Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2007 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
REGOLAMENTO 13 luglio 2007
Schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali, di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili), capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio), capo III (bilancio consolidato) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regomento n. 7).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
Visto il Provvedimento ISVAP 1° aprile 1998, n. 845 riguardante le istruzioni di carattere esplicativo e applicativo in merito alla certificazione del bilancio delle imprese di assicurazione per la parte relativa agli adempimenti dell'attuario revisore;
Visto il Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G riguardante i moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione;
Visto il Provvedimento ISVAP 5 febbraio 1999, n. 1111 riguardante l'individuazione dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, a fini di vigilanza, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
Visto il Provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G riguardante la relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione;
Visto il Provvedimento ISVAP 10 aprile 2003, n. 2184 recante modifiche ai provvedimenti ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G e 6 luglio 1999, n. 1207-G;
Visto il Provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005, n. 2404 riguardante le disposizioni in materia di forme tecniche del bilancio consolidato redatto in base ai principi contabili internazionali;
Visto il Provvedimento ISVAP 10 agosto 2006, n. 2460 riguardante le disposizioni in materia di relazione semestrale e in materia di moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato;
Premesso che il contenuto del presente Regolamento e' stato oggetto di pubblica consultazione dal 22 dicembre 2006 al 16 febbraio 2007;
Ritenuta la necessita' di fornire indicazioni in ordine agli schemi che le imprese devono adottare nella redazione dei bilanci di esercizio in base ai principi contabili internazionali, in modo da garantire un adeguato livello di comparabilita' dei dati di settore, in conformita' all'art. 90, commi 1 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Ritenuta la necessita' di fornire un quadro regolamentare omogeneo in ordine agli schemi, gia' emanati, che le imprese devono adottare nella redazione dei bilanci consolidati e nella redazione, a fini di vigilanza, della relazione semestrale e della relazione semestrale consolidata in base ai principi contabili internazionali, in conformita' all'art. 90, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Ritenuta la necessita' di fornire indicazioni alla societa' di revisione e all'attuario revisore in ordine alle modalita' per il rilascio del giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche, in conformita' all'art. 102, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e all'articolo 190, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Fonti normative
1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 90, commi 1 e 2, 98, 190 e 191, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
a) »principi contabili internazionali»: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
b) «bilancio di esercizio»: il bilancio redatto in conformita' al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
c) «bilancio di esercizio IAS/IFRS»: il bilancio redatto in conformita' ai principi contabili internazionali;
d) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
e) «relazione semestrale IAS/IFRS»: la relazione sull'andamento della gestione dell'impresa relativa al primo semestre dell'esercizio redatta in conformita' ai principi contabili internazionali;
f) «societa' di revisione»: la societa' iscritta nell'albo speciale previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 incaricata della revisione contabile del bilancio;
g) «attuario revisore»: attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194 che sia amministratore della societa' di revisione o che sia dalla medesima nominato ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica, secondo le disposizioni di carattere generale di cui al capo I dei titoli II e III del presente Regolamento,
a) alle imprese di cui all'art. 88 commi 1 e 2 del decreto;
b) alle imprese di cui all'art. 95 comma 2 del decreto;
c) alle societa' di partecipazione finanziaria mista di cui all'art. 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 a capo di un conglomerato finanziario per il quale l'ISVAP e' stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto,
che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio IAS/IFRS, della relazione semestrale IAS/IFRS, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata.
2. Le imprese di cui al primo comma, punto a), che non adottano i principi contabili internazionali continuano ad applicare nella redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, al provvedimento ISVAP 1° aprile 1998, n. 845 e al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999 n. 1207-G.
 
Art. 4.
Principi di redazione
1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento redigono i prospetti seguendo le Istruzioni per la compilazione di cui all'allegato 1. Tali istruzioni indicano, per ciascuna voce, il riferimento ai principi contabili internazionali attualmente in vigore. Detti riferimenti devono intendersi automaticamente aggiornati in virtu' delle successive modifiche introdotte nell'ordinamento comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.
2. Per i contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4:
a) emessi da imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane si applicano, ai fini del paragrafo 22 dell'IFRS 4, i criteri di valutazione previsti per il bilancio di esercizio dai capi II e III del titolo III e dagli articoli 64 e 65 del decreto;
b) emessi da imprese estere incluse nell'area di consolidamento e' consentita l'applicazione, ai fini del paragrafo 22 dell'IFRS 4, delle disposizioni in materia assicurativa dello Stato di appartenenza delle imprese stesse.
3. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento conservano, secondo le disposizioni di cui all'art. 2220 del codice civile, le evidenze gestionali interne relative agli importi del bilancio di esercizio IAS/IFRS, della relazione semestrale IAS/IFRS, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata non direttamente rilevabili dalla contabilita'.
4. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP le informazioni contenute nei prospetti seguendo le istruzioni per la trasmissione informatica dei dati fornite dall'ISVAP.
 
Art. 5.
Vigilanza prudenziale
1. Al fine di salvaguardare l'efficacia degli istituti prudenziali attualmente in vigore, resta ferma la facolta' dell'ISVAP di richiedere alle imprese di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento che adottano i principi contabili internazionali, i dati e le informazioni integrative nonche' la documentazione necessaria all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.
 
Art. 6.
Imprese obbligate
1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente Regolamento che, in base all'art. 91, comma 1, del decreto, redigono il bilancio e la relazione semestrale in conformita' ai principi contabili internazionali, seguono la disciplina prevista nel presente titolo.
 
Art. 7.
Bilancio di esercizio IAS/IFRS
1. Le imprese di cui all'art. 6 del presente Regolamento utilizzano i prospetti di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente Regolamento (allegato 2).
2. Nell'ambito della nota integrativa al bilancio di esercizio IAS/IFRS, le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento riportano i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi di nota integrativa relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
«Stato Patrimoniale per gestione»;
«Conto Economico per gestione»;
«Dettaglio delle partecipazioni»;
«Dettaglio degli attivi materiali e immateriali»;
«Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori»;
«Dettaglio delle attivita' finanziarie»;
«Dettaglio delle attivita' e passivita' relative a contratti allorche' il rischio dell'investimento e' sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione»;
«Dettaglio delle riserve tecniche»;
«Dettaglio delle passivita' finanziarie»;
«Dettaglio delle voci tecniche assicurative»;
«Proventi e oneri finanziari e da investimenti»;
«Dettaglio delle spese di gestione».
Tali prospetti riguardano le principali informazioni da fornire in nota integrativa ma non ne esauriscono il contenuto; resta pertanto fermo l'obbligo di fornire il complesso delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali, anche se non esplicitamente richiamate dal presente Regolamento.
3. E' consentito introdurre dettagli aggiuntivi di specifiche voci previste dai prospetti, purche' cio' non pregiudichi la chiarezza e l'unitarieta' degli stessi.
4. Nell'ambito della relazione sulla gestione le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento riportano le informazioni di cui all'art. 94, comma 1, lettere a) e i), del decreto, includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4.
 
Art. 8.
Informativa in materia di condizioni di esercizio
1. Nell'ambito della nota integrativa le imprese di assicurazione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento forniscono, in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 124A-124C, informazioni circa il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capo II (riserve tecniche dei rami vita e danni), capo III (attivita' a copertura delle riserve tecniche) e capo IV (margine di solvibilita) del titolo III del decreto, attraverso l'illustrazione della documentazione allegata al bilancio di esercizio IAS/IFRS ai sensi dell'art. 93, commi 3 e 5, del medesimo decreto.
2. In particolare, con riferimento ai prospetti contenenti l'indicazione delle attivita' che sono state assegnate alla copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 93, comma 3, del decreto, l'impresa illustra:
gli importi delle riserve tecniche da coprire determinati ai sensi del capo II del titolo III del decreto, ed i criteri di valutazione utilizzati per la loro determinazione, evidenziando le principali differenze, in termini di importi e di criteri di valutazione, con le riserve tecniche iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS;
gli importi delle attivita' assegnate alla copertura delle riserve tecniche determinati ai sensi del capo III del titolo III del decreto, ed i criteri di valutazione utilizzati per la loro determinazione, evidenziando le principali differenze, in termini di importi e di criteri di valutazione, con le attivita' iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS.
3. Con riferimento al prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' di cui all'art. 93, comma 5, del decreto, l'impresa illustra gli importi degli elementi ammissibili per la copertura del margine, evidenziando le principali differenze, in termini di importi e di criteri, con il patrimonio netto iscritto nel bilancio di esercizio IAS/IFRS.
 
Art. 9.
Relazione della societa' di revisione
1. Il bilancio di esercizio IAS/IFRS e' sottoposto alla verifica della societa' di revisione. La societa' di revisione si avvale dell'attuario revisore.
2. La relazione della societa' di revisione e dell'attuario revisore sono allegate al bilancio di esercizio IAS/IFRS.
 
Art. 10.
Area di intervento e relazione dell'attuario revisore
1. L'attuario revisore, nella relazione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, esprime il giudizio sull'adeguatezza e corretta determinazione delle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio IAS/IFRS dell'impresa di assicurazione, in conformita' ai principi contabili internazionali e a corrette tecniche attuariali, verificando tra l'altro:
i metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruita' delle passivita' assicurative, effettuata ai sensi dei paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4;
i criteri seguiti per l'applicazione dei cambiamenti consentiti dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4.
2. L'attuario revisore esprime, inoltre, il proprio giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche che l'impresa e' tenuta a coprire in base al titolo III, capi II e III, del decreto, avuto riguardo alle disposizioni di legge e regolamentari, ed in conformita' a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di seguito specificati, se ed in quanto applicabili ad ogni particolare tipo di riserva:
a) impiego di adeguate basi tecniche;
b) impiego di ipotesi evolutive prudenziali;
c) impiego di adeguate metodologie di calcolo.
3. Ai fini del rilascio del giudizio di cui ai commi precedenti l'attuario revisore effettua le proprie verifiche sulla base delle risultanze dell'analisi svolta dalla societa' di revisione sui portafogli presi a riferimento e sui relativi dati di base.
4. La relazione dell'attuario revisore e' redatta in conformita' allo schema annesso al presente Regolamento (allegato 3).
 
Art. 11.
Resoconto analitico
1. Le risultanze sull'attivita' svolta dall'attuario revisore ai fini del rilascio del giudizio finale sono riportate in un resoconto analitico, trasmesso alla societa' di revisione, che illustra le operazioni preliminari effettuate, le basi tecniche e le ipotesi adottate, le metodologie ed i criteri di calcolo utilizzati, nonche' le fasi operative seguite per la valutazione degli accantonamenti tecnici ed i risultati ottenuti.
2. Nel resoconto analitico viene fornita evidenza degli effetti derivanti dall'applicazione dei cambiamenti consentiti dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4, che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS. Inoltre dovranno essere adeguatamente illustrati i criteri ed i metodi adottati dall'impresa sia con riferimento alla verifica di congruita' delle passivita' assicurative sia in applicazione dei citati cambiamenti di cui ai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4.
3. Copia del resoconto analitico e' inviata dalla societa' di revisione in tempo utile all'impresa di assicurazione che la trasmette all'ISVAP unitamente al bilancio di esercizio IAS/IFRS.
4. L'attuario revisore conserva i dati e i documenti relativi all'attivita' svolta per dieci anni dalla data di rilascio della relazione di revisione di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
 
Art. 12.
Trasmissione all'ISVAP del bilancio di esercizio IAS/IFRS
1. Le imprese di cui all'art. 6 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio IAS/IFRS e i documenti di cui all'art. 93 del decreto.
2. Le imprese di cui all'art. 6 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP in due copie il bilancio di esercizio IAS/IFRS e i documenti di cui all'art. 93 del decreto. Un esemplare dei documenti da trasmettere all'ISVAP e' sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa e accompagnato dall'attestazione dell'avvenuto deposito dei documenti di cui all'art. 93 del decreto. Un esemplare delle relazioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento da trasmettere all'ISVAP e' sottoscritto in originale rispettivamente dal responsabile della revisione contabile e dall'attuario revisore.
3. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi al bilancio di esercizio IAS/IFRS secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.
 
Art. 13.
Relazione semestrale IAS/IFRS
1. Le imprese di cui all'art. 6 del presente Regolamento redigono, a fini di vigilanza, la relazione semestrale IAS/IFRS in conformita' ai prospetti (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente Regolamento (allegato 4).
2. La relazione semestrale IAS/IFRS comprende note redatte secondo un'informativa completa ai sensi dello IAS 34, nell'ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
«Stato Patrimoniale per gestione»;
«Conto Economico per gestione»;
«Dettaglio delle partecipazioni»;
«Dettaglio degli attivi materiali e immateriali»;
«Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori»;
«Dettaglio delle attivita' finanziarie»;
«Dettaglio delle attivita' e passivita' relative a contratti allorche' il rischio dell'investimento e' sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione»;
«Dettaglio delle riserve tecniche»;
«Dettaglio delle passivita' finanziarie»;
«Dettaglio delle voci tecniche assicurative»;
«Proventi e oneri finanziari e da investimenti»;
«Dettaglio delle spese di gestione».
3. Le note della relazione semestrale IAS/IFRS comprendono in ogni caso le informazioni relative ai seguenti aspetti:
a) l'evoluzione del portafoglio con riferimento all'insieme dei contratti emessi includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati. Relativamente al lavoro diretto italiano della sola gestione danni e per i principali rami esercitati e' data inoltre indicazione della velocita' di liquidazione dei sinistri (per numero), al netto dei sinistri eliminati senza seguito, distintamente per la generazione corrente e per le generazioni precedenti;
c) l'andamento dell'attivita' esercitata in regime di libera prestazione di servizi e attraverso sedi secondarie negli Stati membri e negli Stati terzi, con riferimento all'insieme dei contratti emessi includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4;
d) le linee essenziali della politica riassicurativa con particolare riguardo alle variazioni intervenute nelle piu' significative forme riassicurative adottate;
e) i principali nuovi prodotti immessi sul mercato;
f) informazioni relative all'esonero dall'obbligo di redazione del consolidato ai sensi degli articoli 96 e 97 del decreto e dell'art. 21 del presente Regolamento;
g) in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 124A-124C, l'impresa fornisce le informazioni di cui all'art. 8, comma 2, del presente Regolamento con riferimento alle attivita' che sono state assegnate alla copertura delle riserve tecniche al 30 giugno;
h) le indicazioni generali sull'andamento degli affari dalla chiusura del semestre, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, e in particolare:
le piu' significative tendenze delle principali componenti economiche della gestione;
l'evoluzione della situazione finanziaria.
i) sulla base dell'andamento economico nel semestre di riferimento e tenuto conto dell'andamento previsionale degli affari dalla chiusura del semestre di cui al punto precedente, informazioni, distintamente per la gestione danni e vita, sul prevedibile rispetto, al 31 dicembre, delle condizioni di esercizio di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
 
Art. 14.
Termine di approvazione
1. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'art. 6 del presente Regolamento, diverse da quelle che esercitano esclusivamente la riassicurazione, approva la relazione semestrale IAS/IFRS entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.
2. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'art. 6 del presente Regolamento che esercitano esclusivamente la riassicurazione approva la relazione semestrale IAS/IFRS entro cinque mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.
 
Art. 15.
Relazione della societa' di revisione
1. Ai fini dell'applicazione delle procedure di revisione contabile limitata di cui al principio raccomandato dalla CONSOB per la revisione contabile della relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e' sottoposta alla verifica della societa' di revisione incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio di esercizio IAS/IFRS.
2. La relazione della societa' di revisione e' allegata alla relazione semestrale IAS/IFRS.
 
Art. 16.
Osservazioni del collegio sindacale
1. La relazione semestrale IAS/IFRS e' corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale. A tal fine gli amministratori dell'impresa trasmettono al collegio sindacale, entro il termine di cui all'art. 14 del presente Regolamento, la relazione semestrale approvata.
 
Art. 17.
Giudizio dell'attuario incaricato
1. L'attuario incaricato di cui all'art. 31 del decreto, esprime, in una nota tecnica, il proprio giudizio sul metodo adottato e sulle basi tecniche impiegate, anche se implicite, nel calcolo delle riserve tecniche dei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto, dandone adeguata illustrazione.
2. L'attuario incaricato di cui all'art. 34 del decreto, esprime, in una nota tecnica, il proprio giudizio sui procedimenti e sui metodi seguiti nel calcolo delle riserve tecniche dei rami 10 e 12 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto, dandone adeguata illustrazione.
3. L'attuario incaricato esprime i giudizi di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle riserve tecniche determinate, per l'insieme dei contratti emessi dall'impresa di assicurazione, in base ai principi di cui al capo II del titolo III del decreto, (riserve tecniche dei rami vita e danni), senza i cambiamenti consentiti dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4. L'attuario incaricato esprime altresi' il proprio giudizio sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruita' delle passivita' assicurative di cui ai paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4 ed illustra gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili applicati che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nella relazione semestrale IAS/IFRS.
 
Art. 18.
Trasmissione all'ISVAP della relazione semestrale IAS/IFRS
1. Le imprese di cui all'art. 6 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale IAS/IFRS corredata della relazione della societa' di revisione e, ove previsti, delle eventuali osservazioni del collegio sindacale, delle note tecniche degli attuari incaricati e della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione.
2. Le imprese trasmettono all'ISVAP la relazione semestrale IAS/IFRS in due copie, di cui una sottoscritta in originale dal rappresentante legale dell'impresa. Un esemplare dei documenti di cui agli articoli 15, 16 e 17 del presente Regolamento da trasmettere all'ISVAP e' sottoscritto in originale rispettivamente dal responsabile della revisione contabile, dai componenti del collegio sindacale e dagli attuari incaricati.
3. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi alla relazione semestrale IAS/IFRS secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.
 
Art. 19.
Imprese obbligate
1. Le imprese di cui agli articoli 95, commi 1 e 2, e 96 del decreto, e le imprese di cui all'articolo 20 del presente Regolamento redigono il bilancio consolidato e la relazione semestrale consolidata in conformita' ai principi contabili internazionali secondo la disciplina prevista nel presente titolo.
 
Art. 20.
Imprese obbligate a esclusivi fini di vigilanza
1. Redigono il bilancio consolidato e la relazione semestrale consolidata a esclusivi fini di vigilanza:
a) le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del presente Regolamento;
b) le imprese di cui all'art. 95, commi 1 e 2, del decreto, controllate direttamente o indirettamente ovvero sottoposte alla direzione unitaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione costituita in un altro Stato membro, esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 97 del decreto.
2. Al bilancio consolidato redatto dalle imprese di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni dell'art. 41, commi 5 e 6, e dell'art. 42 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
 
Art. 21.
Imprese esonerate
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 97 del decreto, le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 95, comma 1, del predetto decreto che controllano una o piu' entita' per le quali, con riferimento al bilancio di esercizio, la somma degli attivi non superi il due per cento dell'attivo dell'impresa stessa sono esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata fino all'esercizio per il quale la predetta condizione e' verificata.
2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 95, comma 1, del decreto obbligate a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 96 del predetto decreto.
3. Sono in ogni caso obbligate alla redazione del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui ai commi precedenti qualora una o piu' entita' siano idonee in relazione all'attivita' svolta, al tipo di contratti conclusi, alle garanzie o agli impegni in essere o ai rischi assunti, a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'insieme delle imprese da includere nell'area di consolidamento.
 
Art. 22.
Area di consolidamento
1. Nel definire l'area di consolidamento, le imprese di cui all'art. 19 del presente Regolamento integrano le disposizioni nazionali in materia di controllo con quanto previsto dai principi contabili internazionali. Pertanto la nozione di controllo e le correlate disposizioni nazionali in materia di obblighi di consolidamento configurano soltanto il perimetro minimo dell'area di consolidamento da integrare secondo le disposizioni dello IAS 27.
 
Art. 23.
Obblighi delle imprese controllate
1. Le imprese controllate trasmettono tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata.
 
Art. 24.
Bilancio consolidato
1. Le imprese di cui all'art. 19 del presente Regolamento redigono il bilancio consolidato in conformita' ai prospetti (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente Regolamento (allegato 5).
2. Nell'ambito della nota integrativa al bilancio consolidato, le imprese riportano i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi di nota integrativa relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
«Stato Patrimoniale per settore di attivita»;
«Conto Economico per settore di attivita»;
«Area di consolidamento»;
«Dettaglio delle partecipazioni non consolidate»;
«Dettaglio degli attivi materiali e immateriali»;
«Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori»;
«Dettaglio delle attivita' finanziarie»;
«Dettaglio delle attivita' e passivita' relative a contratti emessi da compagnie di assicurazione allorche' il rischio dell'investimento e' sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione»;
«Dettaglio delle riserve tecniche»;
«Dettaglio delle passivita' finanziarie»;
«Dettaglio delle voci tecniche assicurative»;
«Proventi e oneri finanziari e da investimenti»;
«Dettaglio delle spese della gestione assicurativa».
Tali prospetti riguardano le principali informazioni da fornire in nota integrativa ma non ne esauriscono il contenuto; resta pertanto fermo l'obbligo di fornire il complesso delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali, anche se non esplicitamente richiamate dal presente Regolamento.
3. E' consentito introdurre dettagli aggiuntivi di specifiche voci previste dai prospetti, purche' cio' non pregiudichi la chiarezza e l'unitarieta' degli stessi. I prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico per settore di attivita' sono completati con l'aggiunta di apposite colonne per ciascun settore di attivita' il cui contributo al bilancio consolidato sia significativo.
4. Nell'ambito della relazione sulla gestione le imprese di cui all'art. 19 del presente Regolamento riportano le informazioni di cui all'art. 100, comma 1, lettere a) e c), del decreto, includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4.
 
Art. 25.
Relazione della societa' di revisione
1. Il bilancio consolidato delle imprese di cui all'art. 19 del presente Regolamento e' sottoposto alla verifica di una societa' di revisione.
2. La relazione della societa' di revisione e' allegata al bilancio consolidato.
 
Art. 26.
Moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato
1. Le imprese di cui all'art. 19 del presente Regolamento redigono i moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato di cui all'allegato 6.
2. I moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato sono presentati al consiglio di amministrazione che approva il bilancio consolidato cui si riferiscono.
 
Art. 27.
Trasmissione all'ISVAP del bilancio consolidato
1. Le imprese di cui all'art. 19 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, i moduli di cui all'art. 26 del presente Regolamento, la relazione della societa' di revisione e copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione. Per le imprese di partecipazione il termine per la trasmissione all'ISVAP decorre dalla data di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. Nel caso di piu' imprese italiane controllate vale la data dell'ultima delle approvazioni.
2. Le imprese di cui all'art. 19 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP in due copie il bilancio consolidato, la relazione della societa' di revisione e il verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione e in tre copie i moduli di cui all'art. 26 del presente Regolamento. Un esemplare dei documenti da trasmettere all'ISVAP e' sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa e accompagnato dall'attestazione dell'avvenuto deposito. Un esemplare della relazione della societa' di revisione e' sottoscritto in originale dal responsabile della revisione contabile.
3. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 97, comma 3, del decreto, le imprese di cui all'art. 20, comma 1, lettera b), del presente Regolamento inviano all'ISVAP la copia del bilancio consolidato dell'impresa controllante, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, entro sessanta giorni dall'approvazione.
4. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi al bilancio consolidato secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.
 
Art. 28.
Relazione semestrale consolidata
1. Le imprese di cui all'art. 19 del presente Regolamento redigono, a fini di vigilanza, la relazione semestrale consolidata in conformita' ai prospetti (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente Regolamento (allegato 7).
2. La relazione semestrale consolidata comprende note redatte secondo un'informativa completa ai sensi dello IAS 34, nell'ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
«Stato Patrimoniale per settore di attivita»;
«Conto Economico per settore di attivita»;
«Area di consolidamento»;
«Dettaglio delle partecipazioni non consolidate»;
«Dettaglio degli attivi materiali e immateriali»;
«Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori»;
«Dettaglio delle attivita' finanziarie»;
«Dettaglio delle attivita' e passivita' relative a contratti emessi da compagnie di assicurazione allorche' il rischio dell'investimento e' sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione»;
«Dettaglio delle riserve tecniche»;
«Dettaglio delle passivita' finanziarie»;
«Dettaglio delle voci tecniche assicurative»;
«Proventi e oneri finanziari e da investimenti»;
«Dettaglio delle spese della gestione assicurativa».
3. Le note della relazione semestrale consolidata comprendono in ogni caso le informazioni relative ai seguenti aspetti:
a) l'evoluzione del portafoglio con riferimento all'insieme dei contratti emessi includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
c) le linee essenziali della politica riassicurativa con particolare riguardo alle variazioni intervenute nelle piu' significative forme riassicurative adottate;
d) i principali nuovi prodotti immessi sul mercato.
 
Art. 29.
Termine di approvazione
1. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'art. 19 del presente Regolamento, diverse da quelle che esercitano esclusivamente la riassicurazione, approva la relazione semestrale consolidata entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.
2. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'art. 19 del presente Regolamento che esercitano esclusivamente la riassicurazione approva la relazione semestrale consolidata entro cinque mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.
 
Art. 30.
Relazione della societa' di revisione
1. Ai fini dell'applicazione delle procedure di revisione contabile limitata di cui al principio raccomandato dalla CONSOB per la revisione contabile della relazione semestrale, la relazione semestrale consolidata e' sottoposta alla verifica di una societa' di revisione.
2. La relazione della societa' di revisione e' allegata alla relazione semestrale consolidata.
 
Art. 31.
Trasmissione all'ISVAP della relazione semestrale consolidata
1. Le imprese di cui all'art. 19 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale consolidata corredata della relazione della societa' di revisione e, ove previsto, della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione. Per le imprese di partecipazione il termine per la trasmissione all'ISVAP decorre dalla data di approvazione della relazione semestrale da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. Nel caso di piu' imprese italiane controllate vale la data dell'ultima delle approvazioni.
2. Le imprese trasmettono all'ISVAP la relazione semestrale consolidata in due copie, di cui una sottoscritta in originale dal rappresentante legale dell'impresa. Un esemplare della relazione di cui all'art. 30 del presente Regolamento da trasmettere all'ISVAP e' sottoscritto in originale dal responsabile della revisione contabile.
3. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi alla relazione semestrale consolidata secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.
 
Art. 32.
Abrogazioni
1. Sono o restano abrogati:
la Circolare ISVAP n. 171 del 24 febbraio 1992;
gli allegati IV, V e VI al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
il capitolo 4 (Istruzioni riguardanti alcuni conti del bilancio consolidato) del Provvedimento ISVAP n. 735 del 1° dicembre 1997 in materia di Piano dei Conti delle imprese di assicurazione;
i moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato allegati al provvedimento ISVAP n. 1059-G del 4 dicembre 1998;
il Provvedimento ISVAP n. 1111 del 5 febbraio 1999;
il Provvedimento ISVAP n. 2404 del 22 dicembre 2005.
2. Ai sensi dell'articolo 354, comma 4, del decreto, il riferimento a norme richiamate dal presente Regolamento, la cui entrata in vigore sia differita al momento dell'emanazione dei regolamenti di supporto, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni primarie e secondarie previgenti.
 
Art. 33.
Modifiche al provvedimento ISVAP 1° aprile 1998, n. 845
1. La rubrica dell'art. 2 e' sostituita dalla seguente: «Area di intervento e relazione dell'attuario revisore delle imprese che non redigono il bilancio di esercizio IAS/IFRS».
2. La rubrica dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente: «Resoconto analitico per le imprese che non redigono il bilancio di esercizio IAS/IFRS».
 
Art. 34.
Modifiche al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G
1. Al comma 1 dell'art. 1 sono abrogate le lettere b) e f).
2. Sono abrogati gli articoli 5 bis e 6.
3. Il comma 4 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente.
«4. Le imprese conservano le evidenze gestionali interne relative agli importi della relazione semestrale non direttamente rilevabili dalla contabilita».
4. Al comma 1 dell'art. 8, la frase «la relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata sono sottoposte all'esame della societa' di revisione» e' sostituita dalla frase:
«la relazione semestrale e' sottoposta all'esame della societa' di revisione»
5. Il comma 2 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente:
«2. La relazione della societa' di revisione e' allegata alla relazione semestrale.»
6. E' abrogato il comma 3 dell'art. 8.
7. All'art. 9, la prima frase e' sostituita dalla frase:
«La relazione semestrale e' corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale.»
8. E' abrogato il comma 2 bis dell'art. 10.
9. Il comma 1 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente:
«1. La relazione semestrale, corredata della documentazione di cui ai precedenti articoli 8 e 9 e della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione, e' trasmessa all'ISVAP entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio».
10. Il comma 2 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente:
«2. La relazione semestrale delle imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione, corredata della documentazione di cui ai precedenti articoli 8 e 9 e della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione, e' trasmessa all'ISVAP entro sei mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio».
11. Al comma 4 dell'art. 13, le parole «La relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata» sono sostituite dalle parole: «la relazione semestrale».
 
Art. 35.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio 2007.
 
Art. 36.
Pubblicazione
1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre disponibile sul sito Internet dell'Autorita'.

Roma, 13 luglio 2007

Il presidente: Giannini
 
----> Vedere Allegato da pag. 14 a pag. 29 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 30 a pag. 47 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 48 a pag. 50 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 51 a pag. 68 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 69 a pag. 87 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 88 a pag. 100 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 101 a pag. 119 del S.O. <----
 
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