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo
dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti
in base alle medesime condizioni, se necessario
precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate
nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la
seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni
appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici
che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti fissano un termine
sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun
appalto specifico tenendo conto di elementi quali la
complessita' dell'oggetto dell'appalto e il tempo
necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro
contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del
termine previsto per la loro presentazione;
d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto
all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla
base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato
d'oneri dell'accordo quadro.
9. La durata di un accordo quadro non puo' superare i
quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente
motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.
10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli
accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare,
limitare o distorcere la concorrenza.».
«Art. 62 (Numero minimo dei candidati da invitare nelle
procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo -
Forcella). - 1. Nelle procedure ristrette relative a lavori
di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro,
nonche' nelle procedure negoziate con pubblicazione di un
bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia
l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo
richieda la difficolta' o la complessita' dell'opera, della
fornitura o del servizio, possono limitare il numero di
candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a
negoziare, o a partecipare al dialogo, purche' vi sia un
numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono
di tale facolta', le stazioni appaltanti indicano nel bando
di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo
il principio di proporzionalita', che intendono applicare,
il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e,
ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon
andamento, il numero massimo.
2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il
numero minimo di candidati non puo' essere inferiore a
dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o
superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale
numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo
il numero minimo di candidati non puo' essere inferiore a
sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.
3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve
essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.
4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di
candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel
bando, non inferiore comunque a quello di cui al comma 2.
5. Le stazioni appaltanti non possono invitare
operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o
candidati che non hanno i requisiti richiesti.
6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri
di selezione e i livelli minimi e' inferiore al numero
minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la
procedura invitando il candidato o i candidati che hanno
chiesto di partecipare e che sono in possesso delle
capacita' richieste, salvo quanto dispongono l'art. 55,
comma 4, e l'art. 81, comma 3.
7. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla
facolta' di ridurre il numero delle soluzioni da discutere
o di offerte da negoziare, di cui all'art. 56, comma 4, e
all'art. 58, comma 9, effettuano tale riduzione applicando
i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel
capitolato d'oneri e nel documento descrittivo. Nella fase
finale, tale numero deve consentire di garantire una
concorrenza effettiva, purche' vi sia un numero sufficiente
di soluzioni o di candidati idonei.».
«Art. 74 (Forma e contenuto delle offerte). - 1. Le
offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e
sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le
norme di cui all'art. 77.
2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal
bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e, in
ogni caso, gli elementi essenziali per identificare
l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si
riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della
prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti
soggettivi di partecipazione.
3. Il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle
stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non
costituisce causa di esclusione.
4. Le offerte sono corredate dei documenti prescritti
dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri.
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi
essenziali di cui al comma 2, nonche' gli altri elementi e
documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di
proporzionalita' in relazione all'oggetto del contratto e
alle finalita' dell'offerta.
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e
certificati per i quali le norme vigenti consentano la
presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i
controlli successivi in corso di gara sulla veridicita' di
dette dichiarazioni.
7. Si applicano l'art. 18, comma 2, legge 7 agosto
1990, n. 241, nonche' gli articoli 43 e 46, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni e integrazioni.».
«Art. 83 (Criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa). - 1. Quando il contratto e' affidato con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, il
bando di gara stabilisce i criteri di valutazione
dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle
caratteristiche del contratto, quali, a titolo
esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualita';
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e il contenimento
dei consumi energetici e delle risorse ambientali
dell'opera o del prodotto;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditivita';
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l'assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna
o di esecuzione;
m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresi' la durata del
contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri
di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo
competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano
i criteri di valutazione e precisano la ponderazione
relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una
soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui
lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo
relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve
essere appropriato.
3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la
ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni
dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato
d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel
documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza
dei criteri.
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione
prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub
- pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione appaltante non
sia in grado di stabilirli tramite la propria
organizzazione, provvede a nominare uno o piu' esperti con
il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi
l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le
relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di
gara. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura
delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i
criteri motivazionali cui si atterra' per attribuire a
ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio
tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il
punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni
appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di
individuare con un unico parametro numerico finale
l'offerta piu' vantaggiosa. Dette metodologie sono
stabilite dal regolamento, distintamente per lavori,
servizi e forniture e, ove occorra, con modalita'
semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i
servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117
e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente
codice.».
«Art. 84 (Commissione giudicatrice nel caso di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa). - 1. Quando la scelta della migliore
offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa, la valutazione e' demandata ad una
commissione giudicatrice, che opera secondo le norme
stabilite dal regolamento.
2. La commissione, nominata dall'organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, e' composta da un numero dispari
di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3. La commissione e' presieduta di norma da un
dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza
in organico, da un funzionario della stazione appaltante
incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo
competente.
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver
svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito
cariche di pubblico amministratore non possono essere
nominati commissari relativamente a contratti affidati
dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato
servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario
coloro che, in qualita' di membri delle commissioni
giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione
previste dall'art. 51 cod. proc. civ.
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati
tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di
accertata carenza in organico di adeguate professionalita',
nonche' negli altri casi previsti dal regolamento in cui
ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari
diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25,
ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti
alle seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di
iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito
di un elenco, formato sulla base di rose di candidati
fornite dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di
un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite
dalle facolta' di appartenenza.
9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad
aggiornamento almeno biennale.
10. La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
11. Le spese relative alla commissione sono inserite
nel quadro economico del progetto tra le somme a
disposizione della stazione appaltante.
12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a
seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di
annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, e'
riconvocata la medesima commissione.».
«Art. 91 (Procedure di affidamento). - 1. Per
l'affidamento di incarichi di progettazione di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione di importo pari o superiore a 100.000
euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II,
titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti
operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni
ivi previste.
2. Gli incarichi di progettazione di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione di importo inferiore alla soglia di cui al
comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti,
a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di
cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'art. 90,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita'
di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo
la procedura prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito e'
rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale
numero aspiranti idonei.
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente art.
l'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per le attivita' relative alle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi,
a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione
delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilita' del progettista.
4. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di
norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato,
salvo che in senso contrario sussistano particolari
ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In
tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo
progettista, dell'attivita' progettuale precedentemente
svolta. L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli
di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello
esecutivo resta sospensivamente condizionato alla
determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di
lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di
idee.
6. Nel caso in cui il valore delle attivita' di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la
soglia di applicazione della direttiva comunitaria in
materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al
progettista e' consentito soltanto ove espressamente
previsto dal bando di gara della progettazione.
7. I soggetti di cui all'art. 32, operanti nei settori
di cui alla parte III del codice, possono affidare le
progettazioni nonche' le connesse attivita'
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure
per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
di cui alla citata parte III, direttamente a societa' di
ingegneria di cui all'art. 90, comma 1, lettera f), che
siano da essi stessi controllate, purche' almeno l'ottanta
per cento della cifra d'affari media realizzata dalle
predette societa' nell'Unione europea negli ultimi tre anni
derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse
sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
8. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e
attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato o altre procedure diverse da quelle previste
dal presente codice.».
«Art. 92 (Corrispettivi e incentivi per la
progettazione). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici non
possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi
allo svolgimento della progettazione e delle attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista
incaricato sono previste le condizioni e le modalita' per
il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto
previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n.
143, e successive modificazioni. Ai fini
dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve
ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione
dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso
progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio
decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attivita' che
possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1
dell'art. 90, tenendo conto delle tariffe previste per le
categorie professionali interessate.
3. I corrispettivi delle attivita' di progettazione
sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo
da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote
che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in
tre aliquote percentuali la somma delle aliquote
attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle
tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso
decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a
percentuale relativi alle diverse categorie di lavori,
anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi,
e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le
attivita' di supporto di cui all'art. 10, comma 7 nonche'
le attivita' del responsabile di progetto e le attivita'
dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la
progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per
il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la
progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per
il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si
applicano le aliquote fissate per il preventivo
particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i
capitolati e i contratti.
4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del
comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12- bis
dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
n. 155.
5. Una somma non superiore al due per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93,
comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con
le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal
regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita'
dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilita' professionali connesse alle specifiche
prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta
somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai
predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono
economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1,
lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento
analoghi criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale
relativa alla redazione di un atto di pianificazione
comunque denominato e' ripartito, con le modalita' e i
criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli
delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le
amministrazioni competenti destinano una quota complessiva
non superiore al dieci per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei
progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla
stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi
per il finanziamento dei progetti, nonche'
all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta
dei progetti gia' esistenti d'intervento di cui sia
riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla
realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i
propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora
non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le
province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al
presente articolo, sia pure anticipate dall'ente
mutuatario.».
«Art. 102 (Bandi e avvisi). - 1. Le stazioni appaltanti
che intendono indire un concorso di progettazione rendono
nota tale intenzione mediante un bando di concorso.
2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso
di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati
del concorso in conformita' all'art. 66 e devono essere in
grado di comprovare la data di invio. Le stazioni
appaltanti hanno la facolta' di non procedere alla
pubblicazione delle informazioni relative
all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui
divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia
contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi
interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure
possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i
prestatori di servizi.
3. Le stazioni appaltanti possono applicare le
disposizioni di cui all'art. 66, comma 15.».
«Art. 110 (Concorsi sotto soglia). - 1. I concorsi di
progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore
alla soglia comunitaria devono essere espletati nel
rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza,
parita' di trattamento, non discriminazione e
proporzionalita' con la procedura di cui all'art. 57,
comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti. Nel
regolamento di cui all'art. 5 sono dettate le disposizioni
volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani
professionisti.».
«Art. 112 (Verifica della progettazione prima
dell'inizio dei lavori). - 1. Nei contratti relativi a
lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e
con le modalita' stabiliti nel regolamento, la rispondenza
degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art.
93, commi 1 e 2, e la loro conformita' alla normativa
vigente.
2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione
dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima
dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti
aventi ad oggetto l'esecuzione e la progettazione
esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione
definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto
preliminare e di quello definitivo redatti a cura della
stazione appaltante hanno luogo prima dell'inizio delle
procedure di affidamento, e la verifica dei progetti
redatti dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio
dell'esecuzione dei lavori.
3. Al fine di accertare l'unita' progettuale, il
responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal
regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in
contraddittorio con il progettista, verifica la conformita'
del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al
progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio
partecipa anche il progettista autore del progetto posto a
base della gara, che si esprime in ordine a tale
conformita'.
4. Gli oneri derivanti dall'accertamento della
rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi
nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
5. Con il regolamento sono disciplinate le modalita' di
verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20
milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da
organismi di controllo accreditati ai sensi della norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici
tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato
redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni
appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i
criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica
del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria
civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo
svolgimento dell'attivita' di propria competenza.
6. Il regolamento disciplina modalita' semplificate di
verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti
relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che
precedono, in quanto compatibili.».
«Art. 113 (Cauzione definitiva). - 1. L'esecutore del
contratto e' obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10
per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista
con le modalita' di cui all'art. 75, comma 3, deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice
civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e'
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita'
di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale
importo garantito, e' svincolato secondo la normativa
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art.
75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione.».
«Art. 118 (Subappalto e attivita' che non costituiscono
subappalto). - 1. I soggetti affidatari dei contratti di
cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio
le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel
contratto. Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di
nullita', salvo quanto previsto nell'art. 116.
2. La stazione appaltante e' tenuta ad indicare nel
progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per
i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo,
nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
importo. Tutte le prestazioni nonche' lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e
affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti
disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il
divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per
quanto riguarda la categoria prevalente, con il
regolamento, e' definita la quota parte subappaltabile, in
misura eventualmente diversificata a seconda delle
categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta
per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota e'
riferita all'importo complessivo del contratto.
L'affidamento in subappalto o in cottimo e' sottoposto alle
seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o
l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le
parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario
trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all'art. 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario
del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che
provvedera' a corrispondere direttamente al subappaltatore
o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite o, in alternativa, che e' fatto obbligo
agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di
pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri
della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del
cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al
comma 2, n. 3).
6. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; e', altresi', responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al
comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento
dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario
e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono
all'amministrazione o ente committente il documento unico
di regolarita' contributiva, nonche' copia dei versamenti
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, ove dovuti.
6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse
Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale
con I.N.P.S. e INAIL, rilasciano il documento unico di
regolarita' contributiva comprensivo della verifica della
congruita' della incidenza della mano d'opera relativa al
cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell'art. 1,
commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. I piani di sicurezza di cui all'art. 131 sono messi
a disposizione delle autorita' competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti
i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del
cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta'.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore
subappalto.
10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa' anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili, nonche' alle associazioni in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto; si
applicano altresi' alle concessioni per la realizzazione di
opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
11. Ai fini del presente art. e' considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare. Il
subappaltatore non puo' subappaltare a sua volta le
prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
impianti e di strutture speciali da individuare con il
regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore,
per la posa in opera o il montaggio, puo' avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo
all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.
12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le
seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro
specificita', non si configurano come attivita' affidate in
subappalto:
a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti
informatici.».
«Art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di
lavori pubblici sotto soglia). - 1. Ai contratti di lavori
pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme
del presente codice che prevedono obblighi di pubblicita' e
di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni
appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'art.
53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di
speciale complessita' o in caso di progetti integrali, come
definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'art. 5,
ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'art. 63, e'
facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente,
ove istituito, e sui siti informatici di cui all'art. 66,
comma 7, con le modalita' ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento, di cui all'art. 65 e' pubblicato sul profilo
di committente, ove istituito, e sui siti informatici di
cui all'art. 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni
che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione
in ambito sopranazionale.
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a
contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila
euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie speciale relativa ai contratti
pubblici, sul "profilo di committente" della stazione
appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul
sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,
n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con
l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati,
non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione
appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i
lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a
contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono
pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i
lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti
giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla
pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica,
comunque, quanto previsto dall'art. 66, comma 15 nonche'
comma 7, terzo periodo.
6. Ai termini di ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei
capitolati e documenti complementari, si applicano l'art.
70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla
fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini,
nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la
ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
per i contratti di importo pari o superiore a
cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando
nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto
per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro
non puo' essere inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure
negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel
dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla
lettera a), non puo' essere inferiore a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la
ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio
dell'invito, non puo' essere inferiore a venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e
nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel
rispetto del comma 1 dell'art. 70 e, ove non vi siano
specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a
dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di
gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per
la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
sessanta giorni con le medesime decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate
previo bando e nel dialogo competitivo, quando del
contratto e' stata data notizia con l'avviso di
preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici
giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla
pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla
spedizione della lettera invito;
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando
l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti,
purche' indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle
procedure ristrette, un termine per la ricezione delle
offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore
a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il
progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio
dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si
applica al termine per la ricezione delle offerte, se
queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.
7. La procedura negoziata e' ammessa, oltre che nei
casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di
importo complessivo non superiore a centomila euro.
8. Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 1,
lettera g) non si applicano alle opere di urbanizzazione
primaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e all'art.
4, comma 1, della legge 29 settembre 1964, n. 847,
correlate all'intervento edilizio assentito, comprensivo
dell'ipotesi in cui le opere siano funzionalmente connesse
al suddetto intervento edilizio, per le quali continua ad
applicarsi l'art. 16, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Prima dell'avvio dell'esecuzione delle
opere, gli uffici tecnici delle amministrazioni locali
interessate trasmettono alle competenti Procure regionali
della Corte dei Conti gli atti adottati e tutta la
documentazione relativamente agli interventi edilizi da
realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai
sensi del presente comma.
9. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere
nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86;
in tal caso non si applica l'art. 86, comma 5. Comunque la
facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a
cinque; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3.».
«Art. 124 (Appalti di servizi e forniture sotto
soglia). - 1. Ai contratti di servizi e forniture sotto
soglia non si applicano le norme del presente codice che
prevedono obblighi di pubblicita' e di comunicazione in
ambito sovranazionale.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'art. 63 e'
facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente,
ove istituito, e sui siti informatici di cui all'art. 66,
comma 7, con le modalita' ivi previste.
3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui
risultati della procedura di affidamento sui siti
informatici di cui all'art. 66, comma 7.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni
che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione
in ambito sopranazionale.
5. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie speciale contratti
pubblici, sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7,
con le modalita' ivi previste, e nell'albo della stazione
appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicita'
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si
applica, comunque, quanto previsto dall'art. 66, comma 15
nonche' comma 7, terzo periodo.
6. Ai termini di ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei
capitolati e documenti complementari, si applicano gli
articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali
sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei
termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le
seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la
ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
non puo' essere inferiore a quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure
negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel
dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla
lettera a), non puo' essere inferiore a sette giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la
ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio
dell'invito, non puo' essere inferiore a dieci giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e
nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel
rispetto del comma 1 dell'art. 70 e, ove non vi siano
specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a
dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate
previo bando e nel dialogo competitivo, quando del
contratto e' stata data notizia con l'avviso di
preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di
sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla
pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla
spedizione della lettera invito;
f) nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando
l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti,
purche' indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle
procedure ristrette, un termine per la ricezione delle
offerte non inferiore a cinque giorni.
7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di
semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente
codice, i requisiti di idoneita' morale, capacita'
tecnico-professionale ed economico-finanziaria che devono
essere posseduti dagli operatori economici.
8. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere
nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86;
in tal caso non si applica l'art. 86, comma 5. Comunque la
facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a
cinque; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3.».
«Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti
dei prezzi). - 1. In caso di ritardo nella emissione dei
certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni
e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono
comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui
all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli
interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura
accertata annualmente con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ferma restando la sua facolta', trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e
trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione
stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.
2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni
appaltanti non si puo' procedere alla revisione dei prezzi
e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice
civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e'
fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da
emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura
eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di
presentazione dell'offerta con il decreto di cui al
comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e
nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione e' determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto di cui al comma 6 nelle quantita' accertate dal
direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il
30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le
variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione piu' significativi.
7. Per le finalita' di cui al comma 4 si possono
utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare
annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento
alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati
alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative
variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di
mercato. I prezzari cessano di avere validita' il
31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente
utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei
predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati
dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero
delle infrastrutture di concerto con le regioni
interessate.
9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le
modalita' di versamento sono disciplinate dal
regolamento.».
«Art. 135 (Risoluzione del contratto per reati
accertati e per revoca dell'attestazione di
qualificazione). - 1. Fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, qualora nei confronti
dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una
o piu' misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei
riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque
interessati ai lavori, nonche' per violazione degli
obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il
responsabile del procedimento propone alla stazione
appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle
eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita'
dell'intervento, di procedere alla risoluzione del
contratto.
1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione,
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto.
2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto
soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.».
«Art. 141 (Collaudo dei lavori pubblici). - 1. Il
regolamento definisce le norme concernenti il termine entro
il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che
deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei
lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di
particolare complessita' dell'opera da collaudare, in cui
il termine puo' essere elevato sino ad un anno. Il medesimo
regolamento definisce altresi' i requisiti professionali
dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la
misura del compenso ad essi spettante, nonche' le modalita'
di effettuazione del collaudo e di redazione del
certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del
certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresi' il divieto di
affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e
contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto del codice e' redatto un
certificato di collaudo secondo le modalita' previste dal
regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di
importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo e'
sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori
di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro,
e' in facolta' del soggetto appaltante di sostituire il
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
Il certificato di regolare esecuzione e' comunque emesso
non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni
appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e
specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
alla loro complessita' e all'importo degli stessi. Per le
stazioni appaltanti che sono amministrazioni
aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette
amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo
che nell'ipotesi di carenza di organico accettata e
certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare
parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un
solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano
prestato servizio per almeno cinque anni in uffici
pubblici.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di
collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle
attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori
sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto
nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
componenti della commissione di collaudo non possono
inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di
vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di
particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza
economica il collaudo e' effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.
7. Fermo quanto previsto dal comma 3, e' obbligatorio
il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai
sensi dell'art. 130, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessita';
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione,
il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni
di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa
garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice
civile.
10. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice
civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi
dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.
10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717
del 1949.».
«Art. 142 (Ambito di applicazione e disciplina
applicabile). - 1. Il presente capo disciplina le
concessioni di lavori pubblici e gli appalti di lavori
affidati dai concessionari di lavori pubblici.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
codice, le concessioni affidate nelle circostanze previste
dagli articoli 17, 18, 22, 31. Ad esse si applica l'art.
27.
3. Alle concessioni di lavori pubblici, nonche' agli
appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che
sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo
che non siano derogate nel presente capo, le disposizioni
del presente codice.
4. I concessionari di lavori pubblici che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori
affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della sezione
IV del presente capo. Si applicano, in tale ipotesi, in
quanto compatibili, le disposizioni della parte I, parte
IV, parte V, nonche' le norme della parte II, titolo I e
titolo II, in tema di pubblicita' dei bandi, termini delle
procedure, requisiti generali e qualificazione degli
operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo,
piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate
dalla sezione IV del presente capo.».
«Art. 143 (Caratteristiche delle concessioni di lavori
pubblici). - 1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di
regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o
di pubblica utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale
ed economica.
2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto
definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo,
l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni
progettuali, puo' essere circoscritto al completamento
della progettazione, ovvero alla revisione della medesima,
da parte del concessionario.
3. La controprestazione a favore del concessionario
consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori
realizzati.
4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede
di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga
imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi
inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli
investimenti e alla somma del costo del servizio e
dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti
e della connessa gestione in relazione alla qualita' del
servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si
tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi
da parte del concessionario allo stesso soggetto
aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
previsioni del bando di gara.
5. A titolo di prezzo, le amministrazioni
aggiudicatrici possono cedere in proprieta' o in diritto di
godimento beni immobili nella propria disponibilita', o
allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia
strumentale o connessa all'opera da affidare in
concessione, nonche' beni immobili che non assolvono piu' a
funzioni di interesse pubblico, gia' indicate nel programma
di cui all'art. 128. Si applica l'art. 53, commi 6, 7, 8,
11, 12.
6. La concessione ha di regola durata non superiore a
trenta anni.
7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano
economico-finanziario di copertura degli investimenti e
della connessa gestione per tutto l'arco temporale
prescelto e devono prevedere la specificazione del valore
residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonche'
l'eventuale valore residuo dell'investimento non
ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo
un corrispettivo per tale valore residuo.
8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il
perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario degli
investimenti del concessionario, puo' stabilire che la
concessione abbia una durata superiore a trenta anni,
tenendo conto del rendimento della concessione, della
percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto
all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle
modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le
condizioni di base che determinano l'equilibrio economico -
finanziario degli investimenti e della connessa gestione,
da richiamare nelle premesse del contratto, ne
costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate
dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni
di base, nonche' le norme legislative e regolamentari che
stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni
per l'esercizio delle attivita' previste nella concessione,
quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano,
comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni. In mancanza della predetta revisione il
concessionario puo' recedere dal contratto. Nel caso in cui
le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte
risultino piu' favorevoli delle precedenti per il
concessionario, la revisione del piano dovra' essere
effettuata a favore del concedente.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta
della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla
gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a
carico del concessionario l'alea economico - finanziaria
della gestione dell'opera.
10. Il concessionario partecipa alla conferenza di
servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei
progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta
ferma l'applicazione dell'art. 14-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».
«Art. 144 (Procedure di affidamento e pubblicazione del
bando relativo alle concessioni di lavori pubblici). - 1.
Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori
pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il
criterio selettivo dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.
2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni
appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota
l'intenzione di affidare la concessione.
3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici
contengono gli elementi indicati nel presente codice, le
informazioni di cui all'allegato IX B e ogni altra
informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli
di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla
procedura di cui all'art. 77, paragrafo 2, direttiva
2004/18.
4. Alla pubblicita' dei bandi si applica l'art. 66
ovvero l'art. 122.».
«Art. 145 (Termini per la presentazione delle
candidature e delle offerte). - 1. Ai termini per la
presentazione delle candidature e delle offerte si applica
l'art. 70, con esclusione del comma 9 e del comma 11. Il
termine per la presentazione della domanda di
partecipazione non puo', in ogni caso, essere inferiore a
cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando,
salva l'applicazione dell'art. 70, comma 8.
1-bis. Qualora il valore delle concessioni sia
inferiore alla soglia fissata per i lavori pubblici
dall'art. 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri
di cui all'art. 29, si applica l'art. 122, comma 6.».
«Art. 149 (Disposizioni in materia di pubblicita'
applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che
non sono amministrazioni aggiudicatrici). - 1. I
concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici,
quando affidano appalti a terzi, ai sensi dell'art. 146,
applicano le disposizioni in materia di pubblicita'
previste dall'art. 66 ovvero dall'art. 122.
2. Non e' necessaria alcuna pubblicita' se un appalto
di lavori rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 57.
3. Fermo quanto disposto dall'art. 253, comma 25, non
si considerano come terzi le imprese che si sono
raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, ne'
le imprese ad esse collegate. Se il concessionario ha
costituito una societa' di progetto, in conformita'
all'art. 156, non si considerano terzi i soci, alle
condizioni di cui al comma 2 del citato art. 156.
4. Per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa
su cui il concessionario puo' esercitare, direttamente o
indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa
che puo' esercitare un'influenza dominante sul
concessionario o che, come il concessionario, e' soggetta
all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi
attinenti alla proprieta', alla partecipazione finanziaria
o alle norme che disciplinano l'impresa stessa.
5. L'influenza dominante e' presunta quando un'impresa
si trova, direttamente o indirettamente, in una delle
seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto
dell'impresa;
oppure
b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle
partecipazioni al capitale dell'impresa;
oppure
c) puo' designare piu' della meta' dei membri
dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza
dell'impresa.
6. L'elenco completo di tali imprese e' unito alla
candidatura per la concessione. In ogni caso l'elenco e'
aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle
relazioni tra le imprese.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le
concessioni vigilano sul rispetto, da parte dei
concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici,
delle disposizioni del presente articolo.».
«Art. 150 (Pubblicazione del bando negli appalti
aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici). - 1. Nelle ipotesi di cui all'art. 149, i
concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici
pubblicano un bando di gara, con le modalita' dell'art. 66
ovvero dell'art. 122.
2. I bandi contengono gli elementi indicati nel
presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX C e
ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione
aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari
adottati dalla Commissione.».
«Art. 151 (Termini per la ricezione delle candidature e
per la ricezione delle offerte negli appalti aggiudicati
dai concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici). - 1. Negli appalti di lavori affidati dai
concessionari di lavori pubblici che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un termine
per la ricezione delle domande di partecipazione non
inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del
bando e un termine per la ricezione delle offerte non
inferiore a quaranta giorni dalla data della spedizione del
bando (nelle procedure aperte) ovvero dell'invito a
presentare un'offerta (nelle procedure ristrette).
2. Fatto salvo il comma 1, sono applicabili i commi da
1 a 11 dell'art. 70, in quanto compatibili.».
«Art. 153 (Promotore). - 1. I soggetti di cui al
comma 2, di seguito denominati "promotori", possono
presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte
relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', inseriti nella programmazione
triennale di cui all'art. 128, ovvero negli strumenti di
programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite
contratti di concessione, di cui all'art. 143, con risorse
totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le
proposte sono presentate entro centottanta giorni dalla
pubblicazione dell'avviso indicativo di cui al comma 3. Le
proposte devono contenere uno studio di inquadramento
territoriale e ambientale, uno studio di fattibilita', un
progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito
o da societa' di servizi costituite dall'istituto di
credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una
societa' di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge
23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione nonche'
l'indicazione degli elementi di cui all'art. 83, comma 1, e
delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione
aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per
chiarire e agevolare le attivita' di asseverazione. Le
proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese
sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei
diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del
codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da
parte dell'amministrazione aggiudicatrice, non puo'
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento,
come desumibile dal piano economico-finanziario. I soggetti
pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di
cui all'art. 128, proposte d'intervento relative alla
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
studi di fattibilita'. Tale presentazione non determina, in
capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e
valutazione. Le amministrazioni possono adottare,
nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento
e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non
determina alcun diritto del proponente al compenso per le
prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi
proposti.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i
soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali, specificati dal regolamento,
nonche' i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2,
lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti
finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di
lavori pubblici o di pubblica utilita' rientra tra i
settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c-bis),
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione
dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono
presentare studi di fattibilita' o proposte di intervento,
ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma
restando la loro autonomia decisionale.
3. Entro novanta giorni dall'avvenuta approvazione dei
programmi di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi
programmi di interventi realizzabili con capitali privati,
in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando
un avviso indicativo, mediante affissione presso la propria
sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonche'
pubblicando lo stesso avviso sui siti informatici di cui
all'art. 66, comma 7, con le modalita' ivi previste, e sul
proprio profilo di committente. Fermi tali obblighi di
pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno
facolta' di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a
differenti modalita', nel rispetto dei principi di cui
all'art. 2 del codice. L'avviso deve contenere i criteri,
nell'ambito di quelli indicati dall'art. 154, in base ai
quali si procede alla valutazione comparativa tra le
diverse proposte.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione della
proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del
responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti
presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di
integrazione.».

continua nelle note all' art. 3



 
Art. 3.
Tutela del lavoro e vigilanza in materia
di contratti pubblici

1. Al fine di assicurare piu' penetranti forme di controllo e vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche' di tutelare piu' efficacemente le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori nell'esecuzione dei predetti contratti, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
a) all'articolo 5, comma 5, lettera g), dopo le parole: «requisiti soggettivi» sono inserite le seguenti: «compresa la regolarita' contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266,»;
b) all'articolo 5, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
1) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: «r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;»;
2) dopo la lettera s) e' aggiunta la seguente: «s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto gia' previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.»;
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «dei Ministeri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati»;
d) all'articolo 7, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g).»;
e) all'articolo 38, comma 1:
1) alla lettera m) dopo le parole: «divieto di contrarre con la pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248»;
2) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: «m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorita' per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.»;
f) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Le SOA nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente.»;
2) al comma 4, lettera g), dopo le parole: «commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni» sono inserite le seguenti: «nonche' in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorita',»;
g) all'articolo 40, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: «9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attivita' di attestazione. Le SOA sono altresi' tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5.
9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di revocare l'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorita' procede a revocare alla SOA l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione.»;
h) all'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.»;
2) al comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarita' contributiva, nonche' copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.»;
3) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di regolarita' contributiva comprensivo della verifica della congruita' della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;
i) all'articolo 135:
1) nella rubrica, dopo le parole: «Risoluzione del contratto per reati accertati» sono aggiunte le seguenti: «e per revoca dell'attestazione di qualificazione»;
2) al comma 1, dopo le parole «1956, n. 1423,» sono inserite le seguenti: «ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575,»;
3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.»;
l) all'articolo 176, comma 3, lettera e), sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalita' che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilita' di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalita' di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresi', lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalita' attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonche' le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.»;
m) all'articolo 247, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per gli interventi e gli insediamenti strategici di cui all'articolo 253, comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa sono definite dal CIPE con le stesse modalita' e gli stessi effetti previsti dall'articolo 176, comma 3, lettera e). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 176, comma 20.».



segue dalle note all' art. 2

Note agli articoli 1, 2 e 3:

«Art. 154 (Valutazione della proposta). - 1. Le
amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilita'
delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo,
urbanistico e ambientale, nonche' della qualita'
progettuale, della funzionalita', della fruibilita'
dell'opera, dell'accessibilita' al pubblico, del
rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della
durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei
lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della
metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore
economico e finanziario del piano e del contenuto della
bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi
ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte
stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne
facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che
ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle
amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro
quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore.
Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda
per iscritto con il promotore un piu' lungo programma di
esame e valutazione.».
«Art. 155 (Indizione della gara). - 1. Entro tre mesi
dalla pronuncia di cui all'art. 154 di ogni anno le
amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte
presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico
interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e, al fine di aggiudicare mediante procedura
negoziata la relativa concessione di cui all'art. 143,
procedono, per ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui
all'art. 83, comma 1, ponendo a base di gara il progetto
preliminare presentato dal promotore, eventualmente
modificato sulla base delle determinazioni delle
amministrazioni stesse, nonche' i valori degli elementi
necessari per la determinazione dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa nelle misure previste dal piano
economico-finanziario presentato dal promotore; e'
applicabile altresi' l'art. 53, comma 2, lettera c);
b) ad aggiudicare la concessione mediante una
procedura negoziata da svolgere fra il promotore e i
soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara
di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia
partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si
svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara e'
vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte
nella gara ed e' garantita dalla cauzione di cui all'art.
75, comma 1, e da un'ulteriore cauzione pari all'importo di
cui all'art. 153, comma 1, quinto periodo, da versare, su
richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima
dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui
all'art. 75, comma 1, versano, mediante fideiussione
bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal
bando in misura pari all'importo di cui all'art. 153,
comma 1, quinto periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al
comma 1, lettera b), il promotore non risulti
aggiudicatario entro un congruo termine fissato
dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto
promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'art. 153,
comma 1, quinto periodo. Il pagamento e' effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo
dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi
del comma 3.
5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante
appalto avente ad oggetto sia l'esecuzione dei lavori che
la presentazione del progetto in sede di offerta e nella
successiva procedura negoziata di cui al comma 1,
lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso
e' tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri
due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il
rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti
dell'importo di cui all'art. 153, comma 1, quinto periodo.
Il pagamento e' effettuato dall'amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione
versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.».
«Art. 161 (Oggetto e disciplina comune applicabile). -
1. Il presente capo regola la progettazione, l'approvazione
dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture
strategiche di preminente interesse nazionale, nonche'
l'approvazione secondo quanto previsto dall'art. 179 dei
progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle
infrastrutture strategiche private di preminente interesse
nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al
comma 1 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Nell'ambito del programma predetto sono, altresi',
individuate, con intese generali quadro tra il Governo e
ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le
quali l'interesse regionale e' concorrente con il
preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o
province autonome partecipano, con le modalita' indicate
nelle stesse intese, alle attivita' di progettazione,
affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle
normative vigenti e alle eventuali leggi regionali allo
scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province
autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto
speciale e relative norme di attuazione.
1-bis. Al fine di favorire il contenimento dei tempi
necessari per il reperimento delle risorse relative al
finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la
loro realizzazione, i soggetti aggiudicatori predispongono
studi di fattibilita' delle infrastrutture strategiche da
realizzare, secondo modelli definiti con delibera del CIPE,
e acquisiscono sugli stessi le valutazioni dell'Unita'
tecnica finanza di progetto, di cui all'art. 7 della legge
17 maggio 1999, n. 144, dirette a verificare, per le
infrastrutture che presentano un potenziale ritorno
economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, le
forme per il ricorso a capitali privati ed i presupposti
per la concreta attuabilita'. Per le infrastrutture
strategiche che prevedono il ricorso a capitali privati il
CIPE, ai fini delle proprie deliberazioni, acquisisce,
comunque, le valutazioni della predetta Unita'.
1-ter Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono
da ritenere prioritarie le infrastrutture gia' avviate, i
progetti esecutivi approvati, nonche' gli interventi per i
quali ricorre la possibilita' di finanziamento con capitale
privato, sia di rischio che di debito, nella misura
maggiore possibile.
2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e
insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo
Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai
presidenti delle regioni e province autonome interessate,
secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e dei successivi articoli del presente capo.
3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture
di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del
presente capo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali e i loro
concessionari applicano, per le proprie attivita'
contrattuali e organizzative, relative alla realizzazione
delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del
presente capo.
5. Le regioni, le province, i comuni, le citta'
metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti e
i loro concessionari applicano, per le proprie attivita'
rientranti in materie oggetto di legislazione concorrente,
relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al
comma 1, le norme del presente capo fino alla entrata in
vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel
rispetto dei principi fondamentali della legge 21 dicembre
2001, n. 443. Sono fatte salve le competenze dei comuni,
delle citta' metropolitane, delle province e delle regioni
in materia di progettazione, approvazione e realizzazione
delle infrastrutture e insediamenti produttivi diversi da
quelli di cui al comma 1.
6. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001,
n. 443 e dal presente capo, ai contratti alle opere di cui
all'art. 162, comma 1, si applicano, in quanto non derogate
dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e
contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di
applicazione del codice);
- della parte II, titolo I (contratti di rilevanza
comunitaria);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione,
direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di
lavori pubblici);
- della parte II, titolo III, capo III (promotore
finanziario e societa' di progetto);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento,
finali e transitorie).
6-bis. Per consentire il monitoraggio finanziario delle
opere di cui al presente Capo con il ricorso al SIOPE
(Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici),
tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi
dalle Pubbliche amministrazioni come definite secondo i
criteri di contabilita' nazionale SEC 95, dovranno
procedere per i loro pagamenti in base alle procedure
previste per il SIOPE, e dovranno provvedere a far
riportare anche il CUP (Codice unico di progetto) sui
mandati informatici utilizzati per il pagamento dei
fornitori.».
«Art. 163 (Attivita' del Ministero delle
infrastrutture). - 1. Il Ministero promuove le attivita'
tecniche e amministrative occorrenti ai fini della
sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture
e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la
collaborazione delle regioni o province autonome
interessate con oneri a proprio carico, le attivita' di
supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE,
sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da
sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono
provvedere alle attivita' di progettazione delle
infrastrutture statali eventualmente anche mediante
l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge
21 dicembre 2001, n. 443. Nello svolgimento di tali
funzioni il Ministero impronta la propria attivita' al
principio di leale collaborazione con le regioni e le
province autonome e con gli enti locali interessati e
acquisisce, nei casi indicati dal presente capo, la previa
intesa delle regioni o province autonome interessate.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove e riceve le proposte degli altri
Ministeri e delle regioni o province autonome, formulando
la proposta di programma da approvare con le modalita'
previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e
propone intese quadro tra Governo e singole regioni o
province autonome, al fine del congiunto coordinamento e
realizzazione delle infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle
infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche
attraverso eventuali opportune intese o accordi
procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei
progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti
competenti a norma del presente capo e, sulla base dei
pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini
delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le
eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per
le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o
commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti,
e' acquisito sul progetto preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti interessati
con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al
CIPE per la vigilanza delle attivita' di affidamento da
parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva
realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei
soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle
attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a
mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari
straordinari di cui al comma 5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle
attivita' progettuali; propone, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai
soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse
finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
infrastrutture, previa approvazione del progetto
preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le
infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di
competenza del Ministero delle attivita' produttive, le
attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con
il Ministero delle attivita' produttive;
f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento
procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed
assicura il supporto necessario per l'attivita' del CIPE,
avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta
all'Unita' tecnica finanza di progetto, ovvero offerta
dalle regioni o province autonome interessate con oneri a
loro carico.
3. Per le attivita' di cui al presente capo il
Ministero puo':
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione
composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici
individuati dalle regioni o province autonome
territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di
specifici incarichi professionali o rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di
procedure amministrative. La struttura tecnica di missione
e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture;
i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor
di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le
modalita' stabilite con il decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima,
personale di alta specializzazione e professionalita',
previa selezione, con contratti a tempo determinato di
durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una
sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di societa'
specializzate nella progettazione e gestione di lavori
pubblici e privati.
4. Per le attivita' di cui al presente capo il
Ministero, inoltre, puo':
a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione
che le regioni o province autonome interessate vorranno
offrire, con oneri a proprio carico;
b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi
dell'art. 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, della Cassa depositi e prestiti o di societa' da essa
controllata per le attivita' di supporto
tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti
aggiudicatori;
c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri la collaborazione dell'Unita' tecnica - Finanza di
progetto (UTFP). Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono riorganizzati i compiti, le attribuzioni,
la composizione e le modalita' di funzionamento dell'Unita'
tecnica finanza di progetto (UTFP) anche in deroga all'art.
7 della citata legge n. 144 del 1999. Dalla data di entrata
in vigore del provvedimento di riordino e secondo le
modalita' nello stesso indicate si procede alla nomina, nel
numero massimo di 15, dei nuovi componenti in sostituzione
dei componenti in essere, i quali decadono alla stessa
data.
5. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase
istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e
insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture,
sentiti i Ministri competenti, nonche' i Presidenti delle
regioni o province autonome interessate, propone al
Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di
commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle
opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e
supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti
pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle
suddette attivita', e nel caso di particolare complessita'
delle stesse, il commissario straordinario puo' essere
affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti
delle regioni o province autonome territorialmente
coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province
autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere
interregionale o internazionale, la proposta di nomina del
commissario straordinario e' formulata d'intesa con il
presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco
della citta' metropolitana interessata.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4
e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti
nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono
destinate allo scopo con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i
Ministri competenti nonche', per le infrastrutture di
competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i
presidenti delle regioni o province autonome interessate,
abilita eventualmente i commissari straordinari ad
adottare, con le modalita' e i poteri di cui all'art. 13
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in
sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli
atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita
progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente
del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE
in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative
assunte e operano secondo le direttive dai medesimi
impartite e con il supporto del Ministero, e, ove
esistenti, della struttura tecnica di missione e degli
advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni
occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi
autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari
e i sub-commissari si avvalgono delle strutture di cui al
comma 3, nonche' delle competenti strutture regionali e
possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei
soggetti terzi.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di nomina del commissario straordinario individua il
compenso e i costi pertinenti alle attivita' da svolgere
dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli
stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di
cui al comma 6.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' istituito, su proposta del Ministro delle
infrastrutture, e senza oneri per il bilancio dello Stato,
un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari
straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza e il
supporto coordinato da parte delle amministrazioni statali
e regionali interessate.».
«Art. 164 (Progettazione). - 1. Ai progetti delle
infrastrutture si applicano le norme di cui all'allegato
tecnico riportato nell'allegato XXI.
2. L'affidamento da parte del soggetto aggiudicatore
delle attivita' di progettazione e degli altri servizi
pertinenti le infrastrutture, di ammontare pari o superiore
alla soglia di applicazione delle normative comunitarie in
materia, e' regolato dalle norme dettate dalla parte II,
ovvero dalla parte III per gli incarichi e i concorsi di
progettazione per le attivita' ivi previste. Al fine di
garantire la trasparenza e la pubblicita' dei bandi di
gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito
internet del Ministero delle infrastrutture e delle regioni
interessate, secondo le modalita' e le procedure di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio
2001. I servizi di ammontare inferiore alla soglia
comunitaria sono affidati nel rispetto dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicita' e imparzialita' imposti
dall'osservanza del Trattato.
3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai
soggetti aggiudicatori della redazione del progetto a base
di gara, nonche' le societa' collegate, non possono in
alcuna forma e per alcun titolo partecipare alla
realizzazione dei lavori da esse progettati, ne' essere
affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei
lavori e collaudo da parte degli appaltatori, concessionari
e contraenti generali delle infrastrutture, ai fini dello
sviluppo o della variazione dei progetti dalle stesse
redatti e della realizzazione dei lavori medesimi. I
soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto
divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo
alla progettazione, con apposita previsione nel bando di
gara o nel contratto di progettazione.
4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere
accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la
sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che
rientrano nell'importo a base della gara, nonche' della
conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto
aggiudicatore puo' affidare al contraente generale, con
previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del
responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto
di progettazione ed esecuzione la nomina del responsabile
dei lavori spetta alla stazione appaltante.
5. Fermo quanto stabilito dal comma 2 del presente
articolo, in relazione alle attivita' di progettazione e
approvazione delle infrastrutture, non si applicano gli
articoli 90, 91, e 92 e le relative norme attuative ed
esecutive contenute nel regolamento.
6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto
inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del
soggetto aggiudicatore.
7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino
alla revisione delle tariffe professionali per le attivita'
di progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni
di cui al comma 1, ai fini della determinazione del
corrispettivo per le attivita' di progettazione delle
infrastrutture, redatte in conformita' al presente art. e
relativo allegato tecnico di cui all'allegato XXI, i
soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per cento
l'aliquota prevista per il progetto preliminare dalla
tabella B del decreto 4 aprile 2001 del Ministro della
giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
26 aprile 2001; le aliquote previste dalla citata tabella
per il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte
corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote
previste per il progetto definitivo ed esecutivo in modo
che l'aliquota totale risulti sempre pari a 1. All'importo
dei corrispettivi, da porre a base di gara, si applica
quanto previsto dal comma 12-bis dell'art. 4 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.».
«Art. 175 (Promotore). - 1. Il Ministero pubblica sul
sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nelle Gazzette
Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle
infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1
dell'art. 164, per le quali i soggetti aggiudicatori
ritengono di sollecitare la presentazione di proposte da
parte di promotori ai sensi dell'art. 153. Nella lista e'
precisato, per ciascuna infrastruttura, il termine entro
cui i soggetti aggiudicatori provvedono alla pubblicazione
di un avviso indicativo, nonche' l'ufficio del soggetto
aggiudicatore, competente a ricevere le proposte, presso il
quale gli interessati possono ottenere le informazioni
ritenute utili. L'avviso indicativo deve contenere i
criteri, nell'ambito di quelliindicati dall'art. 154, in
base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra
le diverse proposte. Nell'avviso indicativo, pubblicato con
le modalita' di cui all'art. 66, il soggetto aggiudicatore
individua il termine ultimo, comunque non inferiore a
quattro mesi, entro il quale i promotori possono presentare
le proposte. Il soggetto aggiudicatore non prende in esame
le proposte pervenute oltre la scadenza del termine di cui
al precedente periodo.
2. E' facolta' dei soggetti di cui all'art. 153,
comma 2 presentare al Ministero delle infrastrutture
proposte di intervento e studi di fattibilita' relativi
alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel
programma di cui al comma 1 dell'art. 164, non presenti
nella lista di cui al comma 1. Tale presentazione non
determina, in capo al Ministero, alcun obbligo di esame e
valutazione. Il Ministero puo' inserire, nell'ambito di una
successiva lista di cui al comma 1, le proposte di
intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse;
l'inserimento non determina alcun diritto del proponente al
compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione
degli interventi proposti.
3. Il soggetto aggiudicatore, ove valuti le proposte,
presentate a seguito dell'avviso indicativo di cui al
comma 1, di pubblico interesse ai sensi dell'art. 154,
promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di
impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica,
ai sensi dell'art. 165. A tale fine, il promotore integra
il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale
e quant'altro necessario alle predette procedure.
4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente
al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all'art.
165. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette
al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale
espletamento di una nuova istruttoria o per la
realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni
caso, sono rimborsati al promotore i costi della
integrazione del progetto richiesta dal soggetto
aggiudicatore a norma del comma 3.
5. La gara di cui all'art. 155 e' bandita entro un mese
dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da
parte del CIPE ed e' regolata dall'art. 177.».
«Art. 176 (Affidamento a contraente generale). - 1. Con
il contratto di cui all'art. 173, comma 1, lettera b), il
soggetto aggiudicatore, in deroga all'art. 53, affida ad un
soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione
nella costruzione di opere nonche' di adeguata capacita'
organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la
realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto
delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel
progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e
posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in
tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle
attivita' tecnico amministrative occorrenti al soggetto
aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso
da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a
base di gara;
b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega
di cui all'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un
concessionario, puo' essere accordata al contraente
generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e
alla loro direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte,
dell'opera da realizzare;
f) ove richiesto, all'individuazione delle modalita'
gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
g) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del
piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle
forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili
a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le
forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in
materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attivita' necessarie all'approvazione del
progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto
non sia stato posto a base di gara;
b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle
varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle
opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli
organi competenti in materia di sicurezza nonche' di
prevenzione e repressione della criminalita', finalizzati
alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei
lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le
fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le
realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal
CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di
Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere,
istituito ai sensi dell'art. 180 del codice e del decreto
ministeriale 14 marzo 2003, in ogni caso prevedendo
l'adozione di protocolli di legalita' che comportino
clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa
aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di
estorsione, con la possibilita' di valutare il
comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva
ammissione a procedure ristrette della medesima stazione
appaltante in caso di mancata osservanza di tali
prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano
gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti
aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta
a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese
interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei
lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e
repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa
comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi
alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti
risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai
sensi dell'art. 175 e quelli derivanti dalla attuazione di
ogni altra modalita' di finanza di progetto. Il CIPE
definisce, altresi', lo schema di articolazione del
monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a
tale forma di controllo, le modalita' attraverso le quali
esercitare il monitoraggio, nonche' le soglie di valore
delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio
stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti
inferiori a quello previsto ai sensi dell'art. 1, comma 1,
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri
connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi
nell'aliquota forfetaria di cui al comma 20.
4. Il contraente generale risponde nei confronti del
soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva
esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e
contraente generale sono regolati, per quanto non previsto
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e
dal regolamento, dalle norme della parte II che
costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle
norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del
codice civile regolanti l'appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente
generale non si applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse
sono regolate dalle norme della parte II che costituiscono
attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della
parte III e dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le
eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o
integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e
approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a
carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti
indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o
sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o
comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il
contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore
le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute
dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di
realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore puo'
rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche
tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel
progetto posto a base di gara, o comunque determinino
peggioramento della funzionalita', durabilita',
manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero comportino
maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o
ritardo del termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione
unitaria delle attivita' di cui al comma 2 direttamente
ovvero, se costituito da piu' soggetti, a mezzo della
societa' di progetto di cui al comma 10; i rapporti del
contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto
privato, a cui non si applica il presente codice, salvo
quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale
che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla
parte II, che costituiscono attuazione della direttiva
2004/18, ovvero di cui alla parte III.
7. Il contraente generale puo' eseguire i lavori
affidati direttamente, nei limiti della qualificazione
posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante
affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori
del contraente generale devono a loro volta possedere i
requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e
possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni
previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'art. 118
si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto
aggiudicatore richiede al contraente generale di
individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese
esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento
degli eventuali lavori che il contraente generale prevede
di eseguire mediante affidamento a terzi.
8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli
affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente
generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le
modalita' previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il
regolare adempimento degli obblighi contrattuali del
contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti
la inadempienza del contraente generale, il soggetto
aggiudicatore ha facolta' di applicare una detrazione sui
successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto
all'affidatario, nonche' di applicare le eventuali diverse
sanzioni previste in contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il
contraente generale, ove composto da piu' soggetti,
costituisce una societa' di progetto in forma di societa',
anche consortile, per azioni o a responsabilita' limitata.
La societa' e' regolata dall'art. 156 e dalle successive
disposizioni del presente articolo. Alla societa' possono
partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente
generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico
operative preventivamente indicate in sede di gara. La
societa' cosi' costituita subentra nel rapporto al
contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le
verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca
cessione di contratto; salvo diversa previsione del
contratto, i soggetti componenti il contraente generale
restano solidalmente responsabili con la societa' di
progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la
buona esecuzione del contratto. In alternativa, la societa'
di progetto puo' fornire al soggetto aggiudicatore garanzie
bancarie e assicurative per la restituzione delle somme
percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci.
Tali garanzie cessano alla data di emissione del
certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo
della societa' di progetto e' indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalita' per la
eventuale cessione delle quote della societa' di progetto,
fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare
alla societa' e a garantire, nei limiti del contratto, il
buon adempimento degli obblighi del contraente generale,
sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso
nella societa' di progetto e lo smobilizzo di
partecipazioni da parte di istituti bancari e altri
investitori istituzionali che non abbiano concorso a
formare i requisiti per la qualificazione puo' tuttavia
avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore
non puo' opporsi alla cessione di crediti effettuata dal
contraente generale nell'ipotesi di cui all'art. 117.
12. Il bando determina la quota di valore dell'opera
che deve essere realizzata dal contraente generale con
anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di
pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il
31 dicembre 2006, tale quota non puo' superare il venti per
cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e,
in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo
ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei
lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il
contraente generale o la societa' di progetto possono
emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi
di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'art. 2412 del
codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il
pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio
debito verso il contraente generale quale risultante da
stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal
certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni
garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere
utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o
assicurative previste dalla legislazione vigente. Le
modalita' di operativita' della garanzia di cui al terzo
periodo del presente comma sono stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture. Le garanzie prestate dallo
Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni.
13. I crediti delle societa' di progetto, ivi incluse
quelle costituite dai concessionari a norma dell'art. 156,
nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai
sensi dell'art. 117; la cessione puo' avere ad oggetto
crediti non ancora liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve essere stipulata mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve
espressamente indicare se la cessione e' effettuata a
fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa
limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle
prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale
con la emissione di un certificato di pagamento esigibile
alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni
contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente
comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con
rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
costituisce definitivo riconoscimento del credito del
finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile
nessuna eccezione di pagamento delle quote di
prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra
debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione
con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso
contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
contraente generale cedente.
16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento
dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15,
in tutti i casi di mancato o ritardato completamento
dell'opera.
17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la
garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti
riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
a) la garanzia di buon adempimento non e' soggetta
alle riduzioni progressive di cui all'art. 113; ove la
garanzia si sia gia' ridotta ovvero la riduzione sia
espressamente prevista nella garanzia prestata, il
riconoscimento definitivo del credito non opera se la
garanzia non e' ripristinata e la previsione di riduzione
espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per
motivi attribuibili al contraente generale si applicano le
disposizioni previste dall'art. 159;
c) il contraente generale ha comunque facolta' di
sostituire la garanzia di buon adempimento con la garanzia
globale, ove istituita; in tale caso non si applicano le
previsioni di cui alle lettere a) e b).
18. Il contraente generale presta, una volta istituita,
la garanzia globale di esecuzione di cui all'art. 129,
comma 3, che deve comprendere la possibilita' per il
garante, in caso di fallimento o inadempienza del
contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro
soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente
generale, scelto direttamente dal garante stesso.
19. I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le modalita' e i tempi, nella fase di sviluppo e
approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle
prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in
particolare le prestazioni di cui all'art. 165, comma 8, e
i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei
di corrispettivo dovuti al contraente generale per le
prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori,
pertinenti in particolare le attivita' progettuali e le
prestazioni di cui alla lettera a).
20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure
volte al perseguimento delle finalita' di prevenzione e
repressione della criminalita' e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3,
lettera e), e 180, comma 5, il soggetto aggiudicatore
indica nel bando di gara un'aliquota forfetaria, non
sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo
complessivo dell'intervento, secondo valutazioni
preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire
nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si
pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore,
la somma corrispondente a detta aliquota e' inclusa nelle
somme a disposizione del quadro economico, ed e' unita una
relazione di massima che correda il progetto, indicante
l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei
costi. Tale stima e' riportata nelle successive fasi della
progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione
delle misure in questione, eventualmente proposte dal
contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non
possono essere motivo di maggiori oneri a carico del
soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia
prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo
predispone analoga articolazione delle misure in questione,
con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a
ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione
dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si
applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di
affidamento mediante concessione.».
«Art. 177 (Procedure di aggiudicazione). - 1.
L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a
contraente generale avviene mediante procedura ristretta.
2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base
di gara il progetto preliminare; per l'affidamento a
contraente generale si pone a base di gara il progetto
preliminare ovvero quello definitivo; e' applicabile
altresi' l'art. 53, comma 2, lettera c).
3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e
indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e
alla complessita' delle opere da realizzare, il numero
minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a
presentare offerta. Nel caso in cui le domande di
partecipazione superino il predetto numero massimo, i
soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare
redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri
oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto del
contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il
numero minimo di concorrenti da invitare non puo' essere
inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti
qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati
deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva
concorrenza.
4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1
avviene:
al prezzo piu' basso ovvero all'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base di
una pluralita' di criteri fra i quali:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
c) il tempo di esecuzione;
d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
e) per le concessioni, il rendimento, la durata
della concessione, le modalita' di gestione, il livello e i
criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare
all'utenza, nonche' l'eventuale prestazione di beni e
servizi a norma dell'art. 174, comma 2;
f) [la maggiore entita' di lavori e servizi che il
contraente generale si impegna ad affidare ad imprese
nominate in sede di offerta, ai sensi dell'art. 176,
comma 7. Ai fini predetti rilevano esclusivamente gli
affidamenti di lavori aventi singolarmente entita'
superiore al cinque per cento dell'importo di
aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere
specialistiche ai sensi dell'art. 37, comma 11, aventi
singolarmente entita' superiore al tre per cento del
predetto importo, nonche' gli affidamenti di servizi di
ingegneria, gestione, programmazione e controllo qualita',
che il Contraente generale intende affidare a terzi];
g) la maggiore entita', rispetto a quella prevista
dal bando, del prefinanziamento che il candidato e' in
grado di offrire;
h) ulteriori elementi individuati in relazione al
carattere specifico delle opere da realizzare.
5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di
cui agli articoli da 208 a 214, si applicano, per quanto
non previsto nel presente articolo, le norme della parte
III.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si
applicano, per quanto non previsto nel presente articolo,
le norme della parte II che costituiscono attuazione della
direttiva 2004/18.
7. Per l'affidamento di servizi si applica l'art.
164.».
«Art. 185 (Compiti della commissione speciale VIA). -
1. La commissione provvede all'istruttoria tecnica di cui
all'art. 184 e, entro sessanta giorni dalla presentazione
del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il
proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione
dell'impatto ambientale.
2. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della
documentazione presentata, il termine indicato al comma 1
e' differito di trenta giorni per le necessarie
integrazioni.
3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni
dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto
aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste
integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si
ritiene negativo.
4. La commissione:
a) comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, entro trenta giorni dalla data di
presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto
proponente, eventuali difformita' tra questo e il progetto
preliminare;
b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta
giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla
ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del
provvedimento di compatibilita' ambientale e sull'esatto
adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al
decreto di compatibilita' ambientale.
5. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello
preliminare, la commissione riferisce al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove
ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che
la differenza tra il progetto preliminare e quello
definitivo comporti una significativa modificazione
dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone,
nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto
aggiudicatore, concessionario o contraente generale,
l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la
nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini
dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti
pubblici e privati interessati. L'aggiornamento dello
studio di impatto ambientale puo' riguardare la sola parte
di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato
adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al
provvedimento di compatibilita' ambientale, il citato
Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia
dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al
fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.
6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni
presi ovvero modifiche del progetto che comportino
significative variazioni dell'impatto ambientale, la
commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore
di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la
sospensione dei lavori e il ripristino della situazione
ambientale a spese del responsabile, nonche' l'adozione dei
provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della
legge 8 luglio 1986, n. 349.
7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima
dell'inizio dei lavori e' comunicata al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa
data ed e' trasmesso allo stesso Ministero il progetto
esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19
e seguenti dell'allegato tecnico recato dall'allegato XXI,
ivi compresa l'attestazione di cui all'art. 20, comma 4. Al
predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse
eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle
derivanti dalle attivita' di verifica di cui all'art. 166 e
agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico
recato dall'allegato XXI. La commissione, su richiesta dei
soggetti esecutori dell'opera, puo' fornire le proprie
indicazioni sulla interpretazione e applicazione del
provvedimento di compatibilita' ambientale.
8. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA
espressa su progetti definitivi, fermo restando il potere
di impartire prescrizioni con il provvedimento di
compatibilita' ambientale.».
«Art. 186 (Istituzione del sistema di qualificazione -
classifiche). - 1. E' istituito il sistema di
qualificazione dei contraenti generali. La qualificazione
puo' essere richiesta da imprese singole in forma di
societa' commerciali o cooperative, da consorzi di
cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge
25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili
previsti dall'art. 34.
2. I contraenti generali sono qualificati per
classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti
per i quali possono concorrere. I contraenti generali non
possono concorrere ad affidamenti di importo lordo
superiore a quello della classifica di iscrizione,
attestata con il sistema di cui alla presente sezione
ovvero documentata ai sensi dell'art. 47, comma 2, salva la
facolta' di associarsi ad altro contraente generale ai
sensi dell'art. 191, comma 9.
3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti:
a) I: sino a 350 milioni di euro;
b) II: sino a 700 milioni di euro;
c) III: oltre 700 milioni di euro.
4. L'importo della classifica III, ai fini del rispetto
dei requisiti di qualificazione, e' convenzionalmente
stabilito pari a 900 milioni di euro.».
«Art. 204 (Sistemi di scelta degli offerenti e criteri
di aggiudicazione). - 1. L'affidamento con procedura
negoziata dei lavori di cui all'art. 198, oltre che nei
casi previsti dagli articoli 56 e 57, e dall'art. 122,
comma 7, e' ammesso per lavori di importo complessivo non
superiore a cinquecentomila euro, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita', e trasparenza, previa gara informale cui
sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in
tale numero soggetti qualificati. La lettera di invito e'
trasmessa all'Osservatorio che ne da' pubblicita' sul
proprio sito informatico di cui all'art. 66, comma 7; dopo
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
l'elenco degli operatori invitati e' trasmesso
all'Osservatorio.
1-bis. L'affidamento con procedura negoziata e'
altresi' ammesso per i lavori di cui al comma 1, relativi a
lotti successivi di progetti generali approvati,
consistenti nella ripetizione di opere similari affidate
all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che
tali lavori siano conformi al progetto generale, che il
lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte
o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia
stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale
procedura e sia stato considerato anche l'importo
successivo al fine dell'applicazione della normativa
comunitaria; il ricorso a tale procedura e' limitato al
triennio successivo alla stipulazione del contratto
iniziale.
2. I contratti di appalto dei lavori indicati all'art.
198, possono essere stipulati a misura, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le metodologie di
valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi
nelle ipotesi di affidamento di lavori su beni mobili o
superfici decorate di beni architettonici secondo il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
4. Per i lavori di cui all'art. 198, l'affidamento in
economia e' consentito, oltre che nei casi previsti
dall'art. 125, per particolari tipologie individuate con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di
somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole
alla pubblica incolumita' e alla tutela del bene e possono
essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta, fino all'importo di
trecentomila euro;
b) per cottimo fiduciario fino all'importo di
trecentomila euro.
5. La procedura ristretta semplificata e' ammessa per i
lavori di importo inferiore a 1.500.000 euro.».
«Art. 206 (Norme applicabili). - 1. Ai contratti
pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle
norme della presente parte, le norme di cui alle parti I,
IV e V. Della parte II, titolo I, riguardante i contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori
ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti articoli:
29, intendendosi sostituite alle soglie di cui all'art. 28
le soglie di cui all'art. 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 51;
52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve le norme della
presente parte in tema di qualificazione; 55, comma 1,
limitatamente agli enti aggiudicatori che sono
amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con
la precisazione che la menzione della determina a contrarre
e' facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti
per la procedura negoziata nella presente parte III; 60;
66, con esclusione delle norme che riguardano la procedura
urgente; in relazione all'art. 66, comma 4, in casi
eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente
aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'articolo, 224,
comma 1, lettera c), sono pubblicati entro cinque giorni,
purche' il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69;
71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se
autorizzano o meno le varianti anche nel capitolato
d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato i
requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonche'
le modalita' per la loro presentazione; 77; 79; 81, commi 1
e 3; 82; 83, con la precisazione che i criteri di cui
all'art. 83, comma 1, la ponderazione relativa di cui
all'art. 83, comma 2, o l'ordine di importanza di cui
all'art. 83, comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i
sub-punteggi di cui all'art. 83, comma 4, sono precisati
all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara,
nell'invito a confermare l'interesse di cui all'art. 226,
comma 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, o
nel capitolato d'oneri; 84; 85, con la precisazione che gli
enti aggiudicatori possono indicare di volere ricorrere
all'asta elettronica, oltre che nel bando, con un altro
degli avvisi con cui si indice la gara ai sensi dell'art.
224; 86, con la precisazione che gli enti aggiudicatori
hanno facolta' di utilizzare i criteri di individuazione
delle offerte anormalmente basse, indicandolo nell'avviso
con cui si indice la gara o nell'invito a presentare
offerte; 87; 88; 118; 131. Nessun altra norma della parte
II, titolo I, si applica alla progettazione e alla
realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali.
2. Quando, ai sensi della presente parte, la gara puo'
essere indetta, oltre che con bando di gara, anche con un
avviso periodico indicativo o con un avviso sull'esistenza
di un sistema di qualificazione, il riferimento al "bando
di gara" contenuto negli articoli della parte I e della
parte II che sono applicabili anche ai contratti soggetti
alla presente parte, deve intendersi comprensivo di tutti e
tre tali avvisi.
3. Nel rispetto del principio di proporzionalita', gli
enti aggiudicatori possono applicare altre disposizioni
della parte II, alla cui osservanza non sono obbligati in
base al presente articolo, indicandolo nell'avviso con cui
si indice la gara, ovvero, nelle procedure in cui manchi
l'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a
presentare un'offerta.».
«Art. 241 (Arbitrato). - 1. Le controversie su diritti
soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di
progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto
dall'art. 240, possono essere deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni
del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal
presente codice.
3. Il collegio arbitrale e' composto da tre membri.
4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o
nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di
propria competenza tra soggetti di particolare esperienza
nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si
riferisce.
5. Il Presidente del collegio arbitrale e' scelto dalle
parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra
soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto
del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri
previsti dall'art. 815 del codice di procedure civile, non
possono essere nominati arbitri coloro che abbiano
compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero
diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le
forniture cui si riferiscono le controversie, ne' coloro
che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere
sull'oggetto delle controversie stesse.
7. Presso l'Autorita' e' istituita la camera arbitrale
per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture, disciplinata dall'art. 242.
8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice
sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice
di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte
le sue forme.
9. Il lodo si ha per pronunziato con il suo deposito
presso la camera arbitrale per i contratti pubblici.
10. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale e'
effettuato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima
sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti
originali quante sono le parti, oltre ad uno per il
fascicolo di ufficio. Resta ferma, ai fini della
esecutivita' del lodo, la disciplina contenuta nel codice
di procedura civile.
11. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a
cura degli arbitri, una somma pari all'uno per mille del
valore della relativa controversia. Detto importo e'
direttamente versato all'Autorita'.
12. Il collegio arbitrale determina il valore della
controversia con i criteri stabiliti dal decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica
le tariffe fissate in detto decreto. L'art. 24 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si
interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai
sensi del presente comma. L'ordinanza di liquidazione del
compenso e delle spese arbitrali nonche' del compenso e
delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo
esecutivo.
13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione
degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove
disposta, secondo i criteri dettati dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 per gli
ausiliari del magistrato.
14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del
compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al
collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo
arbitro, ad iniziativa della parte piu' diligente, provvede
la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e
predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'art.
242.».
«Art. 243 (Ulteriori norme di procedura per gli
arbitrati in cui il presidente e' nominato dalla camera
arbitrale). - 1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui
il presidente e' nominato dalla camera arbitrale, in
aggiunta alle norme di cui all'art. 241, si applicano le
seguenti regole.
2. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed
eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera
arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro.
3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale,
anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni
regionali dell'Osservatorio; se non vi e' alcuna
indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se
non vi e' accordo fra le parti, questa deve intendersi
stabilita presso la sede della camera arbitrale.
4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti,
oltre che per i motivi previsti dall'art. 815 del codice di
procedura civile, anche per i motivi di cui all'art. 242,
comma 9.
5. Il corrispettivo dovuto dalle parti e' determinato
dalla camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio,
in base alla tariffa allegata al decreto ministeriale
2 dicembre 2000, n. 398.
6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la
camera arbitrale comunica alle parti la misura e le
modalita' del deposito da effettuarsi in acconto del
corrispettivo arbitrale.
7. Il presidente del collegio arbitrala nomina il
segretario, scegliendolo nell'elenco di cui all'art. 242,
comma 10.
8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della
controversia e' versato dalle parti, nella misura liquidata
dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione del lodo.
9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli
onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta.
10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la
decisione delle controversie sono direttamente versati
all'Autorita'.».
«Art. 247 (Normativa antimafia). - 1. Restano ferme le
vigenti disposizioni in materia di prevenzione della
delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e
informazioni antimafia.
1-bis. Per gli interventi e gli insediamenti strategici
di cui all'art. 253, comma 27, lettera f), le misure di
monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi
di infiltrazione mafiosa sono definite dal CIPE con le
stesse modalita' e gli stessi effetti previsti dall'art.
176, comma 3, lettera e). Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'art. 176,
comma 20.».
«Art. 253 (Norme transitorie). - 1. Fermo quanto
stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le
disposizioni di cui al presente codice si applicano alle
procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si
indice una gara siano pubblicati successivamente alla data
della sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai
contratti in cui, alla data di entrata in vigore del
presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti
a presentare le offerte.
1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti
disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007:
a) art. 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo
periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) articolo 49, comma 10;
c) (soppressa);
d) art. 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi
importo, nei settori ordinari, le disposizioni
dell'articolo 56 si applicano alle procedure i cui bandi
siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007. Le
disposizioni dell'art. 56 si applicano alle procedure per
le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato
successivamente al 1° agosto 2007.
1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni
dell'art. 58 si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi siano pubblicati successivamente alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5.
1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di
qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni
degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3 si applicano
alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 5.
2. Il regolamento di cui all'art. 5 e' adottato entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione.
3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore
del regolamento di cui all'art. 5, continuano ad applicarsi
il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni
regolamentari vigenti che, in base al presente codice,
dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'art.
5, nei limiti di compatibilita' con il presente codice. Per
i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato
generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale
19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti
di compatibilita' con il presente codice.
4. In relazione all'art. 8:
a) fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento
giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorita' e'
attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del
personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 8, comma 4, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554 del 1999;
5. Il termine di scadenza dei membri dell'Autorita'
gia' nominati al momento dell'entrata in vigore del
presente codice e' prorogato di un anno.
6. In relazione all'art. 10, fino all'entrata in vigore
del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di
soggetti responsabili per le fasi di progettazione,
affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003,
recante "acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei
lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli
organismi di informazione e sicurezza". Il regolamento di
cui all'art. 17, comma 8, disporra' l'abrogazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio
2003 e dell'art. 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le
disposizioni dell'art. 32, comma 1, lettera g) e dell'art.
122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione
secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che,
alla data di entrata in vigore del codice, abbiano gia'
assunto nei confronti del comune l'obbligo di eseguire i
lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
9. Al fine dell'applicazione dell'art. 37, fino
all'entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti
temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti
abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e nel decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
10. In relazione all'art. 66, comma 7, le modifiche che
si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla
pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture
di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a
servizi e forniture, nonche' di bandi di stazioni
appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza
Stato-regioni. Sino alla entrata in funzione del sito
informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi
sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
11. Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello
Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
codice, e' istituita e disciplinata la serie speciale
relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, in sostituzione delle attuali
modalita' di pubblicazione di avvisi e bandi su detta
Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti
modalita'.
12. Ai fini dell'applicazione dell'art. 77, per un
periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non
richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli
strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di
comunicazione, salvo nel caso di ricorso all'asta
elettronica e di procedura di gara interamente gestita con
sistemi telematici.
13. In relazione all'art. 83, comma 5, fino all'entrata
in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo
1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 18 novembre 2005, recante "affidamento e gestione
dei servizi sostitutivi di mensa", nei limiti di
compatibilita' con il presente codice.
14. In relazione all'art. 85, comma 13, fino
all'entrata in vigore del regolamento si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di
compatibilita' con il presente codice.
15. In relazione all'art. 90, ai fini della
partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti,
le societa' costituite dopo la data di entrata in vigore
della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre
anni dalla loro costituzione, possono documentare il
possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora
costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti della societa' con rapporto a tempo
indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni
di collaborazione coordinata e continuativa, qualora
costituite nella forma di societa' di capitali.
16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in
vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in
servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e
abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 92,
comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto
del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
18. In relazione all'art. 95, comma 1, fino
all'emanazione del regolamento si applica l'art. 18, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999. L'articolo 95 non si applica alle opere indicate al
comma 1 del medesimo art. 95, per le quali sia gia'
intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge
25 giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto
preliminare.
19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.
113 si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori,
anche ai contratti in corso; le disposizioni del citato
comma 3 dell'art. 113 si applicano inoltre anche ai
contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione,
affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie
di esecuzione.
20. In relazione all'art. 112, comma 5, sino
all'entrata in vigore del regolamento, la verifica puo'
essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del
citato art. 112. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
soggetti scelti nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
trasparenza.
21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA
dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del
codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture
sentita l'Autorita', emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
i criteri, le modalita' e le procedure per la verifica dei
certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati
ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e'
conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del predetto
decreto.
22. In relazione all'art. 125 (lavori, servizi,
forniture in economia) fino alla entrata in vigore del
regolamento:
a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
nei limiti di compatibilita' con le disposizioni del
presente codice;
b) le forniture e i servizi in economia sono
disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica
20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilita' con le
disposizioni del presente codice. Restano altresi' in
vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi
dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione
dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 384 del 2001.
23. In relazione all'art. 131, comma 5, la nullita'
riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l'entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di
sicurezza; i contratti di appalto o concessione, in corso
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano
operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2
dell'art. 131, sono annullabili qualora non integrati con i
piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del citato decreto.
24. In relazione all'art. 133 le disposizioni di cui ai
commi 4, 5, 6 dell'art. 133 si applicano ai lavori eseguiti
e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine
il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo art. 133
rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione piu'
significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i
lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al
1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal
Ministero per l'anno 2003.
25. In relazione all'art. 146 e all'art. 149 per la
realizzazione delle opere previste nelle convenzioni gia'
assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e
prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del
30 giugno 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a
terzi una percentuale minima del 40% dei lavori.
26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il
diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di
avvisi indicativi pubblicati prima della data del
31 gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa
del diritto di prelazione, secondo le modalita'
alternativamente specificate ai successivi periodi del
presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia
stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'art.
155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti
inseriscono, al momento della pubblicazione del bando,
l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore
del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato
decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista
dall'art. 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti,
nel corso della successiva procedura negoziata prevista
dall'art. 155, comma 1, lettera b), inviano comunicazione
formale, con l'indicazione espressa del diritto di
prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti
partecipanti alla procedura negoziata.
27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II,
titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi):
a) non trovano applicazione i seguenti articoli del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 554 del 1999:
a.1) art. 9 - Pubblicita' degli atti della
conferenza di servizi;
a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi
di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000
DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o
superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;
b) per le concessioni gia' affidate, ovvero rinnovate
e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data
del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad
appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per
cento dei lavori;
c) le disposizioni dell'art. 174 (concessione
relativa a infrastrutture strategiche) si applicano anche
alle concessioni relative a infrastrutture gia' affidate
alla data del 10 settembre 2002;
d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002,
sia gia' stato redatto il progetto definitivo, sia stata
gia' affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque
ritenuto dal soggetto aggiudicatore piu' opportuno ai fini
della celere realizzazione dell'opera, puo' procedersi
all'attestazione di compatibilita' ambientale e alla
localizzazione dell'opera sulla base del progetto
definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre
2002, sia stato gia' redatto il progetto esecutivo o sia
stata gia' affidata la realizzazione dello stesso, per
l'affidamento a contraente generale il soggetto
aggiudicatore puo' porre a base di gara il progetto
esecutivo. In tale caso il contraente generale assume
l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara
e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal
comma 5 dell'art. 176;
e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002,
il progetto delle infrastrutture sia gia' oggetto, in tutto
o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di
valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti
norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono
richiedere l'interruzione della medesima procedura optando
per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla
parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e
concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento
delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV,
possono essere utilizzate quali atti istruttori le
risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi
gia' compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto
applicabili, i commi 6 e 7 dell'art. 185;
f) in sede di prima applicazione del decreto
legislativo n. 190 del 2002 i soggetti aggiudicatori
adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a
contraente generale per la realizzazione dei progetti di
importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che
presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti:
interconnessione con altri sistemi di collegamento europei;
complessita' dell'intervento tale da richiedere un'unica
logica realizzativa e gestionale, nonche' estrema
complessita' tecnico-organizzativa. L'individuazione dei
predetti progetti e' effettuata dal Ministro delle
infrastrutture. Ferma restando l'applicazione delle
semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i
progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate
sono realizzati con appalto di progettazione esecutiva ed
esecuzione, in uno o piu' lotti ovvero con appalto di sola
esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo.
E' comunque consentito l'affidamento in concessione;
g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro
competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i
commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione,
nominati in virtu' di disposizioni diverse da quelle di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con
riferimento alle concessioni in corso alla data del
10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali
dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento
alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e
della parte II, titolo III, capo IV;
h) per i procedimenti relativi agli insediamenti
produttivi e alle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico di cui all'art. 179, in
corso alla data del 10 settembre 2002, e' data facolta' al
richiedente di optare per l'applicazione della normativa
stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma
restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli
stessi procedimenti;
i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167,
168, 169, 171, 172 si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005,
n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto
nell'allegato XXI al presente codice, si applicano ai
progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata
bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero,
per i progetti redatti direttamente, oggetto di
deliberazione dell'organo competente dopo la data di
entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005,
n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima
della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189
del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno facolta' di
adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con
eventuale variazione del relativo corrispettivo;
l) la disposizione di cui all'art. 165, comma 3,
relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti
la cui istruttoria e' avviata dopo la data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le
disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 176 si
applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali
in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15,
16 e 17 del medesimo art. 176, si applicano ai lavori
banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 189 del 2005, ma e' facolta' del soggetto
aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni
medesime ai lavori gia' banditi ovvero, per quelli gia'
aggiudicati, convenire con il contraente generale la
applicazione delle stesse ai relativi contratti;
m) in relazione all'art. 180, comma 1, fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i
soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano
applicazione in materia di esecuzione, contabilita' e
collaudo;
n) in relazione all'art. 188, fino all'entrata in
vigore del regolamento, continua ad applicarsi l'art. 17
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, e ai fini dell'art. 188, comma 2, si tiene
conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque
anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34 del 2000;
o) in relazione all'art. 189, comma 1, lettera b),
fino all'entrata in vigore del regolamento si applica
l'art. 18, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 34 del 2000;
p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6
dell'art. 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere
stesse, gli atti e i provvedimenti gia' formati o assunti,
e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 che i soggetti
aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari
ove nominati, ritengano eventualmente piu' opportuno, ai
fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e
concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai
sensi della parte II, titolo III, capo IV.
28. Il regolamento di cui all'art. 196 e' adottato
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 196 fino
alla data di entrata in vigore del regolamento ivi
previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari
attualmente vigenti, nei limiti di compatibilita' con il
presente codice.
29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II,
titolo IV, capo II le attestazioni di qualificazione
relative alla categoria OS2, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore
del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come
modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n.
420, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno
efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E'
tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante
in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto
regolamento.
30. In relazione all'art. 201, fino alla data di
entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai
commi 1 e 3 dell'art. 201, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto
ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal
decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla
data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di
cui ai commi 1 e 3 dell'art. 201, le stazioni appaltanti
possono individuare, quale ulteriore requisito di
partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta
esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico
settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base
alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della
valutazione della sussistenza di detto requisito, possono
essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente
realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di
cottimi e subaffidamenti.
31. In relazione all'art. 212, fino alla conclusione
favorevolmente della procedura di cui all'art. 219
eventualmente attivata in relazione alle attivita' di cui
al citato art. 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali
adottati ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
32. Ai fini dell'applicazione dell'art. 240, per i
lavori per i quali la individuazione del soggetto
affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in
vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di
accordo bonario e' formulata dal responsabile del
procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata
in vigore della citata legge.
33. Ai fini dell'applicazione della disciplina
dell'arbitrato di cui all'art. 241 e seguenti restano in
vigore i criteri di determinazione del valore della lite e
le tariffe fissate, rispettivamente dall'art. 10, commi 1,
4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al decreto ministeriale
2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall'art.
252, comma 6.
34. In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata
dagli articoli 241, 242, 243:
a) dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il
richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi dalla
normativa previgente di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle
clausole dei contratti di appalto gia' stipulati, deve
intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove
procedure secondo le modalita' previste dal codice e i
relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi
fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la
costituzione di collegi arbitrali in difformita' alla
normativa abrogata a seguito dell'entrata in vigore del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999, contenute nelle clausole di contratti o capitolati
d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi
risultino gia' costituiti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione;
b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o
anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della
legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, purche' risultino
rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute
nel codice di procedura civile, ovvero nell'art. 32 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal
comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del 2005;
c) fatte salve le norme transitorie di cui alle
lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati
gia' nominati i due arbitri delle parti, si svolgono
secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del
presente codice;
d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in
contrasto con la disciplina del presente codice, prevedono
limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie
nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E'
salvo il disposto dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto
1998, n. 267, e dell'art. 1, comma 2-quater, del
decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla
legge 8 aprile 2003, n. 15.
35. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 4,
lettera h) dell'allegato XXI, fino all'entrata in vigore
del regolamento si applica l'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive
modificazioni.».
«Art. 256 (Disposizioni abrogate). - 1. A decorrere
dall'entrata in vigore del presente codice, sono o restano
abrogati:
gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
l'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e
l'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto
20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e
integrazioni;
la legge 8 agosto 1977, n. 584;
l'art. 5, commi 4 e 5, e l'art. 32 della legge
3 gennaio 1978, n. 1;
gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n.
741;
l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'art. 4;
gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n.
428;
gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 gennaio 1991, n. 55;
il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
l'art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
l'art. 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
l'art. 3, comma 1-ter, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502;
l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
la legge 11 febbraio 1994, n. 109; e' fatto salvo
l'art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come
modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
l'art. 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 573;
il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito
con la legge 2 giugno 1995, n. 216;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
l'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 agosto 1997, n. 517;
l'art. 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
la legge 18 novembre 1998, n. 415;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio
1999, n. 22;
il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3,
55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87,
comma 2, 88, commi 1, 2 e 3, 89, comma 3, 91, comma 4, 92,
commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119,
120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e
2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, 88, comma 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554;
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
l'art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n.
205;
la legge 7 novembre 2000, n. 327;
l'art. 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'art. 10,
commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;
gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
l'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n.
166;
il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
l'art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e
16-septies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del
decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge
25 giugno 2005, n. 109;
l'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005,
n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;
l'art. 14-vicies-ter, comma 1, lettera c) del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella
legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole "i
criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa e";
il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189,
recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n.
190 del 2002;
il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante
"Finanza di progetto - Disciplina delle procedure in corso
i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del
31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del
diritto di prelazione a favore del promotore";
l'art. 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
2. In relazione all'art. 141, comma 4, ultimo periodo,
resta abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura
regolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore
della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti
processuali in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'art. 245.
4. Il regolamento di cui all'art. 5 elenca le norme
abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del
regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni
contenute nei seguenti atti:
- gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348; 351;
352; 353; 354; 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato F;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 marzo 1999, n. 117;
- il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554;
- il decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34;
- il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2002, n. 101;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del
contraente generale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 18 novembre 2005, recante "affidamento e gestione
dei servizi sostitutivi di mensa".
5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali
previsti dal presente codice, ove sono destinati a
sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali,
elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro
entrata in vigore.».
Allegato XXI:
«Art. 28 (Verifica attraverso strutture tecniche
dell'amministrazione). - 1. La stazione appaltante provvede
all'attivita' di verifica della progettazione attraverso
strutture e personale tecnico della propria
amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di
altre amministrazioni di cui puo' avvalersi ai sensi
dell'art. 33, comma 3, del codice.
2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere
l'attivita' di verifica dei progetti sono:
a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di
euro, l'unita' tecnica della stazione appaltante
accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B;
b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro:
l'unita' tecnica di cui alla lettera a);
gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti
ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti
dotate di un sistema di gestione per la qualita' ove il
progetto sia stato redatto da progettisti interni.
3. Per sistema di gestione per la qualita', ai fini di
cui al comma 1, si intende un sistema coerente con
requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
Per un periodo di due anni dalla data di entrata in
vigore del presente allegato le strutture tecniche
dell'amministrazione sono esentate dal possesso della
certificazione UNI EN ISO 9001.
4. Ferme restando le competenze del Ministero dello
sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi
di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, e' organo
di accreditamento delle unita' tecniche delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi
delle norme europee UNI EN ISO 9001 ed UNI GEI EN ISO/IEC
17020 per gli organismi di ispezione di Tipo B, sulla base
di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio
stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento
riconosciuti a livello europeo, emanato con decreto del
Ministro delle infrastrutture. Per le finalita' di cui al
presente comma gli organismi statali di diritto pubblico
possono avvalersi del Consiglio superiore dei lavori
pubblici.
5. Per le amministrazioni pubbliche che non si
avvalgono delle disposizioni di cui al comma 4
l'accreditamento dell'organismo di ispezione di Tipo B e
l'accertamento del sistema di gestione per la qualita'
coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001
dovranno essere rilasciati, rispettivamente, da enti
partecipanti all'European Cooperation for Accreditation
(EA) e da organismi di certificazione, accreditati da enti
partecipanti all'European Cooperation for Accreditation
(EA).».
«Art. 31 (Requisiti per la partecipazione alle gare per
l'affidamento delle attivita' di verifica). - 1. Il
responsabile del procedimento individua i requisiti minimi
per la partecipazione alle procedure di affidamento della
attivita' di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti
elementi:
a) fatturato globale per servizi di verifica
realizzato negli ultimi tre anni per un importo da
determinare in una misura non inferiore a due volte
l'importo stimato dell'appalto dei servizi di verifica;
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni, di
almeno due appalti di servizi di verifica di progetti
relativi a lavori di importo almeno pari a quello oggetto
dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso.
Per servizio di verifica analogo si intende quello
appartenente, in via esemplificativa, ai seguenti
raggruppamenti di tipologia di interventi:
- organismi edilizi ed opere di bioedilizia;
- opere per la mobilita' su gomma e ferro;
- opere relative al ciclo intergrato dell'acqua;
- opere fluviali e marittime;
- opere impiantistiche;
- opere di impatto ambientale, di bonifica e di
ecocompatibilita'.
2. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore
della presente Sezione, il requisito di cui alla lettera a)
del comma 1 puo' essere anche riferito ad attivita' di
progettazione, direzione lavori e collaudo. Il requisito di
cui alla lettera b) dei comma 1 puo' essere soddisfatto
attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi
analoghi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo
di lavori per un importo complessivo pari a quello oggetto
della verifica da affidare.
3. Il soggetto che concorre all'affidamento
dell'appalto individua in sede di offerta le figure
professionali alle quali sara' affidato l'incarico della
verifica. Le figure professionali proposte devono essere in
possesso delle competenze previste dalla norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17020.
4. Alle procedure di affidamento delle attivita' di
verifica possono partecipare, in forma singola o associata,
i soggetti, accreditati da enti partecipanti all'European
Cooperation for Accreditation (EA) ai sensi della norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 come organismi di
ispezione di Tipo A, nonche', per verifiche di progetti
relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro, i soggetti di cui all'art. 90, comma 1,
lettere d), e), f), g) e h), del codice che siano nelle
condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera b), del
presente allegato. Per verifiche di progetti relativi a
lavori di importo superiore a 20 milioni di euro,
l'accreditamento, ai sensi della predetta norma europea
come organismi di ispezione di Tipo A, deve essere
posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma
associata. In caso di associazione temporanea la mandataria
deve possedere una quota di requisiti minimi, fissata dalla
stazione appaltante, in una misura almeno pari al 50 per
cento; la restante percentuale minima di possesso dei
requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per
cento dei requisiti stessi.
5. Il soggetto che intende partecipare alla gara non
deve partecipare o avere partecipato direttamente o
indirettamente ne' alla gara per l'affidamento della
progettazione ne' alla redazione della stessa in qualsiasi
suo livello. Il mancato rispetto accertato dalla stazione
appaltante su segnalazione del responsabile del
procedimento comporta l'esclusione per 5 anni dalle
attivita' di verifica e, a tale fine, e' comunicato agli
organismi di accreditamento.».
«Art. 38 (Disposizioni in materia di verifica
preventiva dell'interesse archeologico). - 1. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 28, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle opere
sottoposte all'applicazione della parte II, capo III,
titolo IV del codice si applicano gli articoli 95 e 96 del
codice. Gli obblighi ivi stabiliti per le stazioni
appaltanti sono riferiti, nell'ambito di applicazione del
citato capo IV, ai soggetti aggiudicatori.
2. In deroga alle suddette disposizioni, il termine per
la richiesta del Soprintendente di sottoposizione
dell'intervento alla procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico, di cui all'art. 95, comma 3,
del codice, e' ridotto a trenta giorni. La richiesta di
approfondimenti istruttori di cui al comma 4, secondo
periodo, del suddetto art. e' ammessa una sola volta.
3. Nelle more della procedura di cui all'art. 96 del
codice, il soggetto aggiudicatore puo' trasmettere al
Ministero delle infrastrutture, nonche' agli altri soggetti
indicati all'art. 165, comma 4, il progetto preliminare
dell'opera, che puo' essere sottoposto alla approvazione
del CIPE a condizione che l'esito delle indagini
archeologiche in corso di svolgimento, da formalizzare
nella relazione di cui all'art. 96, comma 2, consenta la
localizzazione dell'opera medesima o comporti prescrizioni
che permettano di individuarne un'idonea localizzazione.
4. Ove non si proceda alla redazione e approvazione del
progetto preliminare con le procedure di cui al presente
codice, parte II, titolo III, capo IV, e la localizzazione
dell'opera avvenga sulla base del progetto definitivo, le
norme di cui alla presente sezione si applicano anche al
progetto definitivo.».



 
Art. 4.
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 5.
Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessa comunque di avere applicazione l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6.
3. Sono abrogati i commi 907, 908, 912, 913 e 914 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 luglio 2007

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Di Pietro, Ministro delle
infrastrutture
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Amato, Ministro dell'interno
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali

Visto, il Guardasigilli: Mastella



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 1, del citato decreto legislativo
n. 6 del 2007, e' il seguente:
«Art. 1 (Termini di efficacia). - 1. All'art. 253 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nei commi 1-bis, 1-ter, le parole: "1° febbraio
2007", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti:
"1° agosto 2007";
b) nel comma 1-bis, la lettera b) e' soppressa.
2. All'art. 257, comma 2-bis, le parole: "1° febbraio
2007" sono sostituite dalle seguenti: "1° agosto 2007".
3. Fermo quanto previsto dall'art. 1-octies del
decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, le
disposizioni di cui all'art. 256, comma 1, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle
fattispecie di cui all'art. 253, commi 1-bis e 1-ter, del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, continuano ad
applicarsi per il periodo transitorio compreso fino alla
data del 31 luglio 2007.».
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2006, n. 299, supplemento ordinario.



 
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