Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 114
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visti gli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visti, in particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, che prevedono, rispettivamente, la riduzione del trenta per cento, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, ed il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;
Ritenuta la necessita' di procedere alla ricognizione ed al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi di perdurante utilita' per i fini istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1. Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio
1. La Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, svolge attivita' istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per violazione delle norme:
a) in materia valutaria di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988;
b) in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
c) in materia di misure restrittive per contrastare l'attivita' di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale di cui al decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, al decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, al decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, e al decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222;
d) in materia di rilevazione, a fini fiscali, di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;
e) in materia di disciplina del mercato dell'oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;
f) in materia di sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
g) nelle altre materie previste da legge o da regolamento.
2. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da cinque membri, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del commercio internazionale e della giustizia, tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale in materia di infrazioni valutarie ed antiriciclaggio. Il presidente fissa l'ordine del giorno dei lavori, il calendario delle sedute, nel numero massimo di ottanta l'anno, e designa i relatori per la trattazione dei singoli affari.
3. La Commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. La Commissione da' il suo parere motivato sulle infrazioni, formulando le proposte sulla tipologia e sulla misura delle sanzioni che ritiene applicabili. La Commissione ha facolta' di richiedere alle Autorita' di vigilanza di settore, alle Autorita' competenti ed alla Guardia di finanza di integrare gli accertamenti compiuti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalita' e termini secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. I commi 1 e 2 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono abrogati.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alla premessa:
- L'art. 87 della Costituzione, quinto comma,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38: «Regolamento recante le
attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche'
disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a
norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
94.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1998, n. 154: «Regolamento recante norme sull'articolazione
organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge
3 aprile 1997, n. 94», e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 maggio 1998, n. 116.
- Gli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300: «Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto
1999, n. 203, supplemento ordinario, fanno parte del
«Titolo IV - I Ministeri - Capo V - Il Ministero
dell'economia e delle finanze».
- Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173:
«Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della
legge 6 luglio 2002, n. 137», e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2003, n. 161.
- Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248 recante «Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
e' il seguente:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il
28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148
(Approvazione del testo unico delle norme in materia
valutaria), cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 32 (Provvedimento di irrogazione delle sanzioni).
1.-2. (Abrogati).
3. Il Ministro del tesoro ha facolta' di delegare il
provvedimento di irrogazione delle sanzioni a un
Sottosegretario o a un dirigente generale.
4. Con il decreto di ingiunzione al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria e' disposta la confisca
amministrativa dei valori sequestrati secondo quanto
previsto dall'art. 20, terzo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689.
5. Il decreto di ingiunzione al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria deve essere emesso nel
termine perentorio di centottanta giorni dalla ricezione
degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi.
6. La mancata emanazione del provvedimento nei termine
indicato comporta l'estinzione dell'obbligazione al
pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.
7. Contro il decreto di ingiunzione al pagamento puo'
essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in
cui e' stata commessa la violazione, ovvero, quando questa
e' stata commessa all'estero, del luogo in cui e' stata
accertata, entro i termini previsti dall'art. 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudizio davanti al
pretore e' regolato dall'art. 23 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
8. Il decreto del Ministro del tesoro che infligge la
pena pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo.
Si applica l'art. 18, sesto comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689.
9. L'esecuzione ha luogo a cura dell'intendente di
finanza competente per territorio, con l'osservanza delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43.».
- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197:
«Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e
dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 maggio 1991, n. 106.
- Il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278:
«Misure urgenti relative ai beni della Repubblica
dell'Iraq», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto
1990, n. 182.
- Il decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito,
con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355:
«Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione
determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1992, n.
133.
- Il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230:
«Embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1993, n. 113.
- Il decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222:
«Attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del
1994, relative all'embargo nei confronti della
Bosnia-Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti
di Haiti, nonche' autorizzazione alla partecipazione
italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. a
Mostar», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile
1995, n. 84.
- Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227:
«Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e
per l'estero di denaro, titoli e valori», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1990, n. 151.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125: «Norme
in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in
attuazione della direttiva 91/308/CEE», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1997, n. 111.
- La legge 17 gennaio 2000, n. 7: «Nuova disciplina del
mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva
98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000, n. 16.
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322:
«Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989 n.
222.
- Il testo dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981,
n. 689: (Modifiche al sistema penale), e' il seguente:
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».



 
Art. 2. Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di
Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi.
1. Le Commissioni interministeriali di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono soppresse.
2. Le competenze delle Commissioni soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo sono attribuite ad una Commissione interministeriale denominata «Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi».
3. La Commissione e' costituita da:
a) un magistrato di Cassazione con funzioni di presidente di sezione di Cassazione o un magistrato di altre magistrature con qualifica e funzioni equiparate, in servizio o a riposo, che la presiede;
b) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato, con funzione di vice presidente della Commissione;
c) un magistrato della Corte dei conti;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro;
f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
h) un rappresentante dell'Agenzia del territorio;
i) un rappresentante del Ministero dell'interno;
l) un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie di danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni piu' rappresentative:
1) nelle ex colonie;
2) in Albania;
3) in Tunisia;
4) in Libia;
5) in Etiopia;
6) in altri Paesi;
m) due rappresentanti dei danneggiati nei territori ceduti all'ex Jugoslavia e nella Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni piu' rappresentative.
4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da due funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze di qualifica non inferiore a C2, che non percepiscono alcun compenso per le attivita' relative alla Commissione.
5. La Commissione puo' nominare nel proprio ambito, ove opportuno, una o piu' sottocommissioni, composte da cinque membri, di cui due rappresentanti dei danneggiati. Le sottocommissioni sottopongono alla Commissione le proprie determinazioni, per l'approvazione definitiva.
6. I componenti della Commissione sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. Alle adunanze della Commissione partecipa, senza diritto di voto, un esperto di estimo, scelto dal presidente tra funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze o dell'Agenzia del territorio. Per la validita' delle adunanze della Commissione e' necessario l'intervento di almeno dodici componenti, compreso il presidente o il vice presidente. A parita' di voti prevale quello del presidente. I relatori sono nominati dal presidente, secondo criteri oggettivi e predeterminati, deliberati dalla stessa Commissione.
7. La Commissione formula motivate proposte vincolanti, assunte, ove necessario, anche in via di equita', che vengono trascritte in apposito verbale entro il mese successivo alla data dell'adunanza. Le deliberazioni della Commissione sono trasmesse ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, per la definitiva approvazione da parte di questi ultimi e per la comunicazione agli interessati, entro tre mesi dall'approvazione dei verbali.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8.
9. L'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 98 e l'articolo 10 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, sono abrogati.



Nota all'art. 2:
- L'art. 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 98:
Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative
alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: «Disposizioni
sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese
italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla
sovranita' italiana e all'estero», abrogato dal presente
decreto, recava:
«Art. 3 (Commissioni interministeriali). - L'art. 10
del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6: «Disciplina
operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro,
nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti
ai mercati e alla Tesoreria», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 gennaio 1996, n. 6, e convertito in legge con
l'art. 1, comma 1, legge 6 marzo 1996, n. 110 (Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 1996, n. 58), abrogato dal presente
decreto, recava:
«Art. 10 (Integrazione delle commissioni
interministeriali di cui alla legge 29 gennaio 1994, n.
98.».



 
Art. 3.
Consiglio tecnico-scientifico degli esperti
1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, opera presso il Dipartimento del tesoro e svolge attivita' di elaborazione, di analisi, di studio e di proposta nelle materie di competenza del medesimo Dipartimento.
2. I componenti del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo del Dipartimento del tesoro, tra docenti universitari edesperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale del Dipartimento. I componenti del Consiglio, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina possono essere posti nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa secondo l'ordinamento di appartenenza.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti del Consiglio, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8.
4. Per le funzioni di supporto e di segreteria il Consiglio si avvale delle strutture specificatamente individuate dal Capo del Dipartimento del tesoro.
5. Il Consiglio e' articolato in un collegio tecnico-scientifico ed un collegio degli esperti.
6. Il collegio tecnico-scientifico e' composto di otto membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria.
7. Il collegio degli esperti e' composto di otto membri e svolge attivita' di analisi di problemi giuridici, economici e finanziari; in particolare, svolge le seguenti funzioni:
a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;
b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Dipartimento del tesoro nei vari organismi internazionali. A tal fine, su mandato del Capo del Dipartimento, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici.
8. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti svolge, altresi', specifici compiti affidatigli dal Capo del Dipartimento, nell'ambito delle competenze istituzionali.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 (Regolamento recante
norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni
organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, a norma
dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94), e'
il seguente:
«Art. 5 (Consiglio tecnico-scientifico degli esperti).
- 1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera
presso il Dipartimento del tesoro ed ha il compito di
svolgere le attivita' di elaborazione, di analisi e di
studio nelle materie di competenza del Dipartimento. Il
Consiglio e' articolato in due distinti collegi: uno per la
trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico,
denominato collegio tecnico-scientifico, ed uno per le
analisi dei problemi giuridici, economici e finanziari,
denominato collegio degli esperti. I componenti sono
nominati con decreto del Ministro, su proposta del Capo del
Dipartimento del tesoro, e sono scelti tra docenti
universitari e tra esperti dotati di una specifica e
comprovata specializzazione professionale nelle discipline
oggetto dell'attivita' istituzionale del Dipartimento. I
compensi sono fissati, ai sensi dell'art. 10 della legge
7 agosto 1985, n. 428, con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica. I
componenti restano in carica quattro anni e possono essere
confermati. Alla segreteria del Consiglio
tecnico-scientifico degli esperti provvede il Dipartimento
del tesoro. Il collegio tecnico-scientifico e' composto di
nove membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle
attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo
alla trattazione di problemi a carattere
tecnico-scientifico in materia di programmazione economica
e finanziaria. Il collegio degli esperti e' composto di
dieci membri; al collegio e' affidato in particolare, il
compito di:
a) compiere studi e formulare proposte per la
definizione degli indirizzi di politica finanziaria;
b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione
del Tesoro nei vari organismi internazionali. Su mandato
del Capo del Dipartimento, i singoli esperti possono
rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed
internazionali e svolgere altri compiti specifici. I
componenti del collegio degli esperti, se appartenenti ad
altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della
nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori
ruolo. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, ai
sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 27 novembre 1991,
n. 378, assicura direttamente al Capo del Dipartimento del
tesoro l'attivita' di elaborazione, di analisi e di studio
da questi richiesta nelle materie di competenza del
Dipartimento».



 
Art. 4.
Altri organismi confermati
1. Continuano ad operare, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con le rispettive funzioni, i seguenti organismi:
a) Commissione per la convalidazione dei titoli del debito pubblico deteriorati, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio l945, n. 19;
b) Commissione per lo scarto degli atti d'archivio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.



Nota all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398: «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2004, n. 57,
supplemento ordinario.



 
Art. 5.
Comitato generale per i giochi
1. Il Comitato generale per i giochi, previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, continua ad operare, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. Il Comitato e' costituito da:
a) il Ministro dell'economia e delle finanze o un Sottosegretario di Stato da questi delegato, con funzioni di Presidente;
b) il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con funzioni di Vice Presidente;
c) un rappresentante del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
d) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
e) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
f) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
g) un rappresentante del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive;
h) il presidente del CONI o un suo delegato;
i) il presidente dell'UNIRE o un suo delegato;
l) esperti, di comprovata professionalita', in materia di giochi, tributaria o amministrativa, fino ad un massimo di cinque.
3. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e le funzioni di segreteria sono svolte da tre appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria sono determinati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in misura tale da assicurare la riduzione di spesa del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005.
5. Per la validita' delle sedute del Comitato e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Ogni decisione del Comitato e' adottata a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
6. Sono abrogati:
a) l'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
b) 1'articolo 4, comma 1, quinto e settimo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
c) l'articolo 8, comma 12, del decreto-legge 24 marzo 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 200;
d) all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, le parole: «con il quale sono altresi' stabiliti i compensi per i membri del Comitato diversi da quelli che ne fanno parte in ragione del loro ufficio. Il Comitato e' presieduto dal Ministro ovvero da un suo delegato ed e' composto dai membri previsti dalle disposizioni vigenti, dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma e da cinque persone di elevata esperienza professionale, anche in ragione del loro ufficio»;
e) ogni altra norma incompatibile con il presente articolo.



Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 (Regolamento di
organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio
2004, n. 22, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Direttore generale, uffici di funzione
dirigenziale di livello generale ed organismi operanti
presso l'Amministrazione autonoma). - 1. Il direttore
generale dell'Amministrazione autonoma svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
funzione dirigenziale di livello generale compresi
nell'Amministrazione autonoma stessa, al fine di assicurare
la continuita' delle funzioni dell'Amministrazione autonoma
ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti
dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli
indirizzi del Ministro; svolge funzioni di vigilanza nei
confronti degli uffici dell'Amministrazione autonoma.
2. Il direttore generale si avvale degli esperti del
Servizio consultivo e ispettivo tributario che con decreto
del Ministro sono individuati e distaccati, in numero non
superiore a cinque, presso l'Amministrazione autonoma.
3. Gli uffici di funzione dirigenziale di livello
generale dell'Amministrazione autonoma sono:
a) la direzione per le strategie;
b) la direzione per i giochi;
c) la direzione per le accise;
d) la direzione per l'organizzazione e la gestione
delle risorse.
4. Presso l'Amministrazione autonoma operano altresi':
a) il Comitato generale per i giochi, che coadiuva il
Ministro nella formulazione degli indirizzi strategici per
il settore dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
pronostici, ed i cui componenti sono nominati con decreto
del Ministro;
b) la Commissione per la trasparenza dei giochi, che
sostituisce tutti gli organismi o commissioni, comunque
denominati, che esercitano funzioni di vigilanza sulla
regolarita' dell'esercizio del lotto, delle lotterie, dei
giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici, in
particolare per quanto attiene la correttezza delle
operazioni di estrazione, di accertamento dei risultati, di
determinazione del montepremi, di definizione e
assegnazione delle vincite. La Commissione, competente
altresi' a risolvere, in via amministrativa, le
contestazioni in materia di giochi, e' nominata con decreto
direttoriale. La Commissione e' composta da un numero di
membri inferiore del dieci per cento di quello complessivo
dei componenti degli organismi o commissioni cui la stessa
si sostituisce. Con decreto direttoriale sono determinate
l'organizzazione e le modalita' di funzionamento della
Commissione e sono fissati, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, i compensi spettanti ai suoi
componenti. La Commissione presenta annualmente al Ministro
una relazione sulla attivita' svolta, per il successivo
inoltro al Parlamento;
c) la Consulta tecnica nazionale dei giochi, con
funzioni propositive e consultive in materia di lotto,
lotterie, giochi, scommesse e concorsi pronostici, nonche'
in tema di concessioni. La Consulta, presieduta dal
direttore generale dell'Amministrazione autonoma, e'
composta dai direttori degli uffici di funzione
dirigenziale di livello generale della medesima
Amministrazione autonoma, da un ufficiale generale del
Corpo della guardia di finanza, dal Segretario generale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, dal Capo del
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e
dei servizi del Ministero delle politiche agricole e
forestali. Alle sedute della Consulta sono chiamati a
partecipare, per le materie di interesse, rappresentanti
dei concessionari o delle loro associazioni. La
partecipazione alla Consulta e' gratuita.».
- Il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2006), e' il seguente:
«58. Le somme riguardanti indennita', compensi,
gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107
(Regolamento di organizzazione del Ministero delle
finanze), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile
2001, n. 84, supplemento ordinario, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 21 (Disposizioni sull'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato). - 1. Nel regio decreto 8 dicembre
1927, n. 2258, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) nell'art. 1, primo comma, le parole: «alla quale
presiede il Ministro per le finanze assistito da un
Consiglio di amministrazione e coadiuvato da un direttore
generale»;
b) l'art. 2;
c) l'art. 3, primo comma;
d) nell'art. 10, quarto comma, le parole: «sentito il
Consiglio di amministrazione»;
e) l'art. 11;
f) nell'art. 14, primo comma, le parole: «le
attribuzioni del Consiglio di amministrazione, le norme per
il funzionamento di esso e per la nomina e la durata in
carica dei suoi componenti, nonche».
2. Nell'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «i direttori
generali del Ministero, compreso»;
b) al comma 1, lettera d) le parole: «un esperto in
legislazione tributaria».
3. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno de1l'economia anche nelle
aree svantaggiate), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 luglio 2002, n. 158, e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 8 agosto 2002, n. 178
(Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2002, n. 187, supplemento
ordinario), entrata in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 4 (Unificazione delle competenze in materia di
giochi). - 1. Al fine di assicurare la gestione unitaria
prevista dall'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
nonche' di eliminare sovrapposizioni di competenze, di
razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di
ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia
di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e
concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i
concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive,
ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni
sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato
trasferimento, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con
il Ministro per i beni e le attivita' culturali entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni
sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, e le modalita' del predetto trasferimento. Le
azioni possedute dal CONI relative a societa' operanti nel
predetto settore di attivita' sono trasferite, a titolo
gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni
sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal
CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai
concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive
organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso.
Il Comitato fissa gli indirizzi strategici per
l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse
e dei concorsi pronostici.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 77, 78 e
83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, e dalle relative norme di attuazione.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al
CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti
disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e
spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi
a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il
controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione
prevede le modalita' di attribuzione di eventuali risorse
aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione
dell'andamento dei giochi di competenza, le necessita'
finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia
finanziaria.
2. Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per
la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio,
Totogol, Totosei, Totobingol e Totip e' fissato nella
misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, per tutti i giochi
disciplinati ai sensi del presente articolo.
3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e gli altri dipartimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad
essi assegnati. La disposizione di cui all'art. 11, settimo
comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta
nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti
puo' avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che
conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il
numero degli esperti assegnabile al servizio e'
rideterminato in proporzione al conseguente impegno
lavorativo.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 147 (Proroga di termini e disposizioni
urgenti ordinamentali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
25 giugno 2003, n. 145, e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 1° agosto 2003, n. 200,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Disposizioni sull'UNIRE). - 1. Il Ministro
delle politiche agricole e forestali, avvalendosi
dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine
(UNIRE), ed il Ministro dell'economia e delle finanze
procedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente,
dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in
vigore del regolamento emanato ai sensi dell'art. 3,
comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' dei
titolari di concessione attribuita successivamente, ai
sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle
posizioni relative a ciascun concessionario anche
conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria
dell'UNIRE, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a
concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale
di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del
bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero
dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a
decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi
e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di
euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' stabilito il tasso d'interesse e fissato il
contributo decennale di cui al periodo precedente.
3. Una quota fino al 4 per cento delle risorse di cui
al comma 2 e' destinata dall'UNIRE a piani per la
salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione,
redatti con la collaborazione delle associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela
delle singole razze interessate, nonche' a programmi di
ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio
genetico equino nazionale in collaborazione con universita'
ed istituti nazionali ed internazionali specializzati nel
settore.
4.
5. I concessionari che gestiscono, ai sensi del
regolamento emanato a norma dell'art. 3, comma 78, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse
dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle
condizioni economiche ridefinite con il decreto
direttoriale 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002, possono farlo entro il
30 ottobre 2003 versando un importo pari al 10 per cento
del debito maturato per solo capitale, a titolo di minimo
garantito, aumentato, in ragione del ritardonell'adesione,
di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le
somme dovute per quote di prelievo non versate, relative
agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi
calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela
primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro
il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre
2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai
sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e
successive modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate
dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario
praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque
rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni
anno; il primo versamento va effettuato entro il
15 dicembre 2003. Le polizze fideiussorie rilasciate dai
concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi
dell'art. 7 della convenzione approvata con decreto
ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie
rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse
sportive ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata
con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono
garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli
obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni
previste dal presente articolo, previa verifica della loro
validita' da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. Il mancato versamento delle rate nei
termini previsti dal presente comma comporta l'immediata
decadenza dalla concessione, l'immediato incameramento
della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal
totalizzatore nazionale.
6. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi
del comma 5, nonche' a quelli che hanno gia'
tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui
al medesimo comma 5, e' consentito versare il residuo
debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del
33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo. Le
rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a
partire dal 30 ottobre 2004. Non si effettua il rimborso di
somme versate a titolo di minimi garantiti dai
concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali
trova applicazione la disposizione di cui al presente
comma. Nei confronti dei concessionari che ritardano di
oltre trenta giorni il pagamento delle somme maturate a
titolo di integrazione al minimo garantito, quote di
prelievo ed imposta unica, eventualmente ricalcolate ai
sensi del comma 5 e del presente comma, sono attivate, in
conformita' alle disposizioni contenute negli atti
concessori, le procedure di riscossione, anche coattiva,
dei crediti, seguita dall'immediata decadenza dalla
concessione, dall'incameramento della fideiussione e dalla
disattivazione del collegamento dal totalizzatore
nazionale.
7. Per quanto non diversamente stabilito in modo
espresso dal presente articolo, restano ferme le
disposizioni dell'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 16. Con decreto interdirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti le
modalita' di versamento delle rate di cui al comma 6 e gli
adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari
che non provvedono ai sensi del comma 5, i quali, in ogni
caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme,
maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo
di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e di
quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della
differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la
maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito
relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Fermo restando
quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, nei
confronti dei concessionari decaduti si procede
all'incameramento della fideiussione.
8. La disposizione di cui all'art. 5-bis del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova
applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque
determinano la cessazione dei rapporti di concessione,
sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 5
del presente articolo, adottati prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti e'
stabilita fino al 15 settembre 2003 e i termini per la loro
impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal
16 settembre 2003. Gli effetti dei provvedimenti si
estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano
l'adesione ai sensi del comma 5.
9. Dal 1° gennaio 2003 e per ciascun anno di durata
delle concessioni per il servizio di raccolta delle
scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo
minimo comunque dovuto dai concessionari e' pari ai
prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle
scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente,
incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale
realizzatosi su base regionale.
10.
11.
12. (Abrogato).
13. Sulla base dei principi dell'ordinamento
comunitario, ferme le attribuzioni che, ai sensi delle
disposizioni vigenti, sono di rispettiva competenza dei
Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole e forestali, nonche' dell'UNIRE,
limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata
in vigore del regolamento emanata a norma dell'art. 3,
comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da
ultimo modificato dal comma 11 del presente articolo, e
fino alla data del loro nuovo affidamento, mediante
procedure selettive, ai sensi del medesimo regolamento,
sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti
relativi alla gestione delle predette concessioni, ivi
compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse
pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo
all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione
di cui al comma 5 del presente articolo, di ogni
provvedimento amministrativo conseguente, ivi compresi
quelli di natura cautelare.
14. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2007, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal
relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi
dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, puo'
essere effettuato dal concessionario del gioco del Bingo
entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e
comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il
periodo relativo all'ultimo trimestre. La disposizione di
cui al primo periodo non si applica nei
trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della
convenzione di concessione. Sull'importo costituente
prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai
sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi
nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno
e fino a quello dell'effettivo versamento. La cauzione
prevista dal regolamento di cui al primo periodo e'
integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza
delle disposizioni di cui al terzo e quarto periodo
comporta, in ogni caso, la decadenza dal beneficio e
l'immediato incameramento della cauzione. Resta in ogni
caso fermo il potere regolamentare di cui agli articoli 16
della legge 13 maggio 1999, n. 133 e 12 della legge 18
ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.
15. Sulla base delle linee guida e dei principi
stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e
forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina
nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e
diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA,
attraverso le sue strutture provinciali (APA), per
raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un
monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16. All'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «31 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «15 dicembre»;
b)
17. Il primo decreto adottato in attuazione del
comma 5-bis dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722,
introdotto dal comma 16, lettera b), del presente articolo,
e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato
generale per i giochi di cui al comma 12, provvede ad
individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e
nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti
di partecipazione a distanza, con modalita' elettroniche e
telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a
giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire,
anche connessi a manifestazioni sportiveorganizzate dagli
enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il
rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto
tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali
ed operatore selezionato ai sensi del presente comma,
nonche' della sicurezza e trasparenza del gioco, della
tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive
responsabilita' dei diversi operatori coinvolti.
19. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il
31 marzo di ciascun anno, una relazione dettagliata
sull'attivita' svolta dall'UNIRE e sull'andamento delle
attivita' sportive e di incremento ippico.
20. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei
commi 2 e 10, pari a 12,4 milioni di euro annui, nonche'
dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 3 milioni di euro
annui, a decorrere dal 1° gennaio 2003, si provvede
mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di
nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle
previste dall'art. 1, comma 5-bis, della legge 4 agosto
1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera b), del
presente articolo.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
22. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'art. 1 dopo le parole: «diritto
pubblico» sono aggiunte le seguenti: «di primo livello»;
b).
23. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e la partecipazione alle
consulte tecniche non comporta la corresponsione di alcuna
indennita' o compenso ne' rimborso spese.».



 
Art. 6.
Altri organismi confermati
1. Continuano ad operare, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con le rispettive funzioni, i seguenti organismi, previsti dalla legge o da regolamento:
a) Commissione per la trasparenza dei giochi prevista dall'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385;
b) Consulta tecnica nazionale dei giochi prevista dall'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n.385;
c) Commissione per la fissazione del corrispettivo per l'assegnazione delle rivendite generi di monopolio prevista dall'articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384.



Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 2 del gia' citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 385 del 2003, si vedano le
note all'art. 6.
- Il testo dell'art. 1, lettera b), della legge
23 luglio 1980, n. 384 (Modifiche alla legge 22 dicembre
1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di
distribuzione e vendita di generi di monopolio), e' il
seguente:
«Art. 1. - L'assegnazione delle rivendite di generi di
monopolio e' effettuata nei seguenti modi:
a) (omissis);
b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi
a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica
soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da
apposita commissione, nominata con decreto del Ministro
delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova
istituzione o di rivendite di prima e seconda categoria
vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano
risultati deserti o infruttuosi, ovvero di rivendite
ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolare
importanza, secondo quanto stabilito dall'art. 30, legge
22 dicembre 1957, numero 1293.
In presenza di piu' aspiranti e' preferito chi offra la
somma piu' elevata sulla misura base stabilita dalla
commissione.
La stessa procedura e' seguita per l'assegnazione delle
rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione
superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia,
ai profughi gia' intestatari di analoghi esercizi nel
territorio di provenienza;».



 
Art. 7.
Riduzione dei costi di funzionamento
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente regolamento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.



Note all'art. 7:
- Per il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge n.
266 del 2005, si vedano le note all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223
del 2006, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 8.
Rispetto del criterio di pari opportunita'
1. I componenti degli organismi di cui al presente regolamento sono nominati tenendo conto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne.
 
Art. 9.
Durata e relazione di fine mandato
1. Gli organismi di cui al presente regolamento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui al presente regolamento presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dell'economia e delle finanze, che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' degli organismi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da disporsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi restano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli stessi e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Santagata, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
De Castro, Ministro per le politiche
agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2007 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 246



Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223
del 2006, si vedano le note alle premesse.



 
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